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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 05/02/2026, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 498/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3697/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - 01240080117
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2. DE VO - 80004250611
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500056626 CONTR.BONIFICA 2012 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500056626 CONTR.BONIFICA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500056626 CONTR.BONIFICA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500056626 CONTR.BONIFICA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500056626 CONTR.BONIFICA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500056626 CONTR.BONIFICA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 296/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Insiste per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Resistente_1 SPA e al Resistente_2 di Bonifica del Bacino Inferiore del VO (infra: Consorzio) ricorrente1 ha impugnato l'avviso di intimazione n. 202500056626, emesso dalla Resistente_1 S.p.A. su incarico del Consorzio e notificatogli in data 9.5.2025, con il quale si intimava il pagamento dell'importo complessivo di € 501,94, a titolo di contributi di bonifica relativi agli anni 2012, 2013,
2014, 2015, 2016 e 2017 oltre ulteriori spese e interessi
I motivi su cui si fonda il ricorso possono così sintetizzarsi: 1) mancata regolare notifica degli atti presupposti;
2) prescrizione quinquennale dei contributi consortili;
3) difetto di motivazione quanto alla voce “Spese atti precedenti” per indeterminatezza del criterio di calcolo.
Sulla base di tali ragioni la ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato.
Si è costituita la Resistente_1 chiedendo respingersi il ricorso per totale infondatezza, risultando notificati gli atti prodromici richiamati nell'intimazione nonché ulteriori atti successivi interruttivi della prescrizione, che ha indicato essere decennale, e a supporto delle sue tesi ha depositato documentazione.
Il Consorzio, invece, è rimasto contumace.
La Corte, in composizione monocratica, ha deciso la causa all'esito della pubblica udienza del 9.1.2026 come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei termini che seguono.
Dalla documentazione prodotta tempestivamente dalla Resistente_1 spa risulta provato che gli ultimi atti, in ordine di tempo, precedenti quello qui impugnato, aventi ad oggetto la richiesta dei contributi di causa sono stati: il preavviso di fermo amministrativo per il mancato pagamento dei contributi anni dal 2012 al 2015, notificato per compiuta giacenza il 2.11.2019; l'ingiunzione di pagamento n. 00120230002485345000 per i contributi anni dal 2014 al 2017, notificata per compiuta giacenza il 3.11.2023.
Tali atti, notificati regolarmente, non sono stati impugnati dal ricorrente, rendendo, pertanto, irrilevanti le doglianze riferite agli atti prodromici (avvisi di pagamento, intimazioni etc), i cui vizi avrebbero dovuti essere fatti valere mediante impugnazione dell'ultimo atto ricevuto.
Gli unici profili che possono essere presi in esame sono quelli con cui si eccepisce la prescrizione quinquennale e la nullità dell'intimazione riguardo alla voce “Spese atti precedenti” per difetto di motivazione.
L'eccezione di prescrizione è fondata per i contributi relativi agli anni 2012 e 2013, in quanto l'ultimo atto notificato al ricorrente che afferisce tali annualità (prima della notifica di quello qui impugnato) è il preavviso di fermo amministrativo e dalla sua notifica (in data 2.11.2019) risulta elasso il termine di cinque anni applicabile alla specie (cfr Cass. sent. 26013/2014; Cass. Ord. 31240/2023) alla data di notifica dell'atto qui impugnato (9.5.2025).
Invece, non è maturata la prescrizione quinquennale per i contributi dovuti per gli anni dal 2014 al 2017, dovendosi computare i cinque anni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 00120230002485345000 avvenuta in data 3.11.2023.
Va, infine, disattesa la doglianza di difetto di motivazione riguardo alla voce “Spese per atti precedenti” in quanto l'importo indicato nella intimazione qui impugnata non è altro che la sommatoria degli importi a tale titolo richiesti con gli atti prodromici, come si evince dalla documentazione prodotta dalla Resistente_1 spa.
In conclusione, il ricorso va parzialmente accolto e dichiarata l'illegittimità dell'intimazione limitatamente ai contributi consortili anni 201 2 e 2013 in quanto prescritti.
In considerazione dell'esito della lite, le spese vanno integralmente compensate tra le parti costituite, mentre non è luogo a provvedere nei confronti del Consorzio rimasto contumace.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto, annulla l'intimazione impugnata limitatamente agli importi richiesti a titolo di contributi consortili per gli anni 2012 e 2013 e relativi interessi e sanzioni in quanto prescritti;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa le spese di causa.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3697/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - 01240080117
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2. DE VO - 80004250611
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500056626 CONTR.BONIFICA 2012 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500056626 CONTR.BONIFICA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500056626 CONTR.BONIFICA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500056626 CONTR.BONIFICA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500056626 CONTR.BONIFICA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500056626 CONTR.BONIFICA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 296/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Insiste per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Resistente_1 SPA e al Resistente_2 di Bonifica del Bacino Inferiore del VO (infra: Consorzio) ricorrente1 ha impugnato l'avviso di intimazione n. 202500056626, emesso dalla Resistente_1 S.p.A. su incarico del Consorzio e notificatogli in data 9.5.2025, con il quale si intimava il pagamento dell'importo complessivo di € 501,94, a titolo di contributi di bonifica relativi agli anni 2012, 2013,
2014, 2015, 2016 e 2017 oltre ulteriori spese e interessi
I motivi su cui si fonda il ricorso possono così sintetizzarsi: 1) mancata regolare notifica degli atti presupposti;
2) prescrizione quinquennale dei contributi consortili;
3) difetto di motivazione quanto alla voce “Spese atti precedenti” per indeterminatezza del criterio di calcolo.
Sulla base di tali ragioni la ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato.
Si è costituita la Resistente_1 chiedendo respingersi il ricorso per totale infondatezza, risultando notificati gli atti prodromici richiamati nell'intimazione nonché ulteriori atti successivi interruttivi della prescrizione, che ha indicato essere decennale, e a supporto delle sue tesi ha depositato documentazione.
Il Consorzio, invece, è rimasto contumace.
La Corte, in composizione monocratica, ha deciso la causa all'esito della pubblica udienza del 9.1.2026 come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei termini che seguono.
Dalla documentazione prodotta tempestivamente dalla Resistente_1 spa risulta provato che gli ultimi atti, in ordine di tempo, precedenti quello qui impugnato, aventi ad oggetto la richiesta dei contributi di causa sono stati: il preavviso di fermo amministrativo per il mancato pagamento dei contributi anni dal 2012 al 2015, notificato per compiuta giacenza il 2.11.2019; l'ingiunzione di pagamento n. 00120230002485345000 per i contributi anni dal 2014 al 2017, notificata per compiuta giacenza il 3.11.2023.
Tali atti, notificati regolarmente, non sono stati impugnati dal ricorrente, rendendo, pertanto, irrilevanti le doglianze riferite agli atti prodromici (avvisi di pagamento, intimazioni etc), i cui vizi avrebbero dovuti essere fatti valere mediante impugnazione dell'ultimo atto ricevuto.
Gli unici profili che possono essere presi in esame sono quelli con cui si eccepisce la prescrizione quinquennale e la nullità dell'intimazione riguardo alla voce “Spese atti precedenti” per difetto di motivazione.
L'eccezione di prescrizione è fondata per i contributi relativi agli anni 2012 e 2013, in quanto l'ultimo atto notificato al ricorrente che afferisce tali annualità (prima della notifica di quello qui impugnato) è il preavviso di fermo amministrativo e dalla sua notifica (in data 2.11.2019) risulta elasso il termine di cinque anni applicabile alla specie (cfr Cass. sent. 26013/2014; Cass. Ord. 31240/2023) alla data di notifica dell'atto qui impugnato (9.5.2025).
Invece, non è maturata la prescrizione quinquennale per i contributi dovuti per gli anni dal 2014 al 2017, dovendosi computare i cinque anni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 00120230002485345000 avvenuta in data 3.11.2023.
Va, infine, disattesa la doglianza di difetto di motivazione riguardo alla voce “Spese per atti precedenti” in quanto l'importo indicato nella intimazione qui impugnata non è altro che la sommatoria degli importi a tale titolo richiesti con gli atti prodromici, come si evince dalla documentazione prodotta dalla Resistente_1 spa.
In conclusione, il ricorso va parzialmente accolto e dichiarata l'illegittimità dell'intimazione limitatamente ai contributi consortili anni 201 2 e 2013 in quanto prescritti.
In considerazione dell'esito della lite, le spese vanno integralmente compensate tra le parti costituite, mentre non è luogo a provvedere nei confronti del Consorzio rimasto contumace.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto, annulla l'intimazione impugnata limitatamente agli importi richiesti a titolo di contributi consortili per gli anni 2012 e 2013 e relativi interessi e sanzioni in quanto prescritti;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa le spese di causa.