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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/12/2025, n. 7609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7609 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa LL IZ presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. RC EM UI CI consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6531 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa all'udienza del giorno 12/12/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ) e con gli
[...] C.F._2 Parte_3 avvocati Emanuela Comandini e Maurizio Bianchi nel cui studio in Roma, Via F. Crispi 36 sono elettivamente domiciliati;
PARTE APPELLANTE
E
(P.IVA: - Controparte_1 P.IVA_1 C.F. ), con gli avvocati Filippo Sciuto e Corrado Barile nel cui P.IVA_2 studio in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI n. 268/a è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 14772 pubblicata il 26.10.2020 del Tribunale di Roma.
pag. 1 di 7 FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione notificato in data 1/9/2017 , e la Parte_2 Parte_1 Pt_3 unipersonale a capitale ridotto, in persona del legale rappresentante
[...] pro tempore, convenivano in giudizio avanti all'intestato Tribunale la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 14292/2017, R.G. N. 40541/2017, emesso dal Tribunale di Roma in data 13/06/2017, con cui era stato loro intimato il pagamento in favore della controparte della somma di
€ 114.888,08, oltre agli interessi e alle spese del procedimento, a titolo di surrogazione legale ex artt. 1203, n. 3 e 1949 c.c., per effetto della escussione, da parte della , della garanzia a “prima Controparte_2 richiesta” n. 734/00A375855 prestata a favore di quest'ultima per le obbligazioni assunte nei suoi confronti dalla con il contratto di Parte_3 franchising tra loro intercorso, obbligazioni assunte in via solidale da e , chiedendone la revoca, vinte le spese Parte_2 Parte_1 di lite. L'opponente, premesso di aver già proposto, con esito negativo, un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. per inibire l'escussione della garanzia da parte della , deduceva che quest'ultima aveva Controparte_2 avanzato pretese creditorie nei confronti della società opponente nonostante la risoluzione consensuale, intervenuta nel dicembre 2013, del contratto di franchising inter partes, relativo al punto di vendita sito in Comune di Sonnino, Scalo Via Provinciale s.n.c., che versava in una situazione tale da non consentire margini di profitto. Contestava ogni addebito di inadempimento contrattuale per violazione dell'art. 12.1 del contratto disciplinante il “recesso anticipato” dal contratto di franchising, ritenendo applicabile l'art. 15 del contratto, che prevedeva la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c.. Gli ingiunti eccepivano il dolo della
, di cui invocavano la chiamata in causa, nell'aver Controparte_2 escusso la garanzia prestata dalla Controparte_1 eccependo, inoltre, che la non aveva attivato la Controparte_2 garanzia nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 1957 c.c. e concludevano come in epigrafe. La in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, costituitasi con comparsa del 26/1/2018, chiedeva il rigetto dell'opposizione. L'opposta ribadiva la fondatezza della pretesa azionata in sede monitoria, deducendo di aver emesso la polizza fideiussoria n. 734/00A375855, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla nei confronti della Parte_3 CP_2
, poi trasformatasi in , con il
[...] Controparte_3 contratto di franchising tra loro intercorso, obbligazioni assunte in via solidale da e . L'ingiungente contestava Parte_2 Parte_1 le avverse eccezioni, negando l'esistenza del presunto accordo risolutorio pag. 2 di 7 sotteso all'opposizione, in mancanza di prova scritta, dando atto che per ogni atto modificativo o estintivo del contratto di franchising è necessaria la forma scritta, trattandosi di contratto per la cui stipulazione è richiesta la forma scritta ad substantiam ex art. 3 L. 129/2004 ed esponeva di aver rinunciato espressamente ad avvalersi del termine di cui all'art. 1957 c.c., norma che riteneva peraltro inapplicabile alla garanzia autonoma su cui si controverte. Esperiti gli incombenti preliminari, denegata l'autorizzazione alla chiamata in causa della e concessi Controparte_3 i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 1°/7/2020, svoltasi mediante deposito di note scritte, al cui esito, sulle conclusioni rassegnate, tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini per le memorie conclusive.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così deciso: “RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 14292/2017, R.G. N. 40541/2017, emesso dal Tribunale di Roma in data 13/06/2017 e le domande riconvenzionali proposte da , e Parte_2 Parte_1 Pt_3 unipersonale a capitale ridotto avverso la
[...] Controparte_1
ND , e la
[...] Parte_2 Parte_1 Pt_3 unipersonale a capitale ridotto al pagamento in favore della
[...] controparte delle spese processuali, che liquida in € 9.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge”.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Va preliminarmente disattesa la richiesta dell'opponente di chiamata in causa della Controparte_3
. Come rilevato con ordinanza del 15/2/2018, non è
[...] configurabile il litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. e non ricorrono, in relazione alle domande riconvenzionali proposte dall'opponente nei confronti della , i presupposti ex art. 36 c.p.c., poiché la Controparte_3 garanzia azionata in sede monitoria ha natura autonoma, pertanto le questioni afferenti al rapporto tra la unipersonale a capitale Parte_3 ridotto e la esulano dal presente processo ed il Controparte_3 simultaneus processus relativamente a siffatte posizioni ritarderebbe ingiustificatamente la trattazione del rapporto sotteso al monitorio. Nel merito, con il primo motivo , e la Parte_2 Parte_1 Pt_3 unipersonale a capitale ridotto propongono l'exceptio doli,
[...] deducendo che la avrebbe dolosamente Controparte_3 escusso la garanzia prestata in suo favore dalla Controparte_1
Il motivo è infondato. Per costante giurisprudenza,
[...] l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. Pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del pag. 3 di 7 regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. civ. n. 16767 del 23/07/2014). Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'ingiungente, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio. In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001). Nel caso specifico l'opposta ha provato l'esistenza del proprio credito, avendo versato in atti la polizza fideiussoria n. N/734/00A0375855 prestata a garanzia delle obbligazioni assunte dalla s.r.l. a Controparte_4 capitale ridotto nei confronti della con Controparte_3 il contratto di franchising descritto nel frontespizio di polizza, con atto di coobbligazione sottoscritto da e ed Parte_2 Parte_1 essendo comprovato il pagamento, in favore di quest'ultima, in data 20/09/2016, della somma di € 114.888,08 da parte dell'odierna ingiungente, che ha quindi diritto di surrogazione nei confronti degli opponenti, ai sensi degli artt. 1203 n. 3 e 1949 c.c., 6 e 7 delle condizioni generali di contratto. Si rileva, inoltre, che, per effetto dell'art. 7 delle condizioni generali della polizza, la ha diritto di rivalersi, dopo Controparte_1 essere stata escussa dal beneficiario della polizza, nei confronti del debitore principale, che si è obbligato al pagamento del dovuto a semplice richiesta scritta e senza poter sollevare alcuna eccezione. Ne consegue che gli odierni opponenti, al fine di paralizzare l'azione di rivalsa della controparte, possono sollevare la sola exceptio doli. Ciò posto, l'exceptio doli sollevata dagli ingiunti sul presupposto dell'intervenuta risoluzione consensuale del contratto di franchising stipulato tra la s.r.l. MI.SA. Unipersonale a capitale ridotto e l'opposta è infondata, in mancanza di prova scritta dell'accordo. Ed invero, l'art. 3 L n. 129/2004 prevede la forma scritta ad substantiam per il negozio giuridico su cui si controverte e l'art. 17 del contratto di affiliazione commerciale stipulato tra la
[...] e la s.r.l. MI.SA. Unipersonale dispone che “tutte le Parte_4 deroghe, nonché le modifiche del contratto devono farsi per iscritto ed osservando le stesse modalità esecutive per la stipula dello stesso”. In mancanza di prova dell'accordo risolutorio in forma scritta non può pertanto ritenersi abusiva l'escussione, in data 29/12/2014, della polizza pag. 4 di 7 fideiussoria de qua da parte della , Parte_5 peraltro fondata sulla violazione da parte della s.r.l. MI.SA. Unipersonale, oltre che dell'art. 15 del contratto, anche degli artt. 5 (patto di non concorrenza), 6.1, lett. f) relativo al pagamento del canone e 12.1 relativo alle penali. Risulta parimenti per tabulas che la Controparte_1
in data 19-20/9/2016, ha provveduto al pagamento in favore
[...] della della somma di € 114.888,08, a seguito Parte_5 dell'escussione della polizza da parte di quest'ultima. Con il secondo motivo gli ingiunti eccepiscono la decadenza della controparte dalla escussione della garanzia, giusta il disposto dell'art. 1957 c.c.. La censura è priva di pregio. Ai sensi delle condizioni particolari di polizza, la
[...] ha espressamente rinunziato ad eccepire il Controparte_1 decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c., pertanto non possono gli opponenti imputare all'ingiungente di aver adempiuto alla richiesta di escussione della garanzia oltre il termine di decadenza. Si rileva al riguardo che la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 cod. civ. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale non solo può formare oggetto di rinunzia preventiva da parte del fideiussore (cfr. Cass. civ. n. 4208 del 6/4/1992; Cass. civ. n. 2545 del 28/3/1990; Cass. civ. n. 2461 del 20/4/1982), trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione da parte del fideiussore del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (cfr. Cass. civ. n. 394 dell'11/1/2006; Cass. civ. n. 776 del 20/1/2004; Cass. civ. n. 12456 del 9/12/1997; Cass. civ. n. 6897 del 22/6/1993), ma non rientra tra le clausole particolarmente onerose per le quali l'art. 1341 c.c. esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente (cfr. Cass. civ. n. 9245 del 18/04/2007. In questo senso, ad esempio, oltre le risalenti Cass. civ. n. 1404 del 16/6/1961; Cass. civ. n. 693 del 21/3/1963; Cass. civ. n. 2034 del 10/7/1974; Cass. civ. n. 6142 del 12/11/1988, che evidenzia specie in motivazione come rinunciando all'applicazione dell'art. 1957 c.c., il fideiussore accetta di restare obbligato sino a quando l'obbligazione principale non sia totalmente adempiuta e, del resto, una espressa strutturazione dell'obbligo del fideiussore nel senso che potrà estinguersi solo per effetto dell'estinzione dell'obbligazione principale e altresì costantemente considerata nella giurisprudenza della Corte come tale da sottrarre la fideiussione all'applicazione dall'art. 1957 e, e, Cass. civ. n. 3702 del 13/11/1969; Cass. civ. n. 2945 del 9/11/1973; Cass. civ. n. 794 del 9/3/1976; Cass. civ. n. 2901 del 2/5/1980). Ne consegue il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali proposte dagli opponenti. Quanto alla pretesa risarcitoria, la domanda è sfornita di idonea allegazione e prova della natura e dell'entità del danno asseritamente pag. 5 di 7 subito e da risarcire. Ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056 c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. civ. n. 5960 del 18/03/2005). In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 26972 del 11/11/2008). Nella specie difettano la prova della condotta inadempiente o illegittima della convenuta e del danno patrimoniale sofferto, oltre che del nesso causale. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.”
§ 3. – Hanno proposto appello , Parte_1 Pt_2
e rassegnando le seguenti conclusioni: “…sentire
[...] Parte_3 accogliere il suo esposto gravame e per l'effetto dichiarare l'illegittimità, nullità, ed invalidità e improcedibilità del decreto ingiuntivo opposto così come domandato con l'ammissione dei mezzi di prova già richiesti in prime cure e non ammessi, con il rigetto dell'avversa domanda proposta dalla società convenuta in ordine al pagamento richiesto con interessi ed accessori. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Ha resistito assegnando le Controparte_1 seguenti conclusioni: “Si chiede che la Corte di Appello Ecc.ma, − respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
− previ gli opportuni accertamenti, pronunce e declaratorie del caso;
in via preliminare: − respinga l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
in via principale: − respinga integralmente l'appello avversario confermando la sentenza di primo grado in ogni sua parte, e dunque confermando il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo e delle domande riconvenzionali avversarie, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso: − con favore di spese e compensi, gravati di I.V.A. e C.P.A.”
pag. 6 di 7 § 4. – All'udienza del 5/12/2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, nessuno compariva e la causa era rinviata ex art. 309 c.p.c. alla odierna udienza, alla quale pure non compariva. La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione senza termini per i provvedimenti previsti dall'art. 309 c.p.c.. Osserva il Collegio che la mancata comparizione delle parti per due udienze successive determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, come stabilito dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 2008. A norma dell'art. 310 quarto comma c.p.c. le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, e nei confronti di
[...] Parte_2 Parte_3 contro la sentenza n. 14772 Controparte_1 pubblicata il 26.10.2020 del Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – dichiara l'estinzione del processo;
2. – spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
Così deciso in Roma il giorno 12/12/2025.
L'estensore Il presidente
RC EM UI CI LL IZ
pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa LL IZ presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. RC EM UI CI consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6531 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa all'udienza del giorno 12/12/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ) e con gli
[...] C.F._2 Parte_3 avvocati Emanuela Comandini e Maurizio Bianchi nel cui studio in Roma, Via F. Crispi 36 sono elettivamente domiciliati;
PARTE APPELLANTE
E
(P.IVA: - Controparte_1 P.IVA_1 C.F. ), con gli avvocati Filippo Sciuto e Corrado Barile nel cui P.IVA_2 studio in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI n. 268/a è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 14772 pubblicata il 26.10.2020 del Tribunale di Roma.
pag. 1 di 7 FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione notificato in data 1/9/2017 , e la Parte_2 Parte_1 Pt_3 unipersonale a capitale ridotto, in persona del legale rappresentante
[...] pro tempore, convenivano in giudizio avanti all'intestato Tribunale la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 14292/2017, R.G. N. 40541/2017, emesso dal Tribunale di Roma in data 13/06/2017, con cui era stato loro intimato il pagamento in favore della controparte della somma di
€ 114.888,08, oltre agli interessi e alle spese del procedimento, a titolo di surrogazione legale ex artt. 1203, n. 3 e 1949 c.c., per effetto della escussione, da parte della , della garanzia a “prima Controparte_2 richiesta” n. 734/00A375855 prestata a favore di quest'ultima per le obbligazioni assunte nei suoi confronti dalla con il contratto di Parte_3 franchising tra loro intercorso, obbligazioni assunte in via solidale da e , chiedendone la revoca, vinte le spese Parte_2 Parte_1 di lite. L'opponente, premesso di aver già proposto, con esito negativo, un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. per inibire l'escussione della garanzia da parte della , deduceva che quest'ultima aveva Controparte_2 avanzato pretese creditorie nei confronti della società opponente nonostante la risoluzione consensuale, intervenuta nel dicembre 2013, del contratto di franchising inter partes, relativo al punto di vendita sito in Comune di Sonnino, Scalo Via Provinciale s.n.c., che versava in una situazione tale da non consentire margini di profitto. Contestava ogni addebito di inadempimento contrattuale per violazione dell'art. 12.1 del contratto disciplinante il “recesso anticipato” dal contratto di franchising, ritenendo applicabile l'art. 15 del contratto, che prevedeva la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c.. Gli ingiunti eccepivano il dolo della
, di cui invocavano la chiamata in causa, nell'aver Controparte_2 escusso la garanzia prestata dalla Controparte_1 eccependo, inoltre, che la non aveva attivato la Controparte_2 garanzia nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 1957 c.c. e concludevano come in epigrafe. La in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, costituitasi con comparsa del 26/1/2018, chiedeva il rigetto dell'opposizione. L'opposta ribadiva la fondatezza della pretesa azionata in sede monitoria, deducendo di aver emesso la polizza fideiussoria n. 734/00A375855, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla nei confronti della Parte_3 CP_2
, poi trasformatasi in , con il
[...] Controparte_3 contratto di franchising tra loro intercorso, obbligazioni assunte in via solidale da e . L'ingiungente contestava Parte_2 Parte_1 le avverse eccezioni, negando l'esistenza del presunto accordo risolutorio pag. 2 di 7 sotteso all'opposizione, in mancanza di prova scritta, dando atto che per ogni atto modificativo o estintivo del contratto di franchising è necessaria la forma scritta, trattandosi di contratto per la cui stipulazione è richiesta la forma scritta ad substantiam ex art. 3 L. 129/2004 ed esponeva di aver rinunciato espressamente ad avvalersi del termine di cui all'art. 1957 c.c., norma che riteneva peraltro inapplicabile alla garanzia autonoma su cui si controverte. Esperiti gli incombenti preliminari, denegata l'autorizzazione alla chiamata in causa della e concessi Controparte_3 i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 1°/7/2020, svoltasi mediante deposito di note scritte, al cui esito, sulle conclusioni rassegnate, tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini per le memorie conclusive.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così deciso: “RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 14292/2017, R.G. N. 40541/2017, emesso dal Tribunale di Roma in data 13/06/2017 e le domande riconvenzionali proposte da , e Parte_2 Parte_1 Pt_3 unipersonale a capitale ridotto avverso la
[...] Controparte_1
ND , e la
[...] Parte_2 Parte_1 Pt_3 unipersonale a capitale ridotto al pagamento in favore della
[...] controparte delle spese processuali, che liquida in € 9.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge”.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Va preliminarmente disattesa la richiesta dell'opponente di chiamata in causa della Controparte_3
. Come rilevato con ordinanza del 15/2/2018, non è
[...] configurabile il litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. e non ricorrono, in relazione alle domande riconvenzionali proposte dall'opponente nei confronti della , i presupposti ex art. 36 c.p.c., poiché la Controparte_3 garanzia azionata in sede monitoria ha natura autonoma, pertanto le questioni afferenti al rapporto tra la unipersonale a capitale Parte_3 ridotto e la esulano dal presente processo ed il Controparte_3 simultaneus processus relativamente a siffatte posizioni ritarderebbe ingiustificatamente la trattazione del rapporto sotteso al monitorio. Nel merito, con il primo motivo , e la Parte_2 Parte_1 Pt_3 unipersonale a capitale ridotto propongono l'exceptio doli,
[...] deducendo che la avrebbe dolosamente Controparte_3 escusso la garanzia prestata in suo favore dalla Controparte_1
Il motivo è infondato. Per costante giurisprudenza,
[...] l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. Pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del pag. 3 di 7 regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. civ. n. 16767 del 23/07/2014). Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'ingiungente, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio. In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001). Nel caso specifico l'opposta ha provato l'esistenza del proprio credito, avendo versato in atti la polizza fideiussoria n. N/734/00A0375855 prestata a garanzia delle obbligazioni assunte dalla s.r.l. a Controparte_4 capitale ridotto nei confronti della con Controparte_3 il contratto di franchising descritto nel frontespizio di polizza, con atto di coobbligazione sottoscritto da e ed Parte_2 Parte_1 essendo comprovato il pagamento, in favore di quest'ultima, in data 20/09/2016, della somma di € 114.888,08 da parte dell'odierna ingiungente, che ha quindi diritto di surrogazione nei confronti degli opponenti, ai sensi degli artt. 1203 n. 3 e 1949 c.c., 6 e 7 delle condizioni generali di contratto. Si rileva, inoltre, che, per effetto dell'art. 7 delle condizioni generali della polizza, la ha diritto di rivalersi, dopo Controparte_1 essere stata escussa dal beneficiario della polizza, nei confronti del debitore principale, che si è obbligato al pagamento del dovuto a semplice richiesta scritta e senza poter sollevare alcuna eccezione. Ne consegue che gli odierni opponenti, al fine di paralizzare l'azione di rivalsa della controparte, possono sollevare la sola exceptio doli. Ciò posto, l'exceptio doli sollevata dagli ingiunti sul presupposto dell'intervenuta risoluzione consensuale del contratto di franchising stipulato tra la s.r.l. MI.SA. Unipersonale a capitale ridotto e l'opposta è infondata, in mancanza di prova scritta dell'accordo. Ed invero, l'art. 3 L n. 129/2004 prevede la forma scritta ad substantiam per il negozio giuridico su cui si controverte e l'art. 17 del contratto di affiliazione commerciale stipulato tra la
[...] e la s.r.l. MI.SA. Unipersonale dispone che “tutte le Parte_4 deroghe, nonché le modifiche del contratto devono farsi per iscritto ed osservando le stesse modalità esecutive per la stipula dello stesso”. In mancanza di prova dell'accordo risolutorio in forma scritta non può pertanto ritenersi abusiva l'escussione, in data 29/12/2014, della polizza pag. 4 di 7 fideiussoria de qua da parte della , Parte_5 peraltro fondata sulla violazione da parte della s.r.l. MI.SA. Unipersonale, oltre che dell'art. 15 del contratto, anche degli artt. 5 (patto di non concorrenza), 6.1, lett. f) relativo al pagamento del canone e 12.1 relativo alle penali. Risulta parimenti per tabulas che la Controparte_1
in data 19-20/9/2016, ha provveduto al pagamento in favore
[...] della della somma di € 114.888,08, a seguito Parte_5 dell'escussione della polizza da parte di quest'ultima. Con il secondo motivo gli ingiunti eccepiscono la decadenza della controparte dalla escussione della garanzia, giusta il disposto dell'art. 1957 c.c.. La censura è priva di pregio. Ai sensi delle condizioni particolari di polizza, la
[...] ha espressamente rinunziato ad eccepire il Controparte_1 decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c., pertanto non possono gli opponenti imputare all'ingiungente di aver adempiuto alla richiesta di escussione della garanzia oltre il termine di decadenza. Si rileva al riguardo che la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 cod. civ. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale non solo può formare oggetto di rinunzia preventiva da parte del fideiussore (cfr. Cass. civ. n. 4208 del 6/4/1992; Cass. civ. n. 2545 del 28/3/1990; Cass. civ. n. 2461 del 20/4/1982), trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione da parte del fideiussore del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (cfr. Cass. civ. n. 394 dell'11/1/2006; Cass. civ. n. 776 del 20/1/2004; Cass. civ. n. 12456 del 9/12/1997; Cass. civ. n. 6897 del 22/6/1993), ma non rientra tra le clausole particolarmente onerose per le quali l'art. 1341 c.c. esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente (cfr. Cass. civ. n. 9245 del 18/04/2007. In questo senso, ad esempio, oltre le risalenti Cass. civ. n. 1404 del 16/6/1961; Cass. civ. n. 693 del 21/3/1963; Cass. civ. n. 2034 del 10/7/1974; Cass. civ. n. 6142 del 12/11/1988, che evidenzia specie in motivazione come rinunciando all'applicazione dell'art. 1957 c.c., il fideiussore accetta di restare obbligato sino a quando l'obbligazione principale non sia totalmente adempiuta e, del resto, una espressa strutturazione dell'obbligo del fideiussore nel senso che potrà estinguersi solo per effetto dell'estinzione dell'obbligazione principale e altresì costantemente considerata nella giurisprudenza della Corte come tale da sottrarre la fideiussione all'applicazione dall'art. 1957 e, e, Cass. civ. n. 3702 del 13/11/1969; Cass. civ. n. 2945 del 9/11/1973; Cass. civ. n. 794 del 9/3/1976; Cass. civ. n. 2901 del 2/5/1980). Ne consegue il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali proposte dagli opponenti. Quanto alla pretesa risarcitoria, la domanda è sfornita di idonea allegazione e prova della natura e dell'entità del danno asseritamente pag. 5 di 7 subito e da risarcire. Ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056 c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. civ. n. 5960 del 18/03/2005). In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 26972 del 11/11/2008). Nella specie difettano la prova della condotta inadempiente o illegittima della convenuta e del danno patrimoniale sofferto, oltre che del nesso causale. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.”
§ 3. – Hanno proposto appello , Parte_1 Pt_2
e rassegnando le seguenti conclusioni: “…sentire
[...] Parte_3 accogliere il suo esposto gravame e per l'effetto dichiarare l'illegittimità, nullità, ed invalidità e improcedibilità del decreto ingiuntivo opposto così come domandato con l'ammissione dei mezzi di prova già richiesti in prime cure e non ammessi, con il rigetto dell'avversa domanda proposta dalla società convenuta in ordine al pagamento richiesto con interessi ed accessori. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Ha resistito assegnando le Controparte_1 seguenti conclusioni: “Si chiede che la Corte di Appello Ecc.ma, − respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
− previ gli opportuni accertamenti, pronunce e declaratorie del caso;
in via preliminare: − respinga l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
in via principale: − respinga integralmente l'appello avversario confermando la sentenza di primo grado in ogni sua parte, e dunque confermando il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo e delle domande riconvenzionali avversarie, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso: − con favore di spese e compensi, gravati di I.V.A. e C.P.A.”
pag. 6 di 7 § 4. – All'udienza del 5/12/2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, nessuno compariva e la causa era rinviata ex art. 309 c.p.c. alla odierna udienza, alla quale pure non compariva. La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione senza termini per i provvedimenti previsti dall'art. 309 c.p.c.. Osserva il Collegio che la mancata comparizione delle parti per due udienze successive determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, come stabilito dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 2008. A norma dell'art. 310 quarto comma c.p.c. le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, e nei confronti di
[...] Parte_2 Parte_3 contro la sentenza n. 14772 Controparte_1 pubblicata il 26.10.2020 del Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – dichiara l'estinzione del processo;
2. – spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
Così deciso in Roma il giorno 12/12/2025.
L'estensore Il presidente
RC EM UI CI LL IZ
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