TAR Torino, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 177
TAR
Sentenza 2 febbraio 2026

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    Violazione di legge e eccesso di potere

    Il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la controversia rientri nella giurisdizione del giudice ordinario in quanto attiene alla mera applicazione di criteri convenzionali e normativi per la determinazione del prezzo di cessione di un ramo d'azienda, senza esercizio di discrezionalità da parte dell'amministrazione.

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    Determinazione del valore industriale residuo (VIR)

    Il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la controversia rientri nella giurisdizione del giudice ordinario in quanto attiene alla mera applicazione di criteri convenzionali e normativi per la determinazione del prezzo di cessione di un ramo d'azienda, senza esercizio di discrezionalità da parte dell'amministrazione.

  • Altro
    Incompetenza del Sindaco e mancato riconoscimento delle migliorie

    Il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la controversia rientri nella giurisdizione del giudice ordinario in quanto attiene alla mera applicazione di criteri convenzionali e normativi per la determinazione del prezzo di cessione di un ramo d'azienda, senza esercizio di discrezionalità da parte dell'amministrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 177
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 177
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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