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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/12/2025, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. IO LA Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7220 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
e
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Cau Giovanni, che li rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti
Pag. 1 a 4 CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti: “Voglia il Tribunale adito: pronunciare la cessazione degli effetti
civili del matrimonio contratto dalle parti in Sardara il 15.10.2005, trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Sardara con atto n. 13 – Parte II – Serie A – Anno 2005, disponendo
che gli Ufficiali dell'Anagrafe dei Comuni competenti provvedano ad effettuare le relative
annotazioni, con conferma, per il resto, delle condizioni di cui al decreto di omologa della
separazione consensuale di cui ai docc. 3a e 3b prodotti nel giudizio.”
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 11/09/2024, e , premesso Parte_1 Parte_2
di essersi sposati il 15/10/2005 in Sardara, che dall'unione sono nate due figlie: , Persona_1
in data 04.05.2005, maggiorenne ma non economicamente indipendente, e , in data Persona_2
18.11.2009, di essersi separati consensualmente con omologa del Tribunale di Cagliari del
20/04/2021, senza riconciliarsi, hanno chiesto che il Tribunale voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra loro alle condizioni trascritte in epigrafe.
Previa rinuncia alla personale comparizione, all'udienza del 25/09/2025, il procuratore delle parti ha dato atto che i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni da loro concordate trascritte in epigrafe, rinunciando al trasferimento immobiliare in favore delle figlie.
La causa è stata trattenuta a riserva per la decisione.
***
La domanda di divorzio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Le parti hanno infatti provato che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che dalla data di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale alla data di introduzione del presente giudizio di divorzio erano trascorsi i termini di legge.
Pag. 2 a 4 Le parti hanno inoltre dichiarato che dal momento della separazione esse non hanno più
coabitato né in alcun modo ricostituito l'affectio coniugalis.
In assenza di contestazioni, deve presumersi che la separazione sia stata ininterrotta.
Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett.b) L.
1.12.1970 n.
898, il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione e lo stesso comportamento processuale delle parti convincono il Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è definitivamente cessata.
Deve quindi essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti.
La natura della causa e il comportamento processuale delle parti sono motivo di compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sardara il
15/10/2005 tra , nato a [...] il [...], e , Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...], ordinando all'ufficiale dello stato civile del comune di
Sardara di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005, atto n. 13, parte II, serie A);
2. affida la figlia minore (nata il [...]) ad entrambi i genitori con Persona_2
collocamento presso la madre;
3. dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore con le seguenti modalità: tre giorni a settimana, dopo la scuola e compatibilmente con gli impegni di lavoro;
la minore trascorrerà i fine settimana, alternativamente, con ciascun genitore;
durante le festività i genitori terranno la figlia, ad anni alterni, uno il 24 dicembre e l'altro il 25; stessa cosa con riguardo al 31 dicembre e al primo gennaio;
Pasqua e il
Pag. 3 a 4 Lunedì dell'Angelo; il 14 e il 15 Agosto. Durante le vacanze estive la minore trascorrerà
15 giorni consecutivi col padre, nei mesi da giugno ad agosto, in periodo da concordare tra i genitori almeno 15 giorni prima;
4. dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto delle due figlie secondo le proprie risorse e capacità. Saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del
50% ciascuno, le spese straordinarie, scolastiche e mediche, da preconcordare tra le parti, salvo l'urgenza;
5. assegna la casa coniugale, sita in Sardara, Via Giuseppe Mazzini n. 53, acquistata in comproprietà dai coniugi, sino alla concreta divisione in due porzioni di egual valore,
come segue: il piano seminterrato e la porzione del piano terra contraddistinta nella planimetria allegata dalla lettera B (composta da camera da letto, locale lavanderia,
bagno, locale di sgombero adibito a cucina, aiuola e cortile) con gli arredi ivi presenti a la porzione del piano terra contraddistinta nella planimetria allegata dalla Parte_1
lettera A e tratteggiata (composta da salotto, soggiorno, cucina e veranda) nonché il primo piano (composto da due camere, bagno e terrazza) con gli arredi ivi presenti sarà
assegnata a che ci vivrà con le figlie. Ciascuna delle due quote è dotata Parte_2
di un ingresso indipendente. I costi per i consumi elettrici, idrici e per i tributi sull'immobile (di qualsivoglia natura) verranno ripartiti tra i coniugi nella misura del
50% ciascuno;
6. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, il 15/12/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Presidente
IO LA
Pag. 4 a 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. IO LA Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7220 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
e
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Cau Giovanni, che li rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti
Pag. 1 a 4 CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti: “Voglia il Tribunale adito: pronunciare la cessazione degli effetti
civili del matrimonio contratto dalle parti in Sardara il 15.10.2005, trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Sardara con atto n. 13 – Parte II – Serie A – Anno 2005, disponendo
che gli Ufficiali dell'Anagrafe dei Comuni competenti provvedano ad effettuare le relative
annotazioni, con conferma, per il resto, delle condizioni di cui al decreto di omologa della
separazione consensuale di cui ai docc. 3a e 3b prodotti nel giudizio.”
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 11/09/2024, e , premesso Parte_1 Parte_2
di essersi sposati il 15/10/2005 in Sardara, che dall'unione sono nate due figlie: , Persona_1
in data 04.05.2005, maggiorenne ma non economicamente indipendente, e , in data Persona_2
18.11.2009, di essersi separati consensualmente con omologa del Tribunale di Cagliari del
20/04/2021, senza riconciliarsi, hanno chiesto che il Tribunale voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra loro alle condizioni trascritte in epigrafe.
Previa rinuncia alla personale comparizione, all'udienza del 25/09/2025, il procuratore delle parti ha dato atto che i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni da loro concordate trascritte in epigrafe, rinunciando al trasferimento immobiliare in favore delle figlie.
La causa è stata trattenuta a riserva per la decisione.
***
La domanda di divorzio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Le parti hanno infatti provato che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che dalla data di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale alla data di introduzione del presente giudizio di divorzio erano trascorsi i termini di legge.
Pag. 2 a 4 Le parti hanno inoltre dichiarato che dal momento della separazione esse non hanno più
coabitato né in alcun modo ricostituito l'affectio coniugalis.
In assenza di contestazioni, deve presumersi che la separazione sia stata ininterrotta.
Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett.b) L.
1.12.1970 n.
898, il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione e lo stesso comportamento processuale delle parti convincono il Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è definitivamente cessata.
Deve quindi essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti.
La natura della causa e il comportamento processuale delle parti sono motivo di compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sardara il
15/10/2005 tra , nato a [...] il [...], e , Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...], ordinando all'ufficiale dello stato civile del comune di
Sardara di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005, atto n. 13, parte II, serie A);
2. affida la figlia minore (nata il [...]) ad entrambi i genitori con Persona_2
collocamento presso la madre;
3. dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore con le seguenti modalità: tre giorni a settimana, dopo la scuola e compatibilmente con gli impegni di lavoro;
la minore trascorrerà i fine settimana, alternativamente, con ciascun genitore;
durante le festività i genitori terranno la figlia, ad anni alterni, uno il 24 dicembre e l'altro il 25; stessa cosa con riguardo al 31 dicembre e al primo gennaio;
Pasqua e il
Pag. 3 a 4 Lunedì dell'Angelo; il 14 e il 15 Agosto. Durante le vacanze estive la minore trascorrerà
15 giorni consecutivi col padre, nei mesi da giugno ad agosto, in periodo da concordare tra i genitori almeno 15 giorni prima;
4. dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto delle due figlie secondo le proprie risorse e capacità. Saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del
50% ciascuno, le spese straordinarie, scolastiche e mediche, da preconcordare tra le parti, salvo l'urgenza;
5. assegna la casa coniugale, sita in Sardara, Via Giuseppe Mazzini n. 53, acquistata in comproprietà dai coniugi, sino alla concreta divisione in due porzioni di egual valore,
come segue: il piano seminterrato e la porzione del piano terra contraddistinta nella planimetria allegata dalla lettera B (composta da camera da letto, locale lavanderia,
bagno, locale di sgombero adibito a cucina, aiuola e cortile) con gli arredi ivi presenti a la porzione del piano terra contraddistinta nella planimetria allegata dalla Parte_1
lettera A e tratteggiata (composta da salotto, soggiorno, cucina e veranda) nonché il primo piano (composto da due camere, bagno e terrazza) con gli arredi ivi presenti sarà
assegnata a che ci vivrà con le figlie. Ciascuna delle due quote è dotata Parte_2
di un ingresso indipendente. I costi per i consumi elettrici, idrici e per i tributi sull'immobile (di qualsivoglia natura) verranno ripartiti tra i coniugi nella misura del
50% ciascuno;
6. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, il 15/12/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Presidente
IO LA
Pag. 4 a 4