Art. 33.
E' fatto divieto agli enti o gestioni per l'assistenza obbligatoria di malattia di concedere al di fuori dei vigenti regolamenti degli enti stessi contributi a complemento o integrazione delle prestazioni sanitarie e farmaceutiche erogate in forma diretta o indiretta.
Ai fini di ridurre la durata di degenza negli enti ospedalieri, i relativi servizi di accertamento diagnostico devono operare per un numero di ore non inferiore a quello d'obbligo del personale addetto.
E' fatto divieto agli enti o gestioni per l'assistenza obbligatoria di malattia di concedere al di fuori dei vigenti regolamenti degli enti stessi contributi a complemento o integrazione delle prestazioni sanitarie e farmaceutiche erogate in forma diretta o indiretta.
Ai fini di ridurre la durata di degenza negli enti ospedalieri, i relativi servizi di accertamento diagnostico devono operare per un numero di ore non inferiore a quello d'obbligo del personale addetto.