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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 169/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Presidente
DEL GIUDICE BRUNO, Relatore
FERRAIUOLO ANDREA, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2600/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Maddaloni - Piazza Municipio 81024 Maddaloni CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIM.AD ADEMPI n. 2024-7078 TARSU/TIA 2010
contro
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO n. 2015/231175 TARSU/TIA 2010
- ATTO n. 2022/945 TARSU/TIA 2012
- ATTO n. 2016/74555 I.C.I. 2008
- ATTO n. 2020/1595 I.C.I.
- ATTO n. 0001 IMU 2015
- ATTO n. 2022/1035 IMU 2012
- ATTO n. 2023/548 IMU 2014
- ATTO n. 08102 TASI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4811/2025 depositato il
10/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1, rappresentato e difeso nell'odierno giudizio dall'avvocato Difensore_1, presenta ricorso contro la Sogert PA nonchè contro il Comune di Maddaloni richiedendo l'annullamento della intimazione ad adempiere n. 2024/7078 notificatagli in data 10/04/2025 avente ad oggetto il presunto omesso versamento della TARSU/ICI/IMU/TASI anni 2008, 2010, 2012, 2013, 2014 e 2015 preteso dal Comune di Maddaloni per un importo complessivo di euro 13.767,53. L'atto impugnato faceva riferimento a ben 8 atti precedenti che il ricorrente sostiene di non aver mai ricevuto. Il ricorrente fa inoltre presente che a tali atti non sono nemmeno seguite l'invio delle relative cartelle di pagamento. Conclude richedendo l'annullamento della intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti.
Invoca inoltre la maturata prescizione dei singoli tributi contenuti nell'atto opposto in quanto sono trascorsi più di cinque anni dalla debenza dei tributi richiesti. Si costituisce la SO.GE.R.T. PA concessionaria alla riscossione dei tributi del Comune di Maddaloni a mezzo dell'avvocato Nominativo_1 che in via preliminare eccepisce la inammissibilità della domanda in quanto non vi è prova della tempestività del ricorso ovvero del rispetto del termine di cui all'articolo 21 comma 1 del D.Lgs n. 546/92.
Solleva poi la assoluta carenza di legittimazione passiva della società concessionaria in relazione alle eccezioni che esulano dai vizi propri dell'ingiunzione per atti pregressi non di competenza dell'ente riscossore. Sostiene poi che al ricorrente sono stati notificati tutti gli atti prodromici alla intimazione di pagamento di sua competenza per cui il credito è divenuto definitivo ed incontestabile in quanto certo, liquido ed esigibile. Acclude documentazione atta a dimostrare quanto asserito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il presente ricorso infondato e pertanto lo rigetta. In particolare è stata esaminata la notifica del PTT n. 2021/1728 avvenuta a mani proprie del ricorrente ai sensi dell'art. 138 del c.p.c..
Successivamente l'Agente della Riscossione ha notificato una prima intimazione n. 2020/1595 notificata presso la residenza del contribuente a mani di un familiare. Successivamente è stata ritualmente notificata all'odierno ricorrente una seconda ingiunzione la n. 2022/1035 notificata a soggetto qualificatosi come familiare ed è stata anche inviata comunicazione CAN inviata al destinatario. Successivamente sono state spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno che risulta regolarmente consegnata ulteriori due ingiunzioni la n. 2023/176 e la n. 2023/548. Tutti questi atti non risultano impugnati. Pertanto ne derivano due conseguenze: primo i tributi non risultano prescritti in quanto tali atti non impugnati hanno interrotto i termini prescrizionali, secondo la pretesa tributaria risulta cristallizzata così come stabilito da numerose sentenzedi Cassazione, per ultima la n. 35019/2025. Pertnto con tali precedenti atti non impugnati la pretesa tributaria si è consolidata rendendo irrilevante in sede di successiva intimazione la questione delle notifiche della cartella di pagamento originaria. In buona sostanza il contribuente non può riaprire indefinitivamente questioni ormai consolidate attraverso la mancata impugnazione di atti idonei a veicolare la pretesa tributaria. L'inerzia del contribuente comporta conseguenze definitive anche quando vengano in rilievo vizi relativi ad atti precedenti della sequenza impositiva. Le spese dell'odierno giudizio seguono la soccombenza e vengono fissate nel successivo dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta- sezione 4, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1-rigetta il ricorso;
2-condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della OG PA che liquida in euro 1736,00 per compensi, oltre oneri di legge. Caserta, li 7.11.2025
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Presidente
DEL GIUDICE BRUNO, Relatore
FERRAIUOLO ANDREA, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2600/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Maddaloni - Piazza Municipio 81024 Maddaloni CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIM.AD ADEMPI n. 2024-7078 TARSU/TIA 2010
contro
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO n. 2015/231175 TARSU/TIA 2010
- ATTO n. 2022/945 TARSU/TIA 2012
- ATTO n. 2016/74555 I.C.I. 2008
- ATTO n. 2020/1595 I.C.I.
- ATTO n. 0001 IMU 2015
- ATTO n. 2022/1035 IMU 2012
- ATTO n. 2023/548 IMU 2014
- ATTO n. 08102 TASI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4811/2025 depositato il
10/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1, rappresentato e difeso nell'odierno giudizio dall'avvocato Difensore_1, presenta ricorso contro la Sogert PA nonchè contro il Comune di Maddaloni richiedendo l'annullamento della intimazione ad adempiere n. 2024/7078 notificatagli in data 10/04/2025 avente ad oggetto il presunto omesso versamento della TARSU/ICI/IMU/TASI anni 2008, 2010, 2012, 2013, 2014 e 2015 preteso dal Comune di Maddaloni per un importo complessivo di euro 13.767,53. L'atto impugnato faceva riferimento a ben 8 atti precedenti che il ricorrente sostiene di non aver mai ricevuto. Il ricorrente fa inoltre presente che a tali atti non sono nemmeno seguite l'invio delle relative cartelle di pagamento. Conclude richedendo l'annullamento della intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti.
Invoca inoltre la maturata prescizione dei singoli tributi contenuti nell'atto opposto in quanto sono trascorsi più di cinque anni dalla debenza dei tributi richiesti. Si costituisce la SO.GE.R.T. PA concessionaria alla riscossione dei tributi del Comune di Maddaloni a mezzo dell'avvocato Nominativo_1 che in via preliminare eccepisce la inammissibilità della domanda in quanto non vi è prova della tempestività del ricorso ovvero del rispetto del termine di cui all'articolo 21 comma 1 del D.Lgs n. 546/92.
Solleva poi la assoluta carenza di legittimazione passiva della società concessionaria in relazione alle eccezioni che esulano dai vizi propri dell'ingiunzione per atti pregressi non di competenza dell'ente riscossore. Sostiene poi che al ricorrente sono stati notificati tutti gli atti prodromici alla intimazione di pagamento di sua competenza per cui il credito è divenuto definitivo ed incontestabile in quanto certo, liquido ed esigibile. Acclude documentazione atta a dimostrare quanto asserito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il presente ricorso infondato e pertanto lo rigetta. In particolare è stata esaminata la notifica del PTT n. 2021/1728 avvenuta a mani proprie del ricorrente ai sensi dell'art. 138 del c.p.c..
Successivamente l'Agente della Riscossione ha notificato una prima intimazione n. 2020/1595 notificata presso la residenza del contribuente a mani di un familiare. Successivamente è stata ritualmente notificata all'odierno ricorrente una seconda ingiunzione la n. 2022/1035 notificata a soggetto qualificatosi come familiare ed è stata anche inviata comunicazione CAN inviata al destinatario. Successivamente sono state spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno che risulta regolarmente consegnata ulteriori due ingiunzioni la n. 2023/176 e la n. 2023/548. Tutti questi atti non risultano impugnati. Pertanto ne derivano due conseguenze: primo i tributi non risultano prescritti in quanto tali atti non impugnati hanno interrotto i termini prescrizionali, secondo la pretesa tributaria risulta cristallizzata così come stabilito da numerose sentenzedi Cassazione, per ultima la n. 35019/2025. Pertnto con tali precedenti atti non impugnati la pretesa tributaria si è consolidata rendendo irrilevante in sede di successiva intimazione la questione delle notifiche della cartella di pagamento originaria. In buona sostanza il contribuente non può riaprire indefinitivamente questioni ormai consolidate attraverso la mancata impugnazione di atti idonei a veicolare la pretesa tributaria. L'inerzia del contribuente comporta conseguenze definitive anche quando vengano in rilievo vizi relativi ad atti precedenti della sequenza impositiva. Le spese dell'odierno giudizio seguono la soccombenza e vengono fissate nel successivo dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta- sezione 4, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1-rigetta il ricorso;
2-condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della OG PA che liquida in euro 1736,00 per compensi, oltre oneri di legge. Caserta, li 7.11.2025