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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 923/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LI UL, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 601/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difensore_1 CF.Difensore_1 Difeso da Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate - CO - Palermo Difensore_2 CF.Difensore_2 Difeso da -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249036990818000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249036990818000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249036990818000 BOLLO 2014
contro
Ag. Entrate - CO - Palermo Difensore_2 CF.Difensore_2 Difeso da -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160015970847000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170036902605000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180028936225000 BOLLO 2014
Svolgimento del processo Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate CO impugnando l'intimazione di pagamento e le tre cartelle di pagamento indicate in intestazione, chiedendone l'annullamento. Costituendosi, l'Agenzia delle Entrate CO, chiedendo preliminarmente di essere autorizzata a chiamare in causa l'Agenzia delle Entrate, nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso. All'udienza del 9.2.2026, parte ricorrente, facendo presente di avere ottenuto la rateizzazione del debito e comunque l'intenzione di accedere all'estinzione agevolata c.d. “rottamazione quinquies”, ha dichiarato di rinunciare il ricorso, chiedendo la compensazione delle spese. Parte resistente ne ha preso atto e, riportandosi alle proprie controdeduzioni, si è rimessa alla decisione del giudice. Motivi della decisione Va preso atto della rinuncia al ricorso a opera della parte ricorrente. Essa comporta l'estinzione del giudizio. Le spese vanno compensate tra le parti, tenuto anche conto che la documentazione offerta in produzione dall'Agenzia delle Entrate CO per comprovare l'avvenuta notificazione delle cartelle prodromiche all'impugnata intimazione di pagamento risulta ampiamente carente e del tutto inconsistente con riferimento alla cartella di pagamento n. 29620170036902605 e alla cartella di pagamento n. 29620180028936225.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, compensando tra le parti le spese di lite. Palermo, 9 febbraio 2026
Il Giudice Giuliano Castiglia
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LI UL, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 601/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difensore_1 CF.Difensore_1 Difeso da Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate - CO - Palermo Difensore_2 CF.Difensore_2 Difeso da -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249036990818000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249036990818000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249036990818000 BOLLO 2014
contro
Ag. Entrate - CO - Palermo Difensore_2 CF.Difensore_2 Difeso da -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160015970847000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170036902605000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180028936225000 BOLLO 2014
Svolgimento del processo Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate CO impugnando l'intimazione di pagamento e le tre cartelle di pagamento indicate in intestazione, chiedendone l'annullamento. Costituendosi, l'Agenzia delle Entrate CO, chiedendo preliminarmente di essere autorizzata a chiamare in causa l'Agenzia delle Entrate, nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso. All'udienza del 9.2.2026, parte ricorrente, facendo presente di avere ottenuto la rateizzazione del debito e comunque l'intenzione di accedere all'estinzione agevolata c.d. “rottamazione quinquies”, ha dichiarato di rinunciare il ricorso, chiedendo la compensazione delle spese. Parte resistente ne ha preso atto e, riportandosi alle proprie controdeduzioni, si è rimessa alla decisione del giudice. Motivi della decisione Va preso atto della rinuncia al ricorso a opera della parte ricorrente. Essa comporta l'estinzione del giudizio. Le spese vanno compensate tra le parti, tenuto anche conto che la documentazione offerta in produzione dall'Agenzia delle Entrate CO per comprovare l'avvenuta notificazione delle cartelle prodromiche all'impugnata intimazione di pagamento risulta ampiamente carente e del tutto inconsistente con riferimento alla cartella di pagamento n. 29620170036902605 e alla cartella di pagamento n. 29620180028936225.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, compensando tra le parti le spese di lite. Palermo, 9 febbraio 2026
Il Giudice Giuliano Castiglia