Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 12/03/2026, n. 2026
CS
Rigetto
Sentenza 12 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Vizio di motivazione e istruttoria del diniego

    Il Collegio ritiene che il diniego comunale sia illegittimo per vizio di motivazione e istruttoria, non fornendo indicazioni analitiche sulle misurazioni delle distanze e sulle modifiche progettuali necessarie.

  • Accolto
    Illegittimità della norma tecnica operativa (art. 4.2.12, comma 16, N.T.O.)

    Il Collegio ritiene la norma illegittima per eccesso di potere, in quanto tutela aspetti che esulano dai profili urbanistici e che avrebbero dovuto essere oggetto di pianificazione strategica.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 10-bis L. 241/1990 (mancata comunicazione dei motivi ostativi)

    Il Collegio rileva una discrasia tra i motivi ostativi comunicati e le ragioni del diniego definitivo.

  • Accolto
    Illegittimità della norma per eccesso di potere e indeterminatezza

    La norma è illegittima per eccesso di potere, in quanto tutela aspetti che esulano dai profili urbanistici, e la Regione Veneto ha ritenuto che tali decisioni strategiche dovessero essere assunte in sede di PAT e non di PI.

  • Rigettato
    Infondatezza eccezione di inammissibilità e tardività del ricorso di primo grado

    Il Collegio ritiene che la norma N.T.O. abbia natura normativa e non provvedimentale, limitando le modalità ma non precludendo la capacità edificatoria, pertanto non era immediatamente lesiva e poteva essere impugnata solo con l'atto applicativo. L'acquiescenza non è provata.

  • Rigettato
    Infondatezza censura sulla motivazione del diniego

    Il Collegio conferma il vizio di motivazione e istruttoria del diniego comunale, che non ha fornito indicazioni analitiche sulle distanze e sulle modifiche progettuali necessarie.

  • Rigettato
    Infondatezza censura sulla violazione art. 14-quater L. 241/1990

    Il Collegio ritiene che il vizio di motivazione e istruttoria sia sufficiente a confermare l'illegittimità del provvedimento.

  • Rigettato
    Infondatezza censura sull'illegittimità della norma N.T.O.

    Il Collegio conferma l'illegittimità della norma N.T.O. per eccesso di potere e indeterminatezza.

  • Rigettato
    Infondatezza censura sulla violazione art. 10-bis L. 241/1990

    Il Collegio rileva la discrasia tra i motivi ostativi comunicati e le ragioni del diniego, e che il privato ha rappresentato elementi suscettibili di modificare il provvedimento finale.

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Commentario1

  • 1Circolare del 12/03/2026 n. 7 - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane
    Agenzia delle Dogane e dei Monopoli · 12 marzo 2026

    Considerati gli esiti degli incontri organizzati dalla Commissione europea in merito all\'attuazione del Regolamento in oggetto, valutate le osservazioni pervenute dagli operatori del settore e posta l\'esigenza di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale/GNL, si riportano di seguito alcune integrazioni, modifiche, disposizioni transitorie e chiarimenti operativi rispetto a quanto previsto dalla circolare 5/2026 riguardante le istruzioni operative per l\'attuazione del predetto Regolamento UE. 1. Documentazione richiesta per il rilascio di Autorizzazione unica o singola - Precisazioni In riferimento alla documentazione da allegare all\'istanza di Autorizzazione …

     Leggi di più…
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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 12/03/2026, n. 2026
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 2026
Data del deposito : 12 marzo 2026
Fonte ufficiale :

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