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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/11/2025, n. 11171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11171 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 21.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 42998 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'Avv. CIOFFI ADRIANA
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
RESISTENTE contumace
OGGETTO: AR DO
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha lavorato alle dipendenze del (oggi Controparte_1
), in forza di contratto a termine nell'a.s. 2020/2021, Controparte_1 ed ha richiesto in via giudiziale di poter usufruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma
121, della legge n. 107/2015 (AR elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), riservato dalla legge ai soli docenti di ruolo.
Malgrado la rituale notifica del ricorso e del decreto di comparizione, il non CP_1 si è costituito.
Sulla questione per cui è causa è recentemente intervenuta la S.C. che, con la sentenza n. 29961/2023 resa all'esito del rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di
Taranto, sulla scorta di motivazioni del tutto condivise da questo giudice e qui da intendersi richiamate, ha fissato i seguenti principi di diritto (per quanto qui rileva):
1 1. La AR DO di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della AR DO, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Ciò posto, dalla documentazione depositata in atti emerge che la ricorrente ha prestato servizio nell'a.s. 2020/2021 presso l'IC UI RI con contratto a termine dal 16.11.2020 sino al 30.6.2021.
Accertato pertanto che il contratto a termine per cui è causa è stato stipulato ai sensi dell'art. 4, comma 2, L. n. 124 del 1999 e che, nel contempo, la ricorrente, ad oggi, è ancora interna al sistema delle docenze scolastiche, come comprovato dalla domanda di aggiornamento delle graduatorie, depositata in atti;
deve dichiararsi il diritto della ricorrente a fruire della “AR Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche” di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per il servizio prestato nel suddetto a.s., per il valore nominale complessivo indicato nel dispositivo, con conseguente condanna del convenuto all'adempimento in forma specifica e, dunque, a CP_1
provvedere all'attribuzione di tale “AR”, consentendo l'accesso della ricorrente alla piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti, nell'importo sotto indicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (scaglione sino ad € 1.100,00) e delle tariffe in vigore, ridotte del 50%, attesa la serialità del contenzioso, ed esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
2 Dichiara il diritto della ricorrente a fruire della “AR Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche” di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, in relazione al servizio svolto nell'a.s. 2020/2021 e per l'effetto condanna il convenuto all'adempimento in forma specifica e, dunque, a CP_1 provvedere all'attribuzione di tale “AR”, consentendo l'accesso dei docente alla piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti, per l'importo di €500,00. condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente CP_1 liquidate in € 258,00,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cap da distrarsi in favore del procuratore costituto ex art. 93 c.p.c..
Si comunichi
Roma 4.11.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 21.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 42998 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'Avv. CIOFFI ADRIANA
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
RESISTENTE contumace
OGGETTO: AR DO
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha lavorato alle dipendenze del (oggi Controparte_1
), in forza di contratto a termine nell'a.s. 2020/2021, Controparte_1 ed ha richiesto in via giudiziale di poter usufruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma
121, della legge n. 107/2015 (AR elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), riservato dalla legge ai soli docenti di ruolo.
Malgrado la rituale notifica del ricorso e del decreto di comparizione, il non CP_1 si è costituito.
Sulla questione per cui è causa è recentemente intervenuta la S.C. che, con la sentenza n. 29961/2023 resa all'esito del rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di
Taranto, sulla scorta di motivazioni del tutto condivise da questo giudice e qui da intendersi richiamate, ha fissato i seguenti principi di diritto (per quanto qui rileva):
1 1. La AR DO di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della AR DO, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Ciò posto, dalla documentazione depositata in atti emerge che la ricorrente ha prestato servizio nell'a.s. 2020/2021 presso l'IC UI RI con contratto a termine dal 16.11.2020 sino al 30.6.2021.
Accertato pertanto che il contratto a termine per cui è causa è stato stipulato ai sensi dell'art. 4, comma 2, L. n. 124 del 1999 e che, nel contempo, la ricorrente, ad oggi, è ancora interna al sistema delle docenze scolastiche, come comprovato dalla domanda di aggiornamento delle graduatorie, depositata in atti;
deve dichiararsi il diritto della ricorrente a fruire della “AR Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche” di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per il servizio prestato nel suddetto a.s., per il valore nominale complessivo indicato nel dispositivo, con conseguente condanna del convenuto all'adempimento in forma specifica e, dunque, a CP_1
provvedere all'attribuzione di tale “AR”, consentendo l'accesso della ricorrente alla piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti, nell'importo sotto indicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (scaglione sino ad € 1.100,00) e delle tariffe in vigore, ridotte del 50%, attesa la serialità del contenzioso, ed esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
2 Dichiara il diritto della ricorrente a fruire della “AR Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche” di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, in relazione al servizio svolto nell'a.s. 2020/2021 e per l'effetto condanna il convenuto all'adempimento in forma specifica e, dunque, a CP_1 provvedere all'attribuzione di tale “AR”, consentendo l'accesso dei docente alla piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti, per l'importo di €500,00. condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente CP_1 liquidate in € 258,00,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cap da distrarsi in favore del procuratore costituto ex art. 93 c.p.c..
Si comunichi
Roma 4.11.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
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