Rigetto
Sentenza 12 marzo 2026
Commentario • 1
- 1. Circolare del 12/03/2026 n. 7 - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione DoganeAgenzia delle Dogane e dei Monopoli · 12 marzo 2026
Considerati gli esiti degli incontri organizzati dalla Commissione europea in merito all\'attuazione del Regolamento in oggetto, valutate le osservazioni pervenute dagli operatori del settore e posta l\'esigenza di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale/GNL, si riportano di seguito alcune integrazioni, modifiche, disposizioni transitorie e chiarimenti operativi rispetto a quanto previsto dalla circolare 5/2026 riguardante le istruzioni operative per l\'attuazione del predetto Regolamento UE. 1. Documentazione richiesta per il rilascio di Autorizzazione unica o singola - Precisazioni In riferimento alla documentazione da allegare all\'istanza di Autorizzazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 12/03/2026, n. 2026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2026 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02026/2026REG.PROV.COLL.
N. 05043/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5043 del 2024, proposto dal Comune di Zimella, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Ruffo, con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via Luigi Da Porto, n. 4;
contro
il signor NC AR, rappresentato e difeso dagli avvocati Sandra Antico e Nicola Cera, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
nei confronti
dell’Unione dei Comuni Adige Guà, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Renzo Fausto Scappini, con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, vicolo Ghiaia, n. 7;
per la riforma
della sentenza n. 2016 del 2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Seconda.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del signor NC AR e dell’Unione dei Comuni Adige Guà;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 il Cons. IO LI e viste le conclusioni delle parti;
1. Con l’appello in epigrafe, il Comune di Zimella ha impugnato la sentenza n. 2016 del 2023 del T.a.r. per il Veneto, con cui è stato accolto il ricorso proposto dal signor NC AR per l’annullamento del Provvedimento Unico n. 39 prot. n. 2712 del 13 maggio 2014, adottato dal responsabile dello SUAP dell’Unione dei Comuni Adige Guà, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del d.P.R. n. 160 del 2010, recante il diniego definitivo dell’istanza presentata dal ricorrente in primo grado e odierno appellato per il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un capannone ad uso allevamento avicolo “ Pratica di Sportello Unico n. 357/2012 del 28 agosto 2012, prot. n. 4400 ”, nonché per l’annullamento dell’art. 4.2.12, comma 16, delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi del Comune di Zimell.
2. In punto di fatto, occorre premettere che, in data 24 agosto 2012, il signor NC AR, agricoltore coltivatore diretto, ha presentato allo Sportello Unico per le Imprese dell’Unione dei Comuni Adige Guà la sopra citata richiesta di rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un capannone a uso allevamento avicolo su un terreno di sua proprietà sito nel Comune di Zimella, catastalmente distinto al foglio VI, mappale n. 365.
A fronte di tale istanza, con nota del 12 ottobre 2012, prot. n. 5318, il Comune di Zimella ha comunicato la sospensione del procedimento, con contestuale richiesta di integrazione della documentazione, come richiesto dall’ULSS 20 di Verona, prot. n. 31760 del 9 ottobre 2012.
Il signor AR ha provveduto al deposito della documentazione richiesta e, in data 18 dicembre 2012, con nota prot. n. 6819, l’Unione dei Comuni Adige Guà ha comunicato i motivi ostativi al rilascio del permesso di costruire, oltre al parere dell’ULSS 20 e a due pareri di non ammissibilità dell’intervento espressi dal Comune di Zimella in data 18 ottobre 2012 prot. 6491 e in data 9 novembre 2012 prot. n. 6986. A fronte dell’anzidetta comunicazione, il privato istante ha presentato le proprie controdeduzioni, a cui hanno fatto seguito ulteriori interlocuzioni con l’amministrazione.
Successivamente, nel corso della Conferenza di servizi del 9 dicembre 2013, veniva dato atto dell’introduzione dell’art. 4.2.12, comma 16, delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi del Comune di Zimella medio tempore approvato, recante una nuova prescrizione introdotta a seguito dell’approvazione dell’osservazione n. 5 formulata dal Sindaco secondo cui “ Viene richiesta la possibilità di poter definire che gli eventuali ampliamenti degli allevamenti vengano realizzati non sopravanzando verso il centro urbano in modo che non venga ulteriormente ridotta la distanza esistente tra l’esistente e l’abitato ”. Il responsabile dell’UTC di Zimella, dopo aver affermato che il capannone avrebbe dovuto essere ricollocato, esprimeva poi parere favorevole alla realizzazione dello stesso “ purché venga rispettata l’osservazione n. 5 al PI ” rimettendo al ricorrente “ ogni valutazione in merito all’eventuale presentazione di una richiesta di deroga nel caso in cui la stessa non fosse in grado di rispettare quanto sopra ”. Dopo ulteriori interlocuzioni veniva svolta un’altra Conferenza di servizi in data 30 aprile 2014, nel corso della quale il responsabile dell’UTC ha espresso parere contrario all’intervento, ritenuto non conforme all’art. 4.2.12, comma 16, delle Norme Tecniche Operative.
Infine, con il citato Provvedimento Unico n. 39 del 13 maggio 2014, l’istanza è stata definitivamente respinta con la motivazione che di seguito si riporta: “ premesso che il Piano degli interventi è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 25.11.2013; visto l’art. 4.2.12, comma 16 delle vigenti Norme tecniche operative allegate al Piano degli Interventi; vista l’individuazione del centro abitato posto a sud dell’allevamento in questione e campito con tratteggio viola; vista la tav. n. 7 del 13.01.2014 prot. n. 160 e dato atto che la ditta non intende adeguare l’intervento alle suddette norme, mantenendo la posizione già proposta; considerato che l’intervento è in contrasto con l’art. 4.2.12. comma 16 delle Norme tecniche operative del Piano degli Interventi approvato con DCC n. 39 del 25.11.2013 perché sopravanza verso il centro abitato; si esprime parere contrario perché l’intervento non è assentibile e quindi si rigetta l’istanza. Ai fini della completezza del parere tecnico si osserva che la misura di mt 202 indica la distanza tra lo spigolo di un fabbricato posto entro il perimetro del centro abitato di Bonaldo e la parte di capannone campita in colore rosso: la distanza minima di mt 200 tra il centro abitato campito con tratteggio viola e il capannone di progetto non è presente e non viene fornita in sede di conferenza di servizi, va pertanto rappresentata ”.
3. A fronte di tale provvedimento di diniego definitivo, il signor AR ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio davanti al T.a.r. per il Veneto, chiedendone l’annullamento.
4. Il T.a.r., dopo aver respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità e di tardività del ricorso sollevate dalla difesa del Comune di Zimella, ha accolto il primo motivo, rilevando che il verbale della Conferenza di servizi del 9 dicembre 2013 non recava alcun riferimento a distanze precise, limitandosi a dare atto dell’adozione e dell’approvazione del Piano degli Interventi e che “ è stata introdotta al P.I. ed approvata l'osservazione n. 5 del sindaco del Comune di Zimella, che prevede che gli eventuali ampliamenti degli allevamenti vengano realizzati non sopravanzando verso il centro urbano, in modo che non venga ulteriormente ridotta la distanza esistente tra l'esistente e l'abitato ” e che “ Il geom. OV risponde che il parere è favorevole alla realizzazione del capannone purché venga rispettata l'osservazione n. 5 al P.I. e rimette alla ditta ogni valutazione in merito all’eventuale presentazione di una richiesta di deroga nel caso in cui la stessa non fosse in grado di rispettare quanto sopra. Il Presidente riporta il parere definitivo dell'Ufficio tecnico comunale che approva l'intervento purché non sopravanzi verso il centro urbano ”.
Ad avviso del T.a.r., dunque, la motivazione su cui si fonda il diniego non sarebbe sufficiente per rappresentare al privato le ragioni per cui gli uffici sono giunti alla conclusione che il capannone sopravanzasse verso il centro abitato, fermo restando, inoltre, che dal verbale della Conferenza di servizi del 9 dicembre 2013, si desume che il Comune di Zimella aveva richiesto espressamente – e secondo il T.a.r. in modo immotivato – che il nuovo capannone venisse ricollocato dalla parte opposta, a nord rispetto a quella prevista in progetto, dove peraltro interferirebbe nuovamente con altro centro urbano (frazione di Santo Stefano).
Il giudice di primo grado ha poi accolto anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell’art. 14- quater della l. n. 241 del 1990, in quanto ha ritenuto che la proposta dell’amministrazione e del responsabile dello SUAP di ricollocare il capannone a nord dell’allevamento esistente fosse priva dei caratteri di chiarezza e specificità idonei a consentire il superamento del dissenso.
È stato accolto anche il terzo motivo, sul presupposto che il citato art. 4.2.12, comma 16, delle N.T.O. limiterebbe illegittimamente lo ius aedificandi e sarebbe stato introdotto per evitare che al centro abitato si avvicinassero attività suscettibili di influire sulla salute pubblica, finalità tuttavia già perseguita dalla Regione con la l.r. n. 11 del 2004 e la con la DGRV n. 856/2012, recanti la disciplina dei distacchi minimi reciproci degli allevamenti dai limiti delle zone agricole, dai confini di proprietà e dalle abitazioni non aziendali.
È stato, invece, respinto il quarto motivo di ricorso, concernente la violazione dell’art. 7 del d.P.R. n. 160 del 2010 e, infine, il T.a.r. ha accolto il quinto motivo, concernente la violazione dell’art. 10- bis , della l. n. 241 del 1990, in quanto i motivi ostativi al rilascio del permesso di costruire comunicati al ricorrente con la nota prot. n. 6819 del 18 dicembre 2012 riguardavano i due pareri di non ammissibilità dell’intervento espressi dal Comune di Zimella rispettivamente in data 18 ottobre 2012 prot. 6491 e in data 9 novembre 2012 prot. n. 6986, laddove il diniego definitivo era stato motivato sulla base di ragioni diverse da quelle prospettate con l’anzidetta comunicazione dei motivi ostativi.
5. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Comune di Zimella, ricostruendo l’articolato iter procedimentale e formulando cinque distinti motivi di gravame.
5.1. Con il primo motivo, l’appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il T.a.r. ha respinto l’eccezione di inammissibilità e di tardività del ricorso.
Ad avviso del Comune, infatti, il provvedimento impugnato avrebbe avuto contenuto necessitato in considerazione della vigenza di una norma immediatamente precettiva, come l’art. 4.2.12, comma 16, delle N.T.O. del P.I., secondo cui “ L’eventuale ampliamento dell’allevamento intensivo dovrà essere realizzato non sopravanzando verso il centro urbano in modo che non venga ulteriormente ridotta la distanza esistente fra l’allevamento e l’abitato ”.
Il Comune, sul punto, ha contestato la decisione del giudice di primo grado sul presupposto che il T.a.r. non avrebbe motivato tale conclusione, “ limitandosi ad affermare che la fattispecie si colloca nella seconda categoria senza spiegare il perché ”. Per contro, tale conclusione, secondo l’appellante, non sarebbe “ persuasiva ” e si “ porrebbe in contrasto con l’opinione dello stesso ricorrente che riteneva la previsione escludente ogni possibilità ” di edificazione.
Secondo l’appellante, in altri termini, la previsione dell’art. 4.2.12, comma 16, delle N.T.O. recherebbe un divieto di ampliamento in determinate direzioni e, quindi, sarebbe immediatamente lesiva, con la conseguenza che non vi sarebbe alcuna ragione per ritenere che la norma sia solo programmatica o regolamentare, sostanziandosi, viceversa, nella costituzione di una “ fascia di rispetto ” dall’abitato.
Sotto un altro e concorrente profilo, inoltre, sarebbe intervenuta l’acquiescenza del signor AR rispetto a tale previsione, poiché, dopo il verbale del 9 dicembre 2013, il tecnico del ricorrente aveva dichiarato, nella nota del 13 gennaio 2014, che “ l’ampliamento sarà posto a distanza superiore da quella esistente come previsto dalle NTA del P.I. seconda fase ”, sicché sarebbe per tale ragione evidente l’acquiescenza alla norma suddetta.
5.2. Con il secondo motivo di gravame, l’appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il T.a.r. avrebbe a suo dire accolto la tesi del ricorrente secondo cui il nuovo capannone sarebbe a 202 metri dal fabbricato più vicino del centro abitato e sarebbe, quindi, rispettata la norma dell’art. 4.2.12, comma 16, delle N.T.O..
A tale proposito, l’appellante ha sottolineato che, al punto 3.2 della sentenza, il T.a.r. ha rilevato che nella Conferenza di servizi del 9 dicembre 2013 non era stata esplicitata alcuna distanza, sicché il diniego sarebbe privo di idonea motivazione, oltre ad assumere altresì rilevanza l’indicazione, fornita dal tecnico comunale di Zimella nell’ambito della Conferenza di servizi, di posizionare il nuovo capannone a nord, dal momento che, in tal modo, esso si sarebbe posto in avanzamento con il centro abitato della frazione di Santo Stefano. Viceversa, ad avviso del Comune appellante, il diniego sarebbe adeguatamente motivato e non vi sarebbe alcuna contraddittorietà nelle indicazioni rese dal tecnico comunale, il quale si era limitato ad affermare che il capannone “ deve essere spostato dall’altra parte oppure ricollocato ”. Sarebbe, allora, evidente la svista nella lettura dei documenti, in quanto l’ampliamento era certamente possibile senza alcun “ sopravanzo verso l’abitato ”.
5.3. Con il terzo motivo di gravame, l’appellante ha censurato la parte della sentenza che ha rilevato la violazione dell’art. 14- ter della l. n. 241 del 1990, sostenendo che la ragione del diniego sarebbe da individuarsi nella mancata volontà di spostare l’ampliamento progettato, sicché l’ iter procedimentale e il contenuto del provvedimento sarebbero conformi all’anzidetto art. 14- quater .
5.4. Con il quarto motivo di gravame, l’appellante ha censurato la parte della sentenza in cui il T.a.r. ha ritenuto illegittima la previsione di cui all’art. 4.2.12, comma 16, delle N.T.O. perché precluderebbe ogni ampliamento dell’allevamento, insistendo ulteriormente nell’eccezione di inammissibilità del ricorso.
5.5. Con il quinto motivo di gravame, infine, ha dedotto la violazione dell’art. 10- bis della l. n. 241 del 1990, in quanto il T.a.r. avrebbe accolto una “ lettura formalistica e non sistematica ” poiché il contrasto con la disciplina delle N.T.O. sarebbe stato “ facilmente superabile con uno spostamento dell’ampliamento del capannone ”, come rappresentato del resto nel corso della Conferenza di servizi del 9 dicembre 2013, alla presenza del signor AR e del suo tecnico.
6. Si è costituita in giudizio l’Unione dei Comuni Adige Guà, puntualizzando di avere la sola gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive ai sensi del d.P.R. n. 160 del 2010 e di non svolgere alcuna funzione decisionale bensì solo di “ coordinamento procedimentale e di gestione per conto dei Comuni associati ”, ivi incluso il Comune di Zimella.
Conseguentemente, l’Unione dei Comuni Adige Guà non sostituisce le amministrazioni competenti nella valutazione tecnico-discrezionale delle istanze, rispetto alle quali i provvedimenti finali del SUAP sono atti vincolati dalle determinazioni assunte dalle singole amministrazioni comunali competenti in sede di Conferenza di servizi, le quali mantengono la responsabilità delle proprie valutazioni tecnico-discrezionali.
Ferma tale considerazione, anche l’Unione dei Comuni ha insistito nell’eccezione di inammissibilità e tardività del ricorso introduttivo, sostenendo che la disposizione costituisce una norma immediatamente lesiva, in quanto, stabilisce una fascia di rispetto dall’abitato e, in tal modo, preclude immediatamente le potenzialità edificatorie del terreno del signor AR.
Come già osservato dal Comune di Zimella, poi, l’Unione dei Comuni ha ritenuto che la norma delle N.T.O. in questione sia preclusiva di ogni possibilità di ampliamento, sostenendone l'illegittimità per tale motivo, fermo restando, comunque, che il signor AR avrebbe manifestato acquiescenza a tale norma mediante la nota del 13 gennaio 2014, ove ha dichiarato che “ l’ampliamento sarà posto a distanza superiore da quella esistente come previsto dalle NTA del P.I. seconda fase ”.
È stata, inoltre, eccepita l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, poiché dalla documentazione depositata in primo grado (cfr. doc. 1 e doc. 2, depositati il 4 ottobre 2023) emergerebbe che, prima della definizione del primo grado di giudizio, il ricorrente aveva ottenuto il provvedimento richiesto, poiché, a seguito della presentazione della pratica SUAP n. 0842 del 13 luglio 2014 – quindi in epoca successiva al diniego impugnato – era stata rilasciata l'autorizzazione per la realizzazione del capannone avicolo sulla stessa particella n. 365, ai sensi dell'art. 3- bis della l.r. n. 32 del 29 dicembre 2013 e, infatti, con atto prot. n. 6670 del 4 dicembre 2014, l'Unione dei Comuni ha comunicato il superamento dei motivi ostativi, consentendo la realizzazione dell'opera e, come risulta dall’aggiornamento relativo all’ iter amministrativo del 20 luglio 2023 del Comune di Zimella, il signor AR ha effettivamente realizzato, ultimato e ampliato il capannone sul mappale n. 365, foglio n. 6, installando anche un impianto fotovoltaico.
Conseguentemente, il ricorso sarebbe improcedibile, avendo il signor AR ottenuto esattamente quanto richiesto con la domanda originaria, sicché non residuerebbe alcuna utilità all’annullamento del diniego del 2014 e la dichiarazione di interesse ai fini risarcitori formulata dal ricorrente nella memoria di replica del 24 ottobre 2023 nel corso del giudizio di primo grado non potrebbe evitare la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, essendo tardiva e comunque priva di ogni specificazione degli elementi costitutivi della domanda risarcitoria, non proposta né in primo grado né in appello.
7. Si è costituito, infine, anche l’appellato, signor NC AR, il quale ha replicato alle censure proposte, chiedendo il rigetto dell’appello e, insistendo, in particolare, nella tesi secondo cui l’art. 4.2.12, comma 16, delle N.T.O. avrebbe natura regolamentare e, quindi, non immediatamente lesiva e non impugnabile se non unitamente al provvedimento applicativo.
Nella memoria di replica, l’appellato ha eccepito l’inammissibilità del motivo di diritto contenuto al punto n. 3 della memoria del 22 dicembre 2025 depositata dall’Unione dei Comuni Agide Guà, recante la censura della sentenza del T.a.r. per il Veneto n. 2016 del 2023 “ nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ”.
La censura sarebbe inammissibile poiché l’Unione dei Comuni avrebbe dovuto impugnare tempestivamente il relativo capo della sentenza, essendosi viceversa limitata a depositare una memoria adesiva che pacificamente non può estendere il thema decidendum come individuato dall’appellante principale.
8. Con le ulteriori memorie le parti hanno insistito nelle rispettive tesi difensive.
9. Tanto premesso, il Collegio – trattenuta la causa in decisione all’udienza pubblica del 22 gennaio 2026 – reputa che l’appello non sia fondato per le ragioni che di seguito si espongono.
9.1. In via preliminare, in accoglimento dell’eccezione sollevata dall’appellato signor AR, va dichiarato inammissibile il motivo di cui al punto n. 3 della memoria dell’Unione dei Comuni Agide Guà, dal momento che tale deduzione, contenendo una critica alla sentenza di primo grado, avrebbe dovuto essere prospettata attraverso un autonomo motivo di appello, recante una specifica censura avverso il corrispondente capo della sentenza n. 2016 del 2023, con cui il T.a.r. si è pronunciato espressamente sulla questione dell’improcedibilità del ricorso di primo grado.
9.2. Ancora in via preliminare, va respinta l’eccezione di improcedibilità dell’appello, posto che il ricorrente ha rappresentato di aver comunque interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’atto impugnato ai fini risarcitori e tale dichiarazione è da reputarsi sufficiente, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 3 luglio 2022, n. 8, secondo cui per procedere all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., è sufficiente la dichiarazione, resa nelle forme e nei limiti dell’art. 73 c.p.a, con cui la parte faccia presente il proprio interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’atto a fini risarcitori, senza necessità di specificare i presupposti dell’eventuale domanda di risarcimento né tanto meno di proporla nello stesso giudizio di impugnazione, fermo restando, in ogni caso, che nella fattispecie concreta l’autorizzazione successivamente rilasciata dal Comune di Zimella risulta fondata sull'art. 3- bis della l.r. n. 32 del 29 dicembre 2013.
9.3. Nel merito, il primo motivo di gravame non è fondato, poiché la disposizione di cui all’art. 4.2.12, comma 16, delle N.T.O. del P.I., oggetto di censura, ha natura normativa e non provvedimentale e, come si desume dal tenore letterale della stessa, non incide sull’ an della potenzialità edificatoria ma solo sulle modalità della stessa, limitandosi, per l’appunto, a conformare la capacità edificatoria del fondo in questione, senza precluderla ma consentendola espressamente, pur specificando la direzione in cui deve essere indirizzato l’ampliamento. Detta disposizione, infatti, precisa quanto segue: “ L’eventuale ampliamento dell’allevamento intensivo dovrà essere realizzato non sopravanzando verso il centro urbano in modo che non venga ulteriormente ridotta la distanza esistente fra l’allevamento e l’abitato ”. Conseguentemente, non vi era alcun onere di immediata impugnazione, poiché l’anzidetta disposizione poteva essere censurata solo unitamente all’atto applicativo, lesivo dell’interesse del ricorrente.
Del pari infondata, è l’eccezione di improcedibilità del ricorso per intervenuta acquiescenza alla disposizione regolamentare di cui si tratta, poiché, in primo luogo, la dichiarazione in questione non proviene dal signor AR e, in secondo luogo, è comunque antecedente all’adozione dell’atto applicativo sicché si colloca in un momento in cui non poteva essere espressa alcuna acquiescenza, non essendo ancora sorto neppure l’interesse a ricorrere, derivante esclusivamente dall’adozione dell’atto applicativo.
9.4. Il secondo e il terzo motivo di gravame sono infondati e possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, fermo restando che non corrisponde al vero quanto rilevato dall’appellante circa il fatto che il T.a.r. avrebbe accolto la tesi del ricorrente secondo cui il nuovo capannone “ si posizionerebbe a 202 m dal fabbricato più vicino del centro abitato ” dal momento che il giudice di primo grado si è limitato a rilevare un difetto di istruttoria.
Come correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata – pur in un contesto non sempre del tutto chiaro – il provvedimento comunale è da reputarsi illegittimo poiché sussiste il denunciato vizio di motivazione e di istruttoria in quanto il diniego si fonda esclusivamente sull’asserita circostanza secondo cui l’ampliamento dell’allevamento sopravanzerebbe verso il centro abitato, omettendo le necessarie analitiche indicazioni relative alla misurazione delle distanze, a maggior ragione tenuto conto delle puntuali osservazioni del ricorrente e della rappresentazione resa dal medesimo nell’ambito della Tavola n. 7, che avrebbe per l’appunto richiesto un’analitica confutazione. Inoltre, sotto un altro e autonomo profilo, sono indicate in modo soltanto generico le condizioni per il superamento del dissenso espresso in Conferenza servizi, posto che l’amministrazione si è limitata a rilevare, in modo tautologico, quanto segue: “ le indicazioni relative alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso: “purchè non sopravanzi verso il centro urbano” ”, ciò a maggior ragione in considerazione della segnalata presenza dell’ulteriore centro abitato della frazione di Santo Stefano.
9.5. L’infondatezza delle predette censure è di per sé sufficiente ai fini della conferma dell’illegittimità del provvedimento impugnato; per completezza, tuttavia, possono essere esaminati anche il quarto e il quinto motivo.
Il quarto motivo è da reputarsi infondato poiché, come già osservato dal T.a.r. in modo condivisibile, la disposizione censurata – oltre a essere indeterminata – risulta illegittima in considerazione dell’eccesso di potere ravvisabile nelle finalità di tutelare aspetti che esulano dai profili urbanistici, fermo restando che la Regione Veneto nella nota prot. 25 marzo 2014 aveva rilevato che l’art. 4.2.12, comma 16, “ imponendo il rispetto di distanze reciproche maggiori di quelle individuate dalla DGR n. 856/2012 è una decisione strategica e sostanziale, in quanto porta all’individuazione di ambiti all’interno del territorio comunale ai quali estendere una finalità di tutela e salvaguardia e come tale deve essere assunta motivatamente dall’amministrazione comunale in sede di redazione del PAT e non del PI ”. Infine, il quinto motivo – per come è stato formulato dall’appellante e, quindi, nei limiti di cognizione dettati dall’effetto devolutivo circoscritto ai motivi di gravame – non può essere accolto poiché, a prescindere dall’articolato iter procedimentale in questione, da un lato, non vi è corrispondenza tra i motivi ostativi comunicati al ricorrente e le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e, dall’altro lato, non corrisponde al vero che il privato non abbia rappresentato elementi suscettibili di modificare il contenuto del provvedimento finale, come si desume, tra l’altro, dalle censure afferenti alle carenze nella motivazione e nell’istruttoria.
10. Dalle considerazioni che precedono discende, pertanto, il rigetto dell’appello.
11. Le spese processuali del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensate, tenuto conto della complessità della questione in punto di fatto.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese processuali del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VI ER, Presidente
Luigi Furno, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere
IO LI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO LI | VI ER |
IL SEGRETARIO