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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 01/12/2025, n. 1722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1722 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 696/2022 R.A.C.L. promossa da
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Luca Crotta Parte_1 che lo rappresenta e difende per procure speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata Controparte_1 in Cagliari presso lo studio dell'avv. Giuseppe Macciotta e dell'avv. Sonia Ciampi, che la rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17 marzo 2022, ha convenuto in giudizio la Parte_1 datrice di lavoro deducendo: Controparte_1
- di lavorare alle dipendenze della convenuta dal 20 agosto 2007, con rapporto regolato dal
CCNL per le attività minerarie;
- di essere attualmente inquadrato nel 2° livello CCNL cit. e di prestare servizio presso la sede di Parte_2
- di avere svolto sino al 1° novembre 2015 le mansioni di sorvegliante presso il reparto
“trattamento”, seguendo una turnazione 6/3 su tre turni e percependo le relative maggiorazioni;
- che, a decorrere dal 2 novembre 2015, per esigenze aziendali, era stato trasferito al reparto
“pianificazione e controllo” ( ), iniziando a lavorare con orario fisso, cessando così ogni Pt_3 turnazione;
- che successivamente era stato assegnato ai reparti “formazione e organizzazione” (dal 1 luglio 2016 al 31 agosto 2021), “PERSO” (dal 1° settembre 2021 al 28 febbraio 2022) e, infine,
“INGEG” (dal 1° marzo 2022), sempre con orario fisso e senza turnazione;
pagina 1 di 5 - che in data 27 gennaio 2016 e le avevano sottoscritto un accordo Controparte_1 Pt_4 sindacale che riconosceva, ai lavoratori già impegnati nella turnazione 6/3 su tre turni e successivamente trasferiti a reparti senza turnazione, una indennità aggiuntiva giornaliera pari al
12% della retribuzione giornaliera;
- che, nonostante la piena ricorrenza, nel suo caso, dei requisiti previsti dall'accordo, la convenuta non aveva erogato tale indennità;
- che il suo sindacato, con lettera del 21 marzo 2019, aveva chiesto il riconoscimento dell'indennità, ricevendo il diniego della datrice di lavoro.
Premesse tali ragioni di fatto e di diritto, il ricorrente ha domandato l'accertamento del proprio diritto a percepire, a decorrere dal 1° febbraio 2016, l'indennità aggiuntiva giornaliera del 12% della retribuzione giornaliera, prevista dall'accordo sindacale del 27 gennaio 2016, nonché la condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate sino al 28 febbraio
2022, quantificate in euro 17.943,87, oltre rivalutazione monetaria e interessi. ha resistito in giudizio, contestando integralmente il ricorso, pur ammettendo Controparte_1
l'esistenza dell'accordo sindacale.
Ha tuttavia sostenuto che, nel caso del ricorrente, la società aveva inteso compensare la perdita delle maggiorazioni connesse alla soppressione delle turnazioni mediante il riconoscimento del superiore livello (2° livello), pur essendo le mansioni concretamente svolte dal ricorrente sempre riconducibili al livello inferiore.
Ne deriverebbe che il superiore inquadramento sarebbe stato attribuito solo quale strumento compensativo, in luogo dell'indennità aggiuntiva rivendicata.
2. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
È incontestato che lavori alle dipendenze della sin dal 20 Parte_1 Controparte_1 agosto 2007.
È altresì pacifico che il lavoratore, inizialmente inquadrato nel 3° livello del CCNL per le attività minerarie, abbia ottenuto, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, il riconoscimento del 2° livello (vd. doc. 6 fascicolo della resistente), mantenuto senza soluzione di continuità sino almeno al deposito del ricorso.
Risulta parimenti non contestato che, sino al 1° novembre 2015, il ricorrente operasse presso il reparto “trattamento” in regime di turnazione 6/3 su tre turni, percependo le relative maggiorazioni;
e che, a decorrere dal 2 novembre 2015, egli sia stato trasferito in reparti nei quali ha sempre prestato attività con orario fisso, privo di qualsiasi turnazione (trattasi di circostanze richiamate anche nella memoria resistente). pagina 2 di 5 È inoltre pacifica l'esistenza dell'accordo sindacale aziendale del 27 gennaio 2016 (vd. doc. 5 fascicolo della resistente), il cui contenuto, per quanto qui rileva, prevede che:
“Con decorrenza 1 febbraio 2016 al personale impegnato nella turnazione 5/2 (5 giorni lavorativi su due turni) ed ai lavoratori precedentemente impegnati nella turnazione 6/3 su due turni che, a seguito di trasferimenti avvenuti successivamente al 25 novembre 2014, non effettuano alcuna turnazione, verrà riconosciuta, oltre alla normale maggiorazione di turno prevista dal vigente CCNL, una indennità aggiuntiva giornaliera pari al 10% della retribuzione giornaliera commisurata ad ogni giornata di effettiva presenza. L'indennità aggiuntiva giornaliera sarà pari al 12% per cento per i lavoratori che effettuavano la turnazione 6/3 su tre turni”.
2.1. Sulla base di tali elementi, il ricorrente assume di rientrare pienamente nell'ambito soggettivo di applicazione dell'accordo collettivo e chiede, pertanto, il riconoscimento dell'indennità aggiuntiva giornaliera del 12% con le conseguenti differenze retributive.
La società datrice, pur non contestando l'esistenza dell'accordo né le condizioni oggettive che il ricorrente presenta, oppone che l'indennità non sarebbe dovuta poiché il datore di lavoro avrebbe già compensato la perdita delle maggiorazioni con il riconoscimento del superiore livello attribuito al lavoratore “per mera benevolenza” e con intento sostitutivo.
2.2. Le difese svolte da non sono idonee a superare la portata vincolante Controparte_1 dell'accordo sindacale del 27 gennaio 2016.
In primo luogo, è pacifico che il lavoratore abbia svolto sino al 1° novembre 2015 la turnazione
6/3 su tre turni e che, a seguito del trasferimento disposto in tale data, non abbia più effettuato alcuna turnazione.
Tali circostanze coincidono integralmente con i presupposti individuati dall'accordo sindacale, che riconosce l'indennità aggiuntiva giornaliera del 12% ai lavoratori già impegnati in quella specifica turnazione e successivamente trasferiti a reparti con orario fisso.
L'accordo sindacale è espressamente richiamato dalla stessa resistente (doc. 5 fascicolo della resistente) e la sua applicabilità al lavoratore discende da dati oggettivi non contestati.
Nessuna disposizione dell'accordo prevede deroghe o assorbimenti legati al diverso inquadramento professionale successivamente attribuito al lavoratore.
2.3. La difesa datoriale si fonda sulla tesi secondo cui l'attribuzione del 2° livello al ricorrente
(formalizzata con decorrenza 1° gennaio 2016) sarebbe stata effettuata “per mera benevolenza” e con finalità compensativa rispetto alla perdita delle maggiorazioni derivante dalla soppressione delle turnazioni. pagina 3 di 5 Tale interpretazione non può essere condivisa.
Se qualificata come atto unilaterale, l'attribuzione del livello non assume alcuna rilevanza ai fini dell'accertamento della spettanza dell'indennità rivendicata.
Un atto unilaterale del datore di lavoro non può derogare né modificare un diritto previsto da un accordo collettivo, né può essere utilizzato, in mancanza di una clausola espressa, quale strumento di assorbimento di un istituto retributivo di fonte negoziale.
Parimenti, la successiva esecuzione del rapporto, anche ove avvenuta mediante l'assegnazione di mansioni riconducibili al livello inferiore, non incide sulla spettanza dell'indennità collettiva.
Tali circostanze attengono al profilo dell'inquadramento e non possono essere valorizzate per escludere un diritto che trova fondamento direttamente nella disciplina pattizia.
Peraltro, anche che la sequenza temporale degli atti esclude, in radice, la funzione sostitutiva dell'inquadramento.
L'attribuzione del 2° livello decorre dal 1° gennaio 2016, mentre l'accordo sindacale da cui sorge l'indennità è stato sottoscritto solo il 27 gennaio 2016.
Ne consegue che un atto antecedente non può essere stato posto in essere allo scopo di compensare un diritto non ancora esistente.
Se, invece, la resistente avesse inteso prospettare l'esistenza di un accordo bilaterale volto a sostituire l'indennità prevista dall'accordo collettivo con l'attribuzione del superiore livello, tale ricostruzione richiederebbe una puntuale allegazione dei fatti dai quali desumere una volontà comune delle parti e la deduzione di mezzi di prova idonei a dimostrarla.
Nulla di tutto ciò è stato offerto.
Non risulta allegato alcun elemento da cui ricavare l'esistenza di un'intesa derogatoria, né è stata articolata prova testimoniale diretta a dimostrare un patto in tal senso.
L'eventuale svolgimento, in epoca successiva, di mansioni asseritamente riconducibili a un livello inferiore non costituisce indice dell'esistenza di un accordo simulatorio.
In assenza di qualsiasi indizio sull'esistenza di un accordo simulatorio, la mera esecuzione del rapporto con mansioni inferiori rispetto all'inquadramento formale non può essere valorizzata, da sola, per inferire l'esistenza di un diverso accordo tra le parti.
2.4. Alla luce di quanto esposto, l'accordo sindacale del 27 gennaio 2016 trova piena applicazione nei confronti del ricorrente, il quale ha diritto all'indennità aggiuntiva giornaliera del
12% per ogni giornata di effettiva presenza.
pagina 4 di 5 Le differenze maturate sino al 28 febbraio 2022, come quantificate nel ricorso in euro 17.943,87
(doc. 8 fascicolo ricorrente), non sono state oggetto di specifica contestazione quanto ai criteri di calcolo e possono essere integralmente recepite.
La resistente deve quindi essere condannata al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 17.943,87, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
3. Le spese seguono la soccombenza per cui, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la parte resistente deve essere condannata alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto delle tabelle di riferimento per i procedimenti di lavoro, cause di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- accerta il diritto del ricorrente a percepire, a decorrere dal 1° febbraio 2016, l'indennità aggiuntiva giornaliera del 12% della retribuzione giornaliera prevista dall'accordo sindacale del
27 gennaio 2016;
- condanna al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo di euro Controparte_1
17.943,87, a titolo di differenze retributive maturate sino al 28 febbraio 2022, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
- condanna la parte resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 2.695,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 1 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Matteo Marongiu
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 696/2022 R.A.C.L. promossa da
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Luca Crotta Parte_1 che lo rappresenta e difende per procure speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata Controparte_1 in Cagliari presso lo studio dell'avv. Giuseppe Macciotta e dell'avv. Sonia Ciampi, che la rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17 marzo 2022, ha convenuto in giudizio la Parte_1 datrice di lavoro deducendo: Controparte_1
- di lavorare alle dipendenze della convenuta dal 20 agosto 2007, con rapporto regolato dal
CCNL per le attività minerarie;
- di essere attualmente inquadrato nel 2° livello CCNL cit. e di prestare servizio presso la sede di Parte_2
- di avere svolto sino al 1° novembre 2015 le mansioni di sorvegliante presso il reparto
“trattamento”, seguendo una turnazione 6/3 su tre turni e percependo le relative maggiorazioni;
- che, a decorrere dal 2 novembre 2015, per esigenze aziendali, era stato trasferito al reparto
“pianificazione e controllo” ( ), iniziando a lavorare con orario fisso, cessando così ogni Pt_3 turnazione;
- che successivamente era stato assegnato ai reparti “formazione e organizzazione” (dal 1 luglio 2016 al 31 agosto 2021), “PERSO” (dal 1° settembre 2021 al 28 febbraio 2022) e, infine,
“INGEG” (dal 1° marzo 2022), sempre con orario fisso e senza turnazione;
pagina 1 di 5 - che in data 27 gennaio 2016 e le avevano sottoscritto un accordo Controparte_1 Pt_4 sindacale che riconosceva, ai lavoratori già impegnati nella turnazione 6/3 su tre turni e successivamente trasferiti a reparti senza turnazione, una indennità aggiuntiva giornaliera pari al
12% della retribuzione giornaliera;
- che, nonostante la piena ricorrenza, nel suo caso, dei requisiti previsti dall'accordo, la convenuta non aveva erogato tale indennità;
- che il suo sindacato, con lettera del 21 marzo 2019, aveva chiesto il riconoscimento dell'indennità, ricevendo il diniego della datrice di lavoro.
Premesse tali ragioni di fatto e di diritto, il ricorrente ha domandato l'accertamento del proprio diritto a percepire, a decorrere dal 1° febbraio 2016, l'indennità aggiuntiva giornaliera del 12% della retribuzione giornaliera, prevista dall'accordo sindacale del 27 gennaio 2016, nonché la condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate sino al 28 febbraio
2022, quantificate in euro 17.943,87, oltre rivalutazione monetaria e interessi. ha resistito in giudizio, contestando integralmente il ricorso, pur ammettendo Controparte_1
l'esistenza dell'accordo sindacale.
Ha tuttavia sostenuto che, nel caso del ricorrente, la società aveva inteso compensare la perdita delle maggiorazioni connesse alla soppressione delle turnazioni mediante il riconoscimento del superiore livello (2° livello), pur essendo le mansioni concretamente svolte dal ricorrente sempre riconducibili al livello inferiore.
Ne deriverebbe che il superiore inquadramento sarebbe stato attribuito solo quale strumento compensativo, in luogo dell'indennità aggiuntiva rivendicata.
2. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
È incontestato che lavori alle dipendenze della sin dal 20 Parte_1 Controparte_1 agosto 2007.
È altresì pacifico che il lavoratore, inizialmente inquadrato nel 3° livello del CCNL per le attività minerarie, abbia ottenuto, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, il riconoscimento del 2° livello (vd. doc. 6 fascicolo della resistente), mantenuto senza soluzione di continuità sino almeno al deposito del ricorso.
Risulta parimenti non contestato che, sino al 1° novembre 2015, il ricorrente operasse presso il reparto “trattamento” in regime di turnazione 6/3 su tre turni, percependo le relative maggiorazioni;
e che, a decorrere dal 2 novembre 2015, egli sia stato trasferito in reparti nei quali ha sempre prestato attività con orario fisso, privo di qualsiasi turnazione (trattasi di circostanze richiamate anche nella memoria resistente). pagina 2 di 5 È inoltre pacifica l'esistenza dell'accordo sindacale aziendale del 27 gennaio 2016 (vd. doc. 5 fascicolo della resistente), il cui contenuto, per quanto qui rileva, prevede che:
“Con decorrenza 1 febbraio 2016 al personale impegnato nella turnazione 5/2 (5 giorni lavorativi su due turni) ed ai lavoratori precedentemente impegnati nella turnazione 6/3 su due turni che, a seguito di trasferimenti avvenuti successivamente al 25 novembre 2014, non effettuano alcuna turnazione, verrà riconosciuta, oltre alla normale maggiorazione di turno prevista dal vigente CCNL, una indennità aggiuntiva giornaliera pari al 10% della retribuzione giornaliera commisurata ad ogni giornata di effettiva presenza. L'indennità aggiuntiva giornaliera sarà pari al 12% per cento per i lavoratori che effettuavano la turnazione 6/3 su tre turni”.
2.1. Sulla base di tali elementi, il ricorrente assume di rientrare pienamente nell'ambito soggettivo di applicazione dell'accordo collettivo e chiede, pertanto, il riconoscimento dell'indennità aggiuntiva giornaliera del 12% con le conseguenti differenze retributive.
La società datrice, pur non contestando l'esistenza dell'accordo né le condizioni oggettive che il ricorrente presenta, oppone che l'indennità non sarebbe dovuta poiché il datore di lavoro avrebbe già compensato la perdita delle maggiorazioni con il riconoscimento del superiore livello attribuito al lavoratore “per mera benevolenza” e con intento sostitutivo.
2.2. Le difese svolte da non sono idonee a superare la portata vincolante Controparte_1 dell'accordo sindacale del 27 gennaio 2016.
In primo luogo, è pacifico che il lavoratore abbia svolto sino al 1° novembre 2015 la turnazione
6/3 su tre turni e che, a seguito del trasferimento disposto in tale data, non abbia più effettuato alcuna turnazione.
Tali circostanze coincidono integralmente con i presupposti individuati dall'accordo sindacale, che riconosce l'indennità aggiuntiva giornaliera del 12% ai lavoratori già impegnati in quella specifica turnazione e successivamente trasferiti a reparti con orario fisso.
L'accordo sindacale è espressamente richiamato dalla stessa resistente (doc. 5 fascicolo della resistente) e la sua applicabilità al lavoratore discende da dati oggettivi non contestati.
Nessuna disposizione dell'accordo prevede deroghe o assorbimenti legati al diverso inquadramento professionale successivamente attribuito al lavoratore.
2.3. La difesa datoriale si fonda sulla tesi secondo cui l'attribuzione del 2° livello al ricorrente
(formalizzata con decorrenza 1° gennaio 2016) sarebbe stata effettuata “per mera benevolenza” e con finalità compensativa rispetto alla perdita delle maggiorazioni derivante dalla soppressione delle turnazioni. pagina 3 di 5 Tale interpretazione non può essere condivisa.
Se qualificata come atto unilaterale, l'attribuzione del livello non assume alcuna rilevanza ai fini dell'accertamento della spettanza dell'indennità rivendicata.
Un atto unilaterale del datore di lavoro non può derogare né modificare un diritto previsto da un accordo collettivo, né può essere utilizzato, in mancanza di una clausola espressa, quale strumento di assorbimento di un istituto retributivo di fonte negoziale.
Parimenti, la successiva esecuzione del rapporto, anche ove avvenuta mediante l'assegnazione di mansioni riconducibili al livello inferiore, non incide sulla spettanza dell'indennità collettiva.
Tali circostanze attengono al profilo dell'inquadramento e non possono essere valorizzate per escludere un diritto che trova fondamento direttamente nella disciplina pattizia.
Peraltro, anche che la sequenza temporale degli atti esclude, in radice, la funzione sostitutiva dell'inquadramento.
L'attribuzione del 2° livello decorre dal 1° gennaio 2016, mentre l'accordo sindacale da cui sorge l'indennità è stato sottoscritto solo il 27 gennaio 2016.
Ne consegue che un atto antecedente non può essere stato posto in essere allo scopo di compensare un diritto non ancora esistente.
Se, invece, la resistente avesse inteso prospettare l'esistenza di un accordo bilaterale volto a sostituire l'indennità prevista dall'accordo collettivo con l'attribuzione del superiore livello, tale ricostruzione richiederebbe una puntuale allegazione dei fatti dai quali desumere una volontà comune delle parti e la deduzione di mezzi di prova idonei a dimostrarla.
Nulla di tutto ciò è stato offerto.
Non risulta allegato alcun elemento da cui ricavare l'esistenza di un'intesa derogatoria, né è stata articolata prova testimoniale diretta a dimostrare un patto in tal senso.
L'eventuale svolgimento, in epoca successiva, di mansioni asseritamente riconducibili a un livello inferiore non costituisce indice dell'esistenza di un accordo simulatorio.
In assenza di qualsiasi indizio sull'esistenza di un accordo simulatorio, la mera esecuzione del rapporto con mansioni inferiori rispetto all'inquadramento formale non può essere valorizzata, da sola, per inferire l'esistenza di un diverso accordo tra le parti.
2.4. Alla luce di quanto esposto, l'accordo sindacale del 27 gennaio 2016 trova piena applicazione nei confronti del ricorrente, il quale ha diritto all'indennità aggiuntiva giornaliera del
12% per ogni giornata di effettiva presenza.
pagina 4 di 5 Le differenze maturate sino al 28 febbraio 2022, come quantificate nel ricorso in euro 17.943,87
(doc. 8 fascicolo ricorrente), non sono state oggetto di specifica contestazione quanto ai criteri di calcolo e possono essere integralmente recepite.
La resistente deve quindi essere condannata al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 17.943,87, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
3. Le spese seguono la soccombenza per cui, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la parte resistente deve essere condannata alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto delle tabelle di riferimento per i procedimenti di lavoro, cause di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- accerta il diritto del ricorrente a percepire, a decorrere dal 1° febbraio 2016, l'indennità aggiuntiva giornaliera del 12% della retribuzione giornaliera prevista dall'accordo sindacale del
27 gennaio 2016;
- condanna al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo di euro Controparte_1
17.943,87, a titolo di differenze retributive maturate sino al 28 febbraio 2022, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
- condanna la parte resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 2.695,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 1 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Matteo Marongiu
pagina 5 di 5