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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 10782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10782 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 24168 /2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 24168 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
Giudice di Pace, riservata in decisione all'esito dell'udienza del 11.11.2025 e vertente
TRA
Avv. (cf. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Parte_1 C.F._1
CI (cf. , presso cui elettivamente domicilia, come da procura in atti;
C.F._2
- appellante -
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Controparte_1
AR NA (cf. , presso cui elettivamente domicilia, come da procura in C.F._3 atti;
- appellata -
NONCHÉ
, in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Controparte_2 CP_3
ES AP (cf. ), giusta procura in atti, tutti elettivamente domiciliati C.F._4 presso l'Avvocatura Civica con sede in Torre del Greco (NA).
- altro appellato -
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza dell'11.11.2025 la causa è stata introitata a sentenza sulle conclusioni già depositate in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio costituisce appello proposto dall'avv.to avverso la sentenza Parte_1
n. 3287/2023 – non notificata – resa dal Giudice di Pace di Barra, in persona della dott.ssa R. Volpe, in data 14.04.2023 e pubblicata il 10.05.2023, pronunciata nel giudizio iscritto al n. R.G. 797/2023
1 instaurato – mediante riassunzione ex art. 50 c.p.c. nel rispetto di quanto stabilito nell'ordinanza di incompetenza territoriale pronunciata dal Giudice di Pace di Torre Annunziata nel giudizio recante RG. n. 5396/2022 – dallo stesso , con cui si chiedeva dichiarare l'invalidità e Pt_1
l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo portata dalla cartella di pagamento n. 07120160076180087000
(ruolo n. 2016/10860) – sottesa all'intimazione di pagamento n. 07120229014811602000 – con ente impositore il per presunte violazioni del Codice della Strada Controparte_4 risalenti all'anno 2013, accertate con verbale n. 87217/P/13 elevato in data 23.09.2013 a carico del veicolo tg. DW107GP, per un importo complessivo di € 141,00.
Nel giudizio di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 07120229014811602000 – avente ad oggetto 12 cartelle esattoriali, di cui soltanto la cartella n.
07120160076180087000 veniva opposta rispetto al ruolo esattoriale iscritto dal CP_2 CP_2
– l'istante contestava il diritto di procedere ad esecuzione forzata per omessa notifica della
[...] cartella n. 07120160076180087000, di cui l'avv.to assumeva esserne venuto a conoscenza Pt_1 soltanto a seguito del successivo atto di intimazione notificatogli in data 05.07.2022. Pertanto,
l'opponente denunciava un vizio nella sequenza procedimentale di formazione del titolo esecutivo, nonché l'intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato. Concludeva – previa istanza di sospensione – per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.
07120229014811602000 nei limiti della pretesa creditoria opposta, con vittoria di spese.
Si costituiva l , la quale impugnava l'avversa domanda Controparte_1 deducendone l'infondatezza in ragione della rituale notificazione a mezzo PEC, ex art. 26 del
D.P.R. 602/1973, in data 24.10.2016, della cartella n. 07120160076180087000 come attestato dai messaggi R.A.C. in atti. Secondo l'Agente della riscossione, dalla “ricevuta di avvenuta consegna” era desumibile “l'avvenuto buon fine della notifica”, essendo il messaggio PEC “effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario”, per cui avversava l'eccepita prescrizione in quanto il termine quinquennale risultava interrotto dalla regolare notificazione della cartella e, successivamente, dell'intimazione impugnata, tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione per causa COVID-19. Concludeva per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
Si costituiva, altresì, il contestando la domanda attorea ed Controparte_2 eccependo la propria carenza di legittimazione passiva.
Con sentenza n. 3287/2023, pubblicata in data 10.05.2023, il Giudice di Pace di Barra, ritenendo impugnato un estratto di ruolo, alla luce della sentenza a Sezioni Unite della Suprema
Corte di Cassazione n. 26283/2022 e dell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. 602/73, dichiarava l'inammissibilità della domanda e compensava tra le parti le spese di lite.
Con atto di citazione, notificato a mezzo P.E.C. del 09.11.2023, l'avv.to ha Parte_1 impugnato la sentenza sopra indicata, individuando le parti e le motivazioni ritenute erronee, e ne
2 ha chiesto – previa sospensione – l'integrale riforma, reiterando espressamente le conclusioni già rassegnate in I grado, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
L'appellante ha censurato la pronuncia del giudice di prime cure nella parte in cui: 1) ha erroneamente individuato l'oggetto del giudizio considerando la domanda di annullamento rivolta a tutte le cartelle sottese all'atto di intimazione opposto, piuttosto che alla sola cartella di pagamento n. 07120160076180087000; 2) ha dichiarato inammissibile la domanda ritenendo impugnato un estratto di ruolo in luogo dell'intimazione di pagamento notificatagli.
, dunque, ha chiesto di valutare il merito dei fatti in contestazione precisando che – Pt_1 sulla scorta della documentazione depositata da – la cartella esattoriale n. CP_5
07120160076180087000 risulta inviata ad un indirizzo P.E.C. errato, riconducibile all'Ordine
[...] di Napoli, ancorché egli sia titolare esclusivamente dell'indirizzo P.E.C. CP_6
l'unico inserito nei pubblici elenchi ex L. n. 221/2012. Email_1
Si è costituita insistendo per la corretta notificazione della cartella di pagamento n. CP_5
07120160076180087000 e per l'infondatezza dell'eccepita prescrizione, reiterando pedissequamente le difese e conclusioni rese in I grado.
Si è costituito, altresì, il , il quale ha eccepito nuovamente la Controparte_2 propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle attività di esclusiva competenza dell'Agente della riscossione, evidenziando la correttezza del proprio operato per aver adempiuto ai propri incombenti (notifica dei verbali ed iscrizione al ruolo) come da documentazione allegata. Dunque,
l'ente impositore ha chiesto il rigetto dell'appello ovvero, in via gradata, di essere tenuto indenne da un'eventuale condanna al pagamento delle spese.
In data 05.06.2024 l'Avv.to AR NA, difensore costituito di Controparte_1
, ha depositato rinuncia al mandato difensivo, sebbene ad oggi non risulti alcuna nuova
[...] costituzione.
All'esito dell'udienza dell'11.11.2025 la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni già depositate in atti.
*******
§ 1. Nell'appello spiegato viene essenzialmente in contestazione quanto deciso nel merito dal giudice di prime cure ed esplicitato in sentenza, per cui è rimesso a questo giudicante, in virtù e nei limiti del potere devolutivo di cui è stato investito, l'apprezzamento circa i motivi di inammissibilità della domanda pronunciata in I grado, con conseguente qualificazione di quest'ultima ed eventuale esame del merito.
3 § 2. Parte appellante ha censurato la pronuncia di prime cure, innanzitutto, nella parte in cui il Giudice di Pace ha ritenuto impugnato un estratto di ruolo giungendo erroneamente ad una declaratoria di inammissibilità della domanda attorea.
La censura è fondata e va accolta.
Come si evince dagli atti di causa e come pacificamente ammesso dalle parti, l'avv. Pt_1
non ha proposto opposizione ad un estratto di ruolo, bensì avverso l'intimazione di
[...] pagamento n. 07120229014811602000, notificatagli in data 05.07.2022, limitatamente ad una sola delle dodici cartelle esattoriali presupposte, ossia alla cartella di pagamento n.
07120160076180087000, e con riguardo esclusivo al ruolo esattoriale afferente alla somma di €
141,00 pretesa dal per presunte contravvenzioni al C.d.S. (ossia al Controparte_2 ruolo n. 2016/10860).
§ 3. Quanto al secondo motivo di appello, premesso l'effetto devolutivo limitato alla sola doglianza relativa all'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato – data la sostanziale rinuncia ex art. 346 c.p.c. agli altri motivi di opposizione formulati ab origine (sul tema cfr. Cass.
S.U. n. 7940/2019; nonché Cass. 9844/2022; Cass. 25840/2020 e Cass. 22311/2020) – questo giudice precisa che la domanda proposta in I grado rientra nell'alveo di previsione di cui all'art. 615, comma 1, c.p.c. in materia di opposizione pre-esecutiva.
Ciò detto, passando all'esame del merito, giova ricordare che parte appellante ha eccepito la prescrizione del credito portato dalla cartella esattoriale n. 07120160076180087000 in ragione dell'omessa notificazione della stessa, di cui assume essere venuto a conoscenza soltanto attraverso la notifica, in data 05.07.2022, dell'intimazione di pagamento n. 07120229014811602000 che la sottende (tra le altre).
Sulla scorta della documentazione prodotta dall l'Avv. Parte_2 Pt_1 osserva che – come già rilevato innanzi al primo giudice in occasione dell'udienza del 14.04.2023
(cfr. verbale di causa nel fascicolo d'ufficio di I grado) – la cartella n. 07120160076180087000 risulta notificata ad un indirizzo PEC dell'Ordine dei Commercialisti di Napoli, e non al proprio indirizzo
PEC, vale a dire l'unico di cui è titolare in ragione della Email_1 professione forense svolta, inserito come tale nei pubblici elenchi previsti per legge, rimarcando l'assenza di contestazioni di controparte sul punto.
Orbene, anche il secondo motivo di appello è fondato e va accolto per quanto di seguito.
Dall'esame della documentazione presente nel fascicolo telematico emerge chiaramente che la cartella di pagamento n. 07120160076180087000 è stata effettivamente notificata, a mezzo P.E.C. del
24.10.2016 (cfr. ricevuta di avvenuta consegna sub allegato n. 05 fascicolo , dall'indirizzo CP_5 mittente all'indirizzo destinatario Email_2
4 mentre la successiva intimazione di pagamento n. Email_3
07120229014811602000 è stata notificata a mezzo P.E.C. del 05.07.2022 (cfr. ricevuta di avvenuta consegna sub allegato n. 03 fascicolo dall'indirizzo mittente CP_5
all'indirizzo destinatario Email_4
Email_6
Costituisce fatto notorio che il dominio certificato “@odcecnapoli.it” faccia capo all'
[...]
(da cui appunto l'acronimo , Controparte_7 CP_8 mentre il dominio certificato @avvocatinapoli. it fa capo ad una casella di posta elettronica Email_7 certificata acquistabile in forza di una convenzione stipulata tra il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Napoli e la società LE (deputata all'erogazione di servizi telematici prevalentemente a favore delle professioni forensi), per cui trattasi di un indirizzo PEC riservato ai soli avvocati e praticanti che operano della circoscrizione di Napoli.
L'eccezione di omessa notifica della cartella n. 07120160076180087000 – da cui l'odierno appellante trae come corollario l'intervenuta prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale in difetto di atti interruttivi antecedenti all'intimazione di pagamento opposta - si fonda unicamente sull'espresso disconoscimento da parte di della titolarità Parte_1 dell'indirizzo PEC in ragione dell'attività professionale svolta, Email_3 essendo Avvocato e non Dottore Commercialista e/o Esperto Contabile.
A tal riguardo questo giudice rileva che, sebbene l'odierno appellante non depositi specifica documentazione attestante lo svolgimento della professione forense e la titolarità dell'indirizzo
PEC è pur vero che la veridicità di tali affermazioni può Email_1 desumersi dalla circostanza che l'intimazione di pagamento n. 07120229014811602000, notificata proprio all'indirizzo è certamente giunta nella sfera di Email_1 conoscenza del destinatario non fosse altro perché tale atto è stato oggetto di opposizione per cui oggi è causa.
Di contro, la cartella di pagamento n. 07120160076180087000 risulta notificata all'indirizzo
PEC ergo ad un soggetto “omonimo” esercente la professione di Email_3 commercialista e/o esperto contabile, non attribuibile ipso iure et facto all'odierno appellante in difetto di ulteriori elementi probatori.
Questo giudice non ignora che la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”, nel definire le attività e le qualifiche incompatibili con l'esercizio della professione legale, all'art. 18, comma 1, lett. a), fa espressamente salva la possibilità per cui: “[..] È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro”.
5 A fronte della specifica contestazione dell'Avv. in ordine alla titolarità dell'indirizzo Pt_1
PEC “ – l si limita ad una difesa Email_3 Controparte_1 improntata unicamente alla spiegazione dettagliata delle modalità tecniche legate all'utilizzo della posta elettronica certificata, sulla scorta del D.P.R. n. 68/2005, per giungere alla conclusione apodittica che: “Dalla ricevuta di avvenuta consegna della PEC si evince, pertanto, l'avvenuto buon fine della notifica, atteso che l'atto risulta entrato, pienamente, nella sfera di conoscibilità della parte ricorrente”, sebbene nessuna obiezione venga fatta in merito alla R.A.C. generata dal sistema di posta elettronica certificata, essendo invece in contestazione l'indirizzo PEC utilizzato.
Non vi è dubbio che – come ripetutamente chiarito dalla Corte Suprema di Cassazione – : “In tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto” (cfr. da ultimo ex multis Cass. n. 12134/2024).
Tuttavia, grava sul mittente – nella fattispecie – l'onere di provare che l'indirizzo CP_5 utilizzato, oltre ad essere tratto da un pubblico elenco, corrisponda effettivamente all'indirizzo
PEC del destinatario dell'atto impositivo, non fosse altro che per dimostrare la regolarità della notificazione eseguita, laddove risulti contestata.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, seppur con riferimento ad una questione relativa all'indirizzo del mittente, hanno precisato che: “In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche
l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (Cass. S.U.
15979/2022; conf. Cass. 26682/2024; Cass. 6015/2023; Cass. 982/2023).
Alla luce del principio testé enunciato risulta evidente che - mutatis mutandis – un maggior rigore si impone nell'individuazione del domicilio digitale del destinatario, correlato all'evidente esigenza di garantire a costui il pieno esercizio del proprio diritto di difesa.
Nel caso in esame, dunque, non può ritenersi pacifico il raggiungimento dello scopo della notifica, ossia l'avvenuta conoscenza da parte dell'Avv. della cartella di pagamento Parte_1
6 n. 07120160076180087000, in quanto la casella di destinazione – seppur Email_3 attiva e presumibilmente riferita ad un qualche indirizzo risultante dal pubblico elenco INI-PEC
(Indice nazionale dei domicili digitali) – non può essere ricondotta tout court alla titolarità dello stesso Avv. in difetto di specifiche allegazioni (e finanche difese) da parte dell Pt_1 [...]
e tenuto conto della notifica dell'intimazione di pagamento n. Controparte_1
07120229014811602000 all'indirizzo PEC andata, certamente, Email_1
a buon fine.
Se ne conclude che, non potendosi ritenere valida la notificazione della cartella di pagamento n. 07120160076180087000, dall'elevazione del verbale di contravvenzione al C.d.S. (verbale n.
87217/P/13), avvenuta il 23.09.2013, alla notifica dell'intimazione di pagamento n.
07120229014811602000, avvenuta a mezzo P.E.C. del 05.07.2022, in mancanza di ulteriori atti interruttivi, deve ritenersi ampiamente prescritto il diritto di credito di cui alla cartella esattoriale opposta.
§ 4. Per quanto concerne la regolamentazione delle spese del presente grado, questo giudice ritiene sussistano i presupposti per disporne la compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. attesa la peculiarità della vicenda.
Il riscontro in atti, a carico dell'Avv. (stante la perfetta corrispondenza del Parte_1 codice fiscale), di (altri) ruoli esattoriali formati dall' Controparte_7 di Napoli, unitamente alla carenza di opportune allegazioni e/o difese a sostegno delle
[...] proprie tesi ad opera di entrambe le parti processuali, non ha certamente agevolato una ricostruzione dei fatti di causa scevra da ogni dubbio.
Del resto, la Suprema Corte di Cassazione è stata chiara nell'affermare che: “l'art. 92, comma 2,
c.p.c.., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche.” (Cass. n. 7992/2022; cfr. sul tema più di recente Cass. n. 9860/2025).
PQM
Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civ., in persona del Giudice Dott.ssa Maria Ludovica Russo, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così definitivamente provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza n. 3287/2023 resa dal
Giudice di Pace di Barra, pubblicata in data 10.05.2023 (R.G. n. 797/2023), nel giudizio
7 instaurato dall'Avv.to , dichiara fondata l'opposizione ex art. 615, comma 1, Parte_1
c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 07120160076180087000, limitatamente al ruolo
2016/10860, presupposta all'intimazione di pagamento n. 07120229014811602000, disponendone l'annullamento.
2. Compensa integralmente tra le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, lì 20.11.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 24168 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
Giudice di Pace, riservata in decisione all'esito dell'udienza del 11.11.2025 e vertente
TRA
Avv. (cf. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Parte_1 C.F._1
CI (cf. , presso cui elettivamente domicilia, come da procura in atti;
C.F._2
- appellante -
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Controparte_1
AR NA (cf. , presso cui elettivamente domicilia, come da procura in C.F._3 atti;
- appellata -
NONCHÉ
, in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Controparte_2 CP_3
ES AP (cf. ), giusta procura in atti, tutti elettivamente domiciliati C.F._4 presso l'Avvocatura Civica con sede in Torre del Greco (NA).
- altro appellato -
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza dell'11.11.2025 la causa è stata introitata a sentenza sulle conclusioni già depositate in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio costituisce appello proposto dall'avv.to avverso la sentenza Parte_1
n. 3287/2023 – non notificata – resa dal Giudice di Pace di Barra, in persona della dott.ssa R. Volpe, in data 14.04.2023 e pubblicata il 10.05.2023, pronunciata nel giudizio iscritto al n. R.G. 797/2023
1 instaurato – mediante riassunzione ex art. 50 c.p.c. nel rispetto di quanto stabilito nell'ordinanza di incompetenza territoriale pronunciata dal Giudice di Pace di Torre Annunziata nel giudizio recante RG. n. 5396/2022 – dallo stesso , con cui si chiedeva dichiarare l'invalidità e Pt_1
l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo portata dalla cartella di pagamento n. 07120160076180087000
(ruolo n. 2016/10860) – sottesa all'intimazione di pagamento n. 07120229014811602000 – con ente impositore il per presunte violazioni del Codice della Strada Controparte_4 risalenti all'anno 2013, accertate con verbale n. 87217/P/13 elevato in data 23.09.2013 a carico del veicolo tg. DW107GP, per un importo complessivo di € 141,00.
Nel giudizio di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 07120229014811602000 – avente ad oggetto 12 cartelle esattoriali, di cui soltanto la cartella n.
07120160076180087000 veniva opposta rispetto al ruolo esattoriale iscritto dal CP_2 CP_2
– l'istante contestava il diritto di procedere ad esecuzione forzata per omessa notifica della
[...] cartella n. 07120160076180087000, di cui l'avv.to assumeva esserne venuto a conoscenza Pt_1 soltanto a seguito del successivo atto di intimazione notificatogli in data 05.07.2022. Pertanto,
l'opponente denunciava un vizio nella sequenza procedimentale di formazione del titolo esecutivo, nonché l'intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato. Concludeva – previa istanza di sospensione – per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.
07120229014811602000 nei limiti della pretesa creditoria opposta, con vittoria di spese.
Si costituiva l , la quale impugnava l'avversa domanda Controparte_1 deducendone l'infondatezza in ragione della rituale notificazione a mezzo PEC, ex art. 26 del
D.P.R. 602/1973, in data 24.10.2016, della cartella n. 07120160076180087000 come attestato dai messaggi R.A.C. in atti. Secondo l'Agente della riscossione, dalla “ricevuta di avvenuta consegna” era desumibile “l'avvenuto buon fine della notifica”, essendo il messaggio PEC “effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario”, per cui avversava l'eccepita prescrizione in quanto il termine quinquennale risultava interrotto dalla regolare notificazione della cartella e, successivamente, dell'intimazione impugnata, tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione per causa COVID-19. Concludeva per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
Si costituiva, altresì, il contestando la domanda attorea ed Controparte_2 eccependo la propria carenza di legittimazione passiva.
Con sentenza n. 3287/2023, pubblicata in data 10.05.2023, il Giudice di Pace di Barra, ritenendo impugnato un estratto di ruolo, alla luce della sentenza a Sezioni Unite della Suprema
Corte di Cassazione n. 26283/2022 e dell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. 602/73, dichiarava l'inammissibilità della domanda e compensava tra le parti le spese di lite.
Con atto di citazione, notificato a mezzo P.E.C. del 09.11.2023, l'avv.to ha Parte_1 impugnato la sentenza sopra indicata, individuando le parti e le motivazioni ritenute erronee, e ne
2 ha chiesto – previa sospensione – l'integrale riforma, reiterando espressamente le conclusioni già rassegnate in I grado, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
L'appellante ha censurato la pronuncia del giudice di prime cure nella parte in cui: 1) ha erroneamente individuato l'oggetto del giudizio considerando la domanda di annullamento rivolta a tutte le cartelle sottese all'atto di intimazione opposto, piuttosto che alla sola cartella di pagamento n. 07120160076180087000; 2) ha dichiarato inammissibile la domanda ritenendo impugnato un estratto di ruolo in luogo dell'intimazione di pagamento notificatagli.
, dunque, ha chiesto di valutare il merito dei fatti in contestazione precisando che – Pt_1 sulla scorta della documentazione depositata da – la cartella esattoriale n. CP_5
07120160076180087000 risulta inviata ad un indirizzo P.E.C. errato, riconducibile all'Ordine
[...] di Napoli, ancorché egli sia titolare esclusivamente dell'indirizzo P.E.C. CP_6
l'unico inserito nei pubblici elenchi ex L. n. 221/2012. Email_1
Si è costituita insistendo per la corretta notificazione della cartella di pagamento n. CP_5
07120160076180087000 e per l'infondatezza dell'eccepita prescrizione, reiterando pedissequamente le difese e conclusioni rese in I grado.
Si è costituito, altresì, il , il quale ha eccepito nuovamente la Controparte_2 propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle attività di esclusiva competenza dell'Agente della riscossione, evidenziando la correttezza del proprio operato per aver adempiuto ai propri incombenti (notifica dei verbali ed iscrizione al ruolo) come da documentazione allegata. Dunque,
l'ente impositore ha chiesto il rigetto dell'appello ovvero, in via gradata, di essere tenuto indenne da un'eventuale condanna al pagamento delle spese.
In data 05.06.2024 l'Avv.to AR NA, difensore costituito di Controparte_1
, ha depositato rinuncia al mandato difensivo, sebbene ad oggi non risulti alcuna nuova
[...] costituzione.
All'esito dell'udienza dell'11.11.2025 la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni già depositate in atti.
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§ 1. Nell'appello spiegato viene essenzialmente in contestazione quanto deciso nel merito dal giudice di prime cure ed esplicitato in sentenza, per cui è rimesso a questo giudicante, in virtù e nei limiti del potere devolutivo di cui è stato investito, l'apprezzamento circa i motivi di inammissibilità della domanda pronunciata in I grado, con conseguente qualificazione di quest'ultima ed eventuale esame del merito.
3 § 2. Parte appellante ha censurato la pronuncia di prime cure, innanzitutto, nella parte in cui il Giudice di Pace ha ritenuto impugnato un estratto di ruolo giungendo erroneamente ad una declaratoria di inammissibilità della domanda attorea.
La censura è fondata e va accolta.
Come si evince dagli atti di causa e come pacificamente ammesso dalle parti, l'avv. Pt_1
non ha proposto opposizione ad un estratto di ruolo, bensì avverso l'intimazione di
[...] pagamento n. 07120229014811602000, notificatagli in data 05.07.2022, limitatamente ad una sola delle dodici cartelle esattoriali presupposte, ossia alla cartella di pagamento n.
07120160076180087000, e con riguardo esclusivo al ruolo esattoriale afferente alla somma di €
141,00 pretesa dal per presunte contravvenzioni al C.d.S. (ossia al Controparte_2 ruolo n. 2016/10860).
§ 3. Quanto al secondo motivo di appello, premesso l'effetto devolutivo limitato alla sola doglianza relativa all'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato – data la sostanziale rinuncia ex art. 346 c.p.c. agli altri motivi di opposizione formulati ab origine (sul tema cfr. Cass.
S.U. n. 7940/2019; nonché Cass. 9844/2022; Cass. 25840/2020 e Cass. 22311/2020) – questo giudice precisa che la domanda proposta in I grado rientra nell'alveo di previsione di cui all'art. 615, comma 1, c.p.c. in materia di opposizione pre-esecutiva.
Ciò detto, passando all'esame del merito, giova ricordare che parte appellante ha eccepito la prescrizione del credito portato dalla cartella esattoriale n. 07120160076180087000 in ragione dell'omessa notificazione della stessa, di cui assume essere venuto a conoscenza soltanto attraverso la notifica, in data 05.07.2022, dell'intimazione di pagamento n. 07120229014811602000 che la sottende (tra le altre).
Sulla scorta della documentazione prodotta dall l'Avv. Parte_2 Pt_1 osserva che – come già rilevato innanzi al primo giudice in occasione dell'udienza del 14.04.2023
(cfr. verbale di causa nel fascicolo d'ufficio di I grado) – la cartella n. 07120160076180087000 risulta notificata ad un indirizzo PEC dell'Ordine dei Commercialisti di Napoli, e non al proprio indirizzo
PEC, vale a dire l'unico di cui è titolare in ragione della Email_1 professione forense svolta, inserito come tale nei pubblici elenchi previsti per legge, rimarcando l'assenza di contestazioni di controparte sul punto.
Orbene, anche il secondo motivo di appello è fondato e va accolto per quanto di seguito.
Dall'esame della documentazione presente nel fascicolo telematico emerge chiaramente che la cartella di pagamento n. 07120160076180087000 è stata effettivamente notificata, a mezzo P.E.C. del
24.10.2016 (cfr. ricevuta di avvenuta consegna sub allegato n. 05 fascicolo , dall'indirizzo CP_5 mittente all'indirizzo destinatario Email_2
4 mentre la successiva intimazione di pagamento n. Email_3
07120229014811602000 è stata notificata a mezzo P.E.C. del 05.07.2022 (cfr. ricevuta di avvenuta consegna sub allegato n. 03 fascicolo dall'indirizzo mittente CP_5
all'indirizzo destinatario Email_4
Email_6
Costituisce fatto notorio che il dominio certificato “@odcecnapoli.it” faccia capo all'
[...]
(da cui appunto l'acronimo , Controparte_7 CP_8 mentre il dominio certificato @avvocatinapoli. it fa capo ad una casella di posta elettronica Email_7 certificata acquistabile in forza di una convenzione stipulata tra il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Napoli e la società LE (deputata all'erogazione di servizi telematici prevalentemente a favore delle professioni forensi), per cui trattasi di un indirizzo PEC riservato ai soli avvocati e praticanti che operano della circoscrizione di Napoli.
L'eccezione di omessa notifica della cartella n. 07120160076180087000 – da cui l'odierno appellante trae come corollario l'intervenuta prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale in difetto di atti interruttivi antecedenti all'intimazione di pagamento opposta - si fonda unicamente sull'espresso disconoscimento da parte di della titolarità Parte_1 dell'indirizzo PEC in ragione dell'attività professionale svolta, Email_3 essendo Avvocato e non Dottore Commercialista e/o Esperto Contabile.
A tal riguardo questo giudice rileva che, sebbene l'odierno appellante non depositi specifica documentazione attestante lo svolgimento della professione forense e la titolarità dell'indirizzo
PEC è pur vero che la veridicità di tali affermazioni può Email_1 desumersi dalla circostanza che l'intimazione di pagamento n. 07120229014811602000, notificata proprio all'indirizzo è certamente giunta nella sfera di Email_1 conoscenza del destinatario non fosse altro perché tale atto è stato oggetto di opposizione per cui oggi è causa.
Di contro, la cartella di pagamento n. 07120160076180087000 risulta notificata all'indirizzo
PEC ergo ad un soggetto “omonimo” esercente la professione di Email_3 commercialista e/o esperto contabile, non attribuibile ipso iure et facto all'odierno appellante in difetto di ulteriori elementi probatori.
Questo giudice non ignora che la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”, nel definire le attività e le qualifiche incompatibili con l'esercizio della professione legale, all'art. 18, comma 1, lett. a), fa espressamente salva la possibilità per cui: “[..] È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro”.
5 A fronte della specifica contestazione dell'Avv. in ordine alla titolarità dell'indirizzo Pt_1
PEC “ – l si limita ad una difesa Email_3 Controparte_1 improntata unicamente alla spiegazione dettagliata delle modalità tecniche legate all'utilizzo della posta elettronica certificata, sulla scorta del D.P.R. n. 68/2005, per giungere alla conclusione apodittica che: “Dalla ricevuta di avvenuta consegna della PEC si evince, pertanto, l'avvenuto buon fine della notifica, atteso che l'atto risulta entrato, pienamente, nella sfera di conoscibilità della parte ricorrente”, sebbene nessuna obiezione venga fatta in merito alla R.A.C. generata dal sistema di posta elettronica certificata, essendo invece in contestazione l'indirizzo PEC utilizzato.
Non vi è dubbio che – come ripetutamente chiarito dalla Corte Suprema di Cassazione – : “In tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto” (cfr. da ultimo ex multis Cass. n. 12134/2024).
Tuttavia, grava sul mittente – nella fattispecie – l'onere di provare che l'indirizzo CP_5 utilizzato, oltre ad essere tratto da un pubblico elenco, corrisponda effettivamente all'indirizzo
PEC del destinatario dell'atto impositivo, non fosse altro che per dimostrare la regolarità della notificazione eseguita, laddove risulti contestata.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, seppur con riferimento ad una questione relativa all'indirizzo del mittente, hanno precisato che: “In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche
l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (Cass. S.U.
15979/2022; conf. Cass. 26682/2024; Cass. 6015/2023; Cass. 982/2023).
Alla luce del principio testé enunciato risulta evidente che - mutatis mutandis – un maggior rigore si impone nell'individuazione del domicilio digitale del destinatario, correlato all'evidente esigenza di garantire a costui il pieno esercizio del proprio diritto di difesa.
Nel caso in esame, dunque, non può ritenersi pacifico il raggiungimento dello scopo della notifica, ossia l'avvenuta conoscenza da parte dell'Avv. della cartella di pagamento Parte_1
6 n. 07120160076180087000, in quanto la casella di destinazione – seppur Email_3 attiva e presumibilmente riferita ad un qualche indirizzo risultante dal pubblico elenco INI-PEC
(Indice nazionale dei domicili digitali) – non può essere ricondotta tout court alla titolarità dello stesso Avv. in difetto di specifiche allegazioni (e finanche difese) da parte dell Pt_1 [...]
e tenuto conto della notifica dell'intimazione di pagamento n. Controparte_1
07120229014811602000 all'indirizzo PEC andata, certamente, Email_1
a buon fine.
Se ne conclude che, non potendosi ritenere valida la notificazione della cartella di pagamento n. 07120160076180087000, dall'elevazione del verbale di contravvenzione al C.d.S. (verbale n.
87217/P/13), avvenuta il 23.09.2013, alla notifica dell'intimazione di pagamento n.
07120229014811602000, avvenuta a mezzo P.E.C. del 05.07.2022, in mancanza di ulteriori atti interruttivi, deve ritenersi ampiamente prescritto il diritto di credito di cui alla cartella esattoriale opposta.
§ 4. Per quanto concerne la regolamentazione delle spese del presente grado, questo giudice ritiene sussistano i presupposti per disporne la compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. attesa la peculiarità della vicenda.
Il riscontro in atti, a carico dell'Avv. (stante la perfetta corrispondenza del Parte_1 codice fiscale), di (altri) ruoli esattoriali formati dall' Controparte_7 di Napoli, unitamente alla carenza di opportune allegazioni e/o difese a sostegno delle
[...] proprie tesi ad opera di entrambe le parti processuali, non ha certamente agevolato una ricostruzione dei fatti di causa scevra da ogni dubbio.
Del resto, la Suprema Corte di Cassazione è stata chiara nell'affermare che: “l'art. 92, comma 2,
c.p.c.., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche.” (Cass. n. 7992/2022; cfr. sul tema più di recente Cass. n. 9860/2025).
PQM
Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civ., in persona del Giudice Dott.ssa Maria Ludovica Russo, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così definitivamente provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza n. 3287/2023 resa dal
Giudice di Pace di Barra, pubblicata in data 10.05.2023 (R.G. n. 797/2023), nel giudizio
7 instaurato dall'Avv.to , dichiara fondata l'opposizione ex art. 615, comma 1, Parte_1
c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 07120160076180087000, limitatamente al ruolo
2016/10860, presupposta all'intimazione di pagamento n. 07120229014811602000, disponendone l'annullamento.
2. Compensa integralmente tra le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, lì 20.11.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
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