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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 05/02/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 634/2024 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. CONTICELLI GUIDO per la parte ricorrente e dell'Avv. ER AN per la Regione Lazio;
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 05/02/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 634 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 Vertente TRA
(C.F. = , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Viterbo, via Antonio Pacinotti, 5, presso lo studio dell'Avv. Guido Conticelli, che la rappresentata e difende, come da procura alleata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
(C.F. ), CP_1 P.IVA_1 in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna, 27, presso gli Uffici dell'Avvocatura Regionale, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Steri, giusta procura generale alle liti per atto Notaio Per_1
, Rep. n. 15266 e Racc. n. 10744.
[...]
RESISTENTE E
, Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t. CONVENUTA CONTUMACE NONCHE'
, Controparte_3
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: procedura di avviamento al lavoro ex art. 1, comma 1, L. n. 68/1999 CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 17.4.2024, adiva questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa adozione delle già richieste misure cautelari, in via principale, accertare e dichiarare il diritto della concludente a vedersi attribuire all'esito della procedura di avviamento descritta in narrativa un punteggio complessivo pari a centotrentatré punti od altro alla medesima spettante secondo le previsioni contenute nell'avviso pubblico di indizione, ordinando alla l'adozione dei conseguenti CP_1 provvedimenti per l'inclusione della stessa nella graduatoria definitiva nella posizione ad essa per l'effetto spettante e per l'avvio alla selezione presso la ASL di Viterbo, in ogni caso ponendo a carico della CP_1 risarcimento di tutti i danni derivanti dall'eventuale ritardo nella instaurazione del rapporto di lavoro
[...] rispetto agli altri candidati;
in via subordinata, piaccia accertare e dichiarare il diritto della concludente ad ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza della perdita di chance connessa alla mancata attribuzione del punteggio alla medesima spettante e al mancato avvio alla prova selettiva presso la
[...]
per l'effetto condannando la al pagamento nei confronti della medesima della Parte_2 CP_1 somma che sarà ritenuta di giustizia in esito a valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., tenuto conto del trattamento stipendiale tabellare spettante ai lavoratori inquadrati nel profilo di coadiutore amministrativo del C.C.N.L. per i dipendenti del comparto sanità. Con vittoria delle spese esenti e dei compensi imponibili correlati all'attività di rappresentanza e difesa espletata nel presente grado di giudizio, condanna al rimborso delle spese forfettarie ed alle rivalse accessorie, previdenziali e/o fiscali, alle aliquote di legge”. La ricorrente deduceva che, con avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale della Regione Lazio - Agenzia Spazio Lavoro - Area Decentrata “Centri per l'impiego Lazio Nord” n. G14451 del 31.10.2023, era stata indetta una procedura di avviamento al lavoro di persone con disabilità ex art. 1, comma 1, L. 68/1999, attraverso la formazione della graduatoria provinciale di cui al successivo art. 7, comma 1- bis, finalizzata all'assunzione di n. 10 coadiutori amministrativi presso la ASL di Viterbo, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;
di aver presentato domanda di partecipazione in data 13.11.2023; che per l'invio della domanda si era avvalsa della casella di posta elettronica certificata in uso alla UIL FPL di Viterbo, compilando a tal fine il modello di delega Email_1 allegato all'avviso pubblico, ma omettendo di allegare a questo il documento di identità del soggetto delegato;
che in data 11.1.2024 era stata pubblicata sul sito istituzionale della la graduatoria provvisoria della procedura, dalla quale era risultata la sua CP_1 esclusione dalla procedura di selezione per "domanda incompleta"; di aver inoltrato il documento in questione a corredo di una prima istanza di riesame inoltrata in data 17.1.2024; che con nota del 20.2.2024 l'Amministrazione aveva dato riscontro all'istanza confermando le proprie determinazioni e sostenendo che la produzione del documento avrebbe dovuto essere contestuale alla presentazione della domanda;
che la graduatoria definitiva era stata approvata con determinazione G01915 del 23/02/2024 (la quale aveva previsto la convocazione dei primi dieci per la prova selettiva da svolgersi in data 14/03/2024); che aveva avuto esito negativo l'ulteriore istanza di riesame inoltrata in data 10.3.2024. In diritto, premesse la giurisdizione del Giudice Ordinario e la competenza territoriale del Tribunale di Viterbo, deduceva l'illegittimità dell'esclusione dalla procedura, non essendo quest'ultima prevista dal bando come conseguenza della mancata allegazione del documento di identità del delegato ed essendo, per contro, richiesta la sola allegazione della delega all'invio telematico, con conseguente diritto alla collocazione nella seconda posizione in graduatoria;
in subordine, affermava il proprio diritto ad ottenere il risarcimento del danno da c.d. perdita di chance, per illegittima esclusione dalla prova selettiva. Si costitutiva in giudizio la formulando le seguenti conclusioni: “Alla luce di CP_1 quanto sopra esposto la come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, chiede che l'Ill.mo CP_1
Tribunale adito, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, voglia: - in via del tutto preliminare, rigettare l'istanza cautelare ex art. 700 cp.c., poiché inammissibile e non sorretta dai requisiti del fumus boni iuris e dal periculum in mora;
- sempre in via preliminare, dichiarare il proprio difetto di competenza territoriale, in favore di quella del Tribunale Ordinario di Roma;
- in via principale e nel merito, rigettare il ricorso proposto dalla sig.ra , in quanto infondato in fatto ed in diritto;
in via Parte_1 subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da perdita chances, rideterminarne il quantum di spettanza a tale titolo, Firmato Da: AN ER Emesso Da: TI Trust Technologies QTSP CA 1 Serial#: 4173a4 AS| MEMORIA DIFENSIVA GROSSI NRG 634 2024 PAGINA N. 24 sulla base delle eccezioni sollevate, e/o secondo quanto sarà ritenuto di giustizia. Con il favore delle spese e competenze del giudizio, maggiorate degli oneri riflessi, calcolati all'aliquota del 24,393%, spettanti alle avvocature pubbliche, in luogo di IVA e CAP”. La eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Viterbo CP_1 in favore del Tribunale di Roma e, nel merito, deduceva l'infondatezza delle domande attoree alla luce delle previsioni di cui all'art. 5 dell'Avviso pubblico (“a pena di esclusione, la domanda dovrà essere trasmessa all'Ufficio SILD di Viterbo competente per l'ambito territoriale d'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 8, L. 68/99, unicamente per posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo: si precisa che: ➢ Nell'oggetto della PEC devono Email_2 essere indicate le generalità del partecipante e la dicitura “Domanda di partecipazione (COGNOME NOME) Avviso disabili SILD Viterbo art. 1 L. 68/99 anno 2023”. ➢ Se la PEC utilizzata per l'invio della candidatura non è personale, deve essere prodotta apposita delega che attesti l'identità del delegato e la legittimazione dello stesso a produrre l'invio della documentazione da parte di terzi, per la partecipazione all'avviso in parola. L'apposito modello di delega (Allegato C) è parte integrante del presente avviso.”), con conseguente legittimità dell'esclusione della ricorrente. Rimanevano contumaci la e . Parte_2 Controparte_3
La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla
. CP_1
Per giurisprudenza pacifica la competenza per territorio in relazione a domanda diretta alla costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze di una P.A. spetta, in difetto di un rapporto già in essere, al giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio dove il ricorrente chiede di essere assunto, dovendosi stabilire, agli effetti dell'art. 413, quinto comma, c.p.c., un'equazione fra rapporto di lavoro già costituito e rapporto di lavoro virtuale (così, ex multis, Cass. n. 10697/2015). La controversia in esame ha ad oggetto una procedura di avviamento a lavoro di persone con disabilità ex art. 1, comma 1, L. n. 68/1999 per la formazione della graduatoria provinciale finalizzata all'assunzione di 10 coadiutori amministrativi presso l' . Parte_2
Ne deriva che, in conformità al principio giurisprudenziale richiamato, la competenza territoriale appartiene al Tribunale di Viterbo. Né può assumere rilievo in senso contrario l'art. 9 dell'Avviso pubblico (rubricato “Foro competente”), ai sensi del quale “Per ogni controversia riguardante la presente procedura di avviamento numerico sarà competente il Foro di Roma” e ciò in considerazione della natura inderogabile della competenza per territorio del Giudice del Lavoro, con conseguente nullità ex art. 413, ult. comma, c.p.c. delle eventuali clausole derogative della competenza. Passando la merito, incontestata l'omessa allegazione del documento di riconoscimento del soggetto delegato alla domanda di partecipazione alla selezione, la controversia ha ad oggetto la corretta interpretazione dell'art. 5 dell'avviso pubblico di selezione e la legittimità
o meno della esclusione operata dall'amministrazione in ragione dell'omissione. La clausola in esame prevede che “A PENA DI ESCLUSIONE, LA PEC DI CANDIDATURA, DOVRÀ CONTENERE: • la “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” (Allegato A): − corrispondente a quella del presente avviamento così come approvata con apposita Determinazione;
− stampata, compilata in ogni sua parte ed inviata completa di tutte le pagine che la compongono, anche se non compilate;
− debitamente FIRMATA in modo autografo (cioè apposta a mano); − comprensiva dell'autocertificazione reddito complessivo personale imponibile IRPEF risultante dall'ultimo anno d'imposta per il quale sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni. • copia di un documento di identità fronte/retro in corso di validità; • copia del Permesso di soggiorno [obbligatorio solo per i cittadini non comunitari]; Pag. 8 a 11 A PENA DI ESCLUSIONE, la domanda dovrà essere trasmessa all'Ufficio SILD di Viterbo competente per l'ambito territoriale d'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 8, L. 68/99, UNICAMENTE per posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo: azio. it SI PRECISA CHE: ➢ Email_3 Email_4
Nell'oggetto della PEC devono essere indicate le generalità del partecipante e la dicitura “Domanda di partecipazione (COGNOME NOME) Avviso disabili SILD Viterbo art. 1 L. 68/99 anno 2023”.
➢ Se la PEC utilizzata per l'invio della candidatura non è personale, deve essere prodotta apposita delega che attesti l'identità del delegato e la legittimazione dello stesso a produrre l'invio della documentazione da parte di terzi, per la partecipazione all'avviso in parola. L'apposito modello di delega (Allegato C) è parte integrante del presente avviso (…)”. L'allegato C, recante “delega invio telematico per conto di terzi” - ribadita la necessità che l'invio della domanda avvenga necessariamente per via telematica, mediante Posta Elettronica Certificata - richiede l'affermazione da parte del partecipante alla procedura dell'indisponibilità di una PEC personale e l'indicazione delle generalità e dei dati personali del delegante e del delegato. Le ultime tre righe recano, inoltre, la seguente dicitura: “AL PRESENTE DOCUMENTO DI DELEGA ALLA TRASMISSIONE, FIRMATO DAL RICHIEDENTE, SI ALLEGA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IDENTITÀ DEL DICHIARANTE E DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DELEGATO”. A detta della ricorrente l'allegazione del documento del delegato non sarebbe prevista a pena di esclusione da alcuna disposizione dell'avviso pubblico. La tesi non può essere condivisa. L'art. 5 dell'avviso pubblico dispone, a pena di esclusione, che la domanda di partecipazione sia inoltrata a mezzo PEC e, ai medesimi fini, precisa che, in caso di indisponibilità di un indirizzo di posta elettronica certificata personale, sia possibile delegare terzi all'inoltro, producendo “apposita delega che attesti l'identità del delegato e la legittimazione dello stesso a produrre l'invio della documentazione da parte di terzi, per la partecipazione all'avviso in parola. L'apposito modello di delega (Allegato C) è parte integrante del presente avviso (…)”. Nel modello di delega è espressamente previsto che “AL PRESENTE DOCUMENTO DI DELEGA ALLA TRASMISSIONE, FIRMATO DAL RICHIEDENTE, SI ALLEGA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IDENTITÀ DEL DICHIARANTE E DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DELEGATO”. Ebbene, la sanzione dell'esclusione deve ritenersi estesa, oltre che al mancato inoltro della domanda a mezzo PEC, anche alla mancata produzione della delega “che attesti l'identità del delegato” in caso di invio della candidatura per il tramite di una PEC facente capo ad un terzo. Ciò in quanto l'incipit della disposizione (“A PENA DI ESCLUSIONE”), non può che riguardare, oltre che il primo capoverso, anche il secondo capoverso della disposizione, costituendo il medesimo una precisazione del primo in relazione alle modalità di invio della PEC. Inoltre, la circostanza che il modello di delega, contenente la necessaria allegazione del documento di riconoscimento, sia espressamente qualificato dall'art. 5 dell'avviso pubblico come parte integrante dell'avviso stesso, consente di ritenere che la sanzione dell'esclusione sia riconnessa anche all'omessa allegazione del documento di riconoscimento del delegato. Tale interpretazione è confermata dalla necessità, esplicitata dall'art. 5 dell'avviso pubblico, che la delega “attesti l'identità del delegato”, attività di attestazione che non avrebbe potuto essere svolta con la mera compilazione del modulo (contenente la sola indicazione delle generalità del delegante e del delegato), essendo a tal fine indispensabile l'allegazione del documento di riconoscimento idoneo alla identificazione del delegato. È da ritenere, pertanto, che l'allegazione del documento di riconoscimento del delegato fosse richiesta dall'avviso pubblico - costituente lex specialis della procedura - a pena di esclusione. Né può ritenersi che la produzione tardiva del documento, nella specie avvenuta con l'istanza di riesame del 17.1.2024, potesse obbligare l'amministrazione al c.d. soccorso istruttorio ai fini dell'ammissione della ricorrente. In tema, infatti, giova richiamare il costante orientamento giurisprudenziale in forza del quale nei procedimenti selettivi viene in rilievo il principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti, in base al quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori e/o incompletezze nella compilazione della domanda e presentazione dei documenti, senza che sia possibile invocare al riguardo il c.d. soccorso istruttorio, poiché questo costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio competitorum, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso dei requisiti di ammissione, ovvero del titolo necessario per l'ammissione al concorso (cfr., ex multis, Consiglio di Stato n. 7334/2024; n. 4951/2024; n. 28/2024; n. 10241/2022; n. 1148/2019). Alla luce di quanto esposto, l'esclusione va considerata legittima. La legittimità dell'azione amministrativa comporta il rigetto anche della domanda, proposta in via gradata, di risarcimento del danno da perdita di chance di assunzione, difettando il primario requisito dell'illecito/inadempimento imputabile alla P.A. Quanto alle spese di lite (del presente procedimento e di entrambe le fasi del giudizio cautelare), la qualità delle parti ne consente l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- respinge il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
, e;
[...] Controparte_2 Controparte_3
- compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio e del giudizio cautelare. Viterbo, 5 febbraio 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Michela Mignucci
Proc. R.G.L.P. n. 634/2024 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. CONTICELLI GUIDO per la parte ricorrente e dell'Avv. ER AN per la Regione Lazio;
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visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 05/02/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 634 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 Vertente TRA
(C.F. = , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Viterbo, via Antonio Pacinotti, 5, presso lo studio dell'Avv. Guido Conticelli, che la rappresentata e difende, come da procura alleata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
(C.F. ), CP_1 P.IVA_1 in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna, 27, presso gli Uffici dell'Avvocatura Regionale, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Steri, giusta procura generale alle liti per atto Notaio Per_1
, Rep. n. 15266 e Racc. n. 10744.
[...]
RESISTENTE E
, Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t. CONVENUTA CONTUMACE NONCHE'
, Controparte_3
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: procedura di avviamento al lavoro ex art. 1, comma 1, L. n. 68/1999 CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 17.4.2024, adiva questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa adozione delle già richieste misure cautelari, in via principale, accertare e dichiarare il diritto della concludente a vedersi attribuire all'esito della procedura di avviamento descritta in narrativa un punteggio complessivo pari a centotrentatré punti od altro alla medesima spettante secondo le previsioni contenute nell'avviso pubblico di indizione, ordinando alla l'adozione dei conseguenti CP_1 provvedimenti per l'inclusione della stessa nella graduatoria definitiva nella posizione ad essa per l'effetto spettante e per l'avvio alla selezione presso la ASL di Viterbo, in ogni caso ponendo a carico della CP_1 risarcimento di tutti i danni derivanti dall'eventuale ritardo nella instaurazione del rapporto di lavoro
[...] rispetto agli altri candidati;
in via subordinata, piaccia accertare e dichiarare il diritto della concludente ad ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza della perdita di chance connessa alla mancata attribuzione del punteggio alla medesima spettante e al mancato avvio alla prova selettiva presso la
[...]
per l'effetto condannando la al pagamento nei confronti della medesima della Parte_2 CP_1 somma che sarà ritenuta di giustizia in esito a valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., tenuto conto del trattamento stipendiale tabellare spettante ai lavoratori inquadrati nel profilo di coadiutore amministrativo del C.C.N.L. per i dipendenti del comparto sanità. Con vittoria delle spese esenti e dei compensi imponibili correlati all'attività di rappresentanza e difesa espletata nel presente grado di giudizio, condanna al rimborso delle spese forfettarie ed alle rivalse accessorie, previdenziali e/o fiscali, alle aliquote di legge”. La ricorrente deduceva che, con avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale della Regione Lazio - Agenzia Spazio Lavoro - Area Decentrata “Centri per l'impiego Lazio Nord” n. G14451 del 31.10.2023, era stata indetta una procedura di avviamento al lavoro di persone con disabilità ex art. 1, comma 1, L. 68/1999, attraverso la formazione della graduatoria provinciale di cui al successivo art. 7, comma 1- bis, finalizzata all'assunzione di n. 10 coadiutori amministrativi presso la ASL di Viterbo, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;
di aver presentato domanda di partecipazione in data 13.11.2023; che per l'invio della domanda si era avvalsa della casella di posta elettronica certificata in uso alla UIL FPL di Viterbo, compilando a tal fine il modello di delega Email_1 allegato all'avviso pubblico, ma omettendo di allegare a questo il documento di identità del soggetto delegato;
che in data 11.1.2024 era stata pubblicata sul sito istituzionale della la graduatoria provvisoria della procedura, dalla quale era risultata la sua CP_1 esclusione dalla procedura di selezione per "domanda incompleta"; di aver inoltrato il documento in questione a corredo di una prima istanza di riesame inoltrata in data 17.1.2024; che con nota del 20.2.2024 l'Amministrazione aveva dato riscontro all'istanza confermando le proprie determinazioni e sostenendo che la produzione del documento avrebbe dovuto essere contestuale alla presentazione della domanda;
che la graduatoria definitiva era stata approvata con determinazione G01915 del 23/02/2024 (la quale aveva previsto la convocazione dei primi dieci per la prova selettiva da svolgersi in data 14/03/2024); che aveva avuto esito negativo l'ulteriore istanza di riesame inoltrata in data 10.3.2024. In diritto, premesse la giurisdizione del Giudice Ordinario e la competenza territoriale del Tribunale di Viterbo, deduceva l'illegittimità dell'esclusione dalla procedura, non essendo quest'ultima prevista dal bando come conseguenza della mancata allegazione del documento di identità del delegato ed essendo, per contro, richiesta la sola allegazione della delega all'invio telematico, con conseguente diritto alla collocazione nella seconda posizione in graduatoria;
in subordine, affermava il proprio diritto ad ottenere il risarcimento del danno da c.d. perdita di chance, per illegittima esclusione dalla prova selettiva. Si costitutiva in giudizio la formulando le seguenti conclusioni: “Alla luce di CP_1 quanto sopra esposto la come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, chiede che l'Ill.mo CP_1
Tribunale adito, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, voglia: - in via del tutto preliminare, rigettare l'istanza cautelare ex art. 700 cp.c., poiché inammissibile e non sorretta dai requisiti del fumus boni iuris e dal periculum in mora;
- sempre in via preliminare, dichiarare il proprio difetto di competenza territoriale, in favore di quella del Tribunale Ordinario di Roma;
- in via principale e nel merito, rigettare il ricorso proposto dalla sig.ra , in quanto infondato in fatto ed in diritto;
in via Parte_1 subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da perdita chances, rideterminarne il quantum di spettanza a tale titolo, Firmato Da: AN ER Emesso Da: TI Trust Technologies QTSP CA 1 Serial#: 4173a4 AS| MEMORIA DIFENSIVA GROSSI NRG 634 2024 PAGINA N. 24 sulla base delle eccezioni sollevate, e/o secondo quanto sarà ritenuto di giustizia. Con il favore delle spese e competenze del giudizio, maggiorate degli oneri riflessi, calcolati all'aliquota del 24,393%, spettanti alle avvocature pubbliche, in luogo di IVA e CAP”. La eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Viterbo CP_1 in favore del Tribunale di Roma e, nel merito, deduceva l'infondatezza delle domande attoree alla luce delle previsioni di cui all'art. 5 dell'Avviso pubblico (“a pena di esclusione, la domanda dovrà essere trasmessa all'Ufficio SILD di Viterbo competente per l'ambito territoriale d'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 8, L. 68/99, unicamente per posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo: si precisa che: ➢ Nell'oggetto della PEC devono Email_2 essere indicate le generalità del partecipante e la dicitura “Domanda di partecipazione (COGNOME NOME) Avviso disabili SILD Viterbo art. 1 L. 68/99 anno 2023”. ➢ Se la PEC utilizzata per l'invio della candidatura non è personale, deve essere prodotta apposita delega che attesti l'identità del delegato e la legittimazione dello stesso a produrre l'invio della documentazione da parte di terzi, per la partecipazione all'avviso in parola. L'apposito modello di delega (Allegato C) è parte integrante del presente avviso.”), con conseguente legittimità dell'esclusione della ricorrente. Rimanevano contumaci la e . Parte_2 Controparte_3
La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla
. CP_1
Per giurisprudenza pacifica la competenza per territorio in relazione a domanda diretta alla costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze di una P.A. spetta, in difetto di un rapporto già in essere, al giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio dove il ricorrente chiede di essere assunto, dovendosi stabilire, agli effetti dell'art. 413, quinto comma, c.p.c., un'equazione fra rapporto di lavoro già costituito e rapporto di lavoro virtuale (così, ex multis, Cass. n. 10697/2015). La controversia in esame ha ad oggetto una procedura di avviamento a lavoro di persone con disabilità ex art. 1, comma 1, L. n. 68/1999 per la formazione della graduatoria provinciale finalizzata all'assunzione di 10 coadiutori amministrativi presso l' . Parte_2
Ne deriva che, in conformità al principio giurisprudenziale richiamato, la competenza territoriale appartiene al Tribunale di Viterbo. Né può assumere rilievo in senso contrario l'art. 9 dell'Avviso pubblico (rubricato “Foro competente”), ai sensi del quale “Per ogni controversia riguardante la presente procedura di avviamento numerico sarà competente il Foro di Roma” e ciò in considerazione della natura inderogabile della competenza per territorio del Giudice del Lavoro, con conseguente nullità ex art. 413, ult. comma, c.p.c. delle eventuali clausole derogative della competenza. Passando la merito, incontestata l'omessa allegazione del documento di riconoscimento del soggetto delegato alla domanda di partecipazione alla selezione, la controversia ha ad oggetto la corretta interpretazione dell'art. 5 dell'avviso pubblico di selezione e la legittimità
o meno della esclusione operata dall'amministrazione in ragione dell'omissione. La clausola in esame prevede che “A PENA DI ESCLUSIONE, LA PEC DI CANDIDATURA, DOVRÀ CONTENERE: • la “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” (Allegato A): − corrispondente a quella del presente avviamento così come approvata con apposita Determinazione;
− stampata, compilata in ogni sua parte ed inviata completa di tutte le pagine che la compongono, anche se non compilate;
− debitamente FIRMATA in modo autografo (cioè apposta a mano); − comprensiva dell'autocertificazione reddito complessivo personale imponibile IRPEF risultante dall'ultimo anno d'imposta per il quale sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni. • copia di un documento di identità fronte/retro in corso di validità; • copia del Permesso di soggiorno [obbligatorio solo per i cittadini non comunitari]; Pag. 8 a 11 A PENA DI ESCLUSIONE, la domanda dovrà essere trasmessa all'Ufficio SILD di Viterbo competente per l'ambito territoriale d'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 8, L. 68/99, UNICAMENTE per posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo: azio. it SI PRECISA CHE: ➢ Email_3 Email_4
Nell'oggetto della PEC devono essere indicate le generalità del partecipante e la dicitura “Domanda di partecipazione (COGNOME NOME) Avviso disabili SILD Viterbo art. 1 L. 68/99 anno 2023”.
➢ Se la PEC utilizzata per l'invio della candidatura non è personale, deve essere prodotta apposita delega che attesti l'identità del delegato e la legittimazione dello stesso a produrre l'invio della documentazione da parte di terzi, per la partecipazione all'avviso in parola. L'apposito modello di delega (Allegato C) è parte integrante del presente avviso (…)”. L'allegato C, recante “delega invio telematico per conto di terzi” - ribadita la necessità che l'invio della domanda avvenga necessariamente per via telematica, mediante Posta Elettronica Certificata - richiede l'affermazione da parte del partecipante alla procedura dell'indisponibilità di una PEC personale e l'indicazione delle generalità e dei dati personali del delegante e del delegato. Le ultime tre righe recano, inoltre, la seguente dicitura: “AL PRESENTE DOCUMENTO DI DELEGA ALLA TRASMISSIONE, FIRMATO DAL RICHIEDENTE, SI ALLEGA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IDENTITÀ DEL DICHIARANTE E DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DELEGATO”. A detta della ricorrente l'allegazione del documento del delegato non sarebbe prevista a pena di esclusione da alcuna disposizione dell'avviso pubblico. La tesi non può essere condivisa. L'art. 5 dell'avviso pubblico dispone, a pena di esclusione, che la domanda di partecipazione sia inoltrata a mezzo PEC e, ai medesimi fini, precisa che, in caso di indisponibilità di un indirizzo di posta elettronica certificata personale, sia possibile delegare terzi all'inoltro, producendo “apposita delega che attesti l'identità del delegato e la legittimazione dello stesso a produrre l'invio della documentazione da parte di terzi, per la partecipazione all'avviso in parola. L'apposito modello di delega (Allegato C) è parte integrante del presente avviso (…)”. Nel modello di delega è espressamente previsto che “AL PRESENTE DOCUMENTO DI DELEGA ALLA TRASMISSIONE, FIRMATO DAL RICHIEDENTE, SI ALLEGA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IDENTITÀ DEL DICHIARANTE E DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DELEGATO”. Ebbene, la sanzione dell'esclusione deve ritenersi estesa, oltre che al mancato inoltro della domanda a mezzo PEC, anche alla mancata produzione della delega “che attesti l'identità del delegato” in caso di invio della candidatura per il tramite di una PEC facente capo ad un terzo. Ciò in quanto l'incipit della disposizione (“A PENA DI ESCLUSIONE”), non può che riguardare, oltre che il primo capoverso, anche il secondo capoverso della disposizione, costituendo il medesimo una precisazione del primo in relazione alle modalità di invio della PEC. Inoltre, la circostanza che il modello di delega, contenente la necessaria allegazione del documento di riconoscimento, sia espressamente qualificato dall'art. 5 dell'avviso pubblico come parte integrante dell'avviso stesso, consente di ritenere che la sanzione dell'esclusione sia riconnessa anche all'omessa allegazione del documento di riconoscimento del delegato. Tale interpretazione è confermata dalla necessità, esplicitata dall'art. 5 dell'avviso pubblico, che la delega “attesti l'identità del delegato”, attività di attestazione che non avrebbe potuto essere svolta con la mera compilazione del modulo (contenente la sola indicazione delle generalità del delegante e del delegato), essendo a tal fine indispensabile l'allegazione del documento di riconoscimento idoneo alla identificazione del delegato. È da ritenere, pertanto, che l'allegazione del documento di riconoscimento del delegato fosse richiesta dall'avviso pubblico - costituente lex specialis della procedura - a pena di esclusione. Né può ritenersi che la produzione tardiva del documento, nella specie avvenuta con l'istanza di riesame del 17.1.2024, potesse obbligare l'amministrazione al c.d. soccorso istruttorio ai fini dell'ammissione della ricorrente. In tema, infatti, giova richiamare il costante orientamento giurisprudenziale in forza del quale nei procedimenti selettivi viene in rilievo il principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti, in base al quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori e/o incompletezze nella compilazione della domanda e presentazione dei documenti, senza che sia possibile invocare al riguardo il c.d. soccorso istruttorio, poiché questo costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio competitorum, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso dei requisiti di ammissione, ovvero del titolo necessario per l'ammissione al concorso (cfr., ex multis, Consiglio di Stato n. 7334/2024; n. 4951/2024; n. 28/2024; n. 10241/2022; n. 1148/2019). Alla luce di quanto esposto, l'esclusione va considerata legittima. La legittimità dell'azione amministrativa comporta il rigetto anche della domanda, proposta in via gradata, di risarcimento del danno da perdita di chance di assunzione, difettando il primario requisito dell'illecito/inadempimento imputabile alla P.A. Quanto alle spese di lite (del presente procedimento e di entrambe le fasi del giudizio cautelare), la qualità delle parti ne consente l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- respinge il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
, e;
[...] Controparte_2 Controparte_3
- compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio e del giudizio cautelare. Viterbo, 5 febbraio 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Michela Mignucci