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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 21/11/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERAMO
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro, Dr.Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n°1217 /2024 R.G. TRA
, nato/a il 24/11/1966 a PENNE (PE) , rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv.DI PRINZIO ETTORINO , come da procura in atti;
E
, in persona del suo Parte_2 Direttore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.Piera Di Sante e dall'Avv.Luca Maiorano A seguito dell'udienza del giorno 20 novembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• accoglie il ricorso e dichiara che è affetto/a da Parte_1 rachipatia lombare, sindrome del tendinopatia delle spalle bilaterale, sindrome del tunnel carpale bilaterale ed ipoacusia professionale, che comportano una menomazione della integrità psico-fisica della persona (c.d.danno biologico), sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni»,di cui al D.M. 12.07.2000, nella seguente rispettiva misura: 4%, 4%, 7% e 2% dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 4 agosto 2023 per ciascuna di esse ed alla data della relazione peritale ed in misura complessivamente pari, stante il contenimento della domanda, al 14%;
• per l'effetto, stante il contenimento della domanda di riconoscimento dell'inabilità complessiva nella misura del 14% espressa nel ricorso, condanna l' alla CP_1 corresponsione, in favore della parte ricorrente, dell'indennizzo di cui all'art.13 comma 2 lett.A del D.Lgs.23.02.2000 n°38, commisurato a tale grado di inabilità complessiva, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art.16 L.412/1991;
• condanna inoltre l' a rifondere alla parte attrice le spese del giudizio, che CP_1 liquida in complessivi €.3.000,00, spese generali nella misura del 15% dell'importo dei predetti compensi difensivi, I.V.A. e C.A.P., nonché € 43,00 a titolo di rimborso di spese vive, da distrarsi in favore dell'Avv.Ettorino Di Prinzio, antistatario;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1 decreto. Così deciso in Teramo in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Esperita negativamente la procedura amministrativa, , Parte_1 conveniva in giudizio l' chiedendo il riconoscimento del diritto ad indennizzo ex CP_1 art.13 comma 2 D.Lgs.23.02.2000 n°38 per malattie professionali (rachipatia lombare, tendinopatia della cuffia dei rotatori, sindrome del tunnel carpale e ipoacusia) contratta nell'esercizio ed a causa delle sue attività lavorative (operaio in azienda agricola, coltivatore diretto, operaio in azienda di produzione di prefabbricati ed autista di camion di impresa edile per il trasporto di merci, addetto al carico e scarico), vantando postumi invalidanti permanenti. Il/la ricorrente chiedeva dunque che la sussistenza delle denunciate tecnopatie fosse accertata in giudizio, con conseguente condanna dell' CP_1 alla erogazione dell'indennizzo nella misura del 14% complessivo.
Costituitosi in giudizio, l'ente convenuto resisteva alla domanda, riportandosi agli accertamenti compiuti in sede amministrativa e contestando l'origine professionale della malattia denunciata dal ricorrente.
Venivano ammesse ed espletate una prova per testi e c.t.u. medico-legale.
***
Come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie professionali non CP_1 specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo.
Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio
(Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Tale sistema è stato, poi, implementato attraverso vari provvedimenti che ne hanno consentito l'adeguamento alla pronuncia della Corte costituzionale, tra cui quello di approvazione delle nuove tabelle delle malattie professionali del 9 aprile 2008, per il settore dell'industria, basate sui più recenti dati igienistici, come segnalato dall' . CP_1
2 di 8 Ciò posto, il ricorrente denuncia quali tecnopatie le patologie della colonna vertebrale (rachipatia lombare), del distretto articolare delle spalle (tendinopatia bilaterale), di quello del polso (sindrome del tunnel carpale) e dell'apparato uditivo
(ipoacusia) da cui è affetto, adducendo che le lavorazioni a cui è stato ed è addetto sono da ritenersi rischiose.
L' ha contestato potersi ricondurre tali patologie all'elenco di quelle ammesse CP_1 ad indennizzo sulla base di presunzione di etiologia professionale, deducendo altresì che le lavorazioni svolte non erano compresa in alcuna di quelle previste nel d.m. 7 aprile
2008, recante l'approvazione della nuova tabella delle malattie professionali nell'industria.
Il giudicante osserva che, alla luce delle deposizioni rese dai testi sentiti a richiesta del ricorrente, l'esposizione al rischio di contrarre le denunciate tecnopatie è stata dimostrata, emergendo da tali fonti di prova, anche alla stregua del commento delle relative risultanze compiuto tecnicamente dal CTU nella proria relazione, le seguenti circostanze significative, con particolare riguardo agli elementi posti in rilievo dal CTU:
- ha svolto l'attività di coltivatore diretto dal 1984 al settembre Parte_1
2001, occupandosi per circa diciassette anni il ricorrente della conduzione di un'azienda agricola con piante di olivo (corca 150), vigneto (circa 3000 metri quadrati) pescheto (con circa 5000 piante di pesco) bosco da taglio (circa 10000 metri) e dell'allevamento di animali (stalla con bovini da carne, ovini da latte e suini), adoperando continuamente attrezzi manuali e ad aria compressa (forbici e seghetto manuale per potatura, abbacchiatore per raccolta olive, forbici e seghetto ad aria compressa per potatura) attrezzi meccanici (motoseghe decespugliatore manuale) mezzi meccanici (trattore gommato e cingolato, privi di cabina), occupandosi altresì di tutte le attività agricole necessarie alla conduzione aziendale (potatura delle piante, raccolta olive pesche ed uva, pulizia del terreno, raccolta derrate alimentari per gli animali), così da restare esposto alle vibrazioni ed ai rumori degli attrezzi adoperati, assumere posture incongrue e con le braccia sollevate durante le fasi di potatura e raccolta frutti, sollevare pesi (cassette di frutta, uva ed olive, balle di paglia e fieno) aventi un peso oscillante dai pochi chilogrammi e fino ad oltre 30 chilogrammi, ed effettuare continui movimenti con i polsi e continue attività di presa e tenuta con le mani, durante le lavorazioni di potatura e raccolta e durante le fasi di mungitura degli ovini (capp. contrassegnati con i nn. 18, 19, 20 e 21 del ricorso, confermati dal teste Pt_1
3 di 8 , vicino di casa del ricorrente e prestatosi ad aiutarlo in lavori agricoli Tes_1
(udienza 19 febbraio 2025);
- , dal settembre 2001 al gennaio 2014, è stato dipendente della Parte_1 ditta “Prefabbricati , lavorando per circa 14 anni presso tale Controparte_2 azienda realizzatrice di manufatti in cemento armato vibrato (pilastri, travi, solai e pareti) per capannoni industriali e strutture prefabbricate, in mansioni di carico e scarico materiali (ferri per armatura, reti elettrosaldate, manufatti in cemento vibrato) sia con utilizzo di carroponte e muletto a motore, sia manualmente, occupandosi anche del taglio e della preparazione dei ferri e delle reti per armature, sollevando e trasportando manualmente fogli di rete metallica aventi un perso variabile dai 25 ai 50 chilogrammi ed occupandosi del taglio di fogli di rete metallica e tondini di ferro con utilizzo di mola elettrica, oltre che della guida del muletto con ruote piene, oltre ad aver sollevato pesi, utilizzato attrezzi vibranti, essere stato esposto ai sobbalzi, alle vibrazioni ed ai rumori provenienti dai mezzi meccanici adoperati (v. dep. teste sentito all'udienza Testimone_2 del 30 aprile 2025, che ha confermato i capitoli successivi sino al 25);
- dal gennaio 2014 al giugno 2021, ha prestato attività lavorativa come bracciante agricolo alle dipendenze dell' , sicché, per Controparte_3 circa 7 anni, è stato addetto ai lavori di potatura e raccolta di oliveto e vigneto, lavorando per un turno giornaliero di oltre 8 ore ed ha continuamente adoperato attrezzi manuali e ad aria compressa (forbici e seghetto manuale per potatura, abbacchiatore per raccolta olive, forbici e seghetto ad aria compressa per potatura) ed attrezzi meccanici (motoseghe decespugliatore manuale), risultando esposto alle vibrazioni ed ai rumori degli attrezzi adoperati, assumendo posture incongrue e con le braccia sollevate durante le fasi di potatura e raccolta frutti, sollevando pesi (cassette di uva ed olive) oscillanti dai pochi chilogrammi e fino ad oltre 30 chilogrammi, effettuando continui movimenti con i polsi e continue attività di presa e tenuta con le mani, durante le lavorazioni di potatura e raccolta
(cfr. deposizione resa dalla teste collega di lavoro del Testimone_3 ricorrente dal 2014 al 2021 presso sentita Controparte_3 all'udienza del 19 febbraio 2025, che ha confermato i capitoli dal 26 al 28);
- , infine, dal giugno 2021 in poi, presta attività lavorativa alle Parte_1 dipendenze della ditta con mansioni di autista ed Controparte_4 addetto al carico e scarico materiali da costruzione, guida il camion con gru,
4 di 8 occupandosi del carico, dello scarico e della consegna di materiale edile, percorrendo quotidianamente strade provinciali e comunali con curve e fondo irregolare nonché strade di cantiere brecciate e/o sterrare, risultando sottoposto a continue vibrazioni e scuotimenti nelle fasi di guida, occupandosi delle operazioni di carico e scarico con muletto di materiale edile vario, venendo continuamente sottoposto alle vibrazioni ed agli scuotimenti provenienti dal mezzo meccanico adoperato ed occupandosi anche del carico e scarico manuale di materiali presso il magazzino aziendale, oltre a sollevare manualmente pesi ed essere esposto alle vibrazioni ed ai rumori dei mezzi adoperati (camion e muletto per carico e scarico) ed ai rumori dei mezzi e delle attrezzature presenti sui cantieri edili frequentati (cfr. deposizione resa da ex collega Testimone_4 di lavoro del ricorrente presso la ditta di vendita di materiali edili CP_4
, sentito all'udienza del 19 febbraio 2025, che ha confermato i capitoli
[...] dal 29 al 31 articolati dal ricorrente).
Relativamente alle citate lavorazioni, viene in considerazione la previsione delle
“lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci”.
Si tratta di previsione ampia, che si presta ad essere intesa con riferimento ad una varietà di lavorazioni, il cui tratto comune è rappresentato dalla movimentazione manuale dei carichi, senza che questa debba costituire l'elemento esclusivo dell'attività lavorativa svolta dall'addetto, ben potendo essa essere strumentale rispetto ad altre mansioni allo stesso affidate.
Quanto, poi, all'esposizione ai rumori, indipendentemente dalla riconducibilità delle lavorazioni a quelle previste nella tabella delle malattie professionali nell'industria, viene in rilievo il contenuto delle considerazioni svolte dal CTU, che ha ritenuto trattarsi di lavorazioni che espongono ad un trauma acustico in base ai caratteri morfologici della curva rappresentativa dell'esito di apposita indagine strumentale e dell'andamento della rilevata audiometria, così escludendo implicitamente l'incidenza di fattori extra- lavorativi della sociopresbiacusia, nella sua specifica competenza specialistica in qualità di medico legale con specializzazione di otorinolaringoiatria ed in audiologia.
Ciò premesso, nel caso di specie, l'origine professionale delle malattie di rachipatia lombare (che il CTU ha avuto ben presente distinguersi dall'ernia discale lombare, ma, per come precisato nella relazione, senza che le conseguenze di essa a livello
5 di 8 sintomatico si possano considerare meno gravi), di tendinopatia della cuffia dei rotatori, di sindrome del tunnel carpale e di ipoacusia è state accuramenta riscontrata dal CTU.
Il consulente tecnico d'ufficio, sulla scorta di adeguati accertamenti e tenendo anche specificamente conto della effettiva natura dell'attività lavorativa concretamente svolta dall'istante, è infatti pervenuto alla conclusione che il ricorrente è affetto da tali patologie e che l'insorgenza di esse deve ritenersi determinata dai fattori morbigeni inerenti all'esercizio dell'attività lavorativa, in ragione delle modalità di espletamento delle lavorazioni, esponenti a vibrazioni trasmesse al corpo intero, nonché impegnanti il distretto braccia spalle in operazioni da compiersi in maniera ripetitiva, nonché
l'articolazione carpale del polso e, infine, implicanti la sottoposizione a traumi acustici.
Tale giudizio è da condividersi, in quanto tratto, con iter logico ineccepibile, dai risultati di probanti esami strumentali e da visita diretta accurata, oltre che espresso con la dovuta considerazione dell'esistenza di elementi fattuali deponenti per la probabile genesi lavorativa delle patologie
D'altronde, l'esistenza di fattori concorrenti, in base al principio di equivalenza causale, di cui all'art.41, secondo comma, cod. pen., deve ritenersi inidonea ad escludere la configurabilità del nesso causale rilevante tra le lavorazioni svolte e le malattie comprese nella copertura assicurativa ex art.3 d.P.R. n.1124 del 1965, in mancanza di deduzione e prova, il cui onere fa carico all' , dell'esistenza di una CP_1 causa extra – lavorativa, che non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quantomeno in via di probabilità, dell'idoneità dell'esposizione a rischio extra – lavorativo a causare l'evento morboso (cfr. Cass. 5 settembre 2017, .20769).
Neppure può valere ai fini dell'assolvimento dell'onere di prova contraria la produzione di documenti di valutazione dei rischi elaborati, per come ha rilevato il CTU (“Il DVR aziendale del 2020 e 2021 non puo essere considerato rappresentativo dell'intero arco temporale lavorativo del ricorrente, ne puo escludere il rischio in modo assoluto. I valori riportati si riferiscono a un lavoratore medio, mentre la valutazione medico-legale deve considerare la variabilita individuale e la concreta esposizione” – pag.30 della relazione, in punto ai rilievi critici relativi al riconoscimento dell'eziologia professionale della tendinopatia delle spalle – pag.32 della relazione per analoga considearzione in ordine alla sindrome del tunnel carpale – pag.33 della relazione sempre per analoga considerazione con riferimento all'ipoacusia).
6 di 8 Alla luce di tali rilievi, dunque, deve ritenersi che sussista in atti prova sufficiente del carattere professionale delle malattie denunciate, sia alla luce della documentazione allegata, sia alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
Il perito ha indicato nella misura del 16% la complessiva incidenza delle patologie di accertata origine professionale.
Anche tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione
(applicazione della cd. formula riduzionistica).
Sennonché, in ricorso l'attore ha specificamente concluso con le seguenti richieste:
“ritenere e dichiarare che l'odierno ricorrente è affetto da “rachipatia, tendinopatia, STC ed ipoacusia di certa origine professionale”, di certa origine professionale con un danno biologico quantificabile nella misura complessiva del 14% e, conseguentemente in via principale:
b) condannare l' Controparte_5
a corrispondere in favore di esso ricorrente il trattamento economico
[...]
(liquidazione in capitale) stabilito dal citato D. Lgs. 23.02.2000 n. 38 e s.m.i., con decorrenza a far data dalla data di presentazione della domanda di malattia professionale, ovvero dalla data diversa che dovesse risultare di giustizia, per l'ammontare previsto dalla legge oltre interessi legali e rivalutazione, se dovuta;
in via subordinata:
c) condannare l' Controparte_5
a corrispondere in favore di esso ricorrente il trattamento economico
[...] stabilito dal D. Lgs. 23.02.2000 n. 38 e s.m.i., corrispondente al grado di menomazione riscontrato in sede di espletanda consulenza tecnica di ufficio, tenendo conto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., anche dell'eventuale aggravamento della malattia denunciata, nonché di tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario;
con maggiorazione degli interessi legali e rivalutazione, se dovuta, sugli arretrati”.
A fronte di una richiesta specifica di determinazione della percentuale complessiva di inabilità nella misura del 14%, l'accertamento da parte del CTU dell'esistenza di una riduzione complessiva della capacità generica di lavoro dell'assicurato in misura maggiore sin dalla data di proposizione delle domande amministrative (4 agosto 2023) per le malattie denunciate, la pronuncia va contenuta nei limiti della percentuale citata.
7 di 8 Pertanto, nonostante le conclusioni del CTU, alla stregua delle quali può affermarsi che sussistono nel ricorrente i requisiti necessari per la prestazione previdenziale richiesta per tutte le quattro malattie professionali a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, la domanda va accolta nei sensi innanzi indicati, con le conseguenze di legge, precisate in dispositivo.
L' va dunque condannato alla erogazione, in favore della parte ricorrente, CP_1 dell'indennizzo di cui all'art.13 comma 2 lett.A del D.Lgs.23.02.2000 n°38, commisurato all'accertato grado di inabilità del 14%, secondo quanto previsto dalla
“tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.
Sulla somma dovuta vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni , se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91
e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Restano definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con CP_1 separato decreto.
Questi i motivi del retroscritto dispositivo.
Così deciso in Teramo in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
8 di 8
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro, Dr.Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n°1217 /2024 R.G. TRA
, nato/a il 24/11/1966 a PENNE (PE) , rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv.DI PRINZIO ETTORINO , come da procura in atti;
E
, in persona del suo Parte_2 Direttore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.Piera Di Sante e dall'Avv.Luca Maiorano A seguito dell'udienza del giorno 20 novembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• accoglie il ricorso e dichiara che è affetto/a da Parte_1 rachipatia lombare, sindrome del tendinopatia delle spalle bilaterale, sindrome del tunnel carpale bilaterale ed ipoacusia professionale, che comportano una menomazione della integrità psico-fisica della persona (c.d.danno biologico), sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni»,di cui al D.M. 12.07.2000, nella seguente rispettiva misura: 4%, 4%, 7% e 2% dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 4 agosto 2023 per ciascuna di esse ed alla data della relazione peritale ed in misura complessivamente pari, stante il contenimento della domanda, al 14%;
• per l'effetto, stante il contenimento della domanda di riconoscimento dell'inabilità complessiva nella misura del 14% espressa nel ricorso, condanna l' alla CP_1 corresponsione, in favore della parte ricorrente, dell'indennizzo di cui all'art.13 comma 2 lett.A del D.Lgs.23.02.2000 n°38, commisurato a tale grado di inabilità complessiva, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art.16 L.412/1991;
• condanna inoltre l' a rifondere alla parte attrice le spese del giudizio, che CP_1 liquida in complessivi €.3.000,00, spese generali nella misura del 15% dell'importo dei predetti compensi difensivi, I.V.A. e C.A.P., nonché € 43,00 a titolo di rimborso di spese vive, da distrarsi in favore dell'Avv.Ettorino Di Prinzio, antistatario;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1 decreto. Così deciso in Teramo in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Esperita negativamente la procedura amministrativa, , Parte_1 conveniva in giudizio l' chiedendo il riconoscimento del diritto ad indennizzo ex CP_1 art.13 comma 2 D.Lgs.23.02.2000 n°38 per malattie professionali (rachipatia lombare, tendinopatia della cuffia dei rotatori, sindrome del tunnel carpale e ipoacusia) contratta nell'esercizio ed a causa delle sue attività lavorative (operaio in azienda agricola, coltivatore diretto, operaio in azienda di produzione di prefabbricati ed autista di camion di impresa edile per il trasporto di merci, addetto al carico e scarico), vantando postumi invalidanti permanenti. Il/la ricorrente chiedeva dunque che la sussistenza delle denunciate tecnopatie fosse accertata in giudizio, con conseguente condanna dell' CP_1 alla erogazione dell'indennizzo nella misura del 14% complessivo.
Costituitosi in giudizio, l'ente convenuto resisteva alla domanda, riportandosi agli accertamenti compiuti in sede amministrativa e contestando l'origine professionale della malattia denunciata dal ricorrente.
Venivano ammesse ed espletate una prova per testi e c.t.u. medico-legale.
***
Come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie professionali non CP_1 specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo.
Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio
(Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Tale sistema è stato, poi, implementato attraverso vari provvedimenti che ne hanno consentito l'adeguamento alla pronuncia della Corte costituzionale, tra cui quello di approvazione delle nuove tabelle delle malattie professionali del 9 aprile 2008, per il settore dell'industria, basate sui più recenti dati igienistici, come segnalato dall' . CP_1
2 di 8 Ciò posto, il ricorrente denuncia quali tecnopatie le patologie della colonna vertebrale (rachipatia lombare), del distretto articolare delle spalle (tendinopatia bilaterale), di quello del polso (sindrome del tunnel carpale) e dell'apparato uditivo
(ipoacusia) da cui è affetto, adducendo che le lavorazioni a cui è stato ed è addetto sono da ritenersi rischiose.
L' ha contestato potersi ricondurre tali patologie all'elenco di quelle ammesse CP_1 ad indennizzo sulla base di presunzione di etiologia professionale, deducendo altresì che le lavorazioni svolte non erano compresa in alcuna di quelle previste nel d.m. 7 aprile
2008, recante l'approvazione della nuova tabella delle malattie professionali nell'industria.
Il giudicante osserva che, alla luce delle deposizioni rese dai testi sentiti a richiesta del ricorrente, l'esposizione al rischio di contrarre le denunciate tecnopatie è stata dimostrata, emergendo da tali fonti di prova, anche alla stregua del commento delle relative risultanze compiuto tecnicamente dal CTU nella proria relazione, le seguenti circostanze significative, con particolare riguardo agli elementi posti in rilievo dal CTU:
- ha svolto l'attività di coltivatore diretto dal 1984 al settembre Parte_1
2001, occupandosi per circa diciassette anni il ricorrente della conduzione di un'azienda agricola con piante di olivo (corca 150), vigneto (circa 3000 metri quadrati) pescheto (con circa 5000 piante di pesco) bosco da taglio (circa 10000 metri) e dell'allevamento di animali (stalla con bovini da carne, ovini da latte e suini), adoperando continuamente attrezzi manuali e ad aria compressa (forbici e seghetto manuale per potatura, abbacchiatore per raccolta olive, forbici e seghetto ad aria compressa per potatura) attrezzi meccanici (motoseghe decespugliatore manuale) mezzi meccanici (trattore gommato e cingolato, privi di cabina), occupandosi altresì di tutte le attività agricole necessarie alla conduzione aziendale (potatura delle piante, raccolta olive pesche ed uva, pulizia del terreno, raccolta derrate alimentari per gli animali), così da restare esposto alle vibrazioni ed ai rumori degli attrezzi adoperati, assumere posture incongrue e con le braccia sollevate durante le fasi di potatura e raccolta frutti, sollevare pesi (cassette di frutta, uva ed olive, balle di paglia e fieno) aventi un peso oscillante dai pochi chilogrammi e fino ad oltre 30 chilogrammi, ed effettuare continui movimenti con i polsi e continue attività di presa e tenuta con le mani, durante le lavorazioni di potatura e raccolta e durante le fasi di mungitura degli ovini (capp. contrassegnati con i nn. 18, 19, 20 e 21 del ricorso, confermati dal teste Pt_1
3 di 8 , vicino di casa del ricorrente e prestatosi ad aiutarlo in lavori agricoli Tes_1
(udienza 19 febbraio 2025);
- , dal settembre 2001 al gennaio 2014, è stato dipendente della Parte_1 ditta “Prefabbricati , lavorando per circa 14 anni presso tale Controparte_2 azienda realizzatrice di manufatti in cemento armato vibrato (pilastri, travi, solai e pareti) per capannoni industriali e strutture prefabbricate, in mansioni di carico e scarico materiali (ferri per armatura, reti elettrosaldate, manufatti in cemento vibrato) sia con utilizzo di carroponte e muletto a motore, sia manualmente, occupandosi anche del taglio e della preparazione dei ferri e delle reti per armature, sollevando e trasportando manualmente fogli di rete metallica aventi un perso variabile dai 25 ai 50 chilogrammi ed occupandosi del taglio di fogli di rete metallica e tondini di ferro con utilizzo di mola elettrica, oltre che della guida del muletto con ruote piene, oltre ad aver sollevato pesi, utilizzato attrezzi vibranti, essere stato esposto ai sobbalzi, alle vibrazioni ed ai rumori provenienti dai mezzi meccanici adoperati (v. dep. teste sentito all'udienza Testimone_2 del 30 aprile 2025, che ha confermato i capitoli successivi sino al 25);
- dal gennaio 2014 al giugno 2021, ha prestato attività lavorativa come bracciante agricolo alle dipendenze dell' , sicché, per Controparte_3 circa 7 anni, è stato addetto ai lavori di potatura e raccolta di oliveto e vigneto, lavorando per un turno giornaliero di oltre 8 ore ed ha continuamente adoperato attrezzi manuali e ad aria compressa (forbici e seghetto manuale per potatura, abbacchiatore per raccolta olive, forbici e seghetto ad aria compressa per potatura) ed attrezzi meccanici (motoseghe decespugliatore manuale), risultando esposto alle vibrazioni ed ai rumori degli attrezzi adoperati, assumendo posture incongrue e con le braccia sollevate durante le fasi di potatura e raccolta frutti, sollevando pesi (cassette di uva ed olive) oscillanti dai pochi chilogrammi e fino ad oltre 30 chilogrammi, effettuando continui movimenti con i polsi e continue attività di presa e tenuta con le mani, durante le lavorazioni di potatura e raccolta
(cfr. deposizione resa dalla teste collega di lavoro del Testimone_3 ricorrente dal 2014 al 2021 presso sentita Controparte_3 all'udienza del 19 febbraio 2025, che ha confermato i capitoli dal 26 al 28);
- , infine, dal giugno 2021 in poi, presta attività lavorativa alle Parte_1 dipendenze della ditta con mansioni di autista ed Controparte_4 addetto al carico e scarico materiali da costruzione, guida il camion con gru,
4 di 8 occupandosi del carico, dello scarico e della consegna di materiale edile, percorrendo quotidianamente strade provinciali e comunali con curve e fondo irregolare nonché strade di cantiere brecciate e/o sterrare, risultando sottoposto a continue vibrazioni e scuotimenti nelle fasi di guida, occupandosi delle operazioni di carico e scarico con muletto di materiale edile vario, venendo continuamente sottoposto alle vibrazioni ed agli scuotimenti provenienti dal mezzo meccanico adoperato ed occupandosi anche del carico e scarico manuale di materiali presso il magazzino aziendale, oltre a sollevare manualmente pesi ed essere esposto alle vibrazioni ed ai rumori dei mezzi adoperati (camion e muletto per carico e scarico) ed ai rumori dei mezzi e delle attrezzature presenti sui cantieri edili frequentati (cfr. deposizione resa da ex collega Testimone_4 di lavoro del ricorrente presso la ditta di vendita di materiali edili CP_4
, sentito all'udienza del 19 febbraio 2025, che ha confermato i capitoli
[...] dal 29 al 31 articolati dal ricorrente).
Relativamente alle citate lavorazioni, viene in considerazione la previsione delle
“lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci”.
Si tratta di previsione ampia, che si presta ad essere intesa con riferimento ad una varietà di lavorazioni, il cui tratto comune è rappresentato dalla movimentazione manuale dei carichi, senza che questa debba costituire l'elemento esclusivo dell'attività lavorativa svolta dall'addetto, ben potendo essa essere strumentale rispetto ad altre mansioni allo stesso affidate.
Quanto, poi, all'esposizione ai rumori, indipendentemente dalla riconducibilità delle lavorazioni a quelle previste nella tabella delle malattie professionali nell'industria, viene in rilievo il contenuto delle considerazioni svolte dal CTU, che ha ritenuto trattarsi di lavorazioni che espongono ad un trauma acustico in base ai caratteri morfologici della curva rappresentativa dell'esito di apposita indagine strumentale e dell'andamento della rilevata audiometria, così escludendo implicitamente l'incidenza di fattori extra- lavorativi della sociopresbiacusia, nella sua specifica competenza specialistica in qualità di medico legale con specializzazione di otorinolaringoiatria ed in audiologia.
Ciò premesso, nel caso di specie, l'origine professionale delle malattie di rachipatia lombare (che il CTU ha avuto ben presente distinguersi dall'ernia discale lombare, ma, per come precisato nella relazione, senza che le conseguenze di essa a livello
5 di 8 sintomatico si possano considerare meno gravi), di tendinopatia della cuffia dei rotatori, di sindrome del tunnel carpale e di ipoacusia è state accuramenta riscontrata dal CTU.
Il consulente tecnico d'ufficio, sulla scorta di adeguati accertamenti e tenendo anche specificamente conto della effettiva natura dell'attività lavorativa concretamente svolta dall'istante, è infatti pervenuto alla conclusione che il ricorrente è affetto da tali patologie e che l'insorgenza di esse deve ritenersi determinata dai fattori morbigeni inerenti all'esercizio dell'attività lavorativa, in ragione delle modalità di espletamento delle lavorazioni, esponenti a vibrazioni trasmesse al corpo intero, nonché impegnanti il distretto braccia spalle in operazioni da compiersi in maniera ripetitiva, nonché
l'articolazione carpale del polso e, infine, implicanti la sottoposizione a traumi acustici.
Tale giudizio è da condividersi, in quanto tratto, con iter logico ineccepibile, dai risultati di probanti esami strumentali e da visita diretta accurata, oltre che espresso con la dovuta considerazione dell'esistenza di elementi fattuali deponenti per la probabile genesi lavorativa delle patologie
D'altronde, l'esistenza di fattori concorrenti, in base al principio di equivalenza causale, di cui all'art.41, secondo comma, cod. pen., deve ritenersi inidonea ad escludere la configurabilità del nesso causale rilevante tra le lavorazioni svolte e le malattie comprese nella copertura assicurativa ex art.3 d.P.R. n.1124 del 1965, in mancanza di deduzione e prova, il cui onere fa carico all' , dell'esistenza di una CP_1 causa extra – lavorativa, che non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quantomeno in via di probabilità, dell'idoneità dell'esposizione a rischio extra – lavorativo a causare l'evento morboso (cfr. Cass. 5 settembre 2017, .20769).
Neppure può valere ai fini dell'assolvimento dell'onere di prova contraria la produzione di documenti di valutazione dei rischi elaborati, per come ha rilevato il CTU (“Il DVR aziendale del 2020 e 2021 non puo essere considerato rappresentativo dell'intero arco temporale lavorativo del ricorrente, ne puo escludere il rischio in modo assoluto. I valori riportati si riferiscono a un lavoratore medio, mentre la valutazione medico-legale deve considerare la variabilita individuale e la concreta esposizione” – pag.30 della relazione, in punto ai rilievi critici relativi al riconoscimento dell'eziologia professionale della tendinopatia delle spalle – pag.32 della relazione per analoga considearzione in ordine alla sindrome del tunnel carpale – pag.33 della relazione sempre per analoga considerazione con riferimento all'ipoacusia).
6 di 8 Alla luce di tali rilievi, dunque, deve ritenersi che sussista in atti prova sufficiente del carattere professionale delle malattie denunciate, sia alla luce della documentazione allegata, sia alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
Il perito ha indicato nella misura del 16% la complessiva incidenza delle patologie di accertata origine professionale.
Anche tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione
(applicazione della cd. formula riduzionistica).
Sennonché, in ricorso l'attore ha specificamente concluso con le seguenti richieste:
“ritenere e dichiarare che l'odierno ricorrente è affetto da “rachipatia, tendinopatia, STC ed ipoacusia di certa origine professionale”, di certa origine professionale con un danno biologico quantificabile nella misura complessiva del 14% e, conseguentemente in via principale:
b) condannare l' Controparte_5
a corrispondere in favore di esso ricorrente il trattamento economico
[...]
(liquidazione in capitale) stabilito dal citato D. Lgs. 23.02.2000 n. 38 e s.m.i., con decorrenza a far data dalla data di presentazione della domanda di malattia professionale, ovvero dalla data diversa che dovesse risultare di giustizia, per l'ammontare previsto dalla legge oltre interessi legali e rivalutazione, se dovuta;
in via subordinata:
c) condannare l' Controparte_5
a corrispondere in favore di esso ricorrente il trattamento economico
[...] stabilito dal D. Lgs. 23.02.2000 n. 38 e s.m.i., corrispondente al grado di menomazione riscontrato in sede di espletanda consulenza tecnica di ufficio, tenendo conto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., anche dell'eventuale aggravamento della malattia denunciata, nonché di tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario;
con maggiorazione degli interessi legali e rivalutazione, se dovuta, sugli arretrati”.
A fronte di una richiesta specifica di determinazione della percentuale complessiva di inabilità nella misura del 14%, l'accertamento da parte del CTU dell'esistenza di una riduzione complessiva della capacità generica di lavoro dell'assicurato in misura maggiore sin dalla data di proposizione delle domande amministrative (4 agosto 2023) per le malattie denunciate, la pronuncia va contenuta nei limiti della percentuale citata.
7 di 8 Pertanto, nonostante le conclusioni del CTU, alla stregua delle quali può affermarsi che sussistono nel ricorrente i requisiti necessari per la prestazione previdenziale richiesta per tutte le quattro malattie professionali a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, la domanda va accolta nei sensi innanzi indicati, con le conseguenze di legge, precisate in dispositivo.
L' va dunque condannato alla erogazione, in favore della parte ricorrente, CP_1 dell'indennizzo di cui all'art.13 comma 2 lett.A del D.Lgs.23.02.2000 n°38, commisurato all'accertato grado di inabilità del 14%, secondo quanto previsto dalla
“tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.
Sulla somma dovuta vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni , se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91
e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Restano definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con CP_1 separato decreto.
Questi i motivi del retroscritto dispositivo.
Così deciso in Teramo in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
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