Art. 2.
I limiti di congrua stabiliti, per il clero contemplato nell' art. 24, comma secondo, della legge 27 maggio 1929, n. 848 , quelli spettanti al clero del Pantheon di cui all' art. 5 del decreto legislativo 9 dicembre 1947, n. 1481 , e successive modificazioni, nonche' il limite di congrua previsto negli articoli 56 e 57 del predetto regio decreto n. 227, sono aumentati nelle stesse proporzioni e con la medesima decorrenza di quelli indicati nell'articolo precedente.
La percentuale per le spese di culto e' calcolata silla base delle congrue cosi' aumentate.
I limiti di congrua stabiliti, per il clero contemplato nell' art. 24, comma secondo, della legge 27 maggio 1929, n. 848 , quelli spettanti al clero del Pantheon di cui all' art. 5 del decreto legislativo 9 dicembre 1947, n. 1481 , e successive modificazioni, nonche' il limite di congrua previsto negli articoli 56 e 57 del predetto regio decreto n. 227, sono aumentati nelle stesse proporzioni e con la medesima decorrenza di quelli indicati nell'articolo precedente.
La percentuale per le spese di culto e' calcolata silla base delle congrue cosi' aumentate.