CGT2
Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 436/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 21/11/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 21/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6128/2017 depositato il 07/09/2017
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 - CF_Resistente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 937/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 3 e pubblicata il 09/02/2017
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01A303073/2011 ADD COM. - REG. 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01A303073/2011 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01A303073/2011 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01A303073/2011 IRAP 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.6128/2017 RGA, l'Agenzia delle Entrate di Messina ha proposto appello per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina n.937/2017, di accoglimento del ricorso avverso l'avviso di accertamento TYX01A303073/2011 emesso nei confronti di Resistente_1 , Resistente_2, Resistente_1 , Resistente_5 , Resistente_3 , nella qualità di eredi di Resistente_2 (deceduto in data 10/05/2009), periodo d'imposta 2006.
La Commissione Tributaria Provinciale ha ritenuto fondate le doglianze dei ricorrenti, stante che avevano rinunciato all'eredità del contribuente deceduto .
L'Ufficio appellante ha censurato la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 521
e 525 c.c..
Si sono costituiti in giudizio i sigg.ri Resistente_1, Resistente_2, Resistente_1, FI Sabrina, Resistente_3, per resistere all'appello.
All'udienza del 21 novembre 2024, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che l'appello non sia fondato.
Dall'esame degli atti, non si ravvisano, infatti, elementi tali da modificare il giudizio già espresso dai primi
Giudici che, dopo l'esame documentale della controversia, hanno ritenuto di annullare l'atto impugnato, condividendo l'assunto dei ricorrenti, secondo cui non sarebbero tenuti a rispondere della pretesa fiscale del padre deceduto, in quanto privi di legittimazione passiva, avendo rinunciato all'eredità.
In particolare, agli atti del giudizio, risulta che in data 6 dicembre 2011, gli appellati ebbero a rinunciare all'eredità relitta del sig. Resistente_2.
La rinuncia all'eredità ha effetto retroattivo, ai sensi dell'art 521 c.c., e, quindi chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.
Peraltro, giova evidenziare che, solo l'erede, a seguito della confusione dei patrimoni, può rispondere delle obbligazioni (anche tributarie), del de cuius e che, secondo la giurisprudenza di legittimità, grava sull'amministrazione finanziaria creditrice del de cuius, l'onere di provare l'accettazione dell'eredità da parte del chiamato, per potere esigere l'adempimento dell'obbligazione, del suo dante causa (v. Cass. n.2820/2005;
Cass. Civ. Ord. n.21101/2010).
In sostanza l'ufficio dichiara che ha emesso l'avviso di accertamento per scopo "prudenziale", non azionabile se non decorso il termine decennale dalla data della apertura della successione affinchè la rinuncia si possa definire definitiva. Il chiamato all'eredità difatti ha tale termine per eventualmente revocare la sua rinuncia con effetto retroattivo. Tale condotta dell'ufficio non si basa su alcun presupposto giuridico stante il fatto che la legge mette a disposizione dei creditori, ed anche dell'Erario, gli strumenti con cui agire: l'impugnazione della rinuncia, la richiesta di fissazione di un termine per l'accettazione oppure la nomina di un curatore dell'eredità giacente.
Il chiamato non assume la qualifica di erede fino a quando non accetta l'eredità ed il dpr 600/73 all'art. 65 comma 1 individua i responsabili in solido per i debiti tributari solo gli eredi e non anche i chiamati : "gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa".
L'apertura della successione non comporta l'acquisizione della qualità di erede così come chiaramente stabilito dalla Cassazione con sentenza n. 15871/2020 : "L'apertura della successione non comporta l'acquisto della qualità di erede in favore dei successibili ex lege ma soltanto ,l'acquisto della qualità di chiamato alla eredità; soltanto ove avvenga l'accettazione, anche tacita, il chiamato si considera erede (cfr. Cass. 5247/2018). Della avvenuta accettazione della eredità deve dare la prova ei qui dicit, secondo i generali principi in tema di onere della prova dati dall'art. 2697 e.e. (cfr. Cass. 21436/2018) e non costituisce accettazione della eredità la mera presentazione della dichiarazione di successione (cfr. Cass. 8053/2017)" ed ancora : "Di contro, il chiamato all'eredità, che abbia, ad essa rinunciato, non si può considerare erede, neppure per l'arco temporale intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia, nemmeno se esso risulti nella categoria dei successibili ex lege o in ipotesi abbia presentato denuncia di successione: la rinuncia ha effetto retroattivo ai sensi dell'art. 521 ec.c. e, pertanto, colui che dichiara validamente di voler rinunziare all'eredità viene considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili (cfr. Cass. 13639/2018)”.
E' pertanto irrilevante che l'Agenzia delle Entrate abbia, all'atto dell'avviso di accertamento individuato come " eredi per legge" di Resistente_2 i figli Resistente_1, Resistente_2, Resistente_1, Resistente_5
, Resistente_3 , senza però avere la certezza della avvenuta accettazione, certezza che ben poteva conseguire attivando preventivamente la procedura ex art. 481 c.c.. ".
Va in proposito osservato che, in base all'articolo 521 del cod. Civ., "chi rinunzia all'eredità e considerato come se non vi fosse mai stato chiamato"; con la conseguenza che, per effetto della rinuncia, viene impedita retroattivamente- cioè a far data dall'apertura della successione - l'assunzione di responsabilità per debiti facenti parte del compendio ereditario;
il che equivale ad affermare che condizione imprescindibile affinchè possa sostenersi l'obbligazione del chiamato a rispondere di tali debiti è che questi abbia accettato l'eredità.
Va dunque affermato che - atteso che la, responsabilità per il debito tributario del de cuius presuppone l'assunzione della qualità di erede e, inoltre, che la rinuncia all'eredità produce effetto retroattivo ex articolo
521 cod. proc civ.·- il chiamato rinunciante non risponde di tale debito, ancorché quest'ultimo sia portato da un avviso di accertamento notificato dopo l'apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Da quanto sopra deriva che l'amministrazione non poteva emettere un legittimo titolo opponibile agli appellati in qualità di chiamati, perché esso può essere solamente opposto agli eredi con qualifica acquisita a norma di legge.
Conclusivamente va rigettato l'appello e, quindi, confermata la sentenza impugnata.
Sussistono i presupposti di legge per compensare fra le parti le spese del giudizio stante la particolare complessità giuridica di talune questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia – sezione 8^ – rigetta l'appello dell'Agenzia delle Entrate di Messina e conferma la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina n.937/2017; Spese compensate.
Palermo, 21/11/2024
IL RELATORE IL PRESIDENTE
GI ET GI La RE
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 21/11/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 21/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6128/2017 depositato il 07/09/2017
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 - CF_Resistente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 937/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 3 e pubblicata il 09/02/2017
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01A303073/2011 ADD COM. - REG. 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01A303073/2011 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01A303073/2011 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01A303073/2011 IRAP 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.6128/2017 RGA, l'Agenzia delle Entrate di Messina ha proposto appello per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina n.937/2017, di accoglimento del ricorso avverso l'avviso di accertamento TYX01A303073/2011 emesso nei confronti di Resistente_1 , Resistente_2, Resistente_1 , Resistente_5 , Resistente_3 , nella qualità di eredi di Resistente_2 (deceduto in data 10/05/2009), periodo d'imposta 2006.
La Commissione Tributaria Provinciale ha ritenuto fondate le doglianze dei ricorrenti, stante che avevano rinunciato all'eredità del contribuente deceduto .
L'Ufficio appellante ha censurato la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 521
e 525 c.c..
Si sono costituiti in giudizio i sigg.ri Resistente_1, Resistente_2, Resistente_1, FI Sabrina, Resistente_3, per resistere all'appello.
All'udienza del 21 novembre 2024, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che l'appello non sia fondato.
Dall'esame degli atti, non si ravvisano, infatti, elementi tali da modificare il giudizio già espresso dai primi
Giudici che, dopo l'esame documentale della controversia, hanno ritenuto di annullare l'atto impugnato, condividendo l'assunto dei ricorrenti, secondo cui non sarebbero tenuti a rispondere della pretesa fiscale del padre deceduto, in quanto privi di legittimazione passiva, avendo rinunciato all'eredità.
In particolare, agli atti del giudizio, risulta che in data 6 dicembre 2011, gli appellati ebbero a rinunciare all'eredità relitta del sig. Resistente_2.
La rinuncia all'eredità ha effetto retroattivo, ai sensi dell'art 521 c.c., e, quindi chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.
Peraltro, giova evidenziare che, solo l'erede, a seguito della confusione dei patrimoni, può rispondere delle obbligazioni (anche tributarie), del de cuius e che, secondo la giurisprudenza di legittimità, grava sull'amministrazione finanziaria creditrice del de cuius, l'onere di provare l'accettazione dell'eredità da parte del chiamato, per potere esigere l'adempimento dell'obbligazione, del suo dante causa (v. Cass. n.2820/2005;
Cass. Civ. Ord. n.21101/2010).
In sostanza l'ufficio dichiara che ha emesso l'avviso di accertamento per scopo "prudenziale", non azionabile se non decorso il termine decennale dalla data della apertura della successione affinchè la rinuncia si possa definire definitiva. Il chiamato all'eredità difatti ha tale termine per eventualmente revocare la sua rinuncia con effetto retroattivo. Tale condotta dell'ufficio non si basa su alcun presupposto giuridico stante il fatto che la legge mette a disposizione dei creditori, ed anche dell'Erario, gli strumenti con cui agire: l'impugnazione della rinuncia, la richiesta di fissazione di un termine per l'accettazione oppure la nomina di un curatore dell'eredità giacente.
Il chiamato non assume la qualifica di erede fino a quando non accetta l'eredità ed il dpr 600/73 all'art. 65 comma 1 individua i responsabili in solido per i debiti tributari solo gli eredi e non anche i chiamati : "gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa".
L'apertura della successione non comporta l'acquisizione della qualità di erede così come chiaramente stabilito dalla Cassazione con sentenza n. 15871/2020 : "L'apertura della successione non comporta l'acquisto della qualità di erede in favore dei successibili ex lege ma soltanto ,l'acquisto della qualità di chiamato alla eredità; soltanto ove avvenga l'accettazione, anche tacita, il chiamato si considera erede (cfr. Cass. 5247/2018). Della avvenuta accettazione della eredità deve dare la prova ei qui dicit, secondo i generali principi in tema di onere della prova dati dall'art. 2697 e.e. (cfr. Cass. 21436/2018) e non costituisce accettazione della eredità la mera presentazione della dichiarazione di successione (cfr. Cass. 8053/2017)" ed ancora : "Di contro, il chiamato all'eredità, che abbia, ad essa rinunciato, non si può considerare erede, neppure per l'arco temporale intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia, nemmeno se esso risulti nella categoria dei successibili ex lege o in ipotesi abbia presentato denuncia di successione: la rinuncia ha effetto retroattivo ai sensi dell'art. 521 ec.c. e, pertanto, colui che dichiara validamente di voler rinunziare all'eredità viene considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili (cfr. Cass. 13639/2018)”.
E' pertanto irrilevante che l'Agenzia delle Entrate abbia, all'atto dell'avviso di accertamento individuato come " eredi per legge" di Resistente_2 i figli Resistente_1, Resistente_2, Resistente_1, Resistente_5
, Resistente_3 , senza però avere la certezza della avvenuta accettazione, certezza che ben poteva conseguire attivando preventivamente la procedura ex art. 481 c.c.. ".
Va in proposito osservato che, in base all'articolo 521 del cod. Civ., "chi rinunzia all'eredità e considerato come se non vi fosse mai stato chiamato"; con la conseguenza che, per effetto della rinuncia, viene impedita retroattivamente- cioè a far data dall'apertura della successione - l'assunzione di responsabilità per debiti facenti parte del compendio ereditario;
il che equivale ad affermare che condizione imprescindibile affinchè possa sostenersi l'obbligazione del chiamato a rispondere di tali debiti è che questi abbia accettato l'eredità.
Va dunque affermato che - atteso che la, responsabilità per il debito tributario del de cuius presuppone l'assunzione della qualità di erede e, inoltre, che la rinuncia all'eredità produce effetto retroattivo ex articolo
521 cod. proc civ.·- il chiamato rinunciante non risponde di tale debito, ancorché quest'ultimo sia portato da un avviso di accertamento notificato dopo l'apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Da quanto sopra deriva che l'amministrazione non poteva emettere un legittimo titolo opponibile agli appellati in qualità di chiamati, perché esso può essere solamente opposto agli eredi con qualifica acquisita a norma di legge.
Conclusivamente va rigettato l'appello e, quindi, confermata la sentenza impugnata.
Sussistono i presupposti di legge per compensare fra le parti le spese del giudizio stante la particolare complessità giuridica di talune questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia – sezione 8^ – rigetta l'appello dell'Agenzia delle Entrate di Messina e conferma la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina n.937/2017; Spese compensate.
Palermo, 21/11/2024
IL RELATORE IL PRESIDENTE
GI ET GI La RE