Ordinanza collegiale 17 novembre 2025
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00118/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00693/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 693 del 2025, proposto dalla sig.ra LI CH, nelle vesti di legale rappresentante pro tempore della Mea s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv.ssa Paola D'Amico, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Comune di Roccasecca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Longo, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l’annullamento
della nota del 18 luglio 2025 n. 8527, con la quale il Comune di Roccasecca ha comunicato il diniego all'accesso civico generalizzato richiesto dalla società ricorrente con istanza del 1° luglio 2025;
nonché per la condanna del Comune ad ostendere i documenti indicati e richiesti in sede di accesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e le memorie del Comune di Roccasecca;
Vista l’ordinanza istruttoria di questa Sezione n. 979 del 17 novembre 2025;
Visto il riscontro del Comune di Roccasecca alla predetta ordinanza depositato in giudizio il 15 dicembre 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 il dott. LI IS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con l’atto introduttivo del presente giudizio, la ricorrente ha impugnato il provvedimento, con cui il Comune di Roccasecca ha denegato la sua richiesta di accesso civico generalizzato, tesa ad acquisire tutte le SCIA concernenti eventi temporanei, presentate dagli esercenti e dalle aziende presenti nel territorio comunale a far tempo dal 1° gennaio 2025.
2 - Tale richiesta è stata giustificata da finalità di ricerca e di studio nonché commerciali, riferite relative all’esigenza di effettuare un’analisi di mercato al fine di determinarsi in ordine al tipo di eventi da organizzare nel territorio di Roccasecca in chiave di novità rispetto a quelli già organizzati.
3 - Il Comune, nel diniego impugnato, ha dedotto: i) la genericità della richiesta, che sarebbe da ritenersi esplorativa e non sarebbe ispirata da finalità di carattere solidaristico; ii) il pregiudizio concreto derivante dalla concessione dell’accesso per i numerosi dati personali contenuti nella documentazione richiesta.
4 - Il Comune si è costituito in resistenza al ricorso e con memoria ne ha sostenuto l’infondatezza.
5 – All’udienza camerale del 13 novembre 2025, questa Sezione ha rilevato la necessità, al fine del decidere, di acquisire dal Comune ragguagli: i) sul numero complessivo delle SCIA presentate dal 1° gennaio 2025 fino alla data di autorizzazione (cfr. richiesta di accesso); ii) sul numero delle SCIA e delle pratiche specificamente riferite ad eventi temporanei sul territorio comunale, presentate dal 1° gennaio 2025 fino alla data di autorizzazione (cfr. richiesta di accesso); iii) sulla compagine numerica complessiva del personale attualmente in servizio presso l’ente locale nonché sul personale in servizio presso l’Ufficio che detiene la documentazione richiesta.
7 – E’ seguito in data 15 dicembre 2025, il deposito in giudizio, da parte del Comune, dei documentati ragguagli richiesti (cfr. sintetica relazione col corredo degli allegati).
8 - In vista dell’udienza le parti hanno ribadito e puntualizzato le rispettive posizioni.
9 – All’udienza camerale del 29 gennaio 2026, uditi gli avvocati come da verbale, la causa è passata in decisione.
10 – Il ricorso va accolto nei sensi e nei limiti di quanto di seguito spiegato.
11 – Introduttivamente, il Collegio, sulla base dell’esame complessivo dell’istanza ostensiva della ricorrente, è dell’avviso che essa sia stata preordinata a far valere unicamente l’accesso civico generalizzato.
Ne discende che al Giudice Amministrativo, nel giudizio sull’accesso, a fronte di un’istanza ostensiva imperniata - come nella specie - sulla disciplina dell’accesso civico generalizzato contenuta nell’art. 5 del d.lgs n. 33/2013, è precluso di accertare la sussistenza del diritto del richiedente secondo la normativa sull’accesso difensivo (art. 22 e ss. l. n. 241/1990), stante l'impossibilità di convertire, in sede di ricorso giurisdizionale, il titolo dell'accesso eventualmente rappresentato all’Amministrazione sotto l’uno o l’altro profilo (cfr. ex multis cfr. T.A.R. Lazio, Roma, II, n.1368/2022 in base alla sent. Ad. Plen. n. 10/2020).
A tale stregua, il Collegio procederà allo scrutinio della pretesa ostensiva fatta valere, unicamente in relazione all’accesso civico generalizzato.
12 – Ciò posto, il Collegio evidenzia in linea generale che, per ottenere l’accesso civico generalizzato, il ricorrente non è tenuto né alla previa dimostrazione di un interesse personale, concreto e attuale in connessione con la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, né ad addurre alcuna particolare motivazione, atteso che tale forma di accesso ha lo scopo di consentire una pubblicità diffusa e integrale dell’azione amministrativa in rapporto alle finalità esplicitate dall'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 (introdotto dall’art. 6, comma 1, d.lgs n. 97/2016, norma, quest’ultima, puntualmente richiamata dal ricorrente nell’istanza ostensiva).
L’accesso civico è invero funzionale ad un controllo diffuso dei cittadini, al fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e favorire un preventivo contrasto alla corruzione; e concretamente tale forma di accesso già si traduce nel diritto ad un’ampia diffusione di dati, documenti ed informazioni, fermi in ogni caso i limiti di legge a salvaguardia di determinati interessi pubblici e privati che in tali condizioni potrebbero essere messi in pericolo.
Nell’accesso civico l'interesse del richiedente non necessariamente deve essere altruistico o sociale, né deve sottostare ad un giudizio di meritevolezza, purché non risulti pretestuoso o contrario a buona fede (cfr. da ultimo T.A.R. Lazio, Roma, III, n.2890/2022; T.A.R. Campania, Napoli, VI, n.2333/2022).
Neppure può ritenersi che l’interesse a base dell’accesso civico debba necessariamente essere carattere generale, e non possa coesistere con un interesse individuale del richiedente alla conoscenza degli atti.
Sul punto, il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dall’insegnamento dell’Adunanza Plenaria espresso dalla già citata decisione n. 10/2020, lì dove questa ha osservato che “ il rapporto tra le due discipline generali dell’accesso (documentale e generalizzato) e, a sua volta, tra queste ultime e quelle settoriali – es. art. 10 d.lgs. n. 267/2000 o l’art. 3 d.lgs. n. 195/2005 – non può essere letto secondo un criterio di specialità e, dunque, di esclusione reciproca, ma secondo un canone di completamento/inclusione, in quanto la logica di fondo non è quella della separazione ma dell’integrazione dei diversi regimi di accesso pur nelle loro differenze, in vista della tutela preferenziale dell’interesse conoscitivo ”, impostazione all’evidenza antitetica all’idea di una rigida compartimentazione tra le singole discipline dell’accesso (cfr. in termini, da ultimo, anche Cons. St., V, n.1780/2021; id., IV, n. 2496/2020).
Pertanto, “ l'istanza di accesso documentale ben può concorrere con quella di accesso civico generalizzato e la pretesa ostensiva può essere contestualmente formulata dal privato con riferimento tanto all'una che all'altra forma di accesso ”: la domanda di accesso civico generalizzato può quindi legittimamente proporsi manifestando anche la sussistenza dei presupposti per la formulazione della richiesta di accesso documentale (cfr. ex multis Cons. St., V, n.3642/2022; Cons. Stato, VI, n. 2737/2019; T.A.R. Lazio, Roma, I, n.4033/2021).
L'istanza di accesso civico generalizzato è quindi ammissibile anche quando – come nella fattispecie oggi all’esame - dal suo accoglimento possa derivare un’utilità personale per il richiedente.
Le finalità dell’accesso civico generalizzato, che rappresentano unicamente la ratio complessiva dell’istituto (cfr. in tal senso T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, I, n. 325/2018), sono individuate dal Legislatore con l’obiettivo di rendere omnicomprensivo il suo ambito di applicazione, e non certamente di restringerne la portata.
Del resto, se il legislatore avesse voluto limitare il diritto di accesso civico, e subordinarlo a un potere di controllo dell’Amministrazione sotto il profilo in discorso, lo avrebbe fatto in maniera espressa, e avrebbe dovuto imporre, altresì, al cittadino l’obbligo di motivare la propria richiesta proprio per consentirgli di dimostrare, già in sede procedimentale, la compatibilità della propria istanza con le finalità previste dalla legge (cfr. in tal senso T.A.R. Campania, Napoli, VI, n. 2486/2019).
Anche in questa materia vanno di conseguenza ritenute ammissibili le richieste ostensive – come quella della ricorrente - presentate per finalità egoistiche (ad es., professionali o commerciali), le quali possono ben concorrere anche indirettamente all’esercizio di un controllo diffuso sull’Amministrazione. Tale obiettivo non va difatti apprezzato con riferimento alla singola domanda di accesso, ma è il risultato complessivo cui aspira la riforma culminata con l’introduzione dell’accesso civico (T.A.R. Lombardia, Milano, II, n. 10/2020).
La circostanza, pertanto, che la singola richiesta sia reputata dall’Amministrazione come egoistica non può allora valere ad attivare un “limite implicito” idoneo a negare la conoscenza di documenti, dati e informazioni, in quanto, come già anticipato, un limite siffatto non è stato previsto dal Legislatore (T.A.R. Campania, Napoli, VI, n. 604/2020). Infatti, il vantaggio personale di chi ha richiesto l'accesso non costituisce un limite espresso all'accesso civico (cfr. in tal senso ancora l’art. 5 bis, d.lgs. n. 33/2013), né tanto meno confligge con la sua ratio , la quale non vieta in alcun modo che, accanto all’interesse generale connesso al controllo diffuso dell’azione pubblica, possa coesistere anche un interesse personale del richiedente.
In definitiva, l’accesso civico va escluso, oltre che nelle tassative ipotesi di esclusione recate dall’art. 5- bis d.lgs. n. 33/2013, nelle altrettanto eccezionali fattispecie – evidentemente diverse da quella oggi all’esame - di richieste manifestamente onerose o sproporzionate, massive pur uniche, contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o massive plurime, vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi in base a parametri oggettivi (cfr. ancora Ad. Plen. n. 10/2020).
13 – Calando tali coordinate ricostruttive nella fattispecie all’esame, il Collegio ritiene che l’istanza ostensiva presentata dalla ricorrente risulti non solo sufficientemente specifica quanto all’oggetto ma anche non pretestuosa e contraria a buona fede né tanto meno massiva.
Si consideri in questo senso quanto emerge dalla documentazione prodotta dal Comune: a fronte dell’unica unità di personale addetto all’Ufficio competente ad evadere la richiesta ostensiva è emerso che le SCIA idonee a soddisfare la pretesa ostensiva qui azionata sono solo sette (sulle circa novanta SCIA di argomento diverso e non rilevanti).
Altrettanto inconferenti risultano i rilievi del Comune in ordine alla motivazione sottesa alla richiesta di accesso civico generalizzato, atteso che il suo vaglio, anche di meritevolezza, risulta, alla stregua di quanto in precedenza diffusamente illustrato, irrilevante ai fini dell’accoglimento dell’istanza stessa.
14 – Altrettanto illegittimo risulta l’atto comunale gravato, nella parte in cui ha disposto il diniego tout court dell’accesso richiamandosi all’esigenza di tutela della riservatezza dei dati personali contenuti nelle SCIA richieste.
In proposito, è ben vero che effettivamente nella fattispecie all’esame detti dati personali erano presenti nella documentazione richiesta e che pertanto operava il limite all’esercizio del diritto di accesso civico generalizzato di cui all’art. 5- bis , comma 1 e comma 2, d.lgs. n. 33/2013.
E’ altrettanto innegabile tuttavia che la mera rilevanza di tale limite in sé non valeva certamente a giustificare in maniera automatica e totale il rigetto dell’istanza.
Detti limiti, infatti, integrano - a differenza di quelli previsti dall’art. 5- bis , comma 3 del d.lgs n. 33/2013 - eccezioni relative all’accesso civico generalizzato.
In tali casi, il Legislatore non ha previsto “a monte” una scala valoriale in cui è collocato con priorità ontologica o con una prevalenza assiologica un interesse rispetto ad un altro. In presenza di una ipotesi eccezionale relativa è, quindi, rimesso all'Amministrazione effettuare un adeguato e proporzionato bilanciamento degli interessi coinvolti; bilanciamento da svolgersi in concreto tra l'interesse pubblico alla conoscibilità e il danno all'interesse-limite, pubblico o privato, alla segretezza e/o riservatezza, secondo i criteri del c. d. harm test (o test del danno: dove si preserva l'interesse antagonista senza sacrificare del tutto l'esigenza di conoscibilità, anche parziale, nell'interesse pubblico) o del c. d. public interest test o public interest override , dove occorre valutare se sussista un interesse pubblico al rilascio delle informazioni richieste rispetto al pregiudizio per l'interesse-limite contrapposto (cfr. in tal senso ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, I, n. 1779/2023; T.A.R. Campania, Salerno, III, n. 168/2022).
A tale stregua, il provvedimento impugnato va ritenuto certamente illegittimo nella parte in cui esso si è limitato ad evocare la mera presenza di dati personali nelle SCIA richieste, senza effettuare alcun bilanciamento fra le indubbie esigenze di riservatezza ad essi sottese e l’interesse alla conoscenza della richiedente e quindi senza neppure prendere in considerazione modalità idonee a soddisfare quest’ultimo senza pregiudicare le prime.
Sul punto, è rilevante richiamare l’orientamento del Garante per la protezione dei dati personali, riferito alla omologa fattispecie dell’accesso civico ai dati contenuti nelle SCIA edilizie per finalità statistiche e di ricerca (cfr. parere del 3 gennaio 2019, che richiama precedenti conformi).
In questa ipotesi, il Garante, se da un lato ha ritenuto legittima la mancata ostensione di tutti i dati personali contenuti nelle segnalazioni richieste, dall’altro ha riconosciuto il diritto dell’istante a conoscere il contenuto della SCIA, previo oscuramento degli stessi.
Si tratta di un’opzione procedurale, rispettosa di tutti i vari interessi nella specie rilevanti, neppure considerata dal Comune di Roccasecca, che si è limitato ad opporre un diniego netto, aprioristico e generalizzato.
15 – In conclusione, alla luce della normativa di cui all’art. 5 d. lgs n. 33/2013, così come interpretata dalla giurisprudenza amministrativa, il Tribunale deve:
- annullare la nota del 18 luglio 2025 n. 8527, con la quale il Comune di Roccasecca ha comunicato il diniego all'accesso civico generalizzato richiesto dalla società ricorrente con istanza del 1° luglio 2025;
- accertare il diritto della ricorrente ad accedere, per le sette pratiche agli atti del Comune concernenti
eventi temporanei, ai dati relativi al contenuto della SCIA, con l’oscuramento dei dati personali in esse contenuti;
- ordinare al Comune di Roccasecca di consentire al ricorrente l’accesso ai predetti dati.
L’accesso dovrà avvenire mediante estrazione di copia, con oneri di segreteria a carico del richiedente, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
16 - In applicazione del criterio della soccombenza, il Comune di Roccasecca deve essere condannato al pagamento delle spese di lite liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Roccasecca al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad oneri come per legge nonché alla restituzione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN ON TA IS, Presidente
LI IS, Primo Referendario, Estensore
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI IS | IN ON TA IS |
IL SEGRETARIO