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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2025, n. 17040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17040 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico, Dr.ssa Tiziana Pavoni, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6205 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025, posta in decisione all'udienza del 27.11.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del l.r.p.t. Parte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall' Avv. MATTEO LUIGI ed elettivamente domiciliato-i presso il suo studio in Roma, Via FABIO MASSIMO nr. 45, giusta delega in atti.
Attore
E
C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del l.r.p.t.
Convenuto-Contumace
Oggetto: Noleggio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.11.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, la sola Parte attrice ha concluso riportandosi ai propri scritti difensivi, come da verbale in atti. DESCRIZIONE FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
La stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c., con omissione dello "svolgimento del processo" (salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, poi, non è fatto obbligo al
Giudice di esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare la trattazione a quelle, di fatto o di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, le restanti questioni non trattate, dovranno essere ritenute non come omesse (sotto il profilo dell'error in procedendo), ma semplicemente assorbite, ovvero superate con quanto ritenuto provato dal giudicante.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto Parte_1
dinanzi a questo Tribunale la società Controparte_2
affinché, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale intercorso tra le Parti, la convenuta fosse condannata al pagamento della somma di € 16.344,00, oltre interessi moratori.
Ha dedotto: i) che il 3.10.2022 -inter partes- era stato sottoscritto l'ordine per il noleggio della vettura Ford Kuga Phev 225cv 2wd St-Line X Aut FP (All. 2 Fascicolo
Attore); ii) di aver comunicato la disponibilità della vettura ordinata, dal 7 febbraio
2023 (All. 3 Fascicolo Attore); iii) che il 14 febbraio 2023 la società convenuta aveva receduto dall'ordine -per presunti vizi del consenso- (All. 4 Fascicolo Attore); iv) di aver emesso la Fattura nr. 53159822/2026 contenente l'addebito della penale contrattuale (All. 5 Fascicolo Attore); v) di aver avviato, senza esito alcuno, il tentativo di mediazione (All. 6 Fascicolo Attore).
Nessuno si è costituito per la convenuta e alla prima udienza di comparizione ne è stata dichiarata la contumacia e la causa, meramente documentale è stata rinviata per la decisione all'udienza del 27.11.2025, celebrata in modalità cartolare, in cui la sola parte attrice ha precisato le conclusioni. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata è fondata e merita accoglimento.
Alla stregua degli artt. 1218 e 2697 c.c., spetta a chi agisce in giudizio per l'adempimento di un contratto, provare la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento totale o parziale dell'altro contraente, spettando poi al debitore l'onere di provare l'esatto adempimento (ex multis: Cass. civ.,
SS.UU., 30.10.2001 n. 13533).
Nel caso in questione, l'attrice ha depositato: il contratto quadro di noleggio;
l'ordinativo dell'autovettura; la comunicazione di disponibilità della vettura ordinata;
la mancata partecipazione all'incontro in mediazione.
Dalla documentazione in atti, stante anche la mancata costituzione della società convenuta, priva di riscontro è rimasta la circostanza che -l'oggetto delle trattative precontrattuali- fosse una vettura diversa da quella descritta nell'ordine di noleggio nr. 6255133003 del 3.10.2022 e, pertanto, non vi è prova dell'errore derivante da una falsa rappresentazione della realtà, in grado di incidere sul processo di formazione del consenso negoziale. In altre parole, nel contratto sopra richiamato, l'oggetto della contrattazione risultava specificamente e chiaramente identificato come il veicolo
Ford Kuga Phev 225cv 2wd St-Line X Aut FP -poi effettivamente fornito-, sicché, alcuna falsa rappresentazione della realtà, in grado di alterare il normale processo di formazione del consenso negoziale della odierna convenuta, appare rinvenibile nel testo contrattuale, che risulta chiarissimo nella individuazione del bene che ne costituisce l'oggetto.
La società attrice, quindi, ha correttamente provveduto all'emissione della Fattura contenente l'addebito della penale contrattuale di cui all'art. 11.3 delle condizioni generali di contratto, essendo concretamente esclusa la configurabilità di un vizio del consenso della società convenuta, nonché qualsivoglia responsabilità precontrattuale della società attrice e, osservato che è solo successivamente alla comunicazione di recesso inoltrata a mezzo mail pec del 14.02.2023, (per il tramite del procuratore e debitamente ratificata dal l.r.p.t.) con cui si lamentavano presunti vizi del consenso, che è stato richiesto l'importo di € 16.244,00.
Va precisato, altresì, che l'importo della penale contrattuale risulta determinato secondo quanto pattuito dalle Parti, nelle CGC e, sulla base della formula matematica ivi contenuta (moltiplicando il canone indicato nell'ordine di noleggio (€.681,00) per i primi 12 canoni e 2/3 dei canoni residui sino ad un massimo di 12), deve ritenersi provata ed accogliersi la domanda di pagamento per complessivi € 16.344,00 oltre interessi dalla domanda al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base al DM
147/2022, tenuto conto del valore della causa e delle attività espletate, nonché delle spese risultanti dal fascicolo (contributo unificato).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento della domanda svolta da Parte_1
- Condanna la società in persona del l.r.p.t., Controparte_3
al pagamento in favore di della somma di € 16.344,00 Parte_1
oltre interessi dalla domanda al saldo;
- condanna la società in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento in favore di delle spese Parte_1
processuali nella misura di € 2.500,00, oltre al 15% a titolo di spese generali,
IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, li 05.12.2025
Il Giudice
Dr.ssa Tiziana Pavoni