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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 17/12/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 157/2025
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dato atto che la causa è trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter cod. proc. civ. e lette le note di trattazione depositate dall'attrice entro il termine perentorio del 15.12.2025; rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati alla parte convenuta, nella sua qualità di imprenditore individuale operante sotto la ditta CP_1
Abi. , mediante pec, all'indirizzo indicato nel Registro delle Imprese;
Controparte_2
ritenuta la citazione regolare poiché la notifica si è perfezionata il 01.04.2025, nel rispetto del termine di cui all'art. 281 undecies, comma 2, cod. proc. civ.; ritenuto il giudizio maturo per la decisione e dichiarata la contumacia del convenuto, pronuncia, di seguito, sentenza ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies cod. proc. civ..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Tania Scanu, giudice monocratico, pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 157 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2025, promosso da
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Bologna nello studio dell'avv. Ivano
Simone, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, attrice
1 contro
(c.f. ), nella sua qualità di imprenditore individuale CP_1 C.F._1 operante sotto la ditta Abi. , con sede in Oristano, via San Simaco n. 45, Controparte_2
convenuto contumace
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice: “IN VIA PRINCIPALE: accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale di ABI. ed il legittimo esercizio del proprio diritto di recesso Controparte_2
da parte di , ex art. 1385 II comma c.p.c., condannare ABI. Parte_1
, con sede legale in Oristano – 09170 – via San Simaco 45, cod. fiscale Controparte_2
e P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, a C.F._1 P.IVA_2 corrispondere ad il doppio della caparra versata e così Parte_1
l'importo di € 67.710,00. IN VIA SUBORDINATA: qualora non si ritenesse di applicare l'art. 1385
II comma c.p.c. e si intendesse la somma versata quale mero acconto sul prezzo totale, in ogni caso, accertato e dichiarato sempre l'inadempimento contrattuale di ABI. e la Controparte_2 legittima risoluzione contrattuale di condannare ABI. Parte_1 [...]
, con sede legale in Oristano – 09170 – via San Simaco 45, cod. fiscale CP_2
e P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, a C.F._1 P.IVA_2
restituire ad l'importo ricevuto pari a € 33.855,00, oltre al Parte_1
risarcimento dei danni subiti che si quantificano nella medesima misura di € 33.855,00 e così complessivamente € 67.710,00, ovvero nell'eventuale differente, maggiore e/o minore somma, che risulterà dovuta in corso di causa a titolo di ristoro, anche a seguito di una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.. In ogni caso, con condanna di parte avversa al pagamento di spese, competenze e onorari.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Per ottenere l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte, la Parte_1 ha convenuto in giudizio, ai sensi dell'art. 281 decies cod. proc. civ.,
[...] CP_1 imprenditore individuale operante in Oristano sotto la ditta Abi. , da cui, con Controparte_2
contratto di vendita del 21.03.2024, aveva acquistato la proprietà di un camion usato CO RU
240E38 S 4 2 GTGN 3, la cui consegna – omessa, nonostante ripetuti solleciti – avrebbe dovuto effettuarsi entro l'11.05.2024, ossia, come stabilito nell'accordo, entro trenta giorni lavorativi dalla percezione della caparra confirmatoria (pari al 75% del prezzo), ricevuta dal venditore in data
11.04.2024.
2 2. Il convenuto, che non ha partecipato alla procedura di negoziazione assistita promossa prima del deposito del ricorso, non si è costituito in giudizio nonostante la ritualità della citazione.
3. La causa è stata istruita con documenti.
§§§
4. La domanda dell'attrice è fondata e deve essere accolta.
5. La ha, infatti, provato l'esistenza del contratto di vendita – Parte_1
stipulato con il 21.03.2024 (doc. 1 allegato al ricorso) – avente ad oggetto il camion CP_1
CO RU 240E38 S 4 2 GTGN 3 (telaio: WJME2WRW004155424; targa: AV298WZ), nonché il pagamento al convenuto di euro 33.855,00, mediante bonifico bancario del 09.04.2024
(doc. 4 allegato al ricorso).
Emerge, poi, dall'esame del contratto che, prima della consegna, le parti avevano concordato il versamento al venditore, a titolo di caparra confirmatoria, di una somma pari al 75% del prezzo
(indicato nel documento in euro 45.140,00 i.v.a. inclusa); pertanto, non sussistono dubbi sulla causa del trasferimento patrimoniale avvenuto nell'aprile 2024.
Anche il termine per l'adempimento dell'obbligazione di consegna del camion – “dopo il ricevimento della caparra confirmatoria: 30 giorni lavorati” – risulta dal contratto.
Gli oneri di allegazione e prova gravanti sull'attrice – tenuta a dimostrare l'esistenza dell'obbligazione e a dedurne l'inadempimento – devono, dunque, ritenersi soddisfatti alla luce dei criteri di riparto dettati dall'art. 2697 cod. proc. civ., come pacificamente interpretato dopo la sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 13533/2001.
D'altronde, l'inadempimento di – che non necessita di essere provato ai fini CP_1 dell'accoglimento della domanda, gravando sull'obbligato, rimasto contumace, l'onere di dimostrare di avere adempiuto – trova indiretto riscontro nei solleciti inviati al venditore nel corso del 2024 (docc. da 5 a 7 allegati al ricorso), rimasti, per quanto noto, senza risposta.
5.1. Ciò premesso, la – che ha chiesto, in via principale che Parte_1 fosse accertato il perfezionamento della fattispecie risolutiva disciplina dall'art. 1385, comma 2 cod. civ., con condanna del convenuto a pagare il doppio della caparra confirmatoria ricevuta – ha, pure, dato prova di avere notificato alla controparte, in data 28.09.2024, la comunicazione di intervenuta risoluzione della vendita ai sensi 1385, comma 2 cod. civ. (doc. 6 allegato al ricorso).
Pertanto, deve, in primo luogo dichiararsi risolto il contratto del 21.03.2024, essendo appena il caso di osservare, con riguardo al profilo della proporzionalità fra il denunciato inadempimento e il rimedio attivato dalla parte non inadempiente, che la violazione del contratto da parte di CP_1
3 Abis è inopinabilmente di non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra parte, atteso che l'attrice non ha ottenuto, neppure in minima parte, l'utilità programmata (cfr. art. 1455 cod. civ.).
5.2. Inoltre, sempre in attuazione dell'art. 1385, comma 2 cod. civ., il convenuto deve essere condannato a pagare all'attrice una somma pari al doppio della caparra confirmatoria percepita
(ossia, euro 67.710,00).
6. Secondo il criterio della soccombenza, deve, infine, essere condannato a rifondere CP_1 alla le spese di lite, che, liquidate nel dispositivo, è congruo Parte_1 quantificare – applicando i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso fra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 – in misura minima per tutte le fasi, tenuto conto: della prossimità dell'effettivo valore della domanda a quello minimo dello scaglione di riferimento;
dell'esigua complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate;
della celebrazione del processo nella contumacia del convenuto;
della consistenza minima dell'attività difensiva svolta;
dell'istruzione documentale della causa;
della modalità della decisione, che non prevede il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) accoglie la domanda proposta dalla e, per l'effetto, Parte_1
a. dichiara il contratto di vendita del 21.03.2024 risolto ai sensi dell'art. 1385, comma 2, cod. civ.;
b. condanna a pagare alla la somma di CP_1 Parte_1
euro 67.710,00, pari al doppio della caparra confirmatoria versata;
2) condanna a rifondere alla le spese processuali, CP_1 Parte_1
che liquida in euro 786,00 per spese ed euro 7.052,00 per compensi d'avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Oristano, 17.12.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Tania Scanu)
4
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dato atto che la causa è trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter cod. proc. civ. e lette le note di trattazione depositate dall'attrice entro il termine perentorio del 15.12.2025; rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati alla parte convenuta, nella sua qualità di imprenditore individuale operante sotto la ditta CP_1
Abi. , mediante pec, all'indirizzo indicato nel Registro delle Imprese;
Controparte_2
ritenuta la citazione regolare poiché la notifica si è perfezionata il 01.04.2025, nel rispetto del termine di cui all'art. 281 undecies, comma 2, cod. proc. civ.; ritenuto il giudizio maturo per la decisione e dichiarata la contumacia del convenuto, pronuncia, di seguito, sentenza ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies cod. proc. civ..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Tania Scanu, giudice monocratico, pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 157 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2025, promosso da
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Bologna nello studio dell'avv. Ivano
Simone, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, attrice
1 contro
(c.f. ), nella sua qualità di imprenditore individuale CP_1 C.F._1 operante sotto la ditta Abi. , con sede in Oristano, via San Simaco n. 45, Controparte_2
convenuto contumace
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice: “IN VIA PRINCIPALE: accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale di ABI. ed il legittimo esercizio del proprio diritto di recesso Controparte_2
da parte di , ex art. 1385 II comma c.p.c., condannare ABI. Parte_1
, con sede legale in Oristano – 09170 – via San Simaco 45, cod. fiscale Controparte_2
e P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, a C.F._1 P.IVA_2 corrispondere ad il doppio della caparra versata e così Parte_1
l'importo di € 67.710,00. IN VIA SUBORDINATA: qualora non si ritenesse di applicare l'art. 1385
II comma c.p.c. e si intendesse la somma versata quale mero acconto sul prezzo totale, in ogni caso, accertato e dichiarato sempre l'inadempimento contrattuale di ABI. e la Controparte_2 legittima risoluzione contrattuale di condannare ABI. Parte_1 [...]
, con sede legale in Oristano – 09170 – via San Simaco 45, cod. fiscale CP_2
e P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, a C.F._1 P.IVA_2
restituire ad l'importo ricevuto pari a € 33.855,00, oltre al Parte_1
risarcimento dei danni subiti che si quantificano nella medesima misura di € 33.855,00 e così complessivamente € 67.710,00, ovvero nell'eventuale differente, maggiore e/o minore somma, che risulterà dovuta in corso di causa a titolo di ristoro, anche a seguito di una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.. In ogni caso, con condanna di parte avversa al pagamento di spese, competenze e onorari.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Per ottenere l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte, la Parte_1 ha convenuto in giudizio, ai sensi dell'art. 281 decies cod. proc. civ.,
[...] CP_1 imprenditore individuale operante in Oristano sotto la ditta Abi. , da cui, con Controparte_2
contratto di vendita del 21.03.2024, aveva acquistato la proprietà di un camion usato CO RU
240E38 S 4 2 GTGN 3, la cui consegna – omessa, nonostante ripetuti solleciti – avrebbe dovuto effettuarsi entro l'11.05.2024, ossia, come stabilito nell'accordo, entro trenta giorni lavorativi dalla percezione della caparra confirmatoria (pari al 75% del prezzo), ricevuta dal venditore in data
11.04.2024.
2 2. Il convenuto, che non ha partecipato alla procedura di negoziazione assistita promossa prima del deposito del ricorso, non si è costituito in giudizio nonostante la ritualità della citazione.
3. La causa è stata istruita con documenti.
§§§
4. La domanda dell'attrice è fondata e deve essere accolta.
5. La ha, infatti, provato l'esistenza del contratto di vendita – Parte_1
stipulato con il 21.03.2024 (doc. 1 allegato al ricorso) – avente ad oggetto il camion CP_1
CO RU 240E38 S 4 2 GTGN 3 (telaio: WJME2WRW004155424; targa: AV298WZ), nonché il pagamento al convenuto di euro 33.855,00, mediante bonifico bancario del 09.04.2024
(doc. 4 allegato al ricorso).
Emerge, poi, dall'esame del contratto che, prima della consegna, le parti avevano concordato il versamento al venditore, a titolo di caparra confirmatoria, di una somma pari al 75% del prezzo
(indicato nel documento in euro 45.140,00 i.v.a. inclusa); pertanto, non sussistono dubbi sulla causa del trasferimento patrimoniale avvenuto nell'aprile 2024.
Anche il termine per l'adempimento dell'obbligazione di consegna del camion – “dopo il ricevimento della caparra confirmatoria: 30 giorni lavorati” – risulta dal contratto.
Gli oneri di allegazione e prova gravanti sull'attrice – tenuta a dimostrare l'esistenza dell'obbligazione e a dedurne l'inadempimento – devono, dunque, ritenersi soddisfatti alla luce dei criteri di riparto dettati dall'art. 2697 cod. proc. civ., come pacificamente interpretato dopo la sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 13533/2001.
D'altronde, l'inadempimento di – che non necessita di essere provato ai fini CP_1 dell'accoglimento della domanda, gravando sull'obbligato, rimasto contumace, l'onere di dimostrare di avere adempiuto – trova indiretto riscontro nei solleciti inviati al venditore nel corso del 2024 (docc. da 5 a 7 allegati al ricorso), rimasti, per quanto noto, senza risposta.
5.1. Ciò premesso, la – che ha chiesto, in via principale che Parte_1 fosse accertato il perfezionamento della fattispecie risolutiva disciplina dall'art. 1385, comma 2 cod. civ., con condanna del convenuto a pagare il doppio della caparra confirmatoria ricevuta – ha, pure, dato prova di avere notificato alla controparte, in data 28.09.2024, la comunicazione di intervenuta risoluzione della vendita ai sensi 1385, comma 2 cod. civ. (doc. 6 allegato al ricorso).
Pertanto, deve, in primo luogo dichiararsi risolto il contratto del 21.03.2024, essendo appena il caso di osservare, con riguardo al profilo della proporzionalità fra il denunciato inadempimento e il rimedio attivato dalla parte non inadempiente, che la violazione del contratto da parte di CP_1
3 Abis è inopinabilmente di non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra parte, atteso che l'attrice non ha ottenuto, neppure in minima parte, l'utilità programmata (cfr. art. 1455 cod. civ.).
5.2. Inoltre, sempre in attuazione dell'art. 1385, comma 2 cod. civ., il convenuto deve essere condannato a pagare all'attrice una somma pari al doppio della caparra confirmatoria percepita
(ossia, euro 67.710,00).
6. Secondo il criterio della soccombenza, deve, infine, essere condannato a rifondere CP_1 alla le spese di lite, che, liquidate nel dispositivo, è congruo Parte_1 quantificare – applicando i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso fra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 – in misura minima per tutte le fasi, tenuto conto: della prossimità dell'effettivo valore della domanda a quello minimo dello scaglione di riferimento;
dell'esigua complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate;
della celebrazione del processo nella contumacia del convenuto;
della consistenza minima dell'attività difensiva svolta;
dell'istruzione documentale della causa;
della modalità della decisione, che non prevede il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) accoglie la domanda proposta dalla e, per l'effetto, Parte_1
a. dichiara il contratto di vendita del 21.03.2024 risolto ai sensi dell'art. 1385, comma 2, cod. civ.;
b. condanna a pagare alla la somma di CP_1 Parte_1
euro 67.710,00, pari al doppio della caparra confirmatoria versata;
2) condanna a rifondere alla le spese processuali, CP_1 Parte_1
che liquida in euro 786,00 per spese ed euro 7.052,00 per compensi d'avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Oristano, 17.12.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Tania Scanu)
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