Art. 5.
Per il reintegro della differenza di cui all'articolo precedente verra' provveduto dall'Amministrazione ferroviaria mediante conti a debito del Ministero del tesoro, corredati dei relativi documenti giustificativi.
Per il reintegro della differenza di cui all'articolo precedente verra' provveduto dall'Amministrazione ferroviaria mediante conti a debito del Ministero del tesoro, corredati dei relativi documenti giustificativi.