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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 7232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7232 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE dott.ssa Manuela Fontana quale giudice del lavoro (artt. 409 e ss. cpc)
Alla pubblica udienza del 14.10.2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatoria iscritta al n. 17091/'23 del ruolo generale
T R A
, rapp.ta e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. R. Parte_1
Fiore, presso il cui studio in Salerno, alla via R. De Martino n. 7, elett.te domicilia
C O N T R O
CAP.ITAL. in persona del leg. rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in virtù CP_1 di procura in atti, dall'avv. Paolo Galli, presso il cui studio in Genova, via Carducci 3/6, elett.te domicilia
Ragioni di fatto e di diritto
Il ricorrente in epigrafe esponeva: che in data 29.11.2016 aveva sottoscritto con la resistente contratto di agenzia in attività finanziaria, per la promozione di contratti;
che era stato concordato compenso provvigionale come da allegati A1 e A2 del contratto;
di non aver ricevuto l'importo di euro 1.392,02 maturato con riferimento al contratto di finanziamento (cessione del quinto), stipulato da
. Rappresentava: che il contratto aveva avuto inizio di esecuzione Parte_2
a seguito dell'accredito, da parte della convenuta a BNL Finance s.p.a., della somma di euro 4.315,34 euro, per l'estinzione anticipata di un altro finanziamento che il sig. aveva acceso con la predetta società; che solo Pt_2
1 in data successiva la resistente aveva disposto la revoca del finanziamento. Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento delle provvigioni dovute come da fattura indicata in parte motiva e per le ragioni ivi illustrate;
b) conseguentemente condannare la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma pari ad euro 1.392,02 oltre interessi legali dalla data dell'obbligazione e fino all'effettivo soddisfo;
c) condannare parte avversa al pagamento di compensi e spese a distrarsi in favore del procuratore costituito”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva parte resistente. Deduceva: di aver sottoscritto con la ricorrente, in data 29.11.2016, contratto di agenzia in attività finanziaria per la promozione, sul territorio nazionale, di prestiti personali al consumo contro cessione del quinto dello stipendio o pensione e delegazione di pagamento;
che, in data 25/08/2018, tramite effettivamente l'intermediazione della signora era stato sottoscritto da contratto di Pt_1 Parte_2 prestito rimborsabile attraverso cessione pro solvendo di quote della retribuzione, per la somma complessiva di Euro 20.483,92, di cui Euro 4.315,34 necessaria per l'estinzione anticipata di un altro finanziamento precedente con BNL Finance;
che, nel maggio 2018 era emersa ulteriore esposizione debitoria del nei confronti della società IFIS NPL S.p.A. (oggi Ifis Npl Investing Pt_2
S.p.A.) per un importo pari a circa Euro 17.000,00; che il contratto era stato risolto ai sensi dell'art. 20. Concludeva per il rigetto del ricorso. Il ricorso va respinto. In punto di fatto va premesso: che tra le parti è stato sottoscritto, in data 29.11.2016, contratto di agenzia in attività finanziaria, con affidamento dell'incarico di promozione della conclusione di contratti finanziari, sull'intero territorio nazionale, per conto di Cap.Ital Fin. S.p.a. e pattuizione di compenso provvigionale secondo le previsioni di cui agli allegati A1 e A2; che, alla clausola 4.1., il contratto prevede l'erogazione delle provvigioni unicamente sugli affari andati a buon fine;
che il contratto di finanziamento con riferimento al quale è stata avanzata la richiesta delle provvigioni si è risolto per effetto della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 20 del medesimo contratto (cfr doc allegato alle note scritte de 14.5.2024 in copia leggibile). E' noto che nell'ambito del giudizio di accertamento del diritto alla provvigione, l'agente è gravato dell'onere di provare che gli affari da lui conclusi siano andati a buon fine, oppure che il mancato pagamento sia dovuto a fatto imputabile al preponente (cf 17575/22). Parte ricorrente assume il buon fine dell'affare, in ragione della risoluzione del contratto concluso con in virtù di Parte_2 clausola risolutiva espressa. Orbene, come osservato da recente giurisprudenza di merito “Per quanto qui rileva, l'art. 1748, comma 1 c.c. stabilisce che <<per tutti gli affari conclusi
2 durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento>>. Con riferimento al diritto delle c.d. provvigioni postume il comma 3 della stessa disposizione prevede che < conclusi dopo la data scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta>>. Alla luce della normativa richiamata, il diritto dell'agente alla provvigione è subordinato, in aderenza alla natura del rapporto e alle finalità dello stesso, alla regolare esecuzione degli affari proposti. L'agente assume dunque il rischio di lavorare a vuoto, non solo quando inizialmente si adopera per la conclusione dell'affare nell'ipotesi in cui non vi riesca, ma anche quando, ad affare concluso, questo non abbia buon fine. Il diritto al compenso è quindi condizionato alla conclusione dell'affare e al buon fine del medesimo. Si ritiene in dottrina e in giurisprudenza (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 7598 del 23/12/1983) che le parole adoperate dalla legge <> chiariscono il contenuto della locuzione <> che rimane escluso ogni volta che il contratto concluso con il terzo rimane ineseguito, a meno che l'inesecuzione dipenda dal fatto o dalla colpa del preponente. Orbene, nel caso di specie, l'affare con riferimento al quale risulta azionata la domanda, in ragione dell'operatività della clausola risolutiva espressa (la quale, come è noto, conferisce alla parte il diritto potestativo di determinare la risoluzione del contratto con una mera dichiarazione), non può ritenersi andato a buon fine. Ne consegue che non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del diritto alla provvigione. Il ricorso va pertanto respinto. La natura delle questioni giuridiche trattate giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La dott.ssa M. Fontana, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese. Napoli, il 14.10.2025
Il Giudice (dott.ssa M. Fontana)
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IL GIUDICE dott.ssa Manuela Fontana quale giudice del lavoro (artt. 409 e ss. cpc)
Alla pubblica udienza del 14.10.2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatoria iscritta al n. 17091/'23 del ruolo generale
T R A
, rapp.ta e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. R. Parte_1
Fiore, presso il cui studio in Salerno, alla via R. De Martino n. 7, elett.te domicilia
C O N T R O
CAP.ITAL. in persona del leg. rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in virtù CP_1 di procura in atti, dall'avv. Paolo Galli, presso il cui studio in Genova, via Carducci 3/6, elett.te domicilia
Ragioni di fatto e di diritto
Il ricorrente in epigrafe esponeva: che in data 29.11.2016 aveva sottoscritto con la resistente contratto di agenzia in attività finanziaria, per la promozione di contratti;
che era stato concordato compenso provvigionale come da allegati A1 e A2 del contratto;
di non aver ricevuto l'importo di euro 1.392,02 maturato con riferimento al contratto di finanziamento (cessione del quinto), stipulato da
. Rappresentava: che il contratto aveva avuto inizio di esecuzione Parte_2
a seguito dell'accredito, da parte della convenuta a BNL Finance s.p.a., della somma di euro 4.315,34 euro, per l'estinzione anticipata di un altro finanziamento che il sig. aveva acceso con la predetta società; che solo Pt_2
1 in data successiva la resistente aveva disposto la revoca del finanziamento. Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento delle provvigioni dovute come da fattura indicata in parte motiva e per le ragioni ivi illustrate;
b) conseguentemente condannare la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma pari ad euro 1.392,02 oltre interessi legali dalla data dell'obbligazione e fino all'effettivo soddisfo;
c) condannare parte avversa al pagamento di compensi e spese a distrarsi in favore del procuratore costituito”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva parte resistente. Deduceva: di aver sottoscritto con la ricorrente, in data 29.11.2016, contratto di agenzia in attività finanziaria per la promozione, sul territorio nazionale, di prestiti personali al consumo contro cessione del quinto dello stipendio o pensione e delegazione di pagamento;
che, in data 25/08/2018, tramite effettivamente l'intermediazione della signora era stato sottoscritto da contratto di Pt_1 Parte_2 prestito rimborsabile attraverso cessione pro solvendo di quote della retribuzione, per la somma complessiva di Euro 20.483,92, di cui Euro 4.315,34 necessaria per l'estinzione anticipata di un altro finanziamento precedente con BNL Finance;
che, nel maggio 2018 era emersa ulteriore esposizione debitoria del nei confronti della società IFIS NPL S.p.A. (oggi Ifis Npl Investing Pt_2
S.p.A.) per un importo pari a circa Euro 17.000,00; che il contratto era stato risolto ai sensi dell'art. 20. Concludeva per il rigetto del ricorso. Il ricorso va respinto. In punto di fatto va premesso: che tra le parti è stato sottoscritto, in data 29.11.2016, contratto di agenzia in attività finanziaria, con affidamento dell'incarico di promozione della conclusione di contratti finanziari, sull'intero territorio nazionale, per conto di Cap.Ital Fin. S.p.a. e pattuizione di compenso provvigionale secondo le previsioni di cui agli allegati A1 e A2; che, alla clausola 4.1., il contratto prevede l'erogazione delle provvigioni unicamente sugli affari andati a buon fine;
che il contratto di finanziamento con riferimento al quale è stata avanzata la richiesta delle provvigioni si è risolto per effetto della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 20 del medesimo contratto (cfr doc allegato alle note scritte de 14.5.2024 in copia leggibile). E' noto che nell'ambito del giudizio di accertamento del diritto alla provvigione, l'agente è gravato dell'onere di provare che gli affari da lui conclusi siano andati a buon fine, oppure che il mancato pagamento sia dovuto a fatto imputabile al preponente (cf 17575/22). Parte ricorrente assume il buon fine dell'affare, in ragione della risoluzione del contratto concluso con in virtù di Parte_2 clausola risolutiva espressa. Orbene, come osservato da recente giurisprudenza di merito “Per quanto qui rileva, l'art. 1748, comma 1 c.c. stabilisce che <<per tutti gli affari conclusi
2 durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento>>. Con riferimento al diritto delle c.d. provvigioni postume il comma 3 della stessa disposizione prevede che < conclusi dopo la data scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta>>. Alla luce della normativa richiamata, il diritto dell'agente alla provvigione è subordinato, in aderenza alla natura del rapporto e alle finalità dello stesso, alla regolare esecuzione degli affari proposti. L'agente assume dunque il rischio di lavorare a vuoto, non solo quando inizialmente si adopera per la conclusione dell'affare nell'ipotesi in cui non vi riesca, ma anche quando, ad affare concluso, questo non abbia buon fine. Il diritto al compenso è quindi condizionato alla conclusione dell'affare e al buon fine del medesimo. Si ritiene in dottrina e in giurisprudenza (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 7598 del 23/12/1983) che le parole adoperate dalla legge <> chiariscono il contenuto della locuzione <> che rimane escluso ogni volta che il contratto concluso con il terzo rimane ineseguito, a meno che l'inesecuzione dipenda dal fatto o dalla colpa del preponente. Orbene, nel caso di specie, l'affare con riferimento al quale risulta azionata la domanda, in ragione dell'operatività della clausola risolutiva espressa (la quale, come è noto, conferisce alla parte il diritto potestativo di determinare la risoluzione del contratto con una mera dichiarazione), non può ritenersi andato a buon fine. Ne consegue che non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del diritto alla provvigione. Il ricorso va pertanto respinto. La natura delle questioni giuridiche trattate giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La dott.ssa M. Fontana, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese. Napoli, il 14.10.2025
Il Giudice (dott.ssa M. Fontana)
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