Ordinanza cautelare 5 aprile 2024
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 4218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4218 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04218/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00525/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 525 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marzia Eoli, NI Rodontini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marzia Eoli in Milano, via Larga 6;
contro
Questura di Monza e Brianza, U.T.G. - Prefettura di Milano, U.T.G. - Prefettura della Provincia di Monza e Brianza, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- del Decreto Prot. N. -OMISSIS-area prima CSP del 12 gennaio 2024, (notificato il 31 gennaio 2024) con il quale il Prefetto della Provincia di Monza e della Brianza ha stabilito per il ricorrente ed i suoi famigliari il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi, ha disposto la consegna dei suddetti con tutte le conseguenze e in caso di inottemperanza alla consegna la confisca di armi, munizioni ed esplosivi;
- di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti al predetto provvedimento, conosciuti, compresa la nota verbale dei carabinieri di Bellusco, o, anche, non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. LU ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 25.2.2023 le Forze dell’ordine acquisivano una denuncia/querela per lesioni personali e minacce per fatti avvenuti in data 14.2.2023, sporta dalla compagna del fratello del signor -OMISSIS-, conviventi nel medesimo edificio.
Le Forze dell’ordine provvedevano successivamente a ritirare a titolo cautelativo il titolo di porto d’armi e le armi regolarmente detenute dal signor -OMISSIS-.
La Questura di Monza e della Brianza con nota del 24.3.2023 comunicava quindi l’avvio del procedimento di revoca/sospensione della licenza di porto d’armi.
La Prefettura di Milano con nota del 6.11.2023 comunica a sua volta l’avvio del procedimento di divieto detenzione di armi ai sensi dell’art. 39 TULPS.
A conclusione del c.d. contraddittorio procedimentale medio tempore instaurato, la Prefettura adottava il provvedimento del 12.1.2024 con cui disponeva il divieto di detenzione di armi ritenendo il signor -OMISSIS- soggetto non affidabile che, in relazione al contesto familiare in essere, potrebbe abusarne.
Questi ha impugnato il provvedimento prefettizio del 12.1.2024 affidando il gravame a due motivi.
Con il primo motivo il ricorrente allega la violazione degli artt. 11 e 39 TUELPS, lamentando sostanzialmente che è stata espressa “una valutazione superficiale, non assistita da sufficienti elementi istruttori in assenza di qualsiasi approfondimento in merito alle circostanze in cui le dichiarazioni attenzionate sono state rilasciate dalla cognata agli operanti, nonché in assenza di alcuna verifica riguardante lo stato psicologico del ricorrente e della cognata medesima, idonei a fondare una valutazione complessiva del comportamento tenuto”.
Con un secondo motivo lamenta il difetto di istruttoria e la violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. In particolare, sostiene che l’amministrazione “avrebbe dovuto quantomeno disporre un accertamento sulle circostanze riferite – sullo stato della NO - nonché un accertamento relativo allo stato psicofisico del ricorrente, in maniera tale da appurare se le dichiarazioni in esame siano o meno frutto di una situazione estemporanea e non indicativa o probante”.
La Sezione con ordinanza n. -OMISSIS-/2024 ha respinto l’istanza di misure cautelari sotto il profilo del fumus.
Il Ministero dell’interno si è costituto in resistenza.
All’udienza del 17.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
I due motivi del ricorso possono essere esaminati contestualmente attesa la loro stretta connessione.
Le censure non sono fondate.
Ad avviso del Collegio l’amministrazione ha correttamente esercitato il potere conferitole dall’art. 39 del r.d. n. 773/1931.
Il fondamento normativo del provvedimento di divieto di detenzione di armi è costituito dall’art. 39 del r.d. n. 773/1931 ai sensi del quale “Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne…”.
La misura del divieto di detenzione delle armi ha natura preventiva in quanto è volta a prevenire il possibile abuso delle armi in pregiudizio dell’incolumità individuale e collettiva.
La disposizione dell’art. 39 cit. attribuisce al Prefetto un ampio potere discrezionale nel disporre il divieto di detenzione al fine di evitare che esse possano essere usate da persone “ritenute capaci di abusarne”.
La valutazione del Prefetto in ordine al pericolo di abuso delle armi è sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti del sindacato sulla discrezionalità amministrativa e quindi laddove sussistono elementi idonei ad evidenziare, sulla base degli atti istruttori, l’eccesso di potere sotto il profilo, in particolare, dello dell’errore di fatto, dello sviamento logico e della contraddittorietà (il precedente della Sezione 12.6.2023, n. 1458).
Nel caso di specie, il provvedimento gravato si fonda sui fatti oggetto della denuncia/querela sporta dalla cognata in data 25.2.2023 che, a quanto emerge dalle evidenze processuali, hanno dato luogo ad un procedimento penale per il reato di minacce e lesioni con udienza fissata per il 2.3.2026.
Dall’istruttoria posta in essere dalla Prefettura emergono fatti di reato idonei a giustificare la misura preventiva del divieto di detenzione di armi ed esplosivi, la quale è volta a prevenire il possibile abuso delle armi in pregiudizio dell’incolumità individuale e collettiva.
In particolare, l’amministrazione ha ritenuto che il contesto familiare in cui vive il ricorrente è conflittuale, per cui è ragionevolmente possibile che possa innescarsi una nuova lite familiare a seguito della quale il ricorrente possa essere indotto ad abusare delle armi che possiede.
Tali circostanze giustificano una valutazione prognostica sull’inaffidabilità del ricorrente a detenere armi in quanto le stesse sono state custodite presso la propria abitazione situato nello stesso edificio in cui vive la cognata con la quale è in essere il conflitto.
Ne consegue che la valutazione discrezionale compiuta dall’amministrazione risulta immune dai vizi denunciati, anche sotto il profilo della proporzionalità della misura posta in essere la quale è l’unica in grado di assicura, nel caso concreto, la cura dell’incolumità pubblica e individuale.
Alla luce delle argomentazioni su esposte, il Prefetto ha correttamente emesso il provvedimento di divieto di detenzione delle armi.
In conclusione, il gravame non è fondato e va pertanto respinto.
In considerazione della natura della controversia e delle questioni giuridiche trattate, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI ER, Presidente
LU ER, Primo Referendario, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU ER | NI ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.