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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 225/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RZ DANIELE, Presidente e Relatore
SCHININA' ELEONORA, Giudice
VENTURA EZIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2097/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l.s. Società_1 Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZT170000036 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:/
Resistente/Appellato: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'atto di recupero n. TYZT170000036/2025, notificato in data 13 settembre 2025, emesso a seguito di controlli sul “bonus facciate” e relativo al credito d'imposta utilizzato in compensazione per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 (per un importo pari ad € 15.177,28).
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue: a) nell'anno
2021, per un intervento dell'importo di € 65.878,00, è maturato un bonus facciate nella misura del 90% (€ 59.290,20) e il credito è stato ceduto per € 50.715,00 alla società e per € 8.575,00 al geometra Nominativo_1 ; b) l'Ufficio ha ritenuto che fosse stata realizzata solo una parte dell'intervento, quantificando i lavori in € 23.000,00 sulla base di dichiarazione del direttore lavori, e ha quindi recuperato la quota di credito considerata non spettante in proporzione ai lavori ritenuti non eseguiti, con recupero sulle annualità
2021-2024; c) l'Amministrazione ha censurato l'utilizzo del credito senza contestare la validità e l'efficacia del contratto di appalto privato dal quale il credito è derivato;
d) il contratto è tuttora in corso senza contestazioni su ritardi, sicché l'utilizzo del credito non costituisce una indebita compensazione;
e) si contesta l'assunto dell'Ufficio secondo cui i lavori avrebbero dovuto essere completati entro il 2021, atteso che, in mancanza di un termine espresso contemplato nella disciplina normativa, il termine di ultimazione va individuato nel termine ordinario per l'accertamento di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 (31 dicembre del sesto anno successivo); e) deve richiamarsi l'interpello n. 903-521/2021, nonché l'interrogazione parlamentare n. 5-06751, quanto alla legittimità dello sconto anche senza stato di avanzamento dei lavori, precisandosi che i richiami alla necessità di realizzazione degli interventi vanno intesi nel senso della effettività del cantiere e dell'assenza di frodi, con ultimazione entro il 31 dicembre 2027; f) l'Ufficio ha fondato la propria decisione su una relazione del direttore lavori che risulta incoerente, poiché riporta un avanzamento dei lavori 90% e un valore quantificato in € 23.000,00, oltre ad essere redatta “a corpo”, con omissioni di lavorazioni, discordanze con il computo metrico e indicazione di dati non oggettivi;
g) deve al riguardo contrapporsi una ricostruzione numerica delle lavorazioni, con richiamo a voci del computo metrico e allegazioni fotografiche, onde individuare il valore effettivo dei lavori già eseguiti, maggiore di quello indicato dall'Ufficio; h) emerge quindi il vizio di difetto di istruttoria, anche tenuto conto che l'Amministrazione non ha effettuato controlli in cantiere;
i) difetta infine la contestazione analitica delle lavorazioni ritenute mancanti e dei correlati importi.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio e ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) il bonus facciate
è disciplinato dall'art. 1, commi 219-223, della legge n. 160/2019 e la monetizzazione tramite sconto in fattura o cessione del credito è regolata dall'art. 121 del decreto-legge n. 34/2020, dovendo anche richiamarsi il decreto-legge n. 157/2021 e la circolare n. 16/E/2021, nella parte in cui si afferma che, per bonus diversi dal cosiddetto superbonus, la congruità dei costi deve riferirsi a interventi almeno iniziati;
b) come affermato dalla giurisprudenza (Cassazione Penale n. 44726/2024), per bonus diversi dal cosiddetto superbonus l'attestazione di congruità può essere rilasciata anche in assenza di stati di avanzamento dei lavoro o di certificati di fine lavori, purché l'intervento sia almeno iniziato, e la fruizione dei bonus è legata al completamento degli interventi nei tempi previsti dagli atti abilitativi (Cassazione Civile, n. 42012/2022); c) non esiste una norma che colleghi il termine di completamento dei lavori al termine di accertamento di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, risultando semmai più coerente fare riferimento al controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973; d) essendo i lavori quantificati in € 23.000,00, il bonus spettante è pari a
€ 20.700,00 (90% di 23.000) e la quota annuale utilizzabile in dieci anni ammonta ad € 2.070,00; e)
l'eccedenza è stata recuperata come differenza rispetto alla quota originaria di € 5.929,02, ammontando l'eccesso ad € 3.859,01 per ciascuno degli anni 2021-2024; f) l'eccesso complessivo utilizzato nel quadriennio integra un credito inesistente, con irrogazione della sanzione ex art. 13, comma 5, del decreto legislativo n.
471/1997, evidenziandosi un errore materiale contenuto nel prospetto dell'avviso relativo alla quota per l'anno 2024 (con una differenza tra l'importo di € 15.436,08 e l'importo recuperato di € 15.177,28).
In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva quanto segue.
La tesi secondo cui non esisterebbe un termine perentorio per la conclusione degli interventi edilizi agevolati e tale termine coinciderebbe con quello ordinario di accertamento fiscale previsto dall'art. 43 del D.P.R. n.
600/1973 non può essere condivisa, costituendo essa il frutto di un'indebita commistione tra il piano sostanziale e il piano procedimentale.
La disciplina relativa al cosiddetto "bonus facciate" (art. 1, comma 219, della legge n. n. 160/2019) riconosce una detrazione per le "spese documentate, sostenute" in un determinato anno di imposta. Il presupposto per la nascita del diritto all'agevolazione è, quindi, l'effettivo sostenimento di una spesa per un intervento realizzato. L'opzione per lo "sconto in fattura" o la "cessione del credito", disciplinata dall'art. 121 del decreto legge n. 34/2020, rappresenta una modalità alternativa di fruizione del beneficio, ma non ne modifica la natura, né i presupposti genetici. Il credito che sorge e viene ceduto è intrinsecamente legato a una spesa per lavori che, quantomeno in parte, devono essere stati eseguiti.
Consentire la fruizione dell'intero bonus a fronte di un contratto d'appalto, senza che i lavori siano stati completati, significherebbe svincolare il beneficio fiscale dal suo presupposto oggettivo, ovvero la realizzazione di un intervento di recupero della facciata. Ciò contrasta con la ratio della norma, volta a incentivare interventi effettivi, non meri accordi contrattuali, e con il principio di effettività della spesa. La disciplina di cui si tratta, infatti, ha la finalità di incentivare il recupero del patrimonio edilizio e il decoro urbano, obiettivi che si realizzano solo con l'esecuzione materiale dei lavori. Consentire la monetizzazione dell'intero credito a fronte di lavori non eseguiti o solo parzialmente eseguiti trasformerebbe il beneficio in uno strumento finanziario svincolato dal suo presupposto oggettivo.
La circostanza, inoltre, che non risulti imprescindibile un formale stato di avanzamento dei lavori non significa che il credito possa essere generato "al buio", ma semplicemente che l'opzione può essere esercitata anche per acconti, purché corrispondenti a lavori già eseguiti.
Il termine di decadenza per l'accertamento fiscale definisce, poi, il lasso temporale entro cui l'Amministrazione può esercitare il proprio potere di controllo, ma non costituisce un termine a disposizione del contribuente per adempiere ai presupposti sostanziali richiesti per poter beneficiare di un'agevolazione. Come più volte affermato dalla giurisprudenza, i termini per l'adempimento degli obblighi normativi hanno natura perentoria e la loro inosservanza comporta la decadenza dal beneficio (Cassazione Civile, V, n. 28059/2019).
Tanto precisato, si rileva che in materia di agevolazioni fiscali vige il principio generale secondo cui l'onere di provare la sussistenza di tutti i presupposti di legge per beneficiare di un trattamento di favore grava interamente sul contribuente (Cassazione Civile, Sezioni Unite, n. 34452/2023).
Nel caso di specie la relazione del direttore dei lavori indica un valore di € 23.000,00 a fronte di una percentuale di avanzamento del 90% (percentuale che, in base ad un criterio meramente aritmetico, corrisponderebbe in linea di principio ad un importo maggiore). L'Amministrazione, tuttavia, ha correttamente attribuito preminente rilievo allo specifico importo indicato nella relazione, in quanto il riferimento al dato percentuale può anche non essere indicativo degli importi contabili effettivamente connessi alle lavorazioni eseguite. In altri termini, può ben darsi il caso che il direttore dei lavori, nell'indicare il dato percentuale, abbia fatto riferimento alle mere quantità delle lavorazioni e non ai relativi importi (posto che nell'ambito di un appalto esistono lavorazioni di maggiore e di minore costo).
Era, comunque, onere della ricorrente fornire una prova chiara, univoca e non contraddittoria dei lavori effettivamente eseguiti e dei relativi importi contabili, non potendo la stessa pretendere che l'Amministrazione optasse immotivatamente per una diversa interpretazione a lei più favorevole o la sostituisse nello svolgimento di attività di natura probatoria.
Per le considerazioni che precedono il ricorso va rigettato, mentre le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la contribuente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi
€ 500,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RZ DANIELE, Presidente e Relatore
SCHININA' ELEONORA, Giudice
VENTURA EZIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2097/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l.s. Società_1 Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZT170000036 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:/
Resistente/Appellato: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'atto di recupero n. TYZT170000036/2025, notificato in data 13 settembre 2025, emesso a seguito di controlli sul “bonus facciate” e relativo al credito d'imposta utilizzato in compensazione per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 (per un importo pari ad € 15.177,28).
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue: a) nell'anno
2021, per un intervento dell'importo di € 65.878,00, è maturato un bonus facciate nella misura del 90% (€ 59.290,20) e il credito è stato ceduto per € 50.715,00 alla società e per € 8.575,00 al geometra Nominativo_1 ; b) l'Ufficio ha ritenuto che fosse stata realizzata solo una parte dell'intervento, quantificando i lavori in € 23.000,00 sulla base di dichiarazione del direttore lavori, e ha quindi recuperato la quota di credito considerata non spettante in proporzione ai lavori ritenuti non eseguiti, con recupero sulle annualità
2021-2024; c) l'Amministrazione ha censurato l'utilizzo del credito senza contestare la validità e l'efficacia del contratto di appalto privato dal quale il credito è derivato;
d) il contratto è tuttora in corso senza contestazioni su ritardi, sicché l'utilizzo del credito non costituisce una indebita compensazione;
e) si contesta l'assunto dell'Ufficio secondo cui i lavori avrebbero dovuto essere completati entro il 2021, atteso che, in mancanza di un termine espresso contemplato nella disciplina normativa, il termine di ultimazione va individuato nel termine ordinario per l'accertamento di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 (31 dicembre del sesto anno successivo); e) deve richiamarsi l'interpello n. 903-521/2021, nonché l'interrogazione parlamentare n. 5-06751, quanto alla legittimità dello sconto anche senza stato di avanzamento dei lavori, precisandosi che i richiami alla necessità di realizzazione degli interventi vanno intesi nel senso della effettività del cantiere e dell'assenza di frodi, con ultimazione entro il 31 dicembre 2027; f) l'Ufficio ha fondato la propria decisione su una relazione del direttore lavori che risulta incoerente, poiché riporta un avanzamento dei lavori 90% e un valore quantificato in € 23.000,00, oltre ad essere redatta “a corpo”, con omissioni di lavorazioni, discordanze con il computo metrico e indicazione di dati non oggettivi;
g) deve al riguardo contrapporsi una ricostruzione numerica delle lavorazioni, con richiamo a voci del computo metrico e allegazioni fotografiche, onde individuare il valore effettivo dei lavori già eseguiti, maggiore di quello indicato dall'Ufficio; h) emerge quindi il vizio di difetto di istruttoria, anche tenuto conto che l'Amministrazione non ha effettuato controlli in cantiere;
i) difetta infine la contestazione analitica delle lavorazioni ritenute mancanti e dei correlati importi.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio e ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) il bonus facciate
è disciplinato dall'art. 1, commi 219-223, della legge n. 160/2019 e la monetizzazione tramite sconto in fattura o cessione del credito è regolata dall'art. 121 del decreto-legge n. 34/2020, dovendo anche richiamarsi il decreto-legge n. 157/2021 e la circolare n. 16/E/2021, nella parte in cui si afferma che, per bonus diversi dal cosiddetto superbonus, la congruità dei costi deve riferirsi a interventi almeno iniziati;
b) come affermato dalla giurisprudenza (Cassazione Penale n. 44726/2024), per bonus diversi dal cosiddetto superbonus l'attestazione di congruità può essere rilasciata anche in assenza di stati di avanzamento dei lavoro o di certificati di fine lavori, purché l'intervento sia almeno iniziato, e la fruizione dei bonus è legata al completamento degli interventi nei tempi previsti dagli atti abilitativi (Cassazione Civile, n. 42012/2022); c) non esiste una norma che colleghi il termine di completamento dei lavori al termine di accertamento di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, risultando semmai più coerente fare riferimento al controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973; d) essendo i lavori quantificati in € 23.000,00, il bonus spettante è pari a
€ 20.700,00 (90% di 23.000) e la quota annuale utilizzabile in dieci anni ammonta ad € 2.070,00; e)
l'eccedenza è stata recuperata come differenza rispetto alla quota originaria di € 5.929,02, ammontando l'eccesso ad € 3.859,01 per ciascuno degli anni 2021-2024; f) l'eccesso complessivo utilizzato nel quadriennio integra un credito inesistente, con irrogazione della sanzione ex art. 13, comma 5, del decreto legislativo n.
471/1997, evidenziandosi un errore materiale contenuto nel prospetto dell'avviso relativo alla quota per l'anno 2024 (con una differenza tra l'importo di € 15.436,08 e l'importo recuperato di € 15.177,28).
In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva quanto segue.
La tesi secondo cui non esisterebbe un termine perentorio per la conclusione degli interventi edilizi agevolati e tale termine coinciderebbe con quello ordinario di accertamento fiscale previsto dall'art. 43 del D.P.R. n.
600/1973 non può essere condivisa, costituendo essa il frutto di un'indebita commistione tra il piano sostanziale e il piano procedimentale.
La disciplina relativa al cosiddetto "bonus facciate" (art. 1, comma 219, della legge n. n. 160/2019) riconosce una detrazione per le "spese documentate, sostenute" in un determinato anno di imposta. Il presupposto per la nascita del diritto all'agevolazione è, quindi, l'effettivo sostenimento di una spesa per un intervento realizzato. L'opzione per lo "sconto in fattura" o la "cessione del credito", disciplinata dall'art. 121 del decreto legge n. 34/2020, rappresenta una modalità alternativa di fruizione del beneficio, ma non ne modifica la natura, né i presupposti genetici. Il credito che sorge e viene ceduto è intrinsecamente legato a una spesa per lavori che, quantomeno in parte, devono essere stati eseguiti.
Consentire la fruizione dell'intero bonus a fronte di un contratto d'appalto, senza che i lavori siano stati completati, significherebbe svincolare il beneficio fiscale dal suo presupposto oggettivo, ovvero la realizzazione di un intervento di recupero della facciata. Ciò contrasta con la ratio della norma, volta a incentivare interventi effettivi, non meri accordi contrattuali, e con il principio di effettività della spesa. La disciplina di cui si tratta, infatti, ha la finalità di incentivare il recupero del patrimonio edilizio e il decoro urbano, obiettivi che si realizzano solo con l'esecuzione materiale dei lavori. Consentire la monetizzazione dell'intero credito a fronte di lavori non eseguiti o solo parzialmente eseguiti trasformerebbe il beneficio in uno strumento finanziario svincolato dal suo presupposto oggettivo.
La circostanza, inoltre, che non risulti imprescindibile un formale stato di avanzamento dei lavori non significa che il credito possa essere generato "al buio", ma semplicemente che l'opzione può essere esercitata anche per acconti, purché corrispondenti a lavori già eseguiti.
Il termine di decadenza per l'accertamento fiscale definisce, poi, il lasso temporale entro cui l'Amministrazione può esercitare il proprio potere di controllo, ma non costituisce un termine a disposizione del contribuente per adempiere ai presupposti sostanziali richiesti per poter beneficiare di un'agevolazione. Come più volte affermato dalla giurisprudenza, i termini per l'adempimento degli obblighi normativi hanno natura perentoria e la loro inosservanza comporta la decadenza dal beneficio (Cassazione Civile, V, n. 28059/2019).
Tanto precisato, si rileva che in materia di agevolazioni fiscali vige il principio generale secondo cui l'onere di provare la sussistenza di tutti i presupposti di legge per beneficiare di un trattamento di favore grava interamente sul contribuente (Cassazione Civile, Sezioni Unite, n. 34452/2023).
Nel caso di specie la relazione del direttore dei lavori indica un valore di € 23.000,00 a fronte di una percentuale di avanzamento del 90% (percentuale che, in base ad un criterio meramente aritmetico, corrisponderebbe in linea di principio ad un importo maggiore). L'Amministrazione, tuttavia, ha correttamente attribuito preminente rilievo allo specifico importo indicato nella relazione, in quanto il riferimento al dato percentuale può anche non essere indicativo degli importi contabili effettivamente connessi alle lavorazioni eseguite. In altri termini, può ben darsi il caso che il direttore dei lavori, nell'indicare il dato percentuale, abbia fatto riferimento alle mere quantità delle lavorazioni e non ai relativi importi (posto che nell'ambito di un appalto esistono lavorazioni di maggiore e di minore costo).
Era, comunque, onere della ricorrente fornire una prova chiara, univoca e non contraddittoria dei lavori effettivamente eseguiti e dei relativi importi contabili, non potendo la stessa pretendere che l'Amministrazione optasse immotivatamente per una diversa interpretazione a lei più favorevole o la sostituisse nello svolgimento di attività di natura probatoria.
Per le considerazioni che precedono il ricorso va rigettato, mentre le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la contribuente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi
€ 500,00, oltre accessori di legge se dovuti.