TRIB
Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 06/12/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dott. Antonino Campanella Giudice relatore letti gli atti di causa e udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 186/2025 R.G., promossa da nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, residente a [...], elettivamente domiciliato C.F._1 in Mazara del Vallo, Largo delle Sirene, 3, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio D'Andrea (indirizzo pec: Email_1 ricorrente
e nata a [...] in data [...], codice fiscale Controparte_1
, residente a [...], elettivamente C.F._2 domiciliata Mazara Del Vallo, Corso Umberto I, 90, in presso l'Avv. Riccardo Dado (indirizzo pec:
Email_2 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero interveniente necessario
Oggetto: separazione giudiziale dei coniugi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso introduttivo depositato in data 4 febbraio 2025, premettendo Parte_1 di aver contratto matrimonio con a Herceg Novi (Montenegro) in data 14 giugno Controparte_1
2024 (trascritto nel registro di stato civile di Mazara del Vallo anno 2024, parte II, n. 108) ha esposto che:
1 - dal matrimonio non sono nati figli;
- la resistente si è trasferita nella casa coniugale a Mazara del Vallo, via Della Chiusa, 29, nel mese di settembre 2024 con il figlio , nato a [...] in data [...], da una precedente Per_1 relazione;
- in data 4 novembre 2024, a causa di continue incomprensioni che ne rendevano impossibile la convivenza, la resistente, unitamente al figlio, ha lasciato la casa coniugale per trasferirsi presso altra abitazione.
Ciò posto, il ricorrente ha chiesto l'autorizzazione a vivere separati e dichiararsi la separazione personale dei coniugi.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 5 aprile 2025, ha Controparte_1 aderito alla domanda di separazione, chiedendo tuttavia l'addebito a carico del ricorrente per il comportamento tenuto in costanza di matrimonio e per la violazione dei doveri coniugali.
In particolare, la resistente ha dedotto che:
- nell'anno 2016, dopo aver lasciato si è trasferita con il proprio figlio in Costa Rica e lì ha Pt_2 conosciuto Parte_1
- nel 2022, si è trasferita in Montenegro, dove ha fondata la propria impresa (società “U BEFANI”);
- nel mese di aprile 2023, ha invitato ed ospitato la resistente e il figlio a Mazara del Parte_1
Vallo per un breve soggiorno;
- dopo diversi contatti telefonici le parti hanno contratto matrimonio in data 14 giugno 2024 in
Montenegro e, dopo aver cessato la propria attività, la resistente si è trasferita con il figlio a Mazara del Vallo, via Della Chiusa, 29;
- una volta arrivata a Mazara del Vallo, la resistente ha appreso che, nella stessa casa coniugale, viveva anche la signora Persona_2
- il ricorrente, solo in un primo momento ha assistito la resistente al disbrigo delle pratiche per l'ottenimento del permesso di soggiorno e si è impegnato formalmente al mantenimento della moglie;
- la convivenza si è rivelata intollerabile a causa dei comportamenti del marito che si rivolgeva in maniera offensiva e umiliante nei confronti della moglie, anche in presenza di terze persone;
- a causa delle condizioni prospettate, la resistente è stata costretta a lasciare la casa coniugale e ha diffidato il marito per i danni arrecati e per la risoluzione bonaria del conflitto;
- quanto alla situazione reddituale, la resistente ha precisato di aver svolto un lavoro part-time
(assistenza domiciliare per anziani) dal 12 dicembre 2024 fino al 3 aprile 2025, percependo una paga mensile di € 295,00.
2 Ciò posto, la resistente ha chiesto l'autorizzazione a vivere separati;
dichiararsi la separazione personale dei coniugi, con addebito al ricorrente;
un assegno di mantenimento mensile nella misura di € 200.
Con ordinanza del 7 giugno 2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione delle parti del 7 maggio 2025, il Giudice delegato ha pronunciato i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 473-bis.22, comma 1, c.p.c. e, con la stessa ordinanza, ai sensi dell'art. 473-bis.22, comma 4, c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione sulle sole conclusioni delle parti formulate nelle note di trattazione scritta depositate in data 23 settembre 2025, di seguito riportate:
- conclusioni di parte ricorrente: «insiste nelle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio (pronunciare la separazione con nata il [...] in [...]) Controparte_1 con relativa conferma di quanto statuito in seno all' Ordinanza ex art.473-bis 22 cpc per provv. temporanei ed urgenti del 07/06/2025 e chiede che la causa venga posta in decisione»;
- conclusioni di parte resistente: «revocare l'ordinanza del 07.06.2025, modificando/integrando
i provvedimenti temporanei ed urgenti con attuali ed adeguate misure economiche, ammettendo i rispettivi mezzi istruttori di parte resistente, predisponendo il calendario del processo;
in via subordinata, precisa le proprie conclusioni come di seguito: Voglia il Tribunale di Marsala contrariis rejectis, ed in accoglimento delle eccezioni e difese della resistente: dichiarare la separazione personale dei coniugi, confermando l'autorizzazione a vivere separati, con addebito al Sig.
[...] per il comportamento tenuto e le violazioni dei doveri coniugali;
disporre che il Sig. Pt_1 [...] corrisponda alla Sig.ra un assegno mensile per il suo mantenimento personale, Pt_1 CP_1 nella misura non inferiore ad € 200,00 ovvero in quella maggiore o minore misura che verrà ritenuta equa e adeguata, rivalutabile secondo gli indici Istat, e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese secondo le modalità che Gli verranno comunicate dalla resistente;
disporre l'annotazione della separazione dei coniugi – a margine dell'atto di matrimonio. Chiede, infine di Pt_1 CP_1 integrare i provvedimenti temporanei ed urgenti già resi, all'esito della trattazione dell'odierna udienza del 24.09.2025, fissando nuova udienza per la discussione orale della causa (ex art
473bis.22, comma 4 cpc)».
2. Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dal ricorrente, cui la resistente ha aderito, costituendo chiari indicatori del disfacimento del ménage il dichiarato intento di non volersi riconciliare manifestato da entrambe le parti all'udienza di prima comparizione (cfr. verbale d'udienza del 7 maggio 2025).
3. In ordine alla fondatezza della domanda di addebito proposta dalla resistente, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che - considerati nel loro insieme e nel
3 quadro di una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo - consenta di attribuire la crisi del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge. In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronuncia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesista una diversa situazione di intollerabilità della convivenza, potendo il coniuge, cui sia contestata la violazione dei doveri familiari, provare l'anteriorità della crisi (sul punto, da ultimo, Cass. civ., n.
20866/2021).
In altre parole, si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto della modalità e della frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
E, infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione che si condivide «in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito» (cfr. Cass., civ., n. 12130/2001.
In tal senso anche Cass., civ., n. 18074/2014; Cass. civ., n. 14840/2006; Cass. civ., n. 23071/2005 e
Cass. civ., n. 12383/2005). Il coniuge che richiede l'addebito, quindi, deve provare sia la contrarietà del comportamento dell'altro ai doveri che derivano dal matrimonio sia la loro efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr., sul punto, Cass. civ., n. 16691/2020; Cass. civ., n. 3923/2018 e Cass. civ., n. 2059/2012).
In conclusione, la violazione degli obblighi coniugali, da sola, non basta a fondare una pronuncia di addebito. Occorre dimostrare che il comportamento del partner sia stato la causa scatenante della crisi della coppia e non la conseguenza di una crisi già in atto. In altre parole, è necessario provare
4 l'efficienza causale del comportamento del coniuge nella rottura del rapporto, non potendo pronunciarsi l'addebito se il rapporto della coppia era già compromesso anche prima della violazione.
Nel caso di specie, la resistente ha attribuito al ricorrente la violazione degli obblighi di assistenza materiale e morale e di collaborazione nell'interesse della famiglia previsti dall'art. 143 c.c., e ha allegato condotte violente ed offensive del marito, ma non ha fornito alcuna prova a tal riguardo e il rigetto dei mezzi di prova già disposto con ordinanza del 7 giugno 2025 che qui va confermata.
4. A questo punto, deve essere esaminata la domanda di contenuto economico formulata dalla resistente, avente ad oggetto la condanna del ricorrente al versamento di un assegno mensile per il proprio mantenimento.
A tal riguardo, va osservato che «la separazione personale tra i coniugi non estingue il dovere reciproco di assistenza materiale, espressione del dovere, più ampio, di solidarietà coniugale, ma il venir meno della convivenza comporta significati mutamenti: a) il coniuge cui non e stata addebitata la separazione ha diritto di ricevere dall'altro un assegno di mantenimento, qualora non abbia mezzi economici adeguati a mantenere il tenore di vita matrimoniale, valutate la situazione economica complessiva e la capacità concreta lavorativa del richiedente, nonché le condizioni economiche dell'obbligato, che può essere liquidato in via provvisoria nel corso del giudizio, ai sensi dell'art.708
c.p.c.; b) il coniuge separato cui è addebitata la separazione perde, invece, il diritto al mantenimento
e può pretendere solo la corresponsione di un assegno alimentare se versa in stato di bisogno» (Cass. civ., sezioni unite, n. 32914/2022).
In relazione al dovere reciproco di assistenza materiale, dopo la separazione, si tiene conto di una pluralità di parametri, ex art. 156 c.c., tra i quali rileva anche la durata del matrimonio.
Tale ultimo parametro, inizialmente, è stato preso in considerazione esclusivamente ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento, in quanto il diritto al godimento dello stesso non poteva esser subordinato alla convivenza matrimoniale, che restava esclusa dal parametro normativo.
Secondo la giurisprudenza di legittimità che si condivide «nell'ipotesi di durata particolarmente breve del matrimonio, in cui non si è ancora realizzata, al momento della separazione, alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi, attesa la insussistenza di condivisione di vita e, dunque, la mancata instaurazione di un vero rapporto affettivo qualificabile come “affectio coniugalis”, non può essere riconosciuto il diritto al mantenimento. Infatti, se è vero che la breve durata del matrimonio non esclude di per sé il diritto all'assegno, tuttavia la mancata instaurazione di una comunione materiale e spirituale fra i coniugi può costituire una causa di esclusione» (Cass. civ., n. 20507/2024).
Tale ultima pronuncia rafforza il principio secondo cui la breve durata del matrimonio non preclude automaticamente il diritto all'assegno di mantenimento ribadendo, tuttavia, che in casi di matrimoni
5 estremamente brevi, dove la durata non ha permesso la formazione di una reale comunione di vita,
l'assegno può essere escluso, e valorizza, al contempo, l'importanza di una valutazione concreta e personalizzata di ogni caso, tenendo conto di tutti i parametri previsti dall'art. 156 c.c.
Nel caso di specie, ha dichiarato «Dopo il matrimonio, da giugno a settembre 2024 Parte_1 non abbiamo convissuto. Lei è arrivata il 17 settembre 2024 con un visto turistico di 15 giorni. Poi abbiamo impiegato altri 10/15 giorni per le richieste di permesso di soggiorno.
Lei è andata via da casa il 4 novembre 2024, senza avvisarmi direttamente, quindi abbiamo convissuto circa 47 giorni».
Dagli atti è emerso è emerso che il matrimonio è stato celebrato in data 14 giugno 2024 in
Montenegro, le parti hanno fissato la loro residenza a Mazara del Vallo, ove si sono trasferiti soltanto a partire dal 17 settembre 2024, momento in cui la ricorrente ha lasciato definitivamente il
Montenegro per raggiungere, unitamente al figlio, il coniuge a Mazara del Vallo.
La convivenza si è protratta fino ai primi giorni del mese di novembre, come dichiarato dalle parti
(cfr. verbale di udienza del 7 maggio 2025).
Si aggiunga inoltre che, per fatto pacifico e non contestato, nel breve periodo della convivenza, i coniugi hanno sempre dormito separatamente e il resistente condivideva la camera da letto con un'altra donna ( . Persona_2
Ciò posto, tenuto conto della brevissima durata del matrimonio e del rapporto fra le parti, può senz'altro escludersi la costituzione di una vera e propria affectio coniugalis, sufficiente a negare l'assegno di mantenimento richiesto dalla resistente nei confronti del ricorrente.
5. In considerazione del complessivo esito del giudizio, ricorrendo un'ipotesi di soccombenza parziale reciproca, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., le spese processuali devono essere compensate per la quota di 1/2. Per la restante quota di 1/2, la resistente deve essere condannata alla rifusione in favore dell'Erario, stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a Parte_1 spese dello Stato (v. delibera di ammissione, allegata al ricorso).
La liquidazione delle spese del giudizio viene effettuata, limitatamente alla quota di 1/2 non oggetto di compensazione, nell'importo indicato in dispositivo, in base ai parametri dettati dal D.M. n. 55 del
2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022.
In particolare, deve rilevarsi - quanto alla determinazione del valore della controversia, ai sensi dell'art. 5, comma 5, D.M. citato - che trattasi di giudizio di cognizione davanti al Tribunale di valore indeterminabile e di complessità bassa.
Quanto ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dall'art. 4 D.M. citato - valutate le caratteristiche e la natura dell'attività prestata, il modesto numero delle questioni di fatto e di diritto trattate e la loro modesta difficoltà e complessità, si ritiene congruo liquidare un compenso ai valori
6 minimi con riferimento alle fasi del giudizio effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale), con esclusione della fase istruttoria poiché, dopo la prima udienza di comparizione, la causa è stata rinviata all'udienza di discussione e, poi, rimessa in decisione senza il compimento di nessuna ulteriore attività (cfr. Cass. civ., n. 10206/2021).
Deve precisarsi che non si procede all'applicazione della riduzione della metà del compenso, ai sensi degli artt. 82 e 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, non essendo prevista una corrispondenza tra quanto liquidato con decreto in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e quanto disposto in pagamento a favore dello Stato con sentenza (Cass. civ., n. 22017/2018. Conforme
Cass civ., n. 11590/2019).
Per questi motivi
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa rigettata e/o assorbita;
definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi (nato a [...] il Parte_1
12 gennaio 1951) e (nata a [...] [...]) i quali hanno contratto Controparte_1 Pt_2 matrimonio a Herceg Novi (Montenegro), trascritto nel registro di stato civile di Mazara del Vallo anno 2024, parte II, n. 108.
2) Rigetta la domanda di addebito formulata da nei confronti di Controparte_1 [...]
Pt_1
3) Rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata da nei confronti Controparte_1 di Parte_1
4) Condanna alla rifusione, in favore dello Stato, della quota di 1/2 delle spese Controparte_1 processuali, quota che liquida in € 1.453 oltre ad una somma per rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.
5) Compensa le spese processuali per la restante quota di 1/2.
6) Dispone la trasmissione della presente sentenza, a seguito del suo passaggio in giudicato, in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D.P.R.
3 novembre 2000, n. 396.
Manda la cancelleria per le comunicazioni e per quanto di competenza.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, in data
04 dicembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Antonino Campanella dott. Francesco Paolo Pizzo
7