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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIV, sentenza 19/02/2026, n. 2600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2600 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2600/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SABATINO DIEGO, Presidente
GALASSO SAVERIO, Relatore
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11631/2024 depositato il 25/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dottore Commercialista E Revisore Legale - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220159032779501 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1152/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
La parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento del provvedimento gravato. La parte resistente chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso in epigrafe, nei confronti di Agenzia delle entrate – Direzione provinciale II di Roma depositato in data 25 giugno 2024 - con istanza di pubblica udienza – la sig.ra Ricorrente_1, in proprio e in qualità di coerede del sig. Nominativo_1, impugna la cartella esattoriale n. 09720220159032779501, notificata in data 18 aprile 2024, relativa ad IVA per l'anno 2017 per complessivi euro 30.190,46 (per imposta, sanzioni e interessi).
2. La parte ricorrente sostiene l'infondatezza delle ragioni dell'ente impositore e solleva le seguenti censure:
I. mancata notifica né agli eredi né al de cuius dalla preventiva comunicazione a seguito del controllo automatizzato ex art. 54bis DPR n. 633 del 1972 in data 9.12.2020;
II. intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni ex d.lgs. n. 472 del 1997.
In conclusione, chiede:
I. di dichiarare la nullità dell'atto impugnato notificato alla ricorrente.
3. In data 27 agosto 2024 si è costituito l'ente impositore, Agenzia delle entrate, con proprie controdeduzioni, depositando documentazione, e chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
4. In data 4 novembre 2025 e 20 gennaio 2026 parte ricorrente depositava memorie.
5. All'udienza del giorno 30 gennaio 2026, evidenziate le eccezioni rilevabili d'ufficio specificate nel corpo della motivazione, sentite le parti presenti come da verbale d'udienza, il ricorso è stato discusso e assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
2. In via preliminare, va evidenziato che la memoria depositata da parte resistente in data 20 gennaio
2026 è inammissibile sia in quanto ne è avvenuta la produzione 9 giorni liberi prima dell'udienza e quindi in violazione del termine di dieci giorni liberi previsto dall'art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992, sia in quanto contiene ragioni di censura ulteriori, sia in merito all'atto inizialmente gravato che in risposta ai depositi di controparte, che non potranno essere valutate in quanto non notificate e quindi prodotte in violazione della regola di cui all'art. 24, comma 4, del medesimo d.lgs..
3. In via pregiudiziale, occorre constatare che, parte ricorrente non ha depositato prova della tempestiva notificazione del ricorso alla controparte, nei cui confronti ha espressamente proposto ricorso,
e dunque ha omesso di dare prova della tempestiva proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 21 d.lgs. n.
546 del 1992 (cfr. Cass. civ., sez. 5, 30.5.2024, n. 15224). Parte ricorrente, infatti, non ha depositato la prova (ricevuta di accettazione e consegna PEC, o in subordine, ove consentito, avviso di ricevimento ovvero relata di notifica) della ricezione, da parte dell'ente impositore, Agenzia delle entrate, dell'atto con cui sarebbe stato proposto il ricorso.
4. Pertanto, il Collegio è tenuto a dichiarare inammissibile il ricorso, ai sensi dell'art. 22, comma 1,
d.lgs. n. 546 del 1992, ferma l'irrilevanza a tal fine, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 22, della costituzione in giudizio dell'ente impositore, quale parte resistente.
5. Conclusivamente, il ricorso è inammissibile.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio che liquida in euro 500,00 oltre oneri di legge.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SABATINO DIEGO, Presidente
GALASSO SAVERIO, Relatore
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11631/2024 depositato il 25/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dottore Commercialista E Revisore Legale - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220159032779501 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1152/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
La parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento del provvedimento gravato. La parte resistente chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso in epigrafe, nei confronti di Agenzia delle entrate – Direzione provinciale II di Roma depositato in data 25 giugno 2024 - con istanza di pubblica udienza – la sig.ra Ricorrente_1, in proprio e in qualità di coerede del sig. Nominativo_1, impugna la cartella esattoriale n. 09720220159032779501, notificata in data 18 aprile 2024, relativa ad IVA per l'anno 2017 per complessivi euro 30.190,46 (per imposta, sanzioni e interessi).
2. La parte ricorrente sostiene l'infondatezza delle ragioni dell'ente impositore e solleva le seguenti censure:
I. mancata notifica né agli eredi né al de cuius dalla preventiva comunicazione a seguito del controllo automatizzato ex art. 54bis DPR n. 633 del 1972 in data 9.12.2020;
II. intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni ex d.lgs. n. 472 del 1997.
In conclusione, chiede:
I. di dichiarare la nullità dell'atto impugnato notificato alla ricorrente.
3. In data 27 agosto 2024 si è costituito l'ente impositore, Agenzia delle entrate, con proprie controdeduzioni, depositando documentazione, e chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
4. In data 4 novembre 2025 e 20 gennaio 2026 parte ricorrente depositava memorie.
5. All'udienza del giorno 30 gennaio 2026, evidenziate le eccezioni rilevabili d'ufficio specificate nel corpo della motivazione, sentite le parti presenti come da verbale d'udienza, il ricorso è stato discusso e assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
2. In via preliminare, va evidenziato che la memoria depositata da parte resistente in data 20 gennaio
2026 è inammissibile sia in quanto ne è avvenuta la produzione 9 giorni liberi prima dell'udienza e quindi in violazione del termine di dieci giorni liberi previsto dall'art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992, sia in quanto contiene ragioni di censura ulteriori, sia in merito all'atto inizialmente gravato che in risposta ai depositi di controparte, che non potranno essere valutate in quanto non notificate e quindi prodotte in violazione della regola di cui all'art. 24, comma 4, del medesimo d.lgs..
3. In via pregiudiziale, occorre constatare che, parte ricorrente non ha depositato prova della tempestiva notificazione del ricorso alla controparte, nei cui confronti ha espressamente proposto ricorso,
e dunque ha omesso di dare prova della tempestiva proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 21 d.lgs. n.
546 del 1992 (cfr. Cass. civ., sez. 5, 30.5.2024, n. 15224). Parte ricorrente, infatti, non ha depositato la prova (ricevuta di accettazione e consegna PEC, o in subordine, ove consentito, avviso di ricevimento ovvero relata di notifica) della ricezione, da parte dell'ente impositore, Agenzia delle entrate, dell'atto con cui sarebbe stato proposto il ricorso.
4. Pertanto, il Collegio è tenuto a dichiarare inammissibile il ricorso, ai sensi dell'art. 22, comma 1,
d.lgs. n. 546 del 1992, ferma l'irrilevanza a tal fine, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 22, della costituzione in giudizio dell'ente impositore, quale parte resistente.
5. Conclusivamente, il ricorso è inammissibile.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio che liquida in euro 500,00 oltre oneri di legge.