(Deroga alle disposizioni dell'articolo precedente).
Le disposizioni dell'articolo precedente non si applicano:
1° a colui che, a seguito di concessione o autorizzazione, abbia acquistato o riacquistato la cittadinanza italiana posteriormente all'applicazione di questa legge;
2° a colui che, posteriormente all'applicazione di questa legge, presti servizio nelle forze armate dello Stato italiano.