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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/07/2025, n. 3077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3077 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Andrea Tinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 14001/2024 R.G. promossa da
(avv. PIERMARIO STRAPPARAVA) Parte_1
PARTE ATTRICE contro
(contumace) CP_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate telematicamente. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte attrice ha chiesto di dichiarare l'intervenuto acquisto della proprietà esclusiva, per maturata usucapione acquisitiva a titolo originario, del mappale n. 446 (ex
437/a) foglio 9 Comune di Cellatica.
I presupposti dell'usucapione – possesso ultraventennale ad immagine di proprietà
– sono ricavabili dalla documentazione prodotta dall'istante, che certifica uno stato dei luoghi tale da inglobare, pacificamente, il terreno oggetto della domanda – sul quale insiste il corsello d'accesso alla via pubblica – all'interno della recinzione attorea.
Anche il contegno processuale di non opposizione della parte convenuta, corrobora il quadro descritto dall'attore.
Le spese di lite saranno dichiarate irripetibili, poiché il convenuto non ha resistito attivamente alla domanda.
P.Q.M.
1 Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara che il sig. C.F.: ) ha acquistato Parte_1 C.F._1
per usucapione l'esclusiva proprietà del mappale n. 446 (ex 437/a) foglio 9 Catasto
Terreni Comune di Cellatica;
2. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di trascrivere la presente sentenza;
3. dichiara irripetibili le spese di lite.
Brescia, 11/07/2025
Il giudice
Andrea Tinelli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Andrea Tinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 14001/2024 R.G. promossa da
(avv. PIERMARIO STRAPPARAVA) Parte_1
PARTE ATTRICE contro
(contumace) CP_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate telematicamente. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte attrice ha chiesto di dichiarare l'intervenuto acquisto della proprietà esclusiva, per maturata usucapione acquisitiva a titolo originario, del mappale n. 446 (ex
437/a) foglio 9 Comune di Cellatica.
I presupposti dell'usucapione – possesso ultraventennale ad immagine di proprietà
– sono ricavabili dalla documentazione prodotta dall'istante, che certifica uno stato dei luoghi tale da inglobare, pacificamente, il terreno oggetto della domanda – sul quale insiste il corsello d'accesso alla via pubblica – all'interno della recinzione attorea.
Anche il contegno processuale di non opposizione della parte convenuta, corrobora il quadro descritto dall'attore.
Le spese di lite saranno dichiarate irripetibili, poiché il convenuto non ha resistito attivamente alla domanda.
P.Q.M.
1 Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara che il sig. C.F.: ) ha acquistato Parte_1 C.F._1
per usucapione l'esclusiva proprietà del mappale n. 446 (ex 437/a) foglio 9 Catasto
Terreni Comune di Cellatica;
2. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di trascrivere la presente sentenza;
3. dichiara irripetibili le spese di lite.
Brescia, 11/07/2025
Il giudice
Andrea Tinelli
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