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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 12994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12994 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA all'udienza del 16 dicembre 2025, all'esito della camera di consiglio (ore
19,55), assenti i procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 31767 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
T R A
(C.F. ) nata nelle Filip- Parte_1 C.F._1
pine il 30.07.1970, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Anastasio II, n.
416, presso lo studio degli avv.ti Massimiliano CI e Manuela
IA, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce al ri- corso
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente do- CP_1 miciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, n. 29, presso l'Avvocatura Me- tropolitana dell , rappresentato e difeso dall'avv. Gustavo IANDOLO CP_2 in virtù di procura generale alle liti per notar del 22.03.2024, n. Per_1
37875 di rep.
CONVENUTO
OGGETTO: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria: assegno unico e universale per i figli a carico
1 Gli avv.ti M. Pacifici e M. Puliani, per la ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribu- nale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza, eccezio- ne e deduzione reietta, in accoglimento della presente domanda, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'assegno unico e universale per i figli a carico a decorrere dal mese di marzo 2025 o dalla diversa data accertata in corso e per l'effetto condannare l' in persona del suo legale CP_1
rappresentate pro tempore ad erogare la citata prestazione oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo per tutti i motivi esposti nel presente atto. Con vittoria di spese del presente giudizio oltre IVA, CPA e spese generali da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiara antistatari”.
L'avv. G. Iandolo, per il convenuto: “- nel merito, rigettare in quanto infonda- te in fatto e in diritto le domande tutte proposte da controparte con il ricorso introduttivo del giudizio in quanto infondate in fatto e diritto e sfornite di pro- va. Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 16 settembre 2025, Parte_1 ha esposto che in data 4 marzo 2025 ha presentato domanda di assegno unico e universale per il figlio minore il Persona_2 quale, nato nelle Filippine il 19.09.2008 e giunto in Italia il 12 febbraio 2025 a seguito del ricongiungimento familiare, è in attesa del rilascio del primo per- messo di soggiorno;
che ella, nubile, è residente in [...]; che il padre del mi- nore, cittadino straniero, non è mai entrato in Italia;
che ella ed il minore for- mano nucleo familiare ed abitano entrambi in un appartamento a lei concesso in comodato;
che già nel 2021 ha fruito di assegno per il nucleo familiare ed è titolare di reddito da lavoro;
che suo figlio è fiscalmente a suo carico;
che nes- suna decisione l' ha assunto su tale domanda;
e che il ricorso ammini- CP_2
strativo è stato rifiutato poiché non sono ammessi ricorsi sulla prestazione as- sistenziale de quo.
2 Assumendo di essere in possesso dei requisiti di legge, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
L' , costituitosi il 24 novembre 2025, ha chiesto respingersi la do- CP_1 manda e, richiamata la disciplina di legge relativa agli assegni per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del D.L. n. 69/1988, conv. in L. n. 153/1988, ha af- fermato che la ricorrente non ha provato la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e, in particolare, nonostante le sia stato segnalato, tramite messag- gio telefonico e tramite e-mail, non ha provato che il minore sia registrato all'archivio anagrafico;
e che, inoltre, non ha provato di trovarsi nelle condi- zioni reddituali previste dalla normativa suddetta, non essendo comunque suf- ficiente in giudizio una autocertificazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Si premette che la disciplina relativa alla prestazione richiesta trovasi attualmente nel decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, il cui art. 10, comma 3, stabilisce che dal 1° marzo 2022 cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all'art. 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, conv. dalla L. n.
153/1988 e di cui all'art. 4 del T.U. delle norme concernenti gli assegni fami- liari, approvato con D.P.R. n. 797/1955.
Dal 1° marzo 2022, infatti, lo stesso d.lgs. n. 230/2021 ha istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.
A norma dell'art. 1, comma 2, “si considerano figli a carico quelli facen- ti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE, in corso di validità, calcola- to ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2013, n. 159”.
3 L'assegno spetta per ciascun figlio minorenne nonché per i figli maggio- renni fino al compimento del 21° anno di età, ma a determinate condizioni, nonché per i figli disabili di qualsiasi età (art. 2 d.lgs. n. 230/2021).
I requisiti soggettivi sono enunciati dall'art. 3 che così recita:
“
1. L'assegno di cui all'articolo 1 è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del benefi- cio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cit- tadinanza, residenza e soggiorno:
a) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno per- manente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione euro- pea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo pe- riodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Ita- lia per un periodo superiore a sei mesi;
b) sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
c) sia residente e domiciliato in Italia;
d) sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non con- tinuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o
a tempo determinato di durata almeno semestrale”.
La misura dell'assegno dipende dall'importo indicato nell'ISEE e non di- rettamente dal reddito ed un importo minimo è comunque dovuto anche per chi ha un ISEE superiore ad €40.000,00 (art. 4 d.lgs. n. 230/2021).
2. - Come da certificazione dell'Agenzia delle entrate, la ricorrente – che
è la persona richiedente il beneficio – cittadina filippina, nubile (v. certificato dell'Ambasciata della Repubblica delle Filippine del 2 agosto 2024, con firma legalizzata il 21 agosto 2024, sub doc. 5), è residente a [...], in via Asmara,
n. 50 “a decorrere dal 14/4/2023 (fonte del dato Comune (sistema ANPR)”
4 nonché anche in precedenza fin dal 4 agosto 2020 (doc. 3 produzione ricorren- te).
Ella è in possesso di permesso di soggiorno per lavoro valido fino al 5 settembre 2026 (v. doc. 6).
A seguito di nulla osta al ricongiungimento familiare del 30.10.2024
(doc. 7), il figlio minore della ricorrente è entrato in Italia il 12 febbraio 2025
(doc. 8); per lui è stata fatta richiesta di permesso di soggiorno elettronico per il quale è stato convocato per fotosegnalamento il 3 ottobre 2025 (doc. 9).
La ricorrente è lavoratrice dipendente (v. estratto contributivo sub doc.
13) e, come tale, è soggetta ad IRPEF.
Come risulta da attestazione ISEE rilasciata dall' il 5 marzo 2025 in CP_1
base alle dichiarazioni della interessata nonché ai dati risultanti all'Agenzia delle Entrate ed all'Istituto medesimo e valida fino al 31.12.2025 (doc. 11), il nucleo familiare della ricorrente è composto da lei medesima e dal figlio mi- norenne ed il reddito ISEE è pari ad €5.449,44, mentre il reddito della dichia- rante è stato di €9.646,40.
Sussistendo quindi i requisiti di legge, deve dichiararsi il diritto della ri- corrente di percepire l'assegno unico dal mese di marzo 2025 e deve condan- narsi il convenuto al pagamento dei relativi ratei, oltre gli interessi legali (ov- vero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superio- re a quello degli interessi legali, la rivalutazione monetaria secondo gli indici
I.S.T.A.T., giusta quanto prevede l'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991), dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda ammini- strativa (4 marzo 2025) dalle singole scadenze fino al soddisfo.
3. - Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in favore dei procurato- ri antistatari, seguono la soccombenza.
Si precisa che le stesse sono determinate tenuto conto 1) delle caratteri- stiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive
5 del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle al- legate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014 nel loro valo- re per controversie di valore compreso tra €1.100,00 ed €5.200,00 Pt_2
giacché, avuto riguardo agli importi liquidabili stabiliti dall'art. 4 d.lgs. n.
230/2021 per chi ha un ISEE non superiore ad €15.000,00 ed alla periodicità annuale del beneficio (v. art. 1 cit. d.lgs.), dodici mensilità della prestazione dovuta ammontano ad importo compreso tra i detti limiti.
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (art. 2 del cit. D.M. n. 55/2014), oltre I.V.A. e C.P.A., co- me per legge.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 16 settembre 2025, così Parte_1
provvede:
1 - accertato che ha diritto di percepire l'assegno Parte_1
unico ex art. 1 d.lgs. n. 230/2021 a decorrere dal 1° marzo 2025, condan- na l' al pagamento, a favore della ricorrente, dei relativi ratei oltre CP_1 interessi legali (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svaluta- zione annuale sia superiore a quello degli interessi legali, oltre rivaluta- zione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T.) sui ratei arretrati dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrati- va dalle singole scadenze fino al soddisfo;
2 - condanna l' al pagamento, in favore degli avv.ti Massimiliano CP_1
CI e Manuela IA, procuratori antistatari, delle spese di lite che liquida in complessivi €1.017,00#, di cui €133,00# per spese generali ed €885,00# per compensi, oltre IVA e CPA.
Roma, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Antonio M. Luna
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