Art. 26. (Custodia e movimento fondi). 1. Per motivi connessi alla sicurezza della custodia e del movimento dei fondi, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, puo' autorizzare uffici diversi dalla cassa provinciale a ricevere i versamenti di altri uffici della stessa provincia ed a fare a questi le sovvenzioni.
2. Con lo stesso provvedimento sono disciplinati i rapporti fra la direzione provinciale, l'ufficio autorizzato a ricevere i versamenti e ad eseguire le sovvenzioni in luogo della cassa provinciale e gli uffici che effettuano i versamenti e chiedono le sovvenzioni, nonche' le modalita' di custodia dei fondi e delle chiavi dei mezzi di custodia nell'ufficio designato.
3. Nel caso e per le localita' in cui le forze dell'ordine incontrino obiettive difficolta' ad eseguire la vigilanza degli uffici postali o la scorta armata ai mezzi di trasporto dei fondi e dei valori dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni stabilisce, sentito il consiglio di amministrazione, le misure cautelari alternative, nel rispetto dell'esigenza prioritaria di assicurare la regolare e puntuale esecuzione dei servizi e, in particolare, del pagamento delle pensioni.
2. Con lo stesso provvedimento sono disciplinati i rapporti fra la direzione provinciale, l'ufficio autorizzato a ricevere i versamenti e ad eseguire le sovvenzioni in luogo della cassa provinciale e gli uffici che effettuano i versamenti e chiedono le sovvenzioni, nonche' le modalita' di custodia dei fondi e delle chiavi dei mezzi di custodia nell'ufficio designato.
3. Nel caso e per le localita' in cui le forze dell'ordine incontrino obiettive difficolta' ad eseguire la vigilanza degli uffici postali o la scorta armata ai mezzi di trasporto dei fondi e dei valori dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni stabilisce, sentito il consiglio di amministrazione, le misure cautelari alternative, nel rispetto dell'esigenza prioritaria di assicurare la regolare e puntuale esecuzione dei servizi e, in particolare, del pagamento delle pensioni.