Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/06/2025, n. 5040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5040 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34295/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca Avancini ha pronunciato ex art. 281 sexies 3° comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 34295/2024 promossa da:
, Parte_1 C.F._1
), Parte_2 C.F._2
), Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Emanuele Planelli del Foro di Roma e Paolo
Pappalardo del Foro di Milano, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il domicilio elettronico del primo difensore;
appellanti contro
(C.F. ) in persona del procuratore speciale CP_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa giusta procura per Notar Controparte_2 Per_1
del 26.1.2012 in atti dall'Avv. Matteo Castioni del Foro di Verona ed
[...] elettivamente domiciliata presso il domicilio elettronico del predetto difensore;
appellata
CONCLUSIONI Per le parti appellanti:
pagina 1 di 12
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione: attesa l'offerta transattiva di pari ad euro 1.200 a titolo di CP_1 compensazione pecuniaria ed euro 890,89 a titolo di risarcimento delle spese sostenute a causa della cancellazione, rigettare gli ulteriori motivi di appello e dichiarare che null'altro è dovuto da in caso di rifiuto della proposta CP_1 conciliative formulata da condannare gli appellanti al pagamento CP_1 delle spese di lite del presente grado di giudizio maturate dopo la formulazione della proposta, oltre accessori come per legge. In subordine, compensare integralmente le spese di lite.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato alla controparte, , Parte_1 Pt_2
e hanno proposto appello avverso la sentenza n.
[...] Parte_3
5317/2024 pubblicata in data 10.9.2024 con cui il Giudice di Pace di
Milano ha rigettato le domande dagli stessi proposte di condanna della al pagamento in proprio favore della somma di euro 400,00 CP_1 ciascuno a titolo di compensazione pecuniaria ai sensi del Reg. CE n.
261/04, oltre ad euro 890,89 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale ed euro 150,00 a titolo di “pagamento delle spese dell'attività stragiudiziale”,
pagina 2 di 12 in relazione all'avvenuta cancellazione del volo FR 246 in partenza il giorno
20 ottobre 2022 alle ore 19:55 sulla tratta Tenerife-Roma.
In particolare, il primo Giudice ha escluso la responsabilità del vettore aereo per la cancellazione del volo in parola, ritenendo che lo sciopero nazionale del personale addetto alla navigazione aerea, in tesi indetto dalle ore 22:00 del giorno 20/10/22 alle ore 21:59 del 21/10/2022, costituisse una circostanza eccezionale ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento CE n.
264/2004 cit. e, conseguentemente, ha rigettato tutte le domande attoree, compensando integralmente le spese di lite tra le parti.
Con il primo motivo di appello, gli appellanti hanno censurato la sentenza del Giudice di Pace nella parte in cui ha ritenuto sussistente la circostanza esimente invocata dalla compagnia aerea, costituita come detto dallo sciopero dei controllori di volo, rilevando, per un verso, che dai documenti prodotti in primo grado non risultava con certezza la verificazione di uno sciopero dei controllori di volo per la data e l'orario del volo cancellato e, per altro verso, che, tra i voli aventi quale destinazione Roma Fiumicino, gli unici ad essere cancellati erano stati proprio i voli della circostanza CP_1 che, considerata unitamente al fatto che la Compagnia aerea aveva avuto notizia del possibile sciopero ben sei giorni prima, escludeva la ricorrenza nella specie del requisito dell'imprevedibilità, con conseguente spettanza in favore dei passeggeri della compensazione pecuniaria maggiorata degli interessi di mora ai sensi degli artt. 1284 1° e 4° comma, c.c.
Con il secondo motivo di appello, gli appellanti hanno insistito per l'accoglimento della domanda risarcitoria avanzata in primo grado, sia in relazione al danno patrimoniale in tesi subito per la cancellazione del volo, da determinarsi in relazione alle spese sostenute per il pernottamento in loco per ulteriori cinque giorni , ossia sino alla partenza del volo sul quale erano stati “riprotetti” dalla compagnia aerea, avvenuta in data 25.10.2022 (€
320,00), per il noleggio di una autovettura per i medesimi giorni (€ 186,00),
pagina 3 di 12 per il lavaggio degli indumenti (€ 39,50), per i pasti (€ 319,39), per il parcheggio dell'autovettura presso l'aeroporto di Fiumicino (€ 26,00), sia in relazione alle spese collegate all'attività stragiudiziale svolta, su mandato dei passeggeri, dall'associazione “Voloperso” (€150,00), atteso che CP_1 aveva omesso di informare i predetti passeggeri circa il loro diritto di richiedere la compensazione pecuniaria.
Costituitasi in giudizio, ha instato per il rigetto dell'appello e CP_1 per la conferma della sentenza impugnata, deducendo che: a) la cancellazione del volo era stata causata dallo sciopero dei controllori di volo che costituiva una circostanza eccezionale e che, essa appellata, aveva correttamente informato i passeggeri della cancellazione del volo “il giorno prima della partenza” tramite “mail …e…sms ” ed essi avevano optato per la
“riprotezione gratuita sul volo […] del 25.10.[2022]”; b) l'infondatezza della pretesa degli appellanti di vedersi risarcite le spese stragiudiziali, mancando il requisito dell'autonomia delle predette spese e, in ogni caso, mancando la prova dell'effettivo esborso;
c) l'inammissibilità della domanda di pagamento degli interessi al saggio di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c., in quanto domanda nuova.
Tutto ciò premesso osserva il Tribunale che il primo motivo di appello è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Ai fini di maggiore chiarezza espositiva, giova premettere talune considerazioni introduttive circa la normativa (comunitaria ed internazionale) applicabile al caso di specie.
Secondo il Regolamento CE n. 261/2004, il quale ha istituito regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, al passeggero è riconosciuto, a seconda dei casi, il diritto al rimborso del costo del biglietto o all'imbarco su un volo alternativo, alla c.d. assistenza (pasti, alloggi e pagina 4 di 12 ulteriori servizi minori) e ad una compensazione pecuniaria di importo crescente in proporzione alla gravità del ritardo.
In caso di cancellazione del volo, l'art. 5, comma 3, del Regolamento prevede, infine, che il vettore non sia tenuto al pagamento della compensazione pecuniaria qualora abbia tempestivamente avvertito il passeggero della cancellazione, ovvero dimostri che la stessa sia stata dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso1.
Per quanto attiene, poi, alla compensazione pecuniaria di cui all'art 7 del
Regolamento2, si tratta, in definitiva, di un indennizzo forfetario e 1 L'art. 5 del Reg. Ue n. 261/2004 dispone che “in caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati a) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 8; b) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 9, paragrafo 2, nonché, in caso di volo alternativo quando l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere per il nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza previsto per il volo cancellato, l'assistenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell'articolo 7, a meno che: i) siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto;
oppure ii) siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario d'arrivo previsto;
oppure iii) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario d'arrivo previsto.
2. Insieme alla cancellazione del volo, i passeggeri sono informati delle eventuali alternative di trasporto possibili.
3. Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
4. L'onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo, incombe al vettore aereo operativo”. 2 L'art. 7 del Reg. Ue n. 261/2004 citato, dispone che: “1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a: a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri (…).
2. Se ai passeggeri è offerto di raggiungere la loro destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo a norma dell'articolo 8, il cui orario di arrivo non supera: a) di due ore, per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km;
o b) di tre ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese fra 1500 e 3500 km;
o c) di quattro ore, per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b), l'orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato, il vettore aereo operativo può ridurre del 50 % la compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1. 3. La compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1 è pagata in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari, o,
pagina 5 di 12 standardizzato che spetta al passeggero (al verificarsi dei presupposti sopra menzionati) a seguito della cancellazione del volo e che lascia impregiudicato il diritto di quest'ultimo a conseguire, eventualmente, un “risarcimento supplementare” ai sensi dell'art. 12 del Regolamento3. In tale ultimo caso, la pretesa risarcitoria del passeggero relativamente al danno ulteriore patito in conseguenza della condotta del vettore è disciplinata dalla Convenzione di
Montreal del 28.5.1999 (“Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale”) e, in particolare, dall'art. 19 della
Convenzione medesima, il quale dispone che “Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci.
Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle”.
Venendo al caso di specie, la circostanza eccezionale che ha dedotto CP_1 per andare esente da responsabilità è costituita dallo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali dei controllori di volo.
Al riguardo, va, innanzitutto, rilevato, in senso invero dirimente, che il verificarsi di uno sciopero non costituisce un evento di per sé solo idoneo ad escludere la responsabilità del vettore per la cancellazione del volo.
Giova, infatti, in proposito rilevare che l'art. 7 del Reg CE n. 261/2004, nel caso di cancellazione del volo, attribuisce al passeggero il diritto a conseguire la compensazione pecuniaria ivi disciplinata, salvo che il vettore aereo provi che la predetta cancellazione del volo sia stata dovuta “a
previo accordo firmato dal passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi.
4. Le distanze di cui ai paragrafi 1 e 2 sono misurate secondo il metodo della rotta ortodromica”. 3 L'art. 12 del Reg. Ue n. 261/2004 cit. dispone che “1. Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare. Il risarcimento concesso ai sensi del presente regolamento può essere detratto da detto risarcimento.
2. Fatti salvi principi e norme pertinenti del diritto nazionale, inclusa la giurisprudenza, il paragrafo 1 non si applica ai passeggeri che hanno rinunciato volontariamente ad una prenotazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1”.
pagina 6 di 12 circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”. Ciò significa che, per andare esente da responsabilità, a fronte del fatto oggettivo costituito dalla cancellazione del volo, il vettore non può invero limitarsi a provare la verificazione di un evento “eccezionale” ma deve, anche, dimostrare, per un verso, di avere adottato, nel caso concreto, tutte le misure idonee ad evitare la verificazione di un siffatto evento e, per altro verso, di essersi avvalso “di tutti i mezzi a sua disposizione per garantire un riavviamento ragionevole, soddisfacente e nel più breve tempo possibile, mezzi tra i quali figura la ricerca di altri voli diretti o non diretti operati eventualmente da altri vettori aerei, appartenenti o meno alla stessa alleanza aerea, e che arrivano meno tardi rispetto al volo successivo del vettore aereo interessato” Cfr. CGUE, sez.
IV, sent. n. 74 dell'11.6.2020).
Siffatto onere allegativo e probatorio non è stato invero assolto dall'odierna appellata, la quale, in proposito, si è limitata a dedurre nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado che la cancellazione del volo era stata causata dallo sciopero su menzionato, senza che, tuttavia, la medesima parte appellata abbia fornito la prova dell'imprevedibilità ed eccezionalità di tale circostanza.
Premesso, infatti, che, come anche chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il vettore deve fornire “la concreta dimostrazione dell'effettiva impraticabilità di qualunque altra possibilità di intervento residuo da parte della compagnia interessata (ad es. una tempestiva riprogrammazione dei voli nelle c.d. fasce garantite dai lavoratori in astensione;
l'offerta di una soluzione di trasporto sostituiva equivalente, et similia), sì da attestare, in modo esauriente, incontestabile ed inequivoco, l'assoluta indipendenza del sacrificio delle ragioni del viaggiatore da qualsiasi impegno contrattuale concretamente esigibile da parte della compagnia interessata”4, deve osservarsi, che nella pagina 7 di 12 specie, l'appellata ha completamente omesso di addurre al processo qualsivoglia specifico elemento fattuale atto a dimostrare di aver adottato ogni possibile rimedio per evitare la cancellazione del volo in parola. E dovendosi, poi, pure osservare che risulta dalla documentazione versata in atti dalla stessa compagnia5 che quest'ultima aveva avuto contezza della possibilità dello sciopero già in data 14.10.2022 e, dunque, ben sei giorni prima del volo in questione - mentre la comunicazione al passeggero è avvenuta soltanto il 19.10.20226 - e che è mancata, da parte dell'appellata, ogni specifica allegazione in ordine alle precise ragioni che le hanno in concreto impedito, nel non brevissimo lasso temporale sopra indicato, di adottare soluzioni alternative idonee ad evitare la cancellazione del volo de quo. Tanto più considerato che risulta dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado che erano atterrati all'aeroporto di Fiumicino nella medesima fascia oraria del volo cancellato numerosi altri aerei anche di diverse compagnie aeree7.
Pertanto, alla luce di quanto fin qui esposto, deve escludersi che, diversamente da quanto reputato dal primo giudice, la cancellazione del volo per cui è lite sia stata causata da una circostanza eccezionale, con la conseguenza che, previa riforma in parte qua della sentenza appellata, va condannata al pagamento in favore degli appellanti della CP_1 somma di € 400,00 ciascuno a titolo di compensazione pecuniaria ex art. 7 del Reg. 261/2004/CE.
Su tale somma vanno poi conteggiati gli interessi di mora al saggio legale di cui all'art. 1284, 1° comma, c.c. a decorrere dalla data della cancellazione del volo (20.10.2022) sino alla domanda giudiziale e, successivamente, al saggio di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c.
pagina 8 di 12 Venendo, ora, ad esaminare il secondo motivo di appello, osserva il
Tribunale che lo stesso è fondato nei limiti e per le ragioni appresso spiegate.
Al riguardo giova, infatti, rilevare che l'art. 12 del Reg CE n. 261/2004 sopra richiamato lascia ai passeggeri che abbiano conseguito la compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 del medesimo Regolamento la facoltà di agire per ottenere il risarcimento del danno “supplementare”, ossia di quel danno ulteriore che non sia stato già ristorato mediante la suddetta compensazione pecuniaria. Come sopra cennato, il contenuto specifico di tale obbligazione risarcitoria è poi disciplinato dalla Convenzione di Montreal e, in particolare, dagli artt. 19 e 22 della Convenzione medesima. In proposito l'art. 19 della
Convenzione medesima prevede la responsabilità del vettore per il danno da ritardo – e da cancellazione del volo8– nel trasporto aereo, salvo che dimostri che “egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle”.
Da ciò si evince che il diritto alla compensazione pecuniaria lascia impregiudicato il risarcimento del danno ulteriore, e ciò in considerazione della diversità di natura e funzione delle due forme di ristoro. In particolare, la compensazione pecuniaria ha natura di indennizzo forfettario riconosciuto al passeggero indipendentemente dalla sussistenza di un effettivo pregiudizio, allo scopo di compensarlo per i disagi subiti in conseguenza della cancellazione o del ritardo del volo;
il risarcimento del danno riconosciuto dall'art. 22 della Convenzione di Montreal, invece, postula la prova del danno conseguenza concretamente subito, alla stregua dei principi dell'ordinamento nazionale di riferimento in materia di risarcimento del danno.
pagina 9 di 12 Ciò posto, il riconoscimento del risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla cancellazione del volo presuppone, da un lato,
l'imputabilità al vettore della cancellazione del volo, dall'altro, la prova effettiva del danno e della sua derivazione causale dalla cancellazione.
Rispetto al primo profilo, alla luce di quanto innanzi già esposto circa la mancata prova, da parte dell'appellata, della causa eccezionale esimente, deve riconoscersi la responsabilità della compagnia aerea in ordine alla cancellazione del volo di cui è causa.
In secondo luogo, premesso che ai sensi degli artt. 2 e 9 del Reg. CE
261/2004, in caso di cancellazione del volo e di opzione per volo alternativo con orario di partenza “rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza previsto per il volo cancellato”, il passeggero ha diritto, a titolo gratuito, tra l'altro, “alla sistemazione in albergo: qualora siano necessari uno
o più pernottamenti …”, deve affermarsi il diritto dell'appellante di vedersi risarcito il danno patrimoniale costituito dal costo sostenuto per il pernottamento e i relativi pasti nei giorni dal 20 al 25 ottobre 2022 e per il ricovero della macchina all'aeroporto di destinazione, non avendo avuto i passeggeri, rimasti all'estero, concrete possibilità di evitarlo. Il predetto danno, da determinarsi, avuto riguardo alla documentazione all'uopo depositata dagli appellanti nel giudizio di primo grado9, e stante la mancata contestazione dell'appellata circa l'ammontare dell'esborso, in misura pari ad € 665,39, va liquidato, all'attualità, in € 865,37.
Non spetta, invece, agli appellanti il ristoro degli esborsi sostenuti per il noleggio di un'autovettura nell'isola di Tenerife e per il “lavaggio” degli indumenti, trattandosi di spese da ricondurre alla scelta operata dai passeggeri circa le modalità organizzative del proprio soggiorno a Tenerife e non ricollegabili in via immediata alla cancellazione del volo.
pagina 10 di 12 Neppure merita accoglimento la pretesa risarcitoria degli appellanti relativa alle asserite spese stragiudiziali.
Premesso, infatti, che costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello per cui “Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali” (Cfr. fra molte Cass. sez. un. n. 16990/2017), deve rilevarsi che gli odierni appellanti non hanno invero assolto all'onere probatorio sugli stessi gravante in ordine alla pretesa risarcitoria de qua, non avendo essi minimamente allegato e provato l'avvenuto esborso della somma in parola.
A ciò si aggiunga, poi, in ogni caso, che l'attività stragiudiziale di cui si discute, la quale neppure può dirsi rivolta alla risoluzione di problemi tecnici di qualche complessità, tenuto conto della natura forfetaria e automatica dell'indennizzo previsto dall'art. 7 del Reg. n. 261/2004, risulta, invero, meramente complementare e connessa alla successiva attività giudiziale, di guisa che la stessa, di per sé sola, non sarebbe invero suscettibile di autonoma liquidazione nel rapporto tra avvocato e cliente e, conseguentemente non può costituire una posta risarcibile in capo agli odierni appellanti.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza, assolutamente prevalente, di non potendosi invero considerare CP_1 satisfattiva la proposta transattiva formulata da parte appellante nel presente grado di appello, e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della domanda accolta, dell'unicità della difesa che non risulta resa maggiormente complessa dalla pluralità di assistiti, della tecnica redazionale dell'atto di appello contenente collegamenti ipertestuali, della non elevata complessità delle questioni trattate e dell'attività processuale effettivamente svolta.
pagina 11 di 12
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di appello indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie in parte qua l'appello proposto da , Parte_1 Pt_2
e e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza
[...] Parte_3 appellata:
a) condanna al pagamento in favore degli appellanti della CP_1 somma di € 400,00 ciascuno a titolo di compensazione pecuniaria ex art. 7 Reg. CE n. 261/2004, oltre agli interessi al saggio di cui all'art. 1284,
1° comma c.c. a decorrere dal 20.10.2022 sino alla domanda giudiziale e, successivamente, al saggio di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c. sino al saldo;
b) condanna al pagamento in favore degli appellanti, in solido CP_1 tra loro, della somma di € 865,37 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre agli interessi al saggio legale a decorrere dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
c) condanna alla rifusione in favore degli odierni appellanti, in CP_1 solido tra loro, delle spese di lite del primo grado, liquidate in € 125,00 per esborsi ed € 850,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge dovuti;
- conferma per il resto la sentenza appellata;
- condanna alla rifusione in favore degli appellanti, in solido CP_1 tra loro, delle spese del grado di appello liquidate in € 174,00 per esborsi ed
€ 1.280,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge dovuti.
Milano, 19 Giugno 2025 la Giudice
Francesca Avancini
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 Cass. 4261/2023. 5 Cfr. doc. 5 del fascicolo di primo grado di CP_1 6 Cfr. doc. 7 del fascicolo di primo grado di CP_1 7 Cfr. doc. 6 del fascicolo di primo grado di CP_1 8 “La Convenzione di Montreal si applica anche quando è chiesta la compensazione pecuniaria, ossia il risarcimento forfettariamente determinato del danno, ed anche quando il pregiudizio sia derivato non già da ritardo bensì da cancellazione del volo.” Cass. ord. 6177/24. 9 Cfr. doc. 4 del fascicolo di primo grado degli appellanti.