Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 169
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che la notifica di atti successivi (PTT, intimazioni, ingiunzioni) non impugnati ha interrotto i termini prescrizionali e consolidato la pretesa tributaria, rendendo irrilevante la questione delle notifiche degli atti originari.

  • Rigettato
    Prescrizione dei singoli tributi

    La Corte ha ritenuto che la mancata impugnazione di atti successivi (PTT, intimazioni, ingiunzioni) ha interrotto i termini prescrizionali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 169
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 169
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo