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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 616/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 04/09/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ADILE CARMELO, Presidente
SAMPERI MA, Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 04/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2623/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 29577202500001259000 VARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4824/2025 depositato il
05/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 10/04/2025 all'Agenzia delle Entrate SC e all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina, Ricorrente_1 impugna l'avviso di presa in carico in epigrafe per i motivi esposti nel ricorso introduttivo.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina contestando il ricorso introduttivo del quale chiede il rigetto. L'Agenzia delle Entrate SC è contumace.
Nelle more del giudizio il ricorrente rinuncia al ricorso.
All'odierna udienza la causa viene decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La rinuncia al ricorso determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
In difetto di diverso accordo tra le parti, previa compensazione della metà, le spese di giudizio devono essere poste a carico di parte ricorrente in favore di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina nella misura della restante metà, così determinata: euro 800,00 per la fase studio ed euro 760,00 per la fase introduttiva, così in totale euro 1.560,00, da compensare per metà ad euro 780,00, da ridurre del 20% ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies D.Lgs. 546/1992, ad euro 624,00, oltre spese generali al 15%. Nulla sulle spese di giudizio nei confronti di Agenzia delle Entrate SC che non si è costituita.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in composizione collegiale, sezione 10, dichiara cessata la materia del contendere e ordina l'estinzione del giudizio. Compensa per metà le spese di giudizio condannando parte ricorrente al rimborso della restante metà in favore di parte resistente, liquidata in euro
624,00, oltre spese generali al 15%.
Messina 04/09/2025
L'estensore
IO MP
Il Presidente
AR DI
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 04/09/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ADILE CARMELO, Presidente
SAMPERI MA, Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 04/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2623/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 29577202500001259000 VARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4824/2025 depositato il
05/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 10/04/2025 all'Agenzia delle Entrate SC e all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina, Ricorrente_1 impugna l'avviso di presa in carico in epigrafe per i motivi esposti nel ricorso introduttivo.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina contestando il ricorso introduttivo del quale chiede il rigetto. L'Agenzia delle Entrate SC è contumace.
Nelle more del giudizio il ricorrente rinuncia al ricorso.
All'odierna udienza la causa viene decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La rinuncia al ricorso determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
In difetto di diverso accordo tra le parti, previa compensazione della metà, le spese di giudizio devono essere poste a carico di parte ricorrente in favore di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina nella misura della restante metà, così determinata: euro 800,00 per la fase studio ed euro 760,00 per la fase introduttiva, così in totale euro 1.560,00, da compensare per metà ad euro 780,00, da ridurre del 20% ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies D.Lgs. 546/1992, ad euro 624,00, oltre spese generali al 15%. Nulla sulle spese di giudizio nei confronti di Agenzia delle Entrate SC che non si è costituita.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in composizione collegiale, sezione 10, dichiara cessata la materia del contendere e ordina l'estinzione del giudizio. Compensa per metà le spese di giudizio condannando parte ricorrente al rimborso della restante metà in favore di parte resistente, liquidata in euro
624,00, oltre spese generali al 15%.
Messina 04/09/2025
L'estensore
IO MP
Il Presidente
AR DI