Ordinanza cautelare 25 gennaio 2024
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 13/02/2026, n. 2807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2807 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02807/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00073/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 73 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone e Raimonda Riolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del giudizio di non idoneità espresso dalla commissione esaminatrice per le prove di efficienza fisica del «concorso pubblico, per esame e titoli, per l'assunzione di 2.138 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero rafferma annuale in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti prescritti, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 30 gennaio 2023» notificato in data 24 ottobre 2023 e che ha decretato l'esclusione del ricorrente dal prosieguo dell'iter selettivo, recante la seguente motivazione di non idoneità «il candidato non ha superato la PRIMA prova in quanto: SI E' RITIRATO DURANTE L'ESECUZIONE DELLA PROVA»;
- del giudizio di inidoneità alle prove di efficienza fisica del concorso gravato, notificato al ricorrente in data 24 ottobre 2023, nella parte in cui assume che il ricorrente si sarebbe ritirato durante l'esecuzione della prova di corsa piana di 1000 metri;
- dei verbali di svolgimento della prova di efficienza fisica sostenuta dal ricorrente in data 24 ottobre 2023, nella parte in cui ne hanno decretato l'inidoneità, esibiti al ricorrente in data 7 novembre 2023 all'esito di apposita istanza di accesso agli atti;
- del verbale n. 40 del 24 ottobre 2023 riguardante le operazioni giornaliere di svolgimento delle prove di efficienza fisica del concorso gravato;
- dell'articolo 12 del bando di «concorso pubblico, per esame e titoli, per l'assunzione di 2.138 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero rafferma annuale in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti prescritti, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 30 gennaio 2023» nella parte in cui prevede che «il mancato superamento anche di uno solo dei suddetti esercizi ginnici implica l'attribuzione di un giudizio di inidoneità»;
-ove interpretate in malam partem delle norme tecniche che hanno disciplinato lo svolgimento delle prove di efficienza fisica del «concorso pubblico, per esame e titoli, per l'assunzione di 2.138 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero rafferma annuale in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti prescritti, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 30 gennaio 2023», pubblicate sulla pagina web dedicata alla selezione, nella parte in cui prevedono «in caso di infortunio durante lo svolgimento di una prova che possa pregiudicare il regolare svolgimento della prova successiva, occorre avvertire immediatamente la Commissione. Il sanitario della Polizia di Stato, membro della Commissione, accertata l'effettiva inabilità all'espletamento della prova, emette idonea certificazione sulla base della quale la Commissione potrà autorizzare il differimento ad altra data ricompresa nell'ambito del calendario previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi. Non è, in alcun caso, possibile ripetere la prova»;
- della graduatoria di merito del concorso e del relativo decreto che l'ha approvata, pubblicati in data 22 novembre 2023, nella parte in cui non contengono il nominativo di parte ricorrente;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, del D.M. 198/2003, con particolare riferimento all'art. 3, comma 3;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, del D.M. 168/2022, con particolare riferimento all'art. 24;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, che dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente
e per l'accertamento
dell'interesse e del diritto di parte ricorrente alla ripetizione della corsa piana e allo svolgimento dei successivi esercizi che costituiscono la prova di efficienza fisica e, in caso di proficuo superamento, all'ammissione alle successive fasi concorsuali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. DA AG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- ha partecipato al concorso pubblico, per esame e titoli, per l’assunzione di 2.138 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con d.C.P. del 30 gennaio 2023; convocato per sostenere le prove di efficienza fisica in data 24 ottobre 2023, non ha superato la corsa piana – 1000 metri, in quanto, a suo dire, «a circa metà percorso è rovinosamente inciampato avvertendo un forte dolore alla caviglia destra che lo ha costretto ad accasciarsi a terra e ad interrompere la prova» , ed è stato prima assistito dai sanitari presenti sul posto per poi recarsi presso il pronto soccorso del presidio ospedaliero “Giovan Battista Grassi” di Ostia, che avrebbe accertato «una severa distorsione alla caviglia destra».
1.2. Nonostante la caduta sia stata riportata nel verbale delle operazioni giornaliere n. 40, successivamente acquisito tramite istanza di accesso agli atti, l’amministrazione lo ha escluso dalla procedura con verbale (da lui sottoscritto) datato 24 ottobre 2023.
2. Il sig. -OMISSIS- ha, quindi, adito questo T.a.r., chiedendo l’annullamento, previa sospensione in via cautelare, dell’esclusione e della graduatoria finale di merito, approvata con decreto direttoriale del 22 novembre 2023, sulla base di un solo motivo in diritto, rubricato «Arbitrarietà ed irrazionalità dell’azione amministrativa - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. – violazione e/o falsa applicazione del d.m. 30 giugno 2003 n. 198, art. 3, co. 3- violazione e/o falsa applicazione del dm Interno n. 168/2022 art 24- eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa – eccesso di potere per disparità di trattamento – violazione e/o falsa applicazione della lex specialis - violazione e/o falsa applicazione delle norme tecniche per le prove di efficienza fisica del concorso- difetto assoluto di motivazione - violazione del principio del favor partecipationis – difetto d’istruttoria-eccesso di potere per manifesta contraddittorietà e irragionevolezza dell’azione amministrativa –illegittimità delle previsioni speciali che hanno disciplinato le ipotesi di infortunio in sede selettiva» .
L’amministrazione avrebbe, infatti, erroneamente qualificato come “ritiro” la causa del mancato superamento della prova, costituita, invece, dall’infortunio – attestato, tra l’altro, dal verbale n. 40 del 24 ottobre 2023 – e fatto illegittima applicazione della disposizione contenuta nella documentazione integrativa del bando, recante le “Modalità per l’accertamento dell’efficienza fisica…”, secondo cui «In caso di infortunio durante lo svolgimento di una prova che possa pregiudicare il regolare svolgimento della prova successiva, il candidato deve avvertire immediatamente la Commissione. Il citato sanitario della Polizia di Stato, accertata l’effettiva inabilità all’espletamento della prova, emette idonea certificazione sulla base della quale la Commissione potrà autorizzare il differimento ad altra data ricompresa nell’ambito del calendario previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi. Non è, in alcun caso, possibile ripetere la prova» .
La richiamata clausola dovrebbe essere interpretata in modo costituzionalmente orientato, consentendo la ripetizione della prova al candidato colpito da un improvviso malore, anche perché, diversamente opinando, a beneficiare del differimento sarebbe solo il candidato che è riuscito “incredibilmente” a superare la prova nonostante l’infortunio; d’altra parte, l’illegittimità delle ricadute di una meccanica applicazione della disposizione (o di disposizioni simili contenute in altre procedure concorsuali) sarebbe stata riconosciuta più volte da questo Tribunale (citata, ex multis , la sentenza del 14 giugno 2022, n. 7908).
3. Il Ministero dell’Interno si è costituito in data 22 gennaio 2024, articolando contestualmente le proprie difese per il rigetto del ricorso e opponendosi, in particolare, all’applicazione “flessibile” della lex specialis invocata dal ricorrente e alla concessione a favore dell’infortunato della ripetizione anche della medesima prova non superata, al fine di evitare «che possano verificarsi pratiche elusive, con intento dilatorio, da parte di chi si dovesse trovare in difficoltà nell’esecuzione della prova» e, quindi, a tutela della par condicio dei candidati. All’accoglimento della domanda avanzata dal sig. -OMISSIS- osterebbero anche la forza probatoria del verbale redatto dalla commissione e alcuni pronunciamenti di questo Tribunale (sentenza del 9 settembre 2021, n. 9647).
4. Con ordinanza del -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, questo T.a.r. ha respinto la domanda cautelare, valorizzando l’avvenuta sottoscrizione da parte del ricorrente, senza osservazioni, della scheda della prova non superata in cui si parla di mero “ritiro” dalla stessa.
5. Con memoria depositata in data 19 settembre 2025 il Ministero dell’Interno ha chiesto di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per la mancata impugnazione da parte del sig. -OMISSIS- della graduatoria finale di merito approvata con decreto del 22 novembre 2023.
6. Con memoria depositata in data 13 novembre 2025 il ricorrente ha replicato all’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dalla difesa erariale, evidenziando di aver già impugnato la graduatoria finale di merito con l’atto introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato anche ad un controinteressato, e si è riportato, per il resto, ai precedenti scritti difensivi.
7. All’udienza pubblica del 16 dicembre 2025 la causa è passata in decisione.
8. In rito va effettivamente respinta l’eccezione di improcedibilità del ricorso, avendo il ricorrente impugnato già con il ricorso originario il decreto direttoriale del 22 novembre 2023, con il quale la graduatoria è stata approvata, e provveduto alla sua notifica ad un controinteressato.
9. Nel merito, il ricorso è infondato.
Nel caso di specie appare dirimente non tanto la questione della legittimità o meno della disposizione che attribuisce al concorrente infortunato la possibilità di ottenere esclusivamente il differimento delle prove successive e non anche la ripetizione della prova non superata, cioè di quella in occasione della quale l’infortunio si è verificato, quanto il fatto che l’infortunio non è sufficientemente provato.
Il documento recante il verbale del pronto soccorso di Ostia depositato in atti è incompleto, perché menziona l’incidente sportivo e il “trauma distorsivo caviglia dx” solo nella parte relativa alla raccolta anamnestica delle informazioni, senza dare evidenza della diagnosi e degli accertamenti eseguiti. D’altra parte, nello stesso ricorso la dinamica dell’infortunio è rappresentata in maniera generica e la causa di quest’ultimo non è indicata (spiegando, ad esempio, se la pista sulla quale è avvenuta la prova presentasse o meno insidie o se altri fattori eziologici esterni abbiano determinato o favorito la caduta).
A proposito dei requisiti che deve avere la documentazione sanitaria affinché sia idonea a qualificare l’infortunio occorso durante l’esecuzione di una prova concorsuale alla stregua di una causa di forza maggiore e giustificarne, così, la ripetizione questo T.a.r. ha più volte affermato che «La sussistenza della causa di forza maggiore dovrà, in ogni caso, essere esclusa, qualora: […] la diagnosi dei sanitari, ai quali il candidato si è rivolto per gli accertamenti del caso, sia eccessivamente generica, si fondi solo su dati anamnestici o utilizzi formule dubitative, rivelando un deficit di oggettività» (T.a.r. Roma, Sez. I-quater, 5 febbraio 2024, n. 2130, n. 2131 e n. 2132; 23 febbraio 2024, n. 3621; 27 maggio 2024, n. 10710; 24 giugno 2024, n. 12724; 27 giugno 2024, n. 13044; più di recente, 8 ottobre 2025, n. 17281 e 17277; 16 luglio 2025, n. 14001; 19 marzo 2025, n. 5711).
Il ricorrente non ha neanche prodotto l’esito di eventuali esami strumentali o accertamenti successivamente eseguiti in grado di fornire qualche elemento in più sulle sue condizioni fisiche, sicché non è in alcun modo possibile stabilire, neanche in via indiziaria, quale nesso esista tra la caduta – senz’altro verificatasi – e l’infortunio – solo parzialmente documentato – e tra quest’ultimo e il mancato superamento della prova.
Manca, in conclusione, una prova chiara – e, ancor prima, una puntuale allegazione – delle circostanze specifiche in cui si colloca l’evento e delle conseguenze che ne sono scaturite che contribuisca a definirne i caratteri e a dimostrarne l’imprevedibilità e l’eccezionalità.
10. In definitiva, il ricorso è infondato e va rigettato.
11. Avuto riguardo alla natura della controversia, le spese di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AZ RT, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
DA AG, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA AG | AZ RT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.