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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 27/01/2026, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 712/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
POLITI FILIPPO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4834/2024 depositato il 04/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202403822128202117764414 TARI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202403822128202117764414 TARI 2016 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202403822128202117764414 TARI 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202403822128202117764414 TARI 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202403822128202117764414 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10344 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11842 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13561 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15590 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17558 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Parte resistente si riporta in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 4834/2024, depositato il 04/06/2024, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato il preavviso di Fermo Amministrativo n. 202403822128202117764414, nei confronti di A.T.I. Concessionario Riscossione Entrate Comune di
Catania, e del Comune di Catania.
Chiamato il ricorso all'udienza pubblica del 23 gennaio 2026, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna il preavviso di Fermo Amministrativo citato in epigrafe, notificato in data
14/05/2024, concernenti TARI per gli anni dal 2015 al 2019.
A sostegno del proprio ricorso, la parte ricorrente, eccepisce:
1) Illegittimità integrale dell'atto impugnato per inesistenza giuridica conseguente alla nullità della notifica degli atti presupposti;
2) Avvenuta prescrizione del credito azionato relativa al periodo d'imposta dal 2015 al 2018;
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio e ristoro del C.U.T. occorso.
MUNICIPIA S.P.A. rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_3, si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate in data 27/09/2024. Eccepisce l'irricevibilità, l'inammissibilità, l'irritualità del ricorso, nonché l'infondatezza delle doglianze. Conclude per il rigetto con vittoria di spese, chiedendone la distrazione a favore del difensore antistatario.
Con memoria depositata in data 15/01/2026, MUNICIPIA S.P.A., insiste per il rigetto del ricorso.
Il Comune di Catania nella persona del legale rappresentante Sindaco Avv. Nominativo_1, rappresentato e difeso dal Funzionario Responsabile dei Tributi Dott. Difensore_2, si è costituito in giudizio con controdeduzioni depositate il 22/12/2025.
Ritiene inammissibile l'odierno ricorso in quanto il preavviso di fermo non è il primo atto conosciuto dal contribuente e produce la documentazione relativa all'avvenuta notifica degli atti prodromici.
Relativamente alla lamentata prescrizione eccepisce che il termine prescrizionale decorre al momento dell'esercizio del potere impositivo, ossia con la notifica dell'accertamento e non dalla data i cui il tributo sarebbe stato dovuto. Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Con memoria depositata il 09/01/2026, la parte ricorrente, insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è infondato e va rigettato.
L'impugnato preavviso di Fermo Amministrativo n. 202403822128202117764414 è stato preceduto dai seguenti avvisi di accertamento, n. 10334, n. 11842, n. 13561, n. 15590 e n. 17558, concernenti rispettivamente TARI anno d'imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. Tutti gli avvisi di accertamento sono stati notificati in data 11/03/2021, giusti referti di notifica prodotti dalla parte resistente.
Dalla data del 11/03/2021, di notifica degli avvisi di accertamento divenuti definitivi per omessa impugnazione nei termini, alla data del 14/05/2024 di notifica del preavviso di fermo amministrativo impugnato non è decorso il termine quinquennale, ex art. 4948 cc, applicabile alla TARI. Sicché il rigetto dell'eccepita prescrizione.
La peculiarità della controversia costituisce giusto motivo per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese di giudizio compensate.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
POLITI FILIPPO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4834/2024 depositato il 04/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202403822128202117764414 TARI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202403822128202117764414 TARI 2016 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202403822128202117764414 TARI 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202403822128202117764414 TARI 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202403822128202117764414 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10344 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11842 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13561 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15590 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17558 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Parte resistente si riporta in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 4834/2024, depositato il 04/06/2024, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato il preavviso di Fermo Amministrativo n. 202403822128202117764414, nei confronti di A.T.I. Concessionario Riscossione Entrate Comune di
Catania, e del Comune di Catania.
Chiamato il ricorso all'udienza pubblica del 23 gennaio 2026, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna il preavviso di Fermo Amministrativo citato in epigrafe, notificato in data
14/05/2024, concernenti TARI per gli anni dal 2015 al 2019.
A sostegno del proprio ricorso, la parte ricorrente, eccepisce:
1) Illegittimità integrale dell'atto impugnato per inesistenza giuridica conseguente alla nullità della notifica degli atti presupposti;
2) Avvenuta prescrizione del credito azionato relativa al periodo d'imposta dal 2015 al 2018;
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio e ristoro del C.U.T. occorso.
MUNICIPIA S.P.A. rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_3, si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate in data 27/09/2024. Eccepisce l'irricevibilità, l'inammissibilità, l'irritualità del ricorso, nonché l'infondatezza delle doglianze. Conclude per il rigetto con vittoria di spese, chiedendone la distrazione a favore del difensore antistatario.
Con memoria depositata in data 15/01/2026, MUNICIPIA S.P.A., insiste per il rigetto del ricorso.
Il Comune di Catania nella persona del legale rappresentante Sindaco Avv. Nominativo_1, rappresentato e difeso dal Funzionario Responsabile dei Tributi Dott. Difensore_2, si è costituito in giudizio con controdeduzioni depositate il 22/12/2025.
Ritiene inammissibile l'odierno ricorso in quanto il preavviso di fermo non è il primo atto conosciuto dal contribuente e produce la documentazione relativa all'avvenuta notifica degli atti prodromici.
Relativamente alla lamentata prescrizione eccepisce che il termine prescrizionale decorre al momento dell'esercizio del potere impositivo, ossia con la notifica dell'accertamento e non dalla data i cui il tributo sarebbe stato dovuto. Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Con memoria depositata il 09/01/2026, la parte ricorrente, insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è infondato e va rigettato.
L'impugnato preavviso di Fermo Amministrativo n. 202403822128202117764414 è stato preceduto dai seguenti avvisi di accertamento, n. 10334, n. 11842, n. 13561, n. 15590 e n. 17558, concernenti rispettivamente TARI anno d'imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. Tutti gli avvisi di accertamento sono stati notificati in data 11/03/2021, giusti referti di notifica prodotti dalla parte resistente.
Dalla data del 11/03/2021, di notifica degli avvisi di accertamento divenuti definitivi per omessa impugnazione nei termini, alla data del 14/05/2024 di notifica del preavviso di fermo amministrativo impugnato non è decorso il termine quinquennale, ex art. 4948 cc, applicabile alla TARI. Sicché il rigetto dell'eccepita prescrizione.
La peculiarità della controversia costituisce giusto motivo per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese di giudizio compensate.