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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 01/12/2025, n. 1601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1601 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa MA Cusenza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 2391 dell'anno 2020 vertente
TRA
, (Cod. Fisc. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Ficarazzi, Corso Umberto n. 557, presso lo studio dell'Avv. Antonino MA Lanza che la rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore (CF: Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Palermo, Via Paolo Paternostro n. 94, P.IVA_1
Pag. 1 presso lo studio dell'avv. Francesco Fiorino che lo rappresenta e difende giusto conferimento dell'incarico con deliberazione della Giunta Municipale n. 152 del
25/11/2020 e giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note a trattazione scritta a cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La signora ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
al fine di sentirlo condannare ex artt. 2051 e 2043 cod. civ. al CP_1
risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro occorsole in CP_1
quantificati nell'importo di €. 50.930,00.
A sostegno delle spiegate domande deduceva che nella giornata del 22.07.2019,
percorrendo a piedi all'interno del centro storico, la via Vittorio MA,
avendola attraversata, all'altezza del civico 30, a causa della malformazione della pavimentazione stradale (marciapiede), dissestata ed irregolare, rovinava a terra.
Precisava parte attrice che “In particolare, la signora la sera del 22 luglio, Parte_1
nel salire sul marciapiede si imbatteva nella malformazione della pavimentazione dovuta
alla sua omessa manutenzione e nulla poteva fare per evitare la caduta”.
Pag. 2 Imputando la responsabilità dell'accaduto al convenuto ai sensi degli CP_1
artt. 2051 e 2043 cod.civ. rilevava come “I danni subiti dalla signora sono Parte_1
stati causati da un'insidia stradale costituita dalla pavimentazione del marciapiede
dissestata ed irregolare, non segnalata nel tratto stradale di proprietà del
[...]
e dalla sua cattiva manutenzione”. CP_1
Il , costituitosi in giudizio, contestava le domande di Controparte_1
parte attrice, anche nel quantum, eccependo il difetto della propria responsabilità in ordine alla causazione del sinistro, ritenendo non ricorrente alcun indicatore della asserita insidia, invisibilità, inevitabilità o pericolosità del piano stradale, anche in considerazione della conoscibilità dei luoghi da parte della signora attesa la vicinanza con la sua abitazione. Parte_1
La causa veniva istruita a mezzo escussione dei testimoni di parte attrice e CTU
medico legale e, quindi, all'udienza del 12.07.2024 in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.-.
La domanda di parte attrice merita accoglimento nei termini che seguono.
La controversia in esame è inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 2051 cod.
civ. avendo l'attrice allegato che la responsabilità del Controparte_1
per i danni sofferti discende dalla presenza di malformazione della pavimentazione stradale (marciapiede) e dalla mancanza di qualsivoglia
Pag. 3 segnalazione di pericolo, riconducibili alla carente o omessa manutenzione del convenuto. CP_1
L'art. 2051 cod. civ. prevede che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
In ordine al criterio di imputazione della responsabilità a carico del soggetto che abbia in custodia la cosa, la giurisprudenza (cfr. Cass. nn. 472/2003, 27635/2009,
713/2010, 1768/2012, 7125/2013) ne sottolinea il carattere oggettivo, così
superando il precedente orientamento (cfr. Cass. n. 3129/1987) che riconduceva la responsabilità del custode al principio generale della colpa, presunto iuris tantum (“La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia (art. 2051 c.c.) ha
carattere oggettivo e pertanto perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che
sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi la
condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza;
il nesso di
causalità deve essere escluso quando il danno sia ascrivibile al caso fortuito” Cass. n.
472/2003).
In ordine alla domanda spiegata da parte attrice, può ritenersi ormai consolidato in giurisprudenza l'orientamento secondo cui la fattispecie prevista dall'art. 2051 cod. civ. configuri una responsabilità oggettiva: da ciò discende, di regola, che “il danneggiato abbia l'onere di provare soltanto la sussistenza del nesso
eziologico tra la cosa ed il danno, mentre, il danneggiante per esentarsi da
Pag. 4 responsabilità, non dovrà dimostrare la totale assenza di colpa, bensì dovrà provare la
concreta esistenza di un caso fortuito, che può consistere, oltre che in un evento
naturale, anche nel fatto del terzo o nella condotta (autonoma, eccezionale, imprevedibile
ed inevitabile, nonché avente efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento –
danno) dello stesso danneggiato” (cfr. Cass. civ., sez. III, 02/12/2022, n. 35558; Cass.
civ., sez. III, 18 maggio 2015, n. 10129; Cass. civ., sez. VI, 7 gennaio 2016, n. 56).
In questo modo non sarà necessaria da parte del danneggiato la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge e regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode, che rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ. a meno che questa non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di arrecare danno, a sostenere l'allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso (cfr. Cass. Civ. Sez. III
02/12/2022 n. 35558/2022).
Le Sezioni Unite della Cassazione, con una recente pronuncia, hanno ribadito che: “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto,
essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attrice del
nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere
della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del
danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di
Pag. 5 vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della
diligenza o meno del custode” (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/06/2022, n.20943).
E' stato ormai precisato che è qualificabile custode colui il quale ha la disponibilità giuridica e di fatto della cosa, ossia ha un potere effettivo di controllo sulla stessa, che non coincide con la c.d. custodia tecnico-giuridica, ma va valutata, in concreto, caso per caso, in modo da individuare chi effettivamente detiene il potere di governo e di controllo sulla cosa.
Nel caso in esame è stato correttamente individuato quale soggetto custode il convenuto, cui risulta attribuibile l'effettivo potere di Controparte_1
controllo sulla strada.
Giova osservare, in punto di diritto, in conformità all'ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità – avallato anche dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 156/1999 – che la disposizione di cui all'art. 2051 cod.civ. in tema di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia, deve ritenersi applicabile alla Pubblica Amministrazione anche rispetto all'obbligo di manutenzione delle strade e alla tutela della sicurezza dei cittadini, risultando irrilevante la circostanza che le dimensioni dell'infrastruttura siano ridotte al punto da consentire una vigilanza costante
(cfr. Cass. civ. n. 24529/2009 e n. 20754/2009).
Pag. 6 I giudici di legittimità hanno, invero, precisato al riguardo che, in tema di responsabilità della P.A. per danni subiti da utenti di beni demaniali, la presunzione sancita dall'art. 2051 cod.civ. non si applica tutte le volte in cui non sussista la possibilità di esercitare sul bene la custodia (intesa come potere di fatto sulla cosa) e tale possibilità è da valutare non solo in base all'estensione dell'intero bene, ma anche alla luce di tutte le circostanze del caso concreto,
assumendo al riguardo determinante rilievo la natura, la posizione e l'estensione della specifica area in cui si è verificato l'evento dannoso, le dotazioni e i sistemi di sicurezza e di segnalazione di pericoli disponibili (cfr., in questi termini, Cass. n. 1257/2018).
Con più specifico riguardo al compito di manutenere le strade comunali, mette conto evidenziare che, a norma dell'art. 14 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285
(Codice della Strada), tra i compiti istituzionali del rientra quello di CP_1
provvedere alla manutenzione, alla gestione e alla pulizia delle strade di sua proprietà.
La definizione di strada pubblica include anche il marciapiede, ai sensi dell'art. 3, comma 1 n. 33 del Codice della Strada, dove per marciapiede si intende la
“parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni”.
Pag. 7 Deve, ulteriormente, precisarci che, con riferimento alla pericolosità della cosa dalla quale è scaturito il lamentato danno, superata la tesi secondo cui l'art. 2051
cod. civ. doveva applicarsi alle ipotesi in cui la cosa inerte aveva giocato solamente un ruolo passivo nella causazione dell'evento, è prevalsa quella secondo cui “non è necessario che la cosa sia di per sé pericolosa, ma ciò che rileva è
che essa abbia avuto un ruolo attivo nella produzione dell'evento lesivo, e non che sia
stata una mera occasione atta a produrre l'evento” (cfr. Cass. civ., sez. III, 20 maggio
2009, n. 11695).
Nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa,
scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano (in particolare quello del danneggiato) si unisca «al modo di essere della
cosa, essendo essa di per sé statica e inerte» per la prova del nesso causale si deve dimostrare che lo stato dei luoghi presenti un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno, nonché che il danneggiato abbia tenuto un comportamento di cautela,
correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza
(Cassazione civile sez. VI, 11/05/2017, n.11526; Cassazione civile sez. VI,
19/02/2015, n. 3297; Cassazione civile sez. VI, 06/07/2015, n.13930).
Nel caso concreto il deve considerarsi titolare del diritto di proprietà CP_1
sui marciapiedi facenti parte delle strade comunali, sui quali ha il compito non
Pag. 8 soltanto di verificarne la sicurezza, ma anche di mantenerli in condizioni adeguate di efficienza, provvedendo alla manutenzione e alla pulizia, secondo i criteri di corretta e diligente gestione.
La Corte di Cassazione ha avuto occasione di puntualizzare che in tema di responsabilità civile, ex art. 2051 cod. civ., la custodia si concretizza non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi, volti a neutralizzare, in un tempo ragionevole, gli elementi pericolosi non prevedibili,
che si siano comunque verificati, ma anche in un'attività preventiva, che, sulla base di un giudizio di prevedibilità "ex ante", predisponga quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita;
ne consegue che il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità può rinvenirsi anche nella condotta del terzo o dello stesso danneggiato, purché si traduca in un'alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa (Cass. civ. n. 1725/2019).
Pertanto, si è affermato che “In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da
cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone
in corrispondenza della sconnessione o buca di un marciapiede, l'accertamento della
responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la
ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della
vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o
Pag. 9 dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2 c.c.), richiedendosi,
per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di
imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in
custodia e il danno». (Cassazione n. 4035/2021).
In particolare, la giurisprudenza si è pronunciata con sentenze con indirizzi altalenanti individuando a tratti la possibile responsabilità del fatto del terzo quale causa di interruzione del nesso causale con attribuzione di tale responsabilità talvolta complessiva e in altri casi la responsabilità concorsuale al danneggiato. Ciò ha comportato il formarsi di una giurisprudenza non uniforme in ordine al fatto del terzo. Solo da ultimo la Cassazione ha definitamente precisato un criterio oggettivo per determinare il fatto del terzo quale causa di interruzione del nesso causale.
La Cassazione con una recente pronuncia ha affermato il principio “Questa
Corte, con ordinanza n. 2482/2018 (e, nello stesso senso, con ordinanze nn. 2479 e 2480
del 2018) ha avuto modo di precisare che: "In tema di responsabilità civile per danni da
cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si
atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in
applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una
valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al
principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di
Pag. 10 possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte
del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle
circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento
imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che
detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando
sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o
accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece,
per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro"( cfr. Cass. n. 2482/2018
richiamata da Cass. n. 30394/2023).
Tale indirizzo è stato applicato dal Tribunale di Termini Imerese con la sentenza
718/2025 cui questo giudice ritiene di doversi uniformare.
In applicazione dei suestesi principi è stata raggiunta la prova della dinamica dell'infortunio e può dirsi provato dall'istruttoria condotta in corso di causa il fatto storico così come allegato da parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio, sia in ordine all'esistenza dell'insidia sulla strada e sia in ordine alla irregolarità della sede stradale, in grado di generare per l'utente medio una situazione di pericolo.
La caduta di parte attrice è stata confermata dal teste escusso signora Tes_1
la quale ha dichiarato di aver assistito, dal balcone della propria
[...]
abitazione, alla dinamica della caduta, riferendo che “ho visto la signora MA
Pag. 11 uscire dal Tabacchi, attraversare sulle strisce pedonali e mentre che Parte_1
stava per salire il gradino è caduta sul marciapiede con le mani in avanti”; inoltre, la teste, precisando di non ricordare che la parte avvallata del marciapiede presentava il medesimo colore del resto della pavimentazione, confermava che
“nel punto dove si è verificata la caduta della signora la pavimentazione del Parte_1
marciapiede, al momento della caduta, era irregolare e con un affossamento derivato
dalla rottura della medesima pavimentazione;
mi ero accorta che il pavimento del
marciapiede era scheggiato, cammino sempre su quella strada c'è anche il macellaio dove
vado sempre che si trova accanto al negozio di scarpe davanti a cui è avvenuto
l'incidente, non ricordo di altri incidenti in quella zona”.
La teste ha, altresì, precisato che “negli ultimi quindici anni, è stata sostituita
qualche mattonella, mentre il primo intervento di manutenzione e riparazione totale del
pavimento del marciapiede davanti casa mia è stato compiuto nell'anno 2021”.
L'altro teste escusso signora figlia dell'attrice, pur Testimone_2
confermando che “il luogo dell'incidente non si trova in un quartiere diverso rispetto
a quello dove abitava la signora nel mese di luglio dell'anno Parte_1
2019, ma è un punto diverso e molto distante dall'abitazione di mia madre;
la caduta è
avvenuta all'inizio di Via Vittorio MA mentre mia abitava e ancora abita alla fine
di questo Corso;
sono circa cinquecento/seicento metri di distanza”.
Pag. 12 Deve, quindi, riconoscersi che l'attrice ha ottemperato all'onere probatorio, di cui era gravata, avendo dimostrato sia l'evento dannoso sia la sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza del , Controparte_1
che in quelle circostanze si presentava in uno stato di cattiva manutenzione, tale da costituire un concreto pericolo per l'utenza.
Tuttavia, deve procedersi anche all'esame della condotta del soggetto danneggiato.
La Suprema Corte ha chiarito che “la condotta che entri in interazione con la cosa si
atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso in
applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 comma 1 c.c. richiedendo una valutazione che
tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di
solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicchè quanto più la situazione di possibile danno è
suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato
delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più
incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del
medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto
comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia
da escludere che lo stesso comportamento costituisce un'evenienza ragionevole o
accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale connotandosi per
Pag. 13 l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. ordinanza n. 9315
del 03/04/2019).
Anche il Tribunale di Milano con sentenza n. 8042/2023, ha ribadito che “In tema
di responsabilità da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., grava sull'attrice
l'onere di provare il rapporto di custodia tra il convenuto e la res, il fatto storico e la sua
precisa dinamica, l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché
il danno conseguenza”; ha precisato, inoltre, che “qualora si tratti di cosa di per sé
statica e inerte che richieda un'interazione con l'agire umano, è necessario accertare la
maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo
scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se la cosa avesse una potenzialità
dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode”.
E' stato, infatti, precisato che in materia di art. 2051 c.c. "In presenza di una res
statica e inerte, occorre quindi non solo un'alterazione della cosa che, per le sue
intrinseche caratteristiche, ne determini una oggettiva attitudine lesiva, ma anche
l'imprevedibilità per il soggetto che, in conseguenza di questa situazione di pericolo,
subisce un danno (ex multis Cass. n.11592/2010), ed allorché venga accertato che la
situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile
mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso
danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango
di mera occasione dell'evento” (Cass. ord. n.10938/2018 e sent. n.12895/2016).
Pag. 14 Quindi, per la giurisprudenza di legittimità più recente, spetta all'attrice che agisca
(anche) ai sensi dell'art. 2051 c.c., in caso di res inerte, dimostrare la presenza di una
situazione di pericolo non agevolmente superabile con l'adozione di una ordinaria
condotta cautelativa, in caso contrario dovendosi ritenere che la cosa sia ridotta al rango
di mera occasione dell'evento e di conseguenza l'assenza di un nesso di causalità
giuridica tra cosa e danno." (Corte d'Appello di Milano, n. 5812 del 28.12.2018).
Ciò precisato, sebbene la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 14908/2019,
affrontando il tema della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ.
dell'ente proprietario della strada dove il danneggiato cada a causa di una buca nelle vicinanze della propria abitazione, abbia riconosciuto che detta vicinanza possa essere usata quale indizio atto a ricavare la prevedibilità del danno, ha precisato che “l'elemento della vicinanza della buca ai luoghi frequentati di solito dal
danneggiato, non può valere, da solo, di per sé, a far presumere la conoscenza della buca
e soprattutto della sua ubicazione, e dunque a far ritenere come prevedibile ed evitabile
l'evento.” . “Un simile indizio – continua la Corte – va valutato nel caso concreto,
unitamente ad altre circostanze. Diversamente, sul cittadino non può gravare l'obbligo
cautelare di conoscere e ricordare l'ubicazione delle buche che stanno nelle vicinanze dei
luoghi che frequenta solitamente, e di farne anche aggiornamento periodico, visto che le
buche alcune spariscono ed altre compaiono anche a breve tempo di distanza.”.
Pag. 15 Ne consegue, pur volendo escludere l'incidenza della vicinanza del luogo del sinistro rispetto all'abitazione della attrice – peraltro non provata se non desumibile dalla valutazione del teste che lo ha quantificato Testimone_3
in “circa cinquecento/seicento metri” deve procedersi, in ossequio ai principi della
Suprema Corte e della pronuncia del Tribunale di Milano n. 8042/2023 innanzi richiamati, alla valutazione delle complessive circostanze di verificazione del sinistro occorso a parte attrice.
Ebbene, deve ritenersi che, pur provato il fatto storico dedotto, in considerazione della particolare natura della res - statica ed inerte – e delle ulteriori circostanze emerse ed accertate nel corso del giudizio, che non ricorreva una intrinseca potenzialità dannosa e pericolosa del manto stradale tale da giustificare l'esclusiva ed oggettiva responsabilità del custode.
In tal senso depongono le seguenti circostanze, emerse in sede istruttoria.
La teste ha precisato “negli ultimi quindici anni, è stata sostituita Testimone_1
qualche mattonella, mentre il primo intervento di manutenzione e riparazione totale del
pavimento del marciapiede davanti casa mia è stato compiuto nell'anno 2021” e che non ricordava di altri incidenti in quella zona.
Ne discende che il luogo in cui avvenuta la caduta era stato interessato da una incuria e disinteresse manutentivo parecchio prolungato, tale da dover mettere
Pag. 16 l'utente della strada, ancor più nel caso di ridotte estensioni del territorio, in debita allerta e attenzione.
Nemmeno la prodotta documentazione fotografica consente di valutare il complessivo stato dei luoghi, al fine di determinare se il percorso della signora abbia costituito – o meno - l'unica alternativa possibile e quindi Parte_1
inevitabile.
Inoltre, l'attrice stava procedendo a piedi e quindi ad una velocità assai ridotta ad un orario che, sebbene serale (20.45), in considerazione del periodo (luglio)
deve ritenersi consentisse ancora una certa visibilità; la stessa è una persona che al tempo dei fatti aveva 56 anni, pertanto vigile.
Le esposte considerazioni, per quanto la rilevata condotta non possa ritersi idonea ad interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla prevedibile e prevenibile interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano, depongono, ad avviso di questo giudice, a ritenere operante la disposizione di cui all'art. 1227 cod. civ. ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato,
valutabile nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate ai sensi del comma 1 della disposizione in commento.
Pag. 17 Ne consegue un concorso di responsabilità della signora Parte_2
in ordine alla causazione dell'evento, quantificabile nella misura del
[...]
20% ai sensi dell'articolo 1227 cod.civ. per cui nella stessa misura dovrà essere diminuito il risarcimento dovuto per i danni subiti dall'attrice in conseguenza del sinistro, che devono essere risarciti nella misura dell'80%.
Non risulta accoglibile la domanda di rimborso delle spese in quanto non documentate.
In parziale accoglimento della domanda formulata dall'attrice, il
[...]
deve essere condannato ai sensi dell'art. 2051 cod.civ. al CP_1
risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del sinistro del 22.07.2019, nella misura dell'80% della loro entità.
La liquidazione del danno per lesioni personali subito dall'attrice procederà
secondo le risultanze della CTU medico legale, le cui conclusioni appaiono pienamente condivisibili, perché immuni da vizi logici e congruamente motivate, la quale ha riconosciuto un danno biologico del 8%, una ITT totale di gg. 30, una ITP al 50% di gg. 60
Sviluppando tali dati con conteggio effettuato in base alle Tabelle del Tribunale
di Milano attualmente in vigore e dai valori attuali si avrà:
Danno Biologico 8% € 12.462,54
ITT al 100% di gg. 30 € 1.685,40
Pag. 18 ITP al 50% di gg. 60 € 1.685,40
TOTALE € 15.833,34
Sulla somma così determinata di € 15.833,34 bisogna operare una riduzione nella misura del 20%, in proporzione al grado di responsabilità accertato a carico dell'attrice, discendendo il dovuto all' 80% pari ad € 12.666,67; sulla somma sono dovuti gli interessi legali dal fatto fino al soddisfo.
Le spese legali di giudizio seguono la soccombenza del convenuto e CP_1
vengono liquidate in favore di parte attrice in € 5.077,00 per compensi professionali oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Lanza Antonino
MA.
Restano definitivamente poste a carico del le spese di Controparte_1
CTU liquidate come da separato provvedimento del 13.10.2023,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda,
eccezione e difesa in parziale accoglimento della domanda proposta da
[...]
nei confronti del in persona del Parte_1 Controparte_1
Sindaco pro tempore
Pag. 19 - dichiara la concorrente responsabilità del in persona Controparte_1
del pro-tempore nella misura del 80% nell'evento dannoso occorso a CP_2
; Parte_1
- dichiara che il in persona del Sindaco pro-tempore, è Controparte_1
tenuto al risarcimento del danno subito da in misura Parte_1
pari ad €. 12.666,67, oltre gli interessi legali dal fatto al soddisfo;
- per l'effetto condanna il in persona del pro- Controparte_1 CP_2
tempore, al pagamento in favore di della somma di Parte_1
€. 12.666,67, oltre gli interessi legali dal fatto al soddisfo;
- condanna il in persona del pro-tempore al Controparte_1 CP_2
pagamento delle spese di lite che vengono liquidate in favore di Parte_1
in € 5.077,00 per compensi professionali oltre al 15% per spese
[...]
generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Lanza Antonino MA;
- pone a carico del in persona del pro-tempore Controparte_1 CP_2
le spese di CTU liquidate come da separato provvedimento del 13.10.2023.
Così deciso in Termini Imerese in data 1 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa MA Cusenza
Pag. 20 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa MA Cusenza, in conformità
alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
Pag. 21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa MA Cusenza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 2391 dell'anno 2020 vertente
TRA
, (Cod. Fisc. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Ficarazzi, Corso Umberto n. 557, presso lo studio dell'Avv. Antonino MA Lanza che la rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore (CF: Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Palermo, Via Paolo Paternostro n. 94, P.IVA_1
Pag. 1 presso lo studio dell'avv. Francesco Fiorino che lo rappresenta e difende giusto conferimento dell'incarico con deliberazione della Giunta Municipale n. 152 del
25/11/2020 e giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note a trattazione scritta a cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La signora ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
al fine di sentirlo condannare ex artt. 2051 e 2043 cod. civ. al CP_1
risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro occorsole in CP_1
quantificati nell'importo di €. 50.930,00.
A sostegno delle spiegate domande deduceva che nella giornata del 22.07.2019,
percorrendo a piedi all'interno del centro storico, la via Vittorio MA,
avendola attraversata, all'altezza del civico 30, a causa della malformazione della pavimentazione stradale (marciapiede), dissestata ed irregolare, rovinava a terra.
Precisava parte attrice che “In particolare, la signora la sera del 22 luglio, Parte_1
nel salire sul marciapiede si imbatteva nella malformazione della pavimentazione dovuta
alla sua omessa manutenzione e nulla poteva fare per evitare la caduta”.
Pag. 2 Imputando la responsabilità dell'accaduto al convenuto ai sensi degli CP_1
artt. 2051 e 2043 cod.civ. rilevava come “I danni subiti dalla signora sono Parte_1
stati causati da un'insidia stradale costituita dalla pavimentazione del marciapiede
dissestata ed irregolare, non segnalata nel tratto stradale di proprietà del
[...]
e dalla sua cattiva manutenzione”. CP_1
Il , costituitosi in giudizio, contestava le domande di Controparte_1
parte attrice, anche nel quantum, eccependo il difetto della propria responsabilità in ordine alla causazione del sinistro, ritenendo non ricorrente alcun indicatore della asserita insidia, invisibilità, inevitabilità o pericolosità del piano stradale, anche in considerazione della conoscibilità dei luoghi da parte della signora attesa la vicinanza con la sua abitazione. Parte_1
La causa veniva istruita a mezzo escussione dei testimoni di parte attrice e CTU
medico legale e, quindi, all'udienza del 12.07.2024 in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.-.
La domanda di parte attrice merita accoglimento nei termini che seguono.
La controversia in esame è inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 2051 cod.
civ. avendo l'attrice allegato che la responsabilità del Controparte_1
per i danni sofferti discende dalla presenza di malformazione della pavimentazione stradale (marciapiede) e dalla mancanza di qualsivoglia
Pag. 3 segnalazione di pericolo, riconducibili alla carente o omessa manutenzione del convenuto. CP_1
L'art. 2051 cod. civ. prevede che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
In ordine al criterio di imputazione della responsabilità a carico del soggetto che abbia in custodia la cosa, la giurisprudenza (cfr. Cass. nn. 472/2003, 27635/2009,
713/2010, 1768/2012, 7125/2013) ne sottolinea il carattere oggettivo, così
superando il precedente orientamento (cfr. Cass. n. 3129/1987) che riconduceva la responsabilità del custode al principio generale della colpa, presunto iuris tantum (“La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia (art. 2051 c.c.) ha
carattere oggettivo e pertanto perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che
sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi la
condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza;
il nesso di
causalità deve essere escluso quando il danno sia ascrivibile al caso fortuito” Cass. n.
472/2003).
In ordine alla domanda spiegata da parte attrice, può ritenersi ormai consolidato in giurisprudenza l'orientamento secondo cui la fattispecie prevista dall'art. 2051 cod. civ. configuri una responsabilità oggettiva: da ciò discende, di regola, che “il danneggiato abbia l'onere di provare soltanto la sussistenza del nesso
eziologico tra la cosa ed il danno, mentre, il danneggiante per esentarsi da
Pag. 4 responsabilità, non dovrà dimostrare la totale assenza di colpa, bensì dovrà provare la
concreta esistenza di un caso fortuito, che può consistere, oltre che in un evento
naturale, anche nel fatto del terzo o nella condotta (autonoma, eccezionale, imprevedibile
ed inevitabile, nonché avente efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento –
danno) dello stesso danneggiato” (cfr. Cass. civ., sez. III, 02/12/2022, n. 35558; Cass.
civ., sez. III, 18 maggio 2015, n. 10129; Cass. civ., sez. VI, 7 gennaio 2016, n. 56).
In questo modo non sarà necessaria da parte del danneggiato la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge e regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode, che rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ. a meno che questa non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di arrecare danno, a sostenere l'allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso (cfr. Cass. Civ. Sez. III
02/12/2022 n. 35558/2022).
Le Sezioni Unite della Cassazione, con una recente pronuncia, hanno ribadito che: “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto,
essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attrice del
nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere
della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del
danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di
Pag. 5 vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della
diligenza o meno del custode” (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/06/2022, n.20943).
E' stato ormai precisato che è qualificabile custode colui il quale ha la disponibilità giuridica e di fatto della cosa, ossia ha un potere effettivo di controllo sulla stessa, che non coincide con la c.d. custodia tecnico-giuridica, ma va valutata, in concreto, caso per caso, in modo da individuare chi effettivamente detiene il potere di governo e di controllo sulla cosa.
Nel caso in esame è stato correttamente individuato quale soggetto custode il convenuto, cui risulta attribuibile l'effettivo potere di Controparte_1
controllo sulla strada.
Giova osservare, in punto di diritto, in conformità all'ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità – avallato anche dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 156/1999 – che la disposizione di cui all'art. 2051 cod.civ. in tema di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia, deve ritenersi applicabile alla Pubblica Amministrazione anche rispetto all'obbligo di manutenzione delle strade e alla tutela della sicurezza dei cittadini, risultando irrilevante la circostanza che le dimensioni dell'infrastruttura siano ridotte al punto da consentire una vigilanza costante
(cfr. Cass. civ. n. 24529/2009 e n. 20754/2009).
Pag. 6 I giudici di legittimità hanno, invero, precisato al riguardo che, in tema di responsabilità della P.A. per danni subiti da utenti di beni demaniali, la presunzione sancita dall'art. 2051 cod.civ. non si applica tutte le volte in cui non sussista la possibilità di esercitare sul bene la custodia (intesa come potere di fatto sulla cosa) e tale possibilità è da valutare non solo in base all'estensione dell'intero bene, ma anche alla luce di tutte le circostanze del caso concreto,
assumendo al riguardo determinante rilievo la natura, la posizione e l'estensione della specifica area in cui si è verificato l'evento dannoso, le dotazioni e i sistemi di sicurezza e di segnalazione di pericoli disponibili (cfr., in questi termini, Cass. n. 1257/2018).
Con più specifico riguardo al compito di manutenere le strade comunali, mette conto evidenziare che, a norma dell'art. 14 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285
(Codice della Strada), tra i compiti istituzionali del rientra quello di CP_1
provvedere alla manutenzione, alla gestione e alla pulizia delle strade di sua proprietà.
La definizione di strada pubblica include anche il marciapiede, ai sensi dell'art. 3, comma 1 n. 33 del Codice della Strada, dove per marciapiede si intende la
“parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni”.
Pag. 7 Deve, ulteriormente, precisarci che, con riferimento alla pericolosità della cosa dalla quale è scaturito il lamentato danno, superata la tesi secondo cui l'art. 2051
cod. civ. doveva applicarsi alle ipotesi in cui la cosa inerte aveva giocato solamente un ruolo passivo nella causazione dell'evento, è prevalsa quella secondo cui “non è necessario che la cosa sia di per sé pericolosa, ma ciò che rileva è
che essa abbia avuto un ruolo attivo nella produzione dell'evento lesivo, e non che sia
stata una mera occasione atta a produrre l'evento” (cfr. Cass. civ., sez. III, 20 maggio
2009, n. 11695).
Nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa,
scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano (in particolare quello del danneggiato) si unisca «al modo di essere della
cosa, essendo essa di per sé statica e inerte» per la prova del nesso causale si deve dimostrare che lo stato dei luoghi presenti un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno, nonché che il danneggiato abbia tenuto un comportamento di cautela,
correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza
(Cassazione civile sez. VI, 11/05/2017, n.11526; Cassazione civile sez. VI,
19/02/2015, n. 3297; Cassazione civile sez. VI, 06/07/2015, n.13930).
Nel caso concreto il deve considerarsi titolare del diritto di proprietà CP_1
sui marciapiedi facenti parte delle strade comunali, sui quali ha il compito non
Pag. 8 soltanto di verificarne la sicurezza, ma anche di mantenerli in condizioni adeguate di efficienza, provvedendo alla manutenzione e alla pulizia, secondo i criteri di corretta e diligente gestione.
La Corte di Cassazione ha avuto occasione di puntualizzare che in tema di responsabilità civile, ex art. 2051 cod. civ., la custodia si concretizza non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi, volti a neutralizzare, in un tempo ragionevole, gli elementi pericolosi non prevedibili,
che si siano comunque verificati, ma anche in un'attività preventiva, che, sulla base di un giudizio di prevedibilità "ex ante", predisponga quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita;
ne consegue che il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità può rinvenirsi anche nella condotta del terzo o dello stesso danneggiato, purché si traduca in un'alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa (Cass. civ. n. 1725/2019).
Pertanto, si è affermato che “In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da
cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone
in corrispondenza della sconnessione o buca di un marciapiede, l'accertamento della
responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la
ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della
vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o
Pag. 9 dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2 c.c.), richiedendosi,
per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di
imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in
custodia e il danno». (Cassazione n. 4035/2021).
In particolare, la giurisprudenza si è pronunciata con sentenze con indirizzi altalenanti individuando a tratti la possibile responsabilità del fatto del terzo quale causa di interruzione del nesso causale con attribuzione di tale responsabilità talvolta complessiva e in altri casi la responsabilità concorsuale al danneggiato. Ciò ha comportato il formarsi di una giurisprudenza non uniforme in ordine al fatto del terzo. Solo da ultimo la Cassazione ha definitamente precisato un criterio oggettivo per determinare il fatto del terzo quale causa di interruzione del nesso causale.
La Cassazione con una recente pronuncia ha affermato il principio “Questa
Corte, con ordinanza n. 2482/2018 (e, nello stesso senso, con ordinanze nn. 2479 e 2480
del 2018) ha avuto modo di precisare che: "In tema di responsabilità civile per danni da
cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si
atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in
applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una
valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al
principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di
Pag. 10 possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte
del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle
circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento
imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che
detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando
sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o
accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece,
per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro"( cfr. Cass. n. 2482/2018
richiamata da Cass. n. 30394/2023).
Tale indirizzo è stato applicato dal Tribunale di Termini Imerese con la sentenza
718/2025 cui questo giudice ritiene di doversi uniformare.
In applicazione dei suestesi principi è stata raggiunta la prova della dinamica dell'infortunio e può dirsi provato dall'istruttoria condotta in corso di causa il fatto storico così come allegato da parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio, sia in ordine all'esistenza dell'insidia sulla strada e sia in ordine alla irregolarità della sede stradale, in grado di generare per l'utente medio una situazione di pericolo.
La caduta di parte attrice è stata confermata dal teste escusso signora Tes_1
la quale ha dichiarato di aver assistito, dal balcone della propria
[...]
abitazione, alla dinamica della caduta, riferendo che “ho visto la signora MA
Pag. 11 uscire dal Tabacchi, attraversare sulle strisce pedonali e mentre che Parte_1
stava per salire il gradino è caduta sul marciapiede con le mani in avanti”; inoltre, la teste, precisando di non ricordare che la parte avvallata del marciapiede presentava il medesimo colore del resto della pavimentazione, confermava che
“nel punto dove si è verificata la caduta della signora la pavimentazione del Parte_1
marciapiede, al momento della caduta, era irregolare e con un affossamento derivato
dalla rottura della medesima pavimentazione;
mi ero accorta che il pavimento del
marciapiede era scheggiato, cammino sempre su quella strada c'è anche il macellaio dove
vado sempre che si trova accanto al negozio di scarpe davanti a cui è avvenuto
l'incidente, non ricordo di altri incidenti in quella zona”.
La teste ha, altresì, precisato che “negli ultimi quindici anni, è stata sostituita
qualche mattonella, mentre il primo intervento di manutenzione e riparazione totale del
pavimento del marciapiede davanti casa mia è stato compiuto nell'anno 2021”.
L'altro teste escusso signora figlia dell'attrice, pur Testimone_2
confermando che “il luogo dell'incidente non si trova in un quartiere diverso rispetto
a quello dove abitava la signora nel mese di luglio dell'anno Parte_1
2019, ma è un punto diverso e molto distante dall'abitazione di mia madre;
la caduta è
avvenuta all'inizio di Via Vittorio MA mentre mia abitava e ancora abita alla fine
di questo Corso;
sono circa cinquecento/seicento metri di distanza”.
Pag. 12 Deve, quindi, riconoscersi che l'attrice ha ottemperato all'onere probatorio, di cui era gravata, avendo dimostrato sia l'evento dannoso sia la sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza del , Controparte_1
che in quelle circostanze si presentava in uno stato di cattiva manutenzione, tale da costituire un concreto pericolo per l'utenza.
Tuttavia, deve procedersi anche all'esame della condotta del soggetto danneggiato.
La Suprema Corte ha chiarito che “la condotta che entri in interazione con la cosa si
atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso in
applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 comma 1 c.c. richiedendo una valutazione che
tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di
solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicchè quanto più la situazione di possibile danno è
suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato
delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più
incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del
medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto
comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia
da escludere che lo stesso comportamento costituisce un'evenienza ragionevole o
accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale connotandosi per
Pag. 13 l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. ordinanza n. 9315
del 03/04/2019).
Anche il Tribunale di Milano con sentenza n. 8042/2023, ha ribadito che “In tema
di responsabilità da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., grava sull'attrice
l'onere di provare il rapporto di custodia tra il convenuto e la res, il fatto storico e la sua
precisa dinamica, l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché
il danno conseguenza”; ha precisato, inoltre, che “qualora si tratti di cosa di per sé
statica e inerte che richieda un'interazione con l'agire umano, è necessario accertare la
maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo
scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se la cosa avesse una potenzialità
dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode”.
E' stato, infatti, precisato che in materia di art. 2051 c.c. "In presenza di una res
statica e inerte, occorre quindi non solo un'alterazione della cosa che, per le sue
intrinseche caratteristiche, ne determini una oggettiva attitudine lesiva, ma anche
l'imprevedibilità per il soggetto che, in conseguenza di questa situazione di pericolo,
subisce un danno (ex multis Cass. n.11592/2010), ed allorché venga accertato che la
situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile
mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso
danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango
di mera occasione dell'evento” (Cass. ord. n.10938/2018 e sent. n.12895/2016).
Pag. 14 Quindi, per la giurisprudenza di legittimità più recente, spetta all'attrice che agisca
(anche) ai sensi dell'art. 2051 c.c., in caso di res inerte, dimostrare la presenza di una
situazione di pericolo non agevolmente superabile con l'adozione di una ordinaria
condotta cautelativa, in caso contrario dovendosi ritenere che la cosa sia ridotta al rango
di mera occasione dell'evento e di conseguenza l'assenza di un nesso di causalità
giuridica tra cosa e danno." (Corte d'Appello di Milano, n. 5812 del 28.12.2018).
Ciò precisato, sebbene la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 14908/2019,
affrontando il tema della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ.
dell'ente proprietario della strada dove il danneggiato cada a causa di una buca nelle vicinanze della propria abitazione, abbia riconosciuto che detta vicinanza possa essere usata quale indizio atto a ricavare la prevedibilità del danno, ha precisato che “l'elemento della vicinanza della buca ai luoghi frequentati di solito dal
danneggiato, non può valere, da solo, di per sé, a far presumere la conoscenza della buca
e soprattutto della sua ubicazione, e dunque a far ritenere come prevedibile ed evitabile
l'evento.” . “Un simile indizio – continua la Corte – va valutato nel caso concreto,
unitamente ad altre circostanze. Diversamente, sul cittadino non può gravare l'obbligo
cautelare di conoscere e ricordare l'ubicazione delle buche che stanno nelle vicinanze dei
luoghi che frequenta solitamente, e di farne anche aggiornamento periodico, visto che le
buche alcune spariscono ed altre compaiono anche a breve tempo di distanza.”.
Pag. 15 Ne consegue, pur volendo escludere l'incidenza della vicinanza del luogo del sinistro rispetto all'abitazione della attrice – peraltro non provata se non desumibile dalla valutazione del teste che lo ha quantificato Testimone_3
in “circa cinquecento/seicento metri” deve procedersi, in ossequio ai principi della
Suprema Corte e della pronuncia del Tribunale di Milano n. 8042/2023 innanzi richiamati, alla valutazione delle complessive circostanze di verificazione del sinistro occorso a parte attrice.
Ebbene, deve ritenersi che, pur provato il fatto storico dedotto, in considerazione della particolare natura della res - statica ed inerte – e delle ulteriori circostanze emerse ed accertate nel corso del giudizio, che non ricorreva una intrinseca potenzialità dannosa e pericolosa del manto stradale tale da giustificare l'esclusiva ed oggettiva responsabilità del custode.
In tal senso depongono le seguenti circostanze, emerse in sede istruttoria.
La teste ha precisato “negli ultimi quindici anni, è stata sostituita Testimone_1
qualche mattonella, mentre il primo intervento di manutenzione e riparazione totale del
pavimento del marciapiede davanti casa mia è stato compiuto nell'anno 2021” e che non ricordava di altri incidenti in quella zona.
Ne discende che il luogo in cui avvenuta la caduta era stato interessato da una incuria e disinteresse manutentivo parecchio prolungato, tale da dover mettere
Pag. 16 l'utente della strada, ancor più nel caso di ridotte estensioni del territorio, in debita allerta e attenzione.
Nemmeno la prodotta documentazione fotografica consente di valutare il complessivo stato dei luoghi, al fine di determinare se il percorso della signora abbia costituito – o meno - l'unica alternativa possibile e quindi Parte_1
inevitabile.
Inoltre, l'attrice stava procedendo a piedi e quindi ad una velocità assai ridotta ad un orario che, sebbene serale (20.45), in considerazione del periodo (luglio)
deve ritenersi consentisse ancora una certa visibilità; la stessa è una persona che al tempo dei fatti aveva 56 anni, pertanto vigile.
Le esposte considerazioni, per quanto la rilevata condotta non possa ritersi idonea ad interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla prevedibile e prevenibile interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano, depongono, ad avviso di questo giudice, a ritenere operante la disposizione di cui all'art. 1227 cod. civ. ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato,
valutabile nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate ai sensi del comma 1 della disposizione in commento.
Pag. 17 Ne consegue un concorso di responsabilità della signora Parte_2
in ordine alla causazione dell'evento, quantificabile nella misura del
[...]
20% ai sensi dell'articolo 1227 cod.civ. per cui nella stessa misura dovrà essere diminuito il risarcimento dovuto per i danni subiti dall'attrice in conseguenza del sinistro, che devono essere risarciti nella misura dell'80%.
Non risulta accoglibile la domanda di rimborso delle spese in quanto non documentate.
In parziale accoglimento della domanda formulata dall'attrice, il
[...]
deve essere condannato ai sensi dell'art. 2051 cod.civ. al CP_1
risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del sinistro del 22.07.2019, nella misura dell'80% della loro entità.
La liquidazione del danno per lesioni personali subito dall'attrice procederà
secondo le risultanze della CTU medico legale, le cui conclusioni appaiono pienamente condivisibili, perché immuni da vizi logici e congruamente motivate, la quale ha riconosciuto un danno biologico del 8%, una ITT totale di gg. 30, una ITP al 50% di gg. 60
Sviluppando tali dati con conteggio effettuato in base alle Tabelle del Tribunale
di Milano attualmente in vigore e dai valori attuali si avrà:
Danno Biologico 8% € 12.462,54
ITT al 100% di gg. 30 € 1.685,40
Pag. 18 ITP al 50% di gg. 60 € 1.685,40
TOTALE € 15.833,34
Sulla somma così determinata di € 15.833,34 bisogna operare una riduzione nella misura del 20%, in proporzione al grado di responsabilità accertato a carico dell'attrice, discendendo il dovuto all' 80% pari ad € 12.666,67; sulla somma sono dovuti gli interessi legali dal fatto fino al soddisfo.
Le spese legali di giudizio seguono la soccombenza del convenuto e CP_1
vengono liquidate in favore di parte attrice in € 5.077,00 per compensi professionali oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Lanza Antonino
MA.
Restano definitivamente poste a carico del le spese di Controparte_1
CTU liquidate come da separato provvedimento del 13.10.2023,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda,
eccezione e difesa in parziale accoglimento della domanda proposta da
[...]
nei confronti del in persona del Parte_1 Controparte_1
Sindaco pro tempore
Pag. 19 - dichiara la concorrente responsabilità del in persona Controparte_1
del pro-tempore nella misura del 80% nell'evento dannoso occorso a CP_2
; Parte_1
- dichiara che il in persona del Sindaco pro-tempore, è Controparte_1
tenuto al risarcimento del danno subito da in misura Parte_1
pari ad €. 12.666,67, oltre gli interessi legali dal fatto al soddisfo;
- per l'effetto condanna il in persona del pro- Controparte_1 CP_2
tempore, al pagamento in favore di della somma di Parte_1
€. 12.666,67, oltre gli interessi legali dal fatto al soddisfo;
- condanna il in persona del pro-tempore al Controparte_1 CP_2
pagamento delle spese di lite che vengono liquidate in favore di Parte_1
in € 5.077,00 per compensi professionali oltre al 15% per spese
[...]
generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Lanza Antonino MA;
- pone a carico del in persona del pro-tempore Controparte_1 CP_2
le spese di CTU liquidate come da separato provvedimento del 13.10.2023.
Così deciso in Termini Imerese in data 1 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa MA Cusenza
Pag. 20 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa MA Cusenza, in conformità
alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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