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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 20/08/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. N. 567/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 567/2025 promossa da:
), rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli avv.ti ROSSELLA ANGIOLINI e FRANCESCA TARCHIANI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Arezzo, Via Petrarca, n. 33 PARTE RICORRENTE CONTRO
), rappresentato e difeso, congiuntamente e Controparte_1 C.F._2 disgiuntamente, dagli avv.ti DANIELA DENAROSI e ELEONORA COTTONI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in San Giovanni Valdarno (AR), Piazza della Libertà, n. 22
PARTE RESISTENTE E CONTRO
), rappresentato e difeso, congiuntamente e Controparte_2 C.F._3 disgiuntamente, dagli avv.ti DANIELA DENAROSI e ELEONORA COTTONI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in San Giovanni Valdarno (AR), Piazza della Libertà, n. 22
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo INTERVENUTO OGGETTO: ricorso in materia di modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI Come da conclusioni congiunte concordemente rassegnate all'udienza del 03.07.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473bis.29 c.p.c., depositato in data 15.03.2025, la ricorrente ha Parte_1 chiesto che il Tribunale modificasse le condizioni di divorzio, di cui al decreto emesso dal Tribunale di Arezzo all'esito del procedimento v.g. n. 164/2011, nei confronti del figlio , Controparte_2 nato a [...] il [...], dal matrimonio tra la ricorrente e il resistente CP_1
[...] Nello specifico, la ricorrente ha chiesto che venisse revocato il contributo al mantenimento per il figlio e con esso ogni altra statuizione a carico della ricorrente, oltre che la condanna dei CP_2 resistenti alle spese di lite del presente procedimento. A sostegno delle sue istanze, la ha rappresentato che il nucleo familiare – Pt_1 Pt_1
sarebbe stato da sempre caratterizzato da una forte conflittualità, la quale avrebbe CP_1 influenzato negativamente il rapporto tra madre e figlio nonché il carattere dello stesso, particolarmente instabile e difficile. La conferma di quanto dichiarato dalla ricorrente si riscontrerebbe nei trasferimenti ciclici del figlio tra le abitazioni dei due genitori, trasferimenti che, secondo la sarebbero dipesi CP_2 Pt_1 dai maggiori benefici economici che lo stesso avrebbe potuto trarre da uno dei due genitori. La ricorrente ha altresì rappresentato che dal 2014 ci sarebbero stati diversi atteggiamenti inconsulti da parte del figlio nei confronti della madre e che i rapporti con lo stesso si sarebbero definitivamente interrotti a seguito di gravi episodi relativi ad ottobre – novembre 2020. In seguito a tali avvenimenti, avrebbe nuovamente lasciato l'abitazione materna, vivendo CP_2 temporaneamente dal padre, per poi andare a vivere da solo dai primi mesi del 2021 in un immobile dove attualmente risiede. Sul punto la ricorrente ha precisato che ad oggi è maggiorenne e avrebbe raggiunto CP_2
l'indipendenza economica, avendo ormai fatto ingresso nel mondo del lavoro, e che pertanto sarebbero venuti meno i presupposti per il contributo al mantenimento. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 30.05.2025, i resistenti CP_1 e hanno dato atto di aver raggiunto un accordo con la ricorrente e di
[...] Controparte_2 aver depositato telematicamente il verbale di conclusioni congiunte. All'udienza del 03.07.2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., riportandosi al preverbale depositato in data 30.05.2025, le parti hanno rassegnato le conclusioni congiuntamente ed hanno chiesto che il Tribunale disponesse in conformità alla volontà congiunta manifestata dalle stesse parti. Pertanto, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale. Nello specifico, le parti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le seguenti conclusioni congiuntamente rassegnate nel preverbale depositato dalle stesse in data 30.05.2025 e all'udienza del 03.07.2025: “- che, a seguito della notificazione alle parti convenute del ricorso per la revisione delle condizioni di divorzio e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni che seguono:
1. dichiarare il Sig. pienamente economicamente indipendente e, per l'effetto Controparte_2
2. revocare, a far data dalla sottoscrizione del presente verbale, il contributo al mantenimento del figlio a carico della madre e con esso ogni altra statuizione di ordine economico, ordinario CP_2 e straordinario, a suo carico, con decorrenza dal mese di marzo 2025 compreso, come stabiliti nel Decreto del 3 novembre 2011, nell'ambito del procedimento n. 164/2011 V.G.;
3. dare atto che nessun arretrato, per mantenimento ordinario, rivalutazione Istat, interessi legali e moratori, spese straordinarie, sia dovuto dalla Sig.ra al figlio e/o Pt_1 Controparte_2 all'ex marito;
Controparte_1
4. Il Sig. , con la sottoscrizione del presente verbale, consegna alla Sig.ra Controparte_1 l'assegno circolare di Euro 917,19= (novecentodiciasette/19) pari alle mensilità di Parte_1 marzo, aprile e maggio 2025, già corrisposte;
5. Il Sig. si obbliga a trasmettere al datore di lavoro della Sig.ra Controparte_1 Pt_1
Prada Spa, raccomandata o pec di immediata revoca del pagamento diretto del contributo
[...] al mantenimento per il figlio come notificato in data 21.04.2021; CP_2 6. Laddove, per i mesi successivi al mese di maggio 2025, venisse ancora decurtata dalla busta paga la somma destinata a titolo di contributo al mantenimento del figlio il Sig. CP_2 [...]
si obbliga all'immeditata restituzione delle somme trattenute dalla busta paga;
CP_1 7. con compensazione delle spese di lite e rinuncia dei procuratori delle parti al vincolo di solidarietà professionale.”. Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti nel preverbale depositato dalle stesse in data 30.05.2025 oltre che all'udienza del 03.07.2025, svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità. Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate nel preverbale depositato dalle stesse in data 30.05.2025 oltre che all'udienza del 03.07.2025, svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 118 luglio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 567/2025 promossa da:
), rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli avv.ti ROSSELLA ANGIOLINI e FRANCESCA TARCHIANI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Arezzo, Via Petrarca, n. 33 PARTE RICORRENTE CONTRO
), rappresentato e difeso, congiuntamente e Controparte_1 C.F._2 disgiuntamente, dagli avv.ti DANIELA DENAROSI e ELEONORA COTTONI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in San Giovanni Valdarno (AR), Piazza della Libertà, n. 22
PARTE RESISTENTE E CONTRO
), rappresentato e difeso, congiuntamente e Controparte_2 C.F._3 disgiuntamente, dagli avv.ti DANIELA DENAROSI e ELEONORA COTTONI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in San Giovanni Valdarno (AR), Piazza della Libertà, n. 22
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo INTERVENUTO OGGETTO: ricorso in materia di modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI Come da conclusioni congiunte concordemente rassegnate all'udienza del 03.07.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473bis.29 c.p.c., depositato in data 15.03.2025, la ricorrente ha Parte_1 chiesto che il Tribunale modificasse le condizioni di divorzio, di cui al decreto emesso dal Tribunale di Arezzo all'esito del procedimento v.g. n. 164/2011, nei confronti del figlio , Controparte_2 nato a [...] il [...], dal matrimonio tra la ricorrente e il resistente CP_1
[...] Nello specifico, la ricorrente ha chiesto che venisse revocato il contributo al mantenimento per il figlio e con esso ogni altra statuizione a carico della ricorrente, oltre che la condanna dei CP_2 resistenti alle spese di lite del presente procedimento. A sostegno delle sue istanze, la ha rappresentato che il nucleo familiare – Pt_1 Pt_1
sarebbe stato da sempre caratterizzato da una forte conflittualità, la quale avrebbe CP_1 influenzato negativamente il rapporto tra madre e figlio nonché il carattere dello stesso, particolarmente instabile e difficile. La conferma di quanto dichiarato dalla ricorrente si riscontrerebbe nei trasferimenti ciclici del figlio tra le abitazioni dei due genitori, trasferimenti che, secondo la sarebbero dipesi CP_2 Pt_1 dai maggiori benefici economici che lo stesso avrebbe potuto trarre da uno dei due genitori. La ricorrente ha altresì rappresentato che dal 2014 ci sarebbero stati diversi atteggiamenti inconsulti da parte del figlio nei confronti della madre e che i rapporti con lo stesso si sarebbero definitivamente interrotti a seguito di gravi episodi relativi ad ottobre – novembre 2020. In seguito a tali avvenimenti, avrebbe nuovamente lasciato l'abitazione materna, vivendo CP_2 temporaneamente dal padre, per poi andare a vivere da solo dai primi mesi del 2021 in un immobile dove attualmente risiede. Sul punto la ricorrente ha precisato che ad oggi è maggiorenne e avrebbe raggiunto CP_2
l'indipendenza economica, avendo ormai fatto ingresso nel mondo del lavoro, e che pertanto sarebbero venuti meno i presupposti per il contributo al mantenimento. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 30.05.2025, i resistenti CP_1 e hanno dato atto di aver raggiunto un accordo con la ricorrente e di
[...] Controparte_2 aver depositato telematicamente il verbale di conclusioni congiunte. All'udienza del 03.07.2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., riportandosi al preverbale depositato in data 30.05.2025, le parti hanno rassegnato le conclusioni congiuntamente ed hanno chiesto che il Tribunale disponesse in conformità alla volontà congiunta manifestata dalle stesse parti. Pertanto, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale. Nello specifico, le parti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le seguenti conclusioni congiuntamente rassegnate nel preverbale depositato dalle stesse in data 30.05.2025 e all'udienza del 03.07.2025: “- che, a seguito della notificazione alle parti convenute del ricorso per la revisione delle condizioni di divorzio e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni che seguono:
1. dichiarare il Sig. pienamente economicamente indipendente e, per l'effetto Controparte_2
2. revocare, a far data dalla sottoscrizione del presente verbale, il contributo al mantenimento del figlio a carico della madre e con esso ogni altra statuizione di ordine economico, ordinario CP_2 e straordinario, a suo carico, con decorrenza dal mese di marzo 2025 compreso, come stabiliti nel Decreto del 3 novembre 2011, nell'ambito del procedimento n. 164/2011 V.G.;
3. dare atto che nessun arretrato, per mantenimento ordinario, rivalutazione Istat, interessi legali e moratori, spese straordinarie, sia dovuto dalla Sig.ra al figlio e/o Pt_1 Controparte_2 all'ex marito;
Controparte_1
4. Il Sig. , con la sottoscrizione del presente verbale, consegna alla Sig.ra Controparte_1 l'assegno circolare di Euro 917,19= (novecentodiciasette/19) pari alle mensilità di Parte_1 marzo, aprile e maggio 2025, già corrisposte;
5. Il Sig. si obbliga a trasmettere al datore di lavoro della Sig.ra Controparte_1 Pt_1
Prada Spa, raccomandata o pec di immediata revoca del pagamento diretto del contributo
[...] al mantenimento per il figlio come notificato in data 21.04.2021; CP_2 6. Laddove, per i mesi successivi al mese di maggio 2025, venisse ancora decurtata dalla busta paga la somma destinata a titolo di contributo al mantenimento del figlio il Sig. CP_2 [...]
si obbliga all'immeditata restituzione delle somme trattenute dalla busta paga;
CP_1 7. con compensazione delle spese di lite e rinuncia dei procuratori delle parti al vincolo di solidarietà professionale.”. Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti nel preverbale depositato dalle stesse in data 30.05.2025 oltre che all'udienza del 03.07.2025, svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità. Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate nel preverbale depositato dalle stesse in data 30.05.2025 oltre che all'udienza del 03.07.2025, svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 118 luglio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni