Art. 31. Miglioramenti del trattamento economico dei sostituti portalettere
Al personale non di ruolo di cui all'articolo 21, lettera b), della legge 3 aprile 1979, n. 101, sono attribuite:
a) per il periodo 1 maggio 31 dicembre 1979, una somma mensile lorda di L. 10.000 una tantum individuale, con conclusione della tredicesima mensilita';
b) con decorrenza dal 1 gennaio 1980, e sino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1 della presente legge, una somma lorda mensile, da corrispondersi anche con la tredicesima mensilita', di L. 20.000.
Le somme di cui ai punti a) e b) si corrispondono in quanto competa lo stipendio, paga o retribuzione, e sono ridotte, nella stessa proporzione, in ragione dei giorni di servizio non prestati nel mese.
Al personale non di ruolo di cui all'articolo 21, lettera b), della legge 3 aprile 1979, n. 101, sono attribuite:
a) per il periodo 1 maggio 31 dicembre 1979, una somma mensile lorda di L. 10.000 una tantum individuale, con conclusione della tredicesima mensilita';
b) con decorrenza dal 1 gennaio 1980, e sino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1 della presente legge, una somma lorda mensile, da corrispondersi anche con la tredicesima mensilita', di L. 20.000.
Le somme di cui ai punti a) e b) si corrispondono in quanto competa lo stipendio, paga o retribuzione, e sono ridotte, nella stessa proporzione, in ragione dei giorni di servizio non prestati nel mese.