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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 09/11/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 125/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 14.2.2025 e segnata al n. R.G. 125/2025, pendente tra:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
EL UN, elettivamente domiciliato in VIA A. INGANNI N. 19,
BRESCIA, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
GI AR, elettivamente domiciliata in TRAVERSA MELCHIORRE
DORE N. 1, POSADA, presso lo studio del difensore;
RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il Tribunale adito voglia:
Pag. 1 di 4 1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalla sig.ra e dal CP_1 sig. in data 16.07.2005 a Brescia, trascritto nel Registro degli atti di Parte_1 matrimonio del Comune di Brescia l'anno 2005 al n. 136, Parte I serie Ufficio;
2) Dichiarare che nessun importo è dovuto, a titolo di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro poiché entrambi in grado di mantenersi autonomamente;
3) Spese legali compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
- Si esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso, alle condizioni di cui al ricorso congiunto del 25 settembre 2025.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.2.2025, ha esposto di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con il 16.7.2005 a Brescia, trascritto nel registro degli atti CP_1 di matrimonio al n. 136, Parte I, anno 2005; che dall'unione è nata la figlia il Persona_1
29.9.2005, attualmente maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
che le parti si sono separate legalmente con decreto di omologa cron. n. 24411/2012 del 30.11.2012,
R.G. n. 6633/2012, emesso dal Tribunale di Brescia;
che con decreto del 18.6.2014, R.G.
n. 768/2013, il Tribunale di Brescia ha modificato le condizioni della separazione consensuale omologata tra i coniugi;
che dalla separazione le parti non hanno ripreso la Co convivenza;
che la signora ha trasferito la propria residenza in Budoni;
che è interesse del ricorrente chiedere lo scioglimento del matrimonio, ricorrendone i presupposti di legge. Ciò premesso il ricorrente ha chiesto pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere a tutte le incombenze di legge;
porre a carico della sig.ra le spese, i diritti e gli onorari di lite. CP_1
Con comparsa depositata il 3.7.2025 si è costituita in giudizio , la quale, CP_1 aderendo alla domanda di parte ricorrente, ha chiesto dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalla sig.ra e dal sig. in data 16.07.2005 a CP_1 Parte_1
Brescia, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Brescia l'anno
2005 al n. 136, Parte I serie Ufficio;
dichiarare che nessun importo è dovuto, a titolo di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro poiché entrambi in grado di mantenersi autonomamente.
Pag. 2 di 4 Con istanza depositata il 24.9.2025 le parti hanno chiesto la trasformazione in divorzio consensuale e la sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta.
All'udienza del 25.9.2025, sostituita dal deposito delle note scritte, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni su cui le stesse hanno raggiunto l'accordo.
Il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
1) La domanda delle parti volta a dichiarare lo scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi e l'assenza di figli minori, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e ad accertare che le clausole di divorzio non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Dai documenti acquisiti, risulta che dalla comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale è decorso il termine superiore a sei mesi.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, da allora non si è più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra loro.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
898/1970, come novellato dall'art. 5 della L. 74/1987 e successive modifiche, per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2) Stante l'accordo raggiunto, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e il Parte_1 CP_1 giorno 16.7.2005 in Brescia, trascritto presso i registri dello stato civile del Comune di
Brescia al n. 136, Parte I, dell'anno 2005;
2) ordina all'Ufficio dello stato civile del Comune di Brescia di procedere all'annotazione della sentenza;
3) compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 7 novembre 2025.
Pag. 3 di 4 Il Presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 14.2.2025 e segnata al n. R.G. 125/2025, pendente tra:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
EL UN, elettivamente domiciliato in VIA A. INGANNI N. 19,
BRESCIA, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
GI AR, elettivamente domiciliata in TRAVERSA MELCHIORRE
DORE N. 1, POSADA, presso lo studio del difensore;
RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il Tribunale adito voglia:
Pag. 1 di 4 1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalla sig.ra e dal CP_1 sig. in data 16.07.2005 a Brescia, trascritto nel Registro degli atti di Parte_1 matrimonio del Comune di Brescia l'anno 2005 al n. 136, Parte I serie Ufficio;
2) Dichiarare che nessun importo è dovuto, a titolo di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro poiché entrambi in grado di mantenersi autonomamente;
3) Spese legali compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
- Si esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso, alle condizioni di cui al ricorso congiunto del 25 settembre 2025.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.2.2025, ha esposto di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con il 16.7.2005 a Brescia, trascritto nel registro degli atti CP_1 di matrimonio al n. 136, Parte I, anno 2005; che dall'unione è nata la figlia il Persona_1
29.9.2005, attualmente maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
che le parti si sono separate legalmente con decreto di omologa cron. n. 24411/2012 del 30.11.2012,
R.G. n. 6633/2012, emesso dal Tribunale di Brescia;
che con decreto del 18.6.2014, R.G.
n. 768/2013, il Tribunale di Brescia ha modificato le condizioni della separazione consensuale omologata tra i coniugi;
che dalla separazione le parti non hanno ripreso la Co convivenza;
che la signora ha trasferito la propria residenza in Budoni;
che è interesse del ricorrente chiedere lo scioglimento del matrimonio, ricorrendone i presupposti di legge. Ciò premesso il ricorrente ha chiesto pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere a tutte le incombenze di legge;
porre a carico della sig.ra le spese, i diritti e gli onorari di lite. CP_1
Con comparsa depositata il 3.7.2025 si è costituita in giudizio , la quale, CP_1 aderendo alla domanda di parte ricorrente, ha chiesto dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalla sig.ra e dal sig. in data 16.07.2005 a CP_1 Parte_1
Brescia, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Brescia l'anno
2005 al n. 136, Parte I serie Ufficio;
dichiarare che nessun importo è dovuto, a titolo di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro poiché entrambi in grado di mantenersi autonomamente.
Pag. 2 di 4 Con istanza depositata il 24.9.2025 le parti hanno chiesto la trasformazione in divorzio consensuale e la sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta.
All'udienza del 25.9.2025, sostituita dal deposito delle note scritte, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni su cui le stesse hanno raggiunto l'accordo.
Il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
1) La domanda delle parti volta a dichiarare lo scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi e l'assenza di figli minori, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e ad accertare che le clausole di divorzio non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Dai documenti acquisiti, risulta che dalla comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale è decorso il termine superiore a sei mesi.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, da allora non si è più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra loro.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
898/1970, come novellato dall'art. 5 della L. 74/1987 e successive modifiche, per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2) Stante l'accordo raggiunto, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e il Parte_1 CP_1 giorno 16.7.2005 in Brescia, trascritto presso i registri dello stato civile del Comune di
Brescia al n. 136, Parte I, dell'anno 2005;
2) ordina all'Ufficio dello stato civile del Comune di Brescia di procedere all'annotazione della sentenza;
3) compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 7 novembre 2025.
Pag. 3 di 4 Il Presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
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