Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIV, sentenza 19/02/2026, n. 2600
CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Mancata notifica della comunicazione di controllo automatizzato

    La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi procedurali.

  • Inammissibile
    Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi

    La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi procedurali.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per omessa prova della notifica del ricorso

    Il Collegio è tenuto a dichiarare inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 22, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, ferma l'irrilevanza a tal fine della costituzione in giudizio dell'ente impositore.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIV, sentenza 19/02/2026, n. 2600
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2600
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

    Testo completo