Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 225
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Mancanza di termine perentorio per la conclusione dei lavori

    La Corte ritiene che la tesi del contribuente sia frutto di un'indebita commistione tra piano sostanziale e procedimentale. Il credito è legato alla realizzazione di un intervento effettivo e il termine di accertamento fiscale non costituisce un termine per adempiere ai presupposti sostanziali per beneficiare dell'agevolazione.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria e contestazione analitica

    La Corte afferma che l'onere di provare la sussistenza di tutti i presupposti di legge per beneficiare di un trattamento di favore grava sul contribuente. Nel caso di specie, la relazione del direttore dei lavori indicava un valore di € 23.000,00 a fronte di un avanzamento del 90%. Era onere del contribuente fornire una prova chiara e non contraddittoria dei lavori effettivamente eseguiti e dei relativi importi contabili.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 225
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 225
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo