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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 17/02/2026, n. 1602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1602 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1602/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI VI MARCO, Presidente
DE ROSA MARIA ARMONIA, Relatore
DE MARCO MAURIZIO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4577/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Società_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16339/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
26 e pubblicata il 19/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 19261289 TARSU/TIA 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 19261289 TARSU/TIA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 19261289 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 19261289 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 19261289 TARSU/TIA 2011 - TITOLO ESECUTIV n. 360703 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 671/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere l'appello
Resistente/Appellato: rigettare l'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, aveva presentato ricorso, notificato il 19.1.2024 alla Resistente_1 Srl, impugnando l'intimazione di pagamento n. 19261289, notificata in data 23/11/2023, di importo di € 2.360,72, al netto di sanzioni e interessi, in relazione al titolo esecutivo n. 360703, notificato il 14/10/2019, per il mancato pagamento dell'ingiunzione fiscale n. 04889 00737175, notificata il
21.12.2015, emessa per TARSU relativa agli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, dovuta al Comune di
San Giorgio a Cremano.
Il contribuente aveva chiesto di dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n° 19261289 e del titolo esecutivo sotteso per intervenuta prescrizione.
Si era costituita in giudizio la Società concessionaria che aveva sostenuto l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica al Comune, litisconsorte necessario, ai sensi del comma 6-bis dell'art. 14, del D.lgs n. 546/1992 (Litisconsorzio ed intervento) – così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del
D.lgs 30 dicembre 2023, n. 220.
Aveva eccepito poi la definitività della pretesa per mancata impugnazione, nei termini di legge, degli atti prodromici notificati al contribuente.
Il ricorso veniva respinto.
Contro la predetta sentenza proponeva appello il contribuente.
Alla odierna udienza, su invito del Presidente, il relatore esponeva i termini della questione.
Le parti si riportavano agli scritti difensivi.
La Corte si ritirava in camera di consigli per deliberare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(S
Ritiene la Corte che l'appello debba essere rigettato.
Con il primo motivo di appello si contesta la notifica dell'ingiunzione e del preavviso di fermo.
Quanto alla notifica dell'ingiunzione l'appellante ha fatto rilevare la mancanza della seconda raccomandata, stante la notifica al portiere.
Osserva questa Corte che la Cassazione ha stabilito che la notificazione effettuata a mezzo posta si considera regolarmente perfezionata anche in assenza della CAN se l'atto è stato consegnato a persona qualificatasi come convivente o addetta alla casa, salvo querela di falso. (Cfr.Cass. civ. n. 14722/2018; Cass. civ. n. 18472/2018) ed è costante l'orientamento secondo il quale il rispetto dell'iter normativo della fattispecie notificatoria nei casi in cui è richiesto l'invio al destinatario della Can, lo stesso è garantito attraverso la semplice spedizione di detta comunicazione, senza che sia necessario verificarne l'effettiva ricezione (cfr
Cassazione, pronunce nn. 13432/2020, 4987/2021, 2377/2022 e 34824/2023, n.28618/2024).
Quanto invece alla notifica del preavviso l'appellante affermare genericamente che la firma “non è dell'appellante”. Sul punto la Corte rileva che la scrittura privata deve essere disconosciuta al primo atto in cui la parte esercita il proprio diritto di difesa, sia essa un'udienza o una difesa scritta (cfr. Cassazione
n.9690/2023) e conseguentemente presentata querela di falso che nel caso non risulta essere avvenuta.
Priva di fondamento appare anche l'ulteriore eccezione relativa al punto della sentenza di primo grado che così recita: “pur volendo ritenere regolare la notifica dell'atto prodromico (cioè del preavviso di fermo), ben poteva, l'odierno appellante, impugnare legittimamente l'intimazione di pagamento notificata in data
23/11/2023 per eccepire l'intervenuta prescrizione del debito tributario stante l'irregolare notifica del titolo esecutivo notificato il 14/10/2019.”
Sul punto i Giudici di prime cure non hanno affermato che l'appellante non poteva proporre l'impugnazione, ma che “al ricorrente era stato notificato (il 15.11.2021) il preavviso di fermo amministrativo, che è atto che contiene in sé l'intimazione a pagare il debito ivi indicato, la cui esistenza, natura e importo era, dunque, a conoscenza, o nella conoscibilità, del contribuente già prima dell'atto qui opposto. Ne discende che il ricorrente era stato messo nella possibilità di conoscere l'esistenza del debito dopo l'asserita omessa o irregolare notifica dell'ingiunzione il 14.10.2019, il cui eventuale vizio resta ormai sanato e superato dall'atto successivo regolarmente notificato e non impugnato. Non è dunque vero che, per il ricorrente, l'atto oggi gravato rappresenta la prima manifestazione della pretesa tributaria, avendo egli ricevuto il preavviso di fermo che quella pretesa rinnova.”
I giudici di prime cure hanno correttamente applicato quanto statuito da consolidata giurisprudenza di legittimità, da ultimo con la recentissima sentenza n.6436/2025, che ha ribadito che l'atto di intimazione sia atto riconducibile all'elencazione dell'articolo 19 del Dlgs 546/1992, in quanto tale, «obbligatoriamente
» impugnabile, svolgendo la funzione dell'avviso di mora.
In sostanza, la notifica di un atto antecedente a quello oggetto di impugnazione, non opposto nei termini di legge, impedisce la proposizione di eccezioni, ivi compresa quella di intervenuta decadenza, che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/92 (cfr. Cass. Sez. V – ordinanza n. 8198/2022).
Alla luce di tali considerazioni va dunque rigettato l'appello.
Stante la soccombenza, va condannato l'appellante al pagamento delle spese di giudizio che quantifica in euro 450,00.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello;condanna l'appellante al pagamento delle spese che liquida in euro 450,00.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI VI MARCO, Presidente
DE ROSA MARIA ARMONIA, Relatore
DE MARCO MAURIZIO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4577/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Società_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16339/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
26 e pubblicata il 19/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 19261289 TARSU/TIA 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 19261289 TARSU/TIA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 19261289 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 19261289 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 19261289 TARSU/TIA 2011 - TITOLO ESECUTIV n. 360703 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 671/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere l'appello
Resistente/Appellato: rigettare l'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, aveva presentato ricorso, notificato il 19.1.2024 alla Resistente_1 Srl, impugnando l'intimazione di pagamento n. 19261289, notificata in data 23/11/2023, di importo di € 2.360,72, al netto di sanzioni e interessi, in relazione al titolo esecutivo n. 360703, notificato il 14/10/2019, per il mancato pagamento dell'ingiunzione fiscale n. 04889 00737175, notificata il
21.12.2015, emessa per TARSU relativa agli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, dovuta al Comune di
San Giorgio a Cremano.
Il contribuente aveva chiesto di dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n° 19261289 e del titolo esecutivo sotteso per intervenuta prescrizione.
Si era costituita in giudizio la Società concessionaria che aveva sostenuto l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica al Comune, litisconsorte necessario, ai sensi del comma 6-bis dell'art. 14, del D.lgs n. 546/1992 (Litisconsorzio ed intervento) – così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del
D.lgs 30 dicembre 2023, n. 220.
Aveva eccepito poi la definitività della pretesa per mancata impugnazione, nei termini di legge, degli atti prodromici notificati al contribuente.
Il ricorso veniva respinto.
Contro la predetta sentenza proponeva appello il contribuente.
Alla odierna udienza, su invito del Presidente, il relatore esponeva i termini della questione.
Le parti si riportavano agli scritti difensivi.
La Corte si ritirava in camera di consigli per deliberare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(S
Ritiene la Corte che l'appello debba essere rigettato.
Con il primo motivo di appello si contesta la notifica dell'ingiunzione e del preavviso di fermo.
Quanto alla notifica dell'ingiunzione l'appellante ha fatto rilevare la mancanza della seconda raccomandata, stante la notifica al portiere.
Osserva questa Corte che la Cassazione ha stabilito che la notificazione effettuata a mezzo posta si considera regolarmente perfezionata anche in assenza della CAN se l'atto è stato consegnato a persona qualificatasi come convivente o addetta alla casa, salvo querela di falso. (Cfr.Cass. civ. n. 14722/2018; Cass. civ. n. 18472/2018) ed è costante l'orientamento secondo il quale il rispetto dell'iter normativo della fattispecie notificatoria nei casi in cui è richiesto l'invio al destinatario della Can, lo stesso è garantito attraverso la semplice spedizione di detta comunicazione, senza che sia necessario verificarne l'effettiva ricezione (cfr
Cassazione, pronunce nn. 13432/2020, 4987/2021, 2377/2022 e 34824/2023, n.28618/2024).
Quanto invece alla notifica del preavviso l'appellante affermare genericamente che la firma “non è dell'appellante”. Sul punto la Corte rileva che la scrittura privata deve essere disconosciuta al primo atto in cui la parte esercita il proprio diritto di difesa, sia essa un'udienza o una difesa scritta (cfr. Cassazione
n.9690/2023) e conseguentemente presentata querela di falso che nel caso non risulta essere avvenuta.
Priva di fondamento appare anche l'ulteriore eccezione relativa al punto della sentenza di primo grado che così recita: “pur volendo ritenere regolare la notifica dell'atto prodromico (cioè del preavviso di fermo), ben poteva, l'odierno appellante, impugnare legittimamente l'intimazione di pagamento notificata in data
23/11/2023 per eccepire l'intervenuta prescrizione del debito tributario stante l'irregolare notifica del titolo esecutivo notificato il 14/10/2019.”
Sul punto i Giudici di prime cure non hanno affermato che l'appellante non poteva proporre l'impugnazione, ma che “al ricorrente era stato notificato (il 15.11.2021) il preavviso di fermo amministrativo, che è atto che contiene in sé l'intimazione a pagare il debito ivi indicato, la cui esistenza, natura e importo era, dunque, a conoscenza, o nella conoscibilità, del contribuente già prima dell'atto qui opposto. Ne discende che il ricorrente era stato messo nella possibilità di conoscere l'esistenza del debito dopo l'asserita omessa o irregolare notifica dell'ingiunzione il 14.10.2019, il cui eventuale vizio resta ormai sanato e superato dall'atto successivo regolarmente notificato e non impugnato. Non è dunque vero che, per il ricorrente, l'atto oggi gravato rappresenta la prima manifestazione della pretesa tributaria, avendo egli ricevuto il preavviso di fermo che quella pretesa rinnova.”
I giudici di prime cure hanno correttamente applicato quanto statuito da consolidata giurisprudenza di legittimità, da ultimo con la recentissima sentenza n.6436/2025, che ha ribadito che l'atto di intimazione sia atto riconducibile all'elencazione dell'articolo 19 del Dlgs 546/1992, in quanto tale, «obbligatoriamente
» impugnabile, svolgendo la funzione dell'avviso di mora.
In sostanza, la notifica di un atto antecedente a quello oggetto di impugnazione, non opposto nei termini di legge, impedisce la proposizione di eccezioni, ivi compresa quella di intervenuta decadenza, che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/92 (cfr. Cass. Sez. V – ordinanza n. 8198/2022).
Alla luce di tali considerazioni va dunque rigettato l'appello.
Stante la soccombenza, va condannato l'appellante al pagamento delle spese di giudizio che quantifica in euro 450,00.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello;condanna l'appellante al pagamento delle spese che liquida in euro 450,00.