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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/04/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sez. Civile
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 971/2004 R.G., promosso da
, nata a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA CASE NUOVE RUSSO,15 PATTI presso lo studio dell'avv. SANGIORGIO SAVERIO, che la rappresenta e difende per procura in atti nei confronti di
, nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
28/11/1954 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. LOPES ELVIRA
ROSA, che lo rappresenta e difende per procura in atti
E di
.F. , nata negli Stati Uniti il Controparte_2 C.F._3
13.07.1956, res.te in Patti, c.da Case Nuove Russo, Via Torre Fortunato
Oggetto: azione di riduzione per lesione della legittima.
1
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato il 27.10.2004 e il 28.10.2004, Parte_1 ha convenuto in giudizio i fratelli, e
[...] Controparte_1 Controparte_2 esponendo che:
- In data 27 agosto 2001 è deceduto in Patti, senza lasciare testamento, il padre, ; Persona_1
- I beni caduti in successione consistono nei seguenti fabbricati: a) unità immobiliare identificata in catasto al foglio 6, particella 70, sub 2, categoria
C/1, classe 6, consistenza 35 m quadri, rendita catastale euro 786,31, sita al piano terra della via Cristoforo Colombo n. 172, Marina di Patti;
b) unità immobiliare in catasto al foglio sei particella 70, sub 5, categoria A/4, classe 6, rendita catastale euro 162,68, sita dal piano terra della via zuccarello numero 149, Marina di patti;
c) unità immobiliare non denunciata in catasto comunque ricadente al foglio 6, ubicata alla via Puccini n. 1,
Marina di Patti;
- In vita, di , con atto di donazione del 5.9.1989, registrato a Persona_1
Patti il 25.9.1989, al n. 1039, aveva donato a i seguenti Controparte_2 beni immobili, tutti identificati al NCEU al foglio 6: a) part. 70, sub 1, cat.
C/1, b) part. 70, sub 4, cat. A/4,; c) part. 70, sub 6, cat. A/2; d) part. 70, sub 7. Cat. A/2;
- Che in data 3.10.1991, in vita, , aveva donato, con atto Persona_1
registrato a Patti il 16.10.1991 al n. 1353, al figlio i Controparte_1 seguenti fabbricati tutti identificati al NCEU al foglio 6, a) part. 179, sub 1, cat. C/2; b), part. 179, sub 3, cat. C/2; c), part. 179, sub 2, cat. C/2; d) part.
179, sub 4; e) part. 179 sub 5, cat. A/2;
- Nel 1982 il de cuius aveva stipulato con il geometra , marito Persona_2
della odierna attrice, un accordo, trascritto nel maggio 1984 come preliminare di permuta, registrato presso l'ufficio del registro di Patti il
2
14/06/1988, con il quale i coniugi di e Persona_1 CP_3 cedevano al geometra il 40% dell'area netta interamente Persona_2 edificabile, costituita all'epoca dal lastrico solare soprastante uno dei beni immobili poi fatto oggetto di donazione in favore di , Controparte_2 segnatamente l'appartamento di cui al foglio sei particella 70, sub 7; a fronte di questa cessione, e quale corrispettivo della stessa, il geometra Per_2
, doveva eseguire una serie di lavori, meglio specificati a pagina 3,
[...] dell'atto di citazione, nonché realizzare sul restante 60% di area fabbricabile, contigua al 40% ceduto, un appartamento finito ed abitabile da destinare alla figlia di cui però essi coniugi avrebbero mantenuto Parte_1
l'usufrutto;
- Tale accordo è stato adempiuto tanto che nel maggio 1984 sia la totalità dei lavori di lavori di ristrutturazione concordati, sia l'appartamento insistente sul 60% dell'area destinata alla figlia che quello insistente sul 40% Pt_1 dell'area ceduta al geom. erano stati completati, ma non Persona_2 accatastati;
- Essendo decorsi vent'anni il geom. , aveva avviato autonoma Persona_2
azione di usucapione del proprio appartamento e relativo sottotetto, mentre in relazione all'appartamento realizzato per conto dei coniugi Parte_2
sul 60% del lastrico solare rimasto di proprietà di questi ultimi
[...]
(insistente sul sottostante appartamento di cui al foglio 6, part. 70, sub. 6) effettivamente di fatto destinato a sin dal 1984 e da questa Parte_1 utilizzato con il consenso del padre come proprietaria piena dalla sua realizzazione a tutt'oggi – su cui i fratelli non hanno mai opposto alcuna contestazione – è intervenuto l'acquisto per usucapione;
in subordine, qualora non venga riconosciuto l'intervenuto acquisto per usucapione, il bene di che trattasi ricadrebbe nella successione legittima di Per_1
;
[...]
3
- Per effetto delle donazioni compiute in vita da in favore Persona_1
dei figli e sussiste lesione della quota di legittima CP_1 CP_2 spettante a sia che l'appartamento destinato a quest'ultima Parte_1 venga inserito tra i beni ricadenti nella successione sia che ne resti escluso per effetto dell'esclusivo acquisto per intervenuta usucapione.
Tanto premesso, l'attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni:
- Ritenere e dichiarare ai sensi dell'art. 1558 c.c. l'intervenuto acquisto per usucapione della seguente unità immobiliare: proprietà piena per 1000/1000 dell'intero appartamento realizzato sul 60% dell'area edificabile a suo tempo costituita da lastrico solare della palazzina sita in Patti, confinante a Nord con via Zuccarello, ad Est con via Puccino, a Sud con via Colombo e a Ovest con altro fabbricato di proprietà di , posta al secondo piano Controparte_1 fuori terra, di vani 5, mai censita in catasto, soprastante l'immobile di cui al foglio 6, part. 70 sub 6 di proprietà di;
quota parte pari Controparte_2 al 60% di proprietà piena pro indiviso dell'intero sottotetto non abitabile, non censito in catasto;
quota parte del 25% pro indiviso dei beni comuni non censibili (vano scala) oltre accessori e pertinenza, con ordine al
Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione della sentenza con esonero da responsabilità;
- Nel merito, in via principale, valutare i beni appartenenti al defunto al momento della sua morte, escludendo il bene usucapito da Parte_1 procedere alla riunione fittizia di tutti i beni di cui il de cuius ha disposto per donazione secondo il valore determinato in base alle disposizioni di cui agli artt. 747 e 750 c.c. e calcolare la quota di cui il de cuius poteva disporre;
- Verificare e dichiarare la lesione della quota di legittima spettante all'attrice e disporre la riduzione delle donazioni e integrare la quota spettante a
[...]
secondo le modalità di cui agli artt. 553 e segg. cc, condannando Parte_1
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e alle necessarie restituzioni ovvero Controparte_1 Controparte_2 ai necessari conguagli;
- Condannare a corrispondere a la somma Controparte_2 Parte_1
che sarà determinata in giudizio a mezzo di apposita CTU o che sarà liquidata dal giudice in via equitativa, a titolo di mancato godimento della quota di sua spettanza con riferimento all'immobile dichiarato in successione come immobile non denunciato in catasto, comunque ricadente al foglio 6, ubicato in Patti alla Via Puccini n. 1;
- Nel merito, in via subordinata, procedere alla valutazione di tutti i beni ancora appartenenti al de cuius al tempo della sua morte, compreso il bene eventualmente non usucapito da a seguito del mancato Parte_1 accoglimento della domanda di usucapione, e poi procedere alla riunione fittizia di tutti i beni di cui il de cuius ha disposto con donazione e calcolare la quota di cui egli poteva disporre;
- Verificare la lesione della quota di legittima spettante all'attrice e disporre la riduzione delle donazioni e integrare la quota spettante a Parte_1 secondo le modalità di cui agli artt. 553 e segg. cc, condannando CP_1
e alle necessarie restituzioni ovvero ai
[...] Controparte_2 necessari conguagli;
- Condannare a corrispondere a la somma Controparte_2 Parte_1
che sarà determinata in giudizio a mezzo di apposita CTU o che sarà liquidata dal giudice in via equitativa, a titolo di mancato godimento della quota di sua spettanza con riferimento all'immobile dichiarato in successione come immobile non denunciato in catasto, comunque ricadente al foglio 6, ubicato in Patti alla Via Puccini n. 1.
non si è costituita. Controparte_2
Si è, invece, costituito contestando la domanda di usucapione Controparte_1 avanzata dall'attrice, allegando che solo dall'anno 1990 l'immobile in questione
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è stato saltuariamente utilizzato dai coniugi e, solo per mera Persona_3 tolleranza, dal '91 la sorella ha percepito un canone di locazione;
da tanto ne deriva che, rigettata la domanda di usucapione, tra i beni caduti in successione devono farsi rientrare anche gli appartamenti ricadenti sul 40% e sul 60% dell'intera area edificabile soprastante il fabbricato sito in Patti Marina alla Via
Puccini n. 2; il convenuto ha chiesto la riunione al procedimento n. 884/2004
RG. intrapreso da per sentir dichiarare l'acquisto per usucapione Persona_2 della proprietà dell'immobile costruito sul 40% dell'area edificabile di cui sopra, in subordine disporre la sospensione del presente giudizio;
il convenuto ha chiesto inserirsi nella massa ereditaria la somma di 56.000.000 di lire donata dal de cuius alle figlie;
di tenere conto che le spese funerarie sono state sostenute solo da;
di tenere conto del fatto che egli ha corrisposto ai Controparte_1 genitori, sino alla loro morte, il canone di affitto in quanto usufruttuari;
che la stima dei beni ricadenti nella successione è errata;
che il contratto di donazione in suo favore espressamente ha previsto la dispensa da collazione;
che, in ogni caso, è disposto a rinunciare alla suo quota successoria sugli appartamenti costruiti sul 60% e 40% dell'area edificabile di cui sopra in favore della sorella
. Parte_1
All'udienza di prima comparizione, è stata dichiarata la contumacia di
[...]
e la causa rinviata al 18.5.2005 con temine per memorie sino a dieci CP_2 giorni prima.
In data 2.5.2005 l'attrice ha depositato memorie contestando puntualmente quanto affermato dal convenuto.
Con ordinanza riservata depositata il 14.7.2005, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.5.2005, la causa è stata rimessa al Presidente del Tribunale per valutare la chiesta riunione ed è stata fissata l'udienza del
7.10.2005, poi rinviata al 23.3.2006; il GI con ordinanza pubblicata il 27.3.2006 ha rigettato la richiesta di riunione e rimesso il presente procedimento al titolare
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per l'udienza del 17.5.2006; a tale udienza sono stati concessi i termini per il deposito di memorie istruttorie (40 giorni per prova e 40 giorni per prova contraria) e la causa è stata rinviata al 25.10.2006.
Con ordinanza del 31.10.2006, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.10.2006, il presente giudizio è stato sospeso ai sensi dell'art. 295 cpc , essendo pregiudiziale la definizione del giudizio N. 884/2004 R.g.
Con ricorso depositato il 23.5.2017 premesso che il Parte_1 procedimento n. 884/04 R.G. è stato definito con sentenza emessa il 18.01.2016, depositata in cancelleria il 27.01.2016 e passata in giudicato il 27.02.2017, ha chiesto fissarsi udienza per la prosecuzione del giudizio.
Fissata la comparizione delle parti, è stata ammessa ed espletata l'istruttoria orale (diretta e contraria) in ordine alla domanda di usucapione e all'esito dell'istruttoria è stata disposta CTU al fine di verificare la lesione sia includendo nella massa l'appartamento costruito sul 60% dell'area edificabile, sia escludendolo.
All'esito della CTU, l'attrice ha chiesto il richiamo del consulente al fine di calcolare i frutti. Rigettata tale richiesta e ritenuta matura per la decisione, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art 190 cpc (60+20).
La presente controversia viene decisa dal Tribunale in composizione collegiale ai sensi dell'art. 50 bis, n. 6, c.p.c., in ragione della proposizione, da parte dell'attore, di una domanda di riduzione per lesione della legittima.
Inoltre, quand'anche una sola delle varie domande principali o riconvenzionali formulate investa la competenza collegiale per la fase decisoria, tale competenza si estende all'intero oggetto del giudizio e, pertanto, a tutte le domande, eccezioni e questioni.
Ciò posto, va preliminarmente esaminata la domanda di usucapione avanzata dall'attrice in relazione all'immobile realizzato sul 60% dell'area edificabile
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sovrastante l'appartamento di in catasto al foglio 6, part. Controparte_2
70, sub. 6.
La domanda non può essere accolta.
È pacifico che abbia utilizzato l'appartamento costruito sul 60% Parte_1 dell'area edificabile sovrastante l'immobile della sorella e realizzato CP_2 da in forza di contratto di permuta stipulato con Persona_2 Per_1
(allegato in atti).
[...]
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la configurabilità del possesso ad usucapionem richiede la presenza non solo del corpus possessionis, ma anche di un elemento psicologico, comunemente individuato nell'animus rem sibi habendi, che consiste nell'intento di esercitare il potere sulla cosa come se si fosse titolari del corrispondente diritto, indipendentemente dalla consapevolezza che questo appartenga ad altri (Cass. civ. 26.04.2002 n. 6079).
La ricorrenza dell'indicato requisito soggettivo impone, allora, di effettuare un attento esame delle situazioni concrete, tenendo presente che esso, riguardando un atteggiamento dell'animo umano, può essere desunto solo in via presuntiva.
La giurisprudenza di legittimità ha, a tal proposito, elaborato dei criteri utilizzabili dall'interprete come guida nella valutazione dei singoli casi e, in particolare, ha evidenziato che quando il possesso derivi da un contratto ad effetti obbligatori e non reali (come ad esempio in forza di apposita clausola contenuta in un contratto preliminare), la disponibilità del bene non può valere, di regola, come esplicazione del possesso ad usucapionem.
Gli elementi probatori acquisiti in atti non appaiono, tuttavia, sufficienti a fornire prova dell'elemento psicologico indispensabile per la sussistenza di un possesso idoneo a determinare la fattispecie acquisitiva dell'usucapione
I testi escussi, infatti, hanno solo confermato che l'immobile in questione è stato Per_ abitato da e dalla sua famiglia e poi dalla figlia;
nessuno Parte_1 dei testi escussi ha riferito di circostanze idonee a provare una interversione del
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possesso nei confronti di e da parte della Persona_1 CP_3 figlia.
Invero, va rilevato che la scrittura privata di permuta stipulata da Per_1
e , da un lato, e , dall'altro, prodotta da
[...] CP_3 Persona_2 parte attrice, prevedeva a carico di , quale corrispettivo della Persona_2 permuta - ossia dell'attribuzione in suo favore del 40% dell'area netta fabbricabile del proprio fabbricato, lato monte, sito in Patti Marina, via Pacini n.
2 – l'obbligo di realizzare nel 60% della restante area netta fabbricabile, lato mare, un appartamento completo di ogni cosa, quindi perfettamente abitabile che verrà ceduto in forma definitiva a senza pagare alcun Parte_1 canone, restando usufruttuari i coniugi detto appartamento Persona_5 verrà realizzato secondo le necessità della figlia . Parte_1
La prova testimoniale ha dimostrato l'utilizzo dell'appartamento da parte Per_ dell'attrice e della sua famiglia e poi da parte della figlia (si vedano in tal senso le dichiarazioni della teste e della teste ). Tes_1 Tes_2
Del resto, secondo quanto indicato nella scrittura, la finalità della costruzione dell'appartamento, con oneri a carico dell' , era la destinazione ai bisogni Per_2 della figlia con riserva di usufrutto ai concedenti. Pt_1
La detenzione dell'immobile in questione da parte dell'attrice va ritenuta come una detenzione alieno nomine, in attesa del trasferimento formale della nuda proprietà.
La stessa attrice, in citazione, afferma che l'immobile sin dal 1984 è stato dalla stessa utilizzato con il consenso esplicito del padre.
Perché si abbia possesso utile all'usucapione è necessaria la c.d. interversio possessionis di cui all'art. 1141 c.c. che chiaramente non può consistere in un mero cambio di volontà interna ma deve estrinsecarsi con atti che manifestino in modo inequivocabile l'intenzione di esercitare il possesso in nome proprio.
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Nel caso di specie la prova della interversione del possesso non è stata fornita, nulla avendo in proposito riferito i testi escussi né potendosi ritenere come atto contro il proprietario il fatto che l'immobile è stato realizzato dall' con Per_2 denaro proprio, perché ciò rientrava nel contratto di permuta.
Dal rigetto della domanda di usucapione consegue che il bene immobile in questione, realizzato sul 60% dell'area edificabile soprastante l'immobile di Di
Dicca Concettina di cui al foglio 6, part. 70 sub 6, deve ritenersi parte della massa ereditaria del de cuius . Persona_1
Venendo ora all'esame della domanda di riduzione per lesione della legittima, va osservato quanto segue.
L'azione di riduzione è volta a far dichiarare l'inefficacia, in tutto o in parte, delle disposizioni testamentarie e degli atti di liberalità posti in essere in vita dal de cuius che, eccedendo la quota disponibile (art. 556 c.c.), abbiano leso la quota riservata dalla legge ad alcune categorie di successibili qualificati come
“legittimari”.
L'azione di riduzione ha, come causa petendi, la qualità di erede necessario e l'avvenuta lesione della quota di legittima, per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero degli atti di liberalità posti in essere in vita dal de cuius, e come petitum la diminuzione quantitativa od anche la totale eliminazione delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore degli eredi o di terzi nella misura necessaria per reintegrare la quota di riserva e ciò con effetto retroattivo al momento dell'apertura della successione (Cass. civ. sez. I, 11.06.2003 n. 9424).
La lesione dei diritti del legittimario, oltre che attraverso disposizioni testamentarie, può realizzarsi attraverso donazioni.
La riduzione delle donazioni è prevista dall'art. 555 c.c., che va coordinato col disposto dell'art. 809 c.c., per cui le liberalità, anche se risultano da atti diversi dal contratto di donazione, sono soggette alle stesse norme sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari, mentre l'azione di
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riduzione va esclusa solamente con riferimento alle liberalità previste dal secondo comma dell'articolo 770 e a quelle che a norma dell'articolo 742 non sono soggette a collazione.
La domanda per reintegrazione di legittima non è un'azione reale tendente ad ottenere la restituzione di un determinato bene, ma un'azione personale rivolta alla ricostruzione della massa ereditaria (riunione fittizia) ed alla determinazione delle quote disponibili e di riserva, al fine ultimo di reintegrare la quota del legittimario in natura oppure in denaro (Cassazione civile, n. 1069/83); essa rappresenta un rimedio giudiziale diretto a rendere inefficace l'atto dispositivo
(disposizione testamentaria o atto di donazione) compiuto dal defunto.
Gli atti di liberalità soggetti a riduzione, infatti, non sono nulli o annullabili, ma validi, anche se suscettibili di essere resi inoperanti, in tutto o in parte, nei limiti cioè in cui ciò sia reso necessario per l'integrazione della quota di riserva
(Cassazione civile, n. 25834/08).
Il legislatore stabilisce determinate condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione da parte del legittimario chiamato all'eredità.
In particolare l'art. 564 c.c. prevede che “il legittimario che non ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all'eredità.”. Quest'ultima disposizione, che opera tutte le volte in cui il legittimario leso voglia agire in riduzione nei confronti di legatari e donatari non coeredi, pone una vera e propria condizione di proponibilità della domanda e, di conseguenza, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, l'accettazione con beneficio di inventario non può sopravvenire nel corso del giudizio (Cass. civ. 24.02.1949 n.- 340), mentre la sua mancanza è rilevabile d'ufficio (Cass. civ., 06.06.1968 n. 1701).
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Quando, come nel caso in esame, le donazioni sono effettuate verso coeredi, non
è necessaria l'accettazione beneficiata ai fini dell'esperimento dell'azione di riduzione.
Al fine di valutare la fondatezza o meno della domanda di riduzione, occorre effettuare due operazioni preliminari: la riunione fittizia e l'imputazione ex se.
L'art. 556 c.c. stabilisce, infatti, che, al fine di accertare se un legittimario sia stato leso nei suoi diritti, occorre determinare, mediante una operazione algebrica, il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e quello della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione.
Si deve, pertanto, procedere alla formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione, alla detrazione dal relictum dei debiti contratti dal defunto, nonché quelli sorti a causa della morte, quali le spese funerarie e di sepoltura, da valutare con riferimento alla stessa data.
Occorre, quindi, effettuare la riunione fittizia tra attivo netto e donatum, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione in vita dal de cuius.
Benché l'istituto della riunione fittizia operi in maniera diversa dalla collazione, trattandosi di una operazione meramente contabile, ha in comune con essa la disciplina relativa all'oggetto ed alla valutazione dei beni in forza del rinvio contenuto nell'art. 556 c.c. alle regole dettate negli artt. da 747 a 750 c.c., sicché
i beni oggetto di donazione vanno stimati, nella loro consistenza oggettiva, con riferimento al momento della donazione, e nel loro valore economico sulla base del potere d'acquisto della moneta al momento dell'apertura della successione - art. 747 c.c..
Sulla base dei principi sopra esposti, è stato evidenziato che, al fine di stabilire se l'atto di disposizione patrimoniale compiuto in vita dal de cuius sia lesivo della quota riservata ai legittimari, la donazione con riserva di usufrutto, come
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quelle del caso di specie, deve essere calcolata come donazione in piena proprietà, riferendone il valore al tempo dell'apertura della successione, in quanto l'accertamento della eventuale lesione va compiuto avendo riguardo a tale momento (Cass. civ., sez. II, 24.07.2008, n. 20387).
Sulla massa risultante dalla somma del valore del relictum e del valore del donatum, è possibile, quindi, calcolare la quota indisponibile, mentre per la verifica della lesione di legittima occorre procedere alla imputazione delle liberalità fatte al legittimario, ai sensi dell'art. 564 c.c., (vedi, tra le altre,
Cassazione civile sez. II, 1 dicembre 1993, n. 11873).
Va osservato, poi, che la domanda è procedibile avendo l'attrice indicato in citazione la massa dei beni, il valore della quota legittima e di quella disponibile e la misura della lesione, in accordo con la consolidata giurisprudenza della
Cassazione secondo cui il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia o meno avvenuta, ed in quale misura, la lesione della quota di riserva (cfr., in tal senso, Cass. civ., sentenza n. 11432 del 17.10.1992).
Ai fini del calcolo occorre rilevare che non vi è prova che il de cuius abbia donato alle figlie la somma di £ 56.000.000 né delle spese funerarie nella misura di €
5.000,00, asseritamente sostenute da . Sicché tali importi non Controparte_1 sono stati computati ai fini della riunione fittizia. Non vi è alcuna prova neppure di debiti ereditari che, pertanto, non verranno computati nella massa.
Al CTU è stato demandato di verificare il valore del relictum e del donatum e di calcolare la quota indisponibile, sia tenendo conto della chiesta usucapione dell'immobile costruito sul 60% dell'area edificabile sovrastante l'appartamento di che escludendola. Controparte_2
Va rilevato che ha eccepito che la donazione effettuata in Controparte_1 proprio favore prevede la dispensa da collazione e da imputazione.
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Precisamente, l'atto prevede che la donazione viene fatta ed accettata a titolo di anticipata successione su quanto al donatario potrà spettare sul patrimonio paterno e se vi fosse eccedenza questa si intende donata sulla disponibile del donante, con espressa dispensa dall'obbligo della collazione ed imputazione ai
(cfr. atto di donazione allegato al fascicolo di produzione del convenuto).
La dispensa dalla collazione esonera il donatario dal conferimento, ma non importa l'esclusione del bene donato dalla riunione fittizia ai fini della determinazione della porzione disponibile (Cass. Civ. 14193/2022).
Ne discende che correttamente il CTU, ai fini della determinazione della quota disponibile ha operato la riunione fittizia anche con i beni donati a CP_1
.
[...]
Ebbene, il ctu, facendo applicazione dei criteri dettati nell'ordinanza di nomina, ha accertato che tutti i beni appartenenti alla massa ereditaria ubicati nel Comune di Patti e cioè quelli donati ai due figli, quelli che sono ancora da dichiarare in successione e quelli non censiti (deposito piano ammezzato e appartamento realizzato al 2° piano sul 60% del lastrico solare) alla data di apertura della successione (2001), avevano un valore complessivo di € 698.015,00 sicché la quota legittima spettante ad ogni figlio è pari a € 155.114,44, la quota disponibile
è pari a € 232.671,67 (2/3 la quota spettante ai figli, da dividere a sua volta in tre parti, e 1/3 la quota disponibile).
Al figlio il de cuius ha donato immobili il cui valore, alla data di CP_1 apertura della successione, è pari ad € 327.425,00; alla figlia ha CP_2 donato beni per € 198.945,00 mentre alla figlia non ha donato nulla. Pt_1
Il valore dei beni relitti, per i quali si è aperta la successione legittima, ammonta ad € 171.645,00 sicché a ciascun figlio spettano beni per un valore di € 57.215,00
(pari a 1/3).
È evidente che la quota di spettante all'attrice è inferiore a quella a lei riservata in quanto legittimaria.
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Quando occorre procedere alla riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari o anche nel caso in cui i successori ab intestato siano tutti legittimari, come nel caso in esame, la legge stabilisce l'ordine di riduzione delle disposizioni lesive della legittima, stabilendo all'art. 553 c.c. che, anzitutto, si procede alla riduzione delle quote legali ab intestato (riguardo all'applicabilità della suddetta disposizione al caso in cui i successori ab intestato siano tutti legittimari vedi Cass. 06.03.1980 n. 1521).
In altri termini, il legittimario è chiamato alla successione ab intestato sul relictum in una quota non inferiore alla sua quota di legittima, sicchè, ove il relictum sia sufficiente a coprire tale quota, egli non ha alcun bisogno di ricorrere all'azione di riduzione delle donazioni ai sensi dell'art. 555 cod. civ. per ottenere quanto a lui spettante.
Nel caso di specie la quota di legittima è pari ad € 155.114,44 mentre il relictun
è pari ad € 171.645,00 sicchè l'attrice, fino alla concorrenza della quota a lei riservata, attingerà dai beni facenti parte della successione ab intestato senza necessità di procedere alla riduzione delle donazioni (che, peraltro, per la quota eccedente la legittima riservata a ciascun coerede, non eccedono la quota disponibile).
Per quanto precede che l'azione di riduzione è infondata e va rigettata.
Tutte le altre domande connesse restano assorbite.
Non si può, infine, procedere alla divisione dei beni comuni, in quanto né nell'atto di citazione, né nella comparsa di risposta è stata mai avanzata domanda di divisione.
Le spese di lite vengono compensate, ad eccezione di quelle di CTU che sono poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo nella causa iscritta al N. 971/2024 RG, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
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1. Nella contumacia di , rigetta, per le causali di cui in Controparte_2
motivazione, la domanda di usucapione della proprietà dell'immobile costruito sul 60% dell'area edificabile soprastante l'unità immobiliare identificata in NCEU del Comune di Patti al foglio 6, part. 70, sub 6;
2. Rigetta la domanda di riduzione delle donazioni;
3. Compensa tra le parti le spese di lite;
4. Pone le spese di ctu liquidate in corso di causa definitivamente a carico dell'attrice.
Così deciso in Patti, nella Camera di Consiglio del 23.4.2025.
Il giudice rel. Il Presidente
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
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