Sentenza 5 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. U, sentenza 05/02/2026, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00150/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00062/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 62 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Felice Eugenio Lorusso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Amendola n. 166/5;
contro
Comune di Altamura, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Picerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento dell'ordinanza-OMISSIS- del 28.10.2020 recante all'oggetto: provvedimento di diniego del titolo abilitativo edilizio in sanatoria e ordinanza di demolizione – condono -OMISSIS-, nonché di tutti gli atti al predetto comunque connessi, siano essi presupposto che consequenziali, ancorché non conosciuti, comunque lesivi, ivi compreso, ove occorra, il preavviso di diniego dell'11.5.2020, successivamente pervenuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Altamura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo;
Relatore il dott. IO Di ZO nell’udienza straordinaria del giorno 19 gennaio 2026, tenuta da remoto ;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e in diritto
1. Con ricorso regolarmente notificato e depositato, -OMISSIS- ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, l’ordinanza-OMISSIS- del 28.10.2020 con cui il Comune di Altamura ha disposto il rigetto della istanza di condono per “ampliamento di un locale al piano interrato, allo stato rustico, destinato ad attività commerciale, data di ultimazione 31.12.2002”. La domanda, presentata ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, riguardava un locale interrato di mq. 127,35, allo stato rustico, da destinare a uso commerciale, sito in Altamura alla contrada Granelle, N.C.E.U. al -OMISSIS-, p.lla 698, sub 2, in area tipizzata come zona agricola E1.
Si è costituito il Comune di Altamura, chiedendo il rigetto del ricorso.
All’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento del giorno 19 gennaio 2026, tenuta da remoto, il Collegio ha deliberato la decisione.
2. Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato l’illegittimità del provvedimento di rigetto dell’istanza di condono, in quanto sarebbe intervenuto il silenzio-assenso.
Infatti l’istanza è stata presentata in data 12 gennaio 2005, prot.-OMISSIS-, “ampliamento di un locale al piano interrato, allo stato rustico, destinato ad attività commerciale, data di ultimazione 31.12.2002”.
Il provvedimento impugnato menziona, fra i precedenti amministrativi della pratica, un atto comunale denominato “preliminare di diniego” recante la data del 15 dicembre 2008, prot. -OMISSIS-, del 10 febbraio 2009, a cui la parte istante ha dato riscontro con proprie osservazioni (prot. -OMISSIS- del 6 marzo 2009).
Successivamente in data 25 marzo del 2011 l’Amministrazione ha formulato una richiesta di documentazione integrativa, a cui parte istante ha dato riscontro.
Poi al ricorrente è pervenuto il preavviso di diniego del 22 maggio 2020, a cui il ricorrente ha risposto con proprie osservazioni.
Infine è stato emesso l’impugnato diniego con l’ordinanza-OMISSIS- del 28 ottobre 2020.
Orbene, secondo il ricorrente dopo 24 mesi dalla presentazione dell’istanza di condono si sarebbe formato il silenzio-assenso, per cui il provvedimento impugnato, emesso successivamente, sarebbe illegittimo in quanto tardivo.
Il Collegio ritiene che il motivo sia infondato.
In primo luogo, il ricorrente ha continuato a eseguire lavori edili anche dopo l'apposizione dei sigilli disposta con il verbale di sequestro del 17 marzo 2003, dato che in data 25 maggio 2003 un ulteriore sopralluogo ha accertato la sussistenza di lavori in corso, come emerge dal verbale -OMISSIS-del 25 maggio 2003 di nuova apposizione dei sigilli.
In secondo luogo, sono state realizzate opere oltre il termine del 31 marzo 2003 previsti dalla legge di sanatoria (decreto-legge n. 269/2003), come emerge dalla dichiarazione d'interesse -OMISSIS- del 16 febbraio 2004 e dalla documentazione fotografica.
Peraltro, ad abundantiam , anche oltre il prospettato termine di ventiquattro mesi dalla presentazione dell’istanza di condono è proseguita l’attività istruttoria da parte dell’Amministrazione, la quale evidentemente ha ritenuto non completo il quadro istruttorio, e a tali richieste parte istante ha sempre risposto con osservazioni nel merito della condonabilità dei lavori.
3. Il ricorrente ha inoltre lamentato:
- con il secondo motivo, «Violazione ed erronea applicazione di legge in riferimento ai principi in materia di condono, ed in particolare all’art. 32 co. 25 della legge n. 326/2003. Violazione della norma stessa in riferimento all’art. 31 co. 2 della legge n. 47/85. Violazione ed erronea applicazione della normativa regolamentare emanata a riguarda., ed in particolare Circolare 7 dicembre 2005 n. 2699 del Ministero delle Infrastrutture, nonché delle altre circolari ivi richiamate. Violazione dei principi in materia di corretta esplicazione del procedimento amministrativo. Eccesso di potere: errore sui presupposti, difetto assoluto della motivazione, carente istruttoria, perplessità»;
- con il terzo motivo, «Violazione ed erronea applicazione di legge. Eccesso di potere per errore sui presupposti e difetto di istruttoria. Perplessità manifesta»;
- con il quarto motivo, « Violazione di legge. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto ed in diritto, vizio dell’istruttoria ed erroneità della motivazione».
Tali tre motivi, attinenti al merito della condonabilità dei lavori, e che quindi possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
In via preliminare occorre evidenziare che l’Amministrazione ha ritualmente comunicato il preavviso di diniego, al quale il ricorrente ha anche replicato con proprie osservazioni. Non sussiste quindi alcuna violazione procedimentale; peraltro, trattandosi di attività vincolata, eventuali violazioni sarebbero superate in ragione del fatto che è emerso dagli atti, avendone l’Amministrazione fornito la prova, che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
Sempre in via preliminare, occorre evidenziare che l’atto impugnato è plurimotivato, per cui ai fini dell’accoglimento del ricorso occorre che tutte le autonome motivazioni del provvedimento vengano fondatamente impugnate.
Ciò premesso, e precisato che l’istanza di condono è stata presentata per l’uso commerciale del manufatto, nel provvedimento impugnato è rappresentato, tra l’altro, quanto segue:
“2) il locale oggetto di condono per uso commerciale non ha raggiunto uno stato di ultimazione funzionale essendo allo stato rustico (incompatibile con la destinazione commerciale richiesta) alla data dei vari sopralluoghi della Polizia Municipale del 02/04/2003, 16/04/2003 e 22/04/2003, effettuati oltre il 31/03/2003, termine ultimo per le opere suscettibili di sanatoria.
4) Non si evince dalla lettura dei verbali da parte della Polizia Municipale nessuna prova circa l’utilizzo del locale ad uso commerciale.
5) il manufatto non si configura come opera finita e funzionale alla destinazione d’uso dichiarata (Attività Commerciale)”.
La mancata ultimazione dell’immobile è provata anche dal sopralluogo dell'Ufficio tecnico del 2 aprile 2003, da cui è emerso che l'immobile era privo di ogni tompagnatura ed era ancora in fase di realizzazione, tanto da essere riscontrati puntelli di sostegno verticali per il getto in cemento armato del solaio. Inoltre dal sopralluogo dei Vigili urbani del 17 aprile 2003 emerge che erano state disarmate le armature riscontrate nel precedente verbale del 2 aprile 2003, ma erano depositati all'interno “blocchi di tufo accatastati, impalcatura e tavolame utilizzato per la realizzazione del manufatto”.
Insomma, non essendo l’immobile ultimato ed essendo del tutto inidoneo all’uso commerciale per il quale è stato chiesto il condono, l’istanza correttamente è stata ritenuta dall’Amministrazione non accoglibile. Infatti, in modo convincente nel provvedimento impugnato è rappresentato quanto segue: “È evidente che il locale ad uso attività commerciale non abbia raggiunto uno stato di ultimazione funzionale essendo allo stato rustico: Per tanto il manufatto non si configura come opera finita e funzionale alla destinazione d’uso dichiarata (Attività Commerciale). Le opere abusive sono quindi in contrasto con quanto richiesto dal comma 25 dell’art. 32 del D.Lgs. 30/09/2003 n. 269. Ai sensi dell’art. 31 della Legge 28.02.1985 n. 47, art. 39 della Legge 23.12.1994 n. 724 e art. 25 della Legge 326 del 24.11.2003 infatti possono conseguire la concessione in sanatoria gli immobili i cui lavori sono stati ultimati e precisamente, il comma secondo dell’art. 31 della Legge 47/85, recita: ..“si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente”. La C.M. n. 2699/2005 precisa che: “Le opere interne agli edifici già esistenti e quelle non destinate alla residenza, si devono intendere ammissibili al condono quando siano state completate funzionalmente e cioè siano tali da identificare la possibilità di uso in relazione alla funzione cui sono destinate” . Alla luce di quanto sopra esposto, detta pratica non può ritenersi accoglibile in quanto le opere abusive, quindi, non soddisfano le condizioni richieste dal comma 25 dell’art. 32 del D.Lgs. 30/09/2003 n. 269”.
Tale convincente argomentazione contenuta nel provvedimento impugnato non è superata dalle censure del ricorrente, secondo cui l’immobile oggetto di istanza di condono, sebbene ancora allo stato di rustico, risultava funzionale alla destinazione d’uso commerciale dichiarata. La sussistenza di tale funzionalità all’uso commerciale non è dimostrata dall'interessato; piuttosto, dalle sue stesse dichiarazioni contenute nel ricorso, risulta che l’immobile oggetto di condono, avente le caratteristiche di un seminterrato, è addirittura privo di muratura perimetrale, risultando circoscritto solo da tompagnature naturali quali il terrapieno, peraltro con accesso attraverso altro locale. In tali condizioni l’immobile non presenta le condizioni minime per essere adibito a uso commerciale.
In conclusione, le censure avverso tale autonoma motivazione del provvedimento impugnato sono infondate, per cui, in ragione del carattere plurimotivato del provvedimento impugnato, non occorre accertare la fondatezza delle contestazioni avverso le ulteriori motivazioni autonome del provvedimento impugnato.
Ad abundantiam , va comunque evidenziato che tali ulteriori censure sono infondate.
Infatti non è fondata la censura, contenuta nel terzo motivo, per la quale sarebbe censurabile l’autonoma motivazione del provvedimento impugnato secondo cui “1) Alla dichiarazione d’interesse alla sanatoria e agli atti manca la documentazione fotografica del manufatto abusivo”, dato che, in tesi, la legge non imporrebbe che la dichiarazione d’interesse alla sanatoria abbia lo stesso corredo documentale dell’istanza. Il Collegio ritiene dirimente la circostanza che neppure successivamente, in sede di istanza, tale documentazione sia stata fornita.
Inoltre neppure non è fondata la censura, contenuta nel quarto motivo, avverso l’autonoma giustificazione del provvedimento impugnato in base alla quale “3) Alla data del 22/04/2003 sono state accertate da parte della Polizia Municipale ulteriori opere realizzate senza titolo”. Non è dirimente quanto sostenuto dall'istante, secondo il quale tali ulteriori opere non rientrano tra quelle per le quali è stato richiesto il condono: da un lato, il ricorrente non fornisce la prova di tale allegazione e, dall’altro, ai fini della sanatoria, così come ai fini dell’accertamento dell’abuso, le opere non possono essere considerate in modo isolato e parcellizzato, ma in modo complessivo e unitario, per cui le nuove opere aggravano ulteriormente l’abuso per cui è causa.
4. Alla luce dei rilievi esposti, il ricorso è respinto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, liquidandole in euro 2.000,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2026 svolta da remoto tramite Microsoft Teams con l'intervento dei magistrati:
NA DA, Presidente
IO Di ZO, Primo Referendario, Estensore
IO Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO Di ZO | NA DA |
IL SEGRETARIO