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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 29/11/2025, n. 2547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2547 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. AR CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa NA CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n.3722 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto:
Separazione giudiziale,
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. BRUNO Immacolata, come da Parte_1 mandato in atti,
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dagli avv. FICO Vito Controparte_1
Sebastiano, come da mandato in atti,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 30.09.2025 le parti chiedevano definirsi il procedimento mediante l'emanazione di un provvedimento conforme agli accordi raggiunti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/08/2024, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in MO (TA) in data 08/03/2018 con
[...]
, che dalla loro unione erano nati i figli il Controparte_1 Persona_1
04/08/2019, il 26/06/2023, chiedeva pronunziarsi la Persona_2 separazione personale dal marito con addebito a quest'ultimo, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile a causa delle inadempienze del coniuge agli obblighi nascenti dal matrimonio;
in particolare, la ricorrente lamentava che il coniuge facesse abuso di alcol, fosse dedito al gioco e fosse spesso aggressivo anche fisicamente nei confronti della moglie alla presenza dei figli;
in particolare riferiva di un episodio avvenuto in data 16.08.2024, alle ore 19,00 circa, in cui rincasava in evidente stato di alterazione psicofisica Persona_3
e, inveendo con fare minaccioso, colpiva la con uno schiaffo ferendola al Pt_1 labbro dinanzi al figlio primogenito di 5 anni, che veniva a sua volta Persona_1 colpito in viso dal cancello aperto violentemente dal padre;
chiedeva pertanto l'adozione di un ordine di protezione e di provvedimenti indifferibili, ai sensi del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 473bis.15 e 473bis.69 c.p.c.; adottati con decreto inaudita altera parte del 30.08.2024, misure di protezione in favore di madre e figli, con successiva ordinanza del 3.10.2024, veniva in via d'urgenza, ai sensi del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 473bis.15 e
473bis.69 c.p.c., disposta la collocazione dei minori unitamente alla madre al domicilio della nonna materna, veniva fatto divieto ad di Persona_3 avvicinarsi al domicilio della ricorrente e ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa e dai minori, venivano avviati incontri protetti padre – figli, veniva disposta la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di MO
e di Crispiano, ognuno per la parte di rispettiva competenza, in relazione al luogo di residenza dei coniugi, al fine di rendere con urgenza accurata inchiesta sociale sulla condizione esistenziale della prole e dei genitori, estesa ai soggetti con questi conviventi, con il coinvolgimento del SER.D. di Martina RA, in relazione al dedotto abuso di sostanze alcoliche da parte di . Persona_3
Costituitasi in data 9.12.2024, parte resistente non si opponeva alla domanda di separazione, contestando tutta quanto ex adverso dedotto e concluso, eccependo che la fine del matrimonio fosse dovuta all'insofferenza della ricorrente rispetto alle scelte abitative della coppia, all'indifferenza della stessa rispetto ai bisogni del coniuge, nonché alla trascuratezza della stessa nella cura dell'abitazione familiare, da cui la si allontanava spesso. Pt_1
Comparse personalmente le parti, con successiva ordinanza del 19.12.2025 il G.D. disponeva in via provvisoria l'affido esclusivo dei minori e Per_2 Persona_1 alla ricorrente , la prosecuzione degli incontri protetti padre-figli, Parte_1 lasciando impregiudicata la necessità di verificare a mezzo del Ser. D competente l'evoluzione del percorso avviato da . Persona_3
All'udienza del 28.04.2025 le parti congiuntamente chiedevano la trasformazione del giudizio alle condizioni di cui all'accordo depositato telematicamente in data
15.4.2025, con previsione dell'affido condiviso della prole ad entrambi i genitori, la disciplina degli incontri liberi padre – figli, la disciplina degli aspetti economici della separazione (con conferma della misura dell'assegno in favore della prole già previsto in via provvisoria dal Tribunale), infine con l'assunzione dell'impegno da parte di a completare il percorso presso il Serd e a frequentare Persona_3 unitamente a percorsi di sostegno e di mediazione eventualmente Parte_1 proposti dai Servizi coinvolti nell'interesse della prole. Le parti a verbale dichiaravano che non era intervenuta alcuna riconciliazione tra loro ma soltanto una distensione dei rapporti e un appianamento della conflittualità. Con ordinanza resa a verbale alla medesima udienza, il GD disponeva la comparizione personale delle parti ed il loro interrogatorio libero, al fine di verificare l'evoluzione delle dinamiche interne al nucleo familiare, disponendo al contempo che a cura del
S.E.R.D. di Martina RA e dei Servizi Sociali di MO venissero rese relazioni di aggiornamento.
All'udienza del 30.09.2025 le parti chiedevano congiuntamente pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui all'accordo già depositato telematicamente il
15.4.2025, che integravano a verbale mediante la previsione di un assegno mensile a titolo di mantenimento della prole pari ad € 450,00 complessivi (in ragione di €
225,00 per ciascun figlio), nonché della disponibilità da parte di , Parte_1 al pari dell'impegno già assunto da in seno al predetto accordo, Persona_3 all'avvio di percorsi di supporto presso le strutture territorialmente competenti.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La norma di cui all'art. 151 c.c., ove statuisce che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, ammette che il Giudice pronunzi la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiari a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Come è emerso dalle deduzioni difensive delle parti, il rapporto coniugale non appare più connotato dalla comunione materiale e spirituale, che caratterizza invece l'unità tra i coniugi nel rapporto coniugale, il quale, pertanto, risulta gravemente compromesso da una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare. Il distacco spirituale tra i coniugi si presenta grave e insuperabile, pertanto la prosecuzione della convivenza, oltre che inidonea ad attenuare la condizione di disaccordo fatta registrare dai coniugi, risulterebbe intollerabile.
Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica dell'accordo depositato telematicamente in data 15/04/2025, per come integrato a verbale all'udienza del
30/09/2025, con il quale i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici ed i loro rapporti relativi alla prole e le cui condizioni sono da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Nel corso dell'istruttoria, che ha fatto seguito all'emissione di un ordine di protezione nei confronti di , è chiaramente emersa una progressiva Persona_3 distensione dei rapporti tra i due coniugi, di pari passo con la positiva osservazione in spazio protetto degli incontri padre – figli e con la regolare sottoposizione di
[...]
presso il Ser.D. di Martina RA ad un trattamento della durata di sei Per_3 mesi finalizzato alla valutazione clinica e diagnostica della condizione del resistente per eventuale uso, abuso o dipendenza da sostanze alcoliche.
In particolare, il percorso al Ser.D., se pur risulta interrotto un mese prima rispetto alla sua naturale scadenza, ha fatto registrare un costante impegno di
[...]
al rispetto degli appuntamenti fissati dal Servizio Specialistico, Per_3 nonostante sin da subito la parte avesse rappresentato la difficoltà di conciliare detto impegno con il lavoro. L'osservazione svolta dal Servizio ha consentito sin dall'inizio di escludere la sussistenza di segni compatibili con la sindrome di astinenza da alcool, escludendo altresì la necessità di prescrizioni di terapie farmacologiche;
escluse pure alterazioni compatibili con un consumo cronico di sostanze alcoliche, venivano registrate solo due positività. Il Servizio Specialistico Per rilevava che aveva mostrato una discreta capacità di revisione critica del suo comportamento, mostrando disponibilità a riorganizzare i rapporti con la moglie e i figli;
concludeva il predetto Servizio, evidenziando la necessità che
[...]
affrontasse le criticità emerse in sede separativa con un percorso Per_3 specifico dedicato ai comportamenti maltrattanti.
Analogamente, a fronte pure di una paventata riconciliazione tra i coniugi (poi smentita nel prosieguo dell'istruttoria) sia il sia il SS di Parte_2
MO evidenziavano l'esigenza di avviare in favore di entrambi i genitori percorsi individuali di sostegno psicologico e alla genitorialità, tenuto conto della apparente scarsa consapevolezza nei coniugi della esigenza di affrontare e risolvere le importanti problematiche che hanno interessato il loro rapporto, anche nella fase separativa.
Da ultimo, il SS di MO con relazione del 12.9.2025, ha confermato la positiva evoluzione dei rapporti tra le due parti, la fiducia riposta dalla ricorrente nelle capacità genitoriali paterne, l'esistenza, tuttavia, di una confusione sentimentale e di una scarsa consapevolezza delle problematicità del rapporto tra i due coniugi, tanto da ritenere opportuno garantire un supporto psicologico in favore di posto che avrebbe manifestato scarsa Parte_1 Persona_3 motivazione e scarsa disponibilità sul piano temporale (per ragioni lavorative) all'avvio di analogo percorso.
Ferma la disciplina concordata dalle parti per la regolamentazione del regime di affido, collocamento, visita e mantenimento della prole, emerge la chiara necessità di garantire la prosecuzione di una attenta azione di monitoraggio della condizione esistenziale della prole, sul piano esistenziale e del loro rapporto con il genitore non collocatario, al contempo garantendo l'avvio di entrambi i genitori ad individuali percorsi di supporto psicologico e alla genitorialità, che entrambi hanno richiesto in sede di accordo.
Emerge, infatti, la necessità che la distensione dei rapporti fatta registrare delle parti diventi stabile e si strutturi un adeguato percorso di rielaborazione critica delle problematiche che hanno interessato la coppia, rispetto ad un approccio superficiale che entrambe hanno manifestato nel corso dell'osservazione, pur facendo registrare una buona relazione padre – figli e l'assenza di una condizione di abuso di sostanze alcoliche da parte di . Persona_3
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa n. 3722/2024 R.G. tra e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi , nata Parte_1
a GR (TA) il 25/10/1995, e Controparte_1
, nato in [...] il [...], uniti in matrimonio in
MO (TA) in data 08/03/2018 (trascritto con atto n. 1, p. 2, s. A, dell'anno 2018);
2) disciplina le condizioni della separazione dei coniugi e Parte_1
in conformità a quelle concordate e trasfuse Controparte_1 nell'accordo depositato in data 15 aprile 2025 ed integrato a verbale all'udienza del 30.09.2025, qui da intendersi trascritte e riportate.
3) Dispone la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale di MO (TA) e di Crispiano, ognuno per la parte di rispettiva competenza, per attività di monitoraggio e di sostegno della condizione esistenziale dell'intero nucleo familiare dei minori Persona_4
nato il [...] a [...] e
[...] Persona_5 nato il [...] a [...], mediante periodiche verifiche della condizione abitativa, scolastica e familiare dei minori, nonché dell'andamento dei rapporti padre – figli, infine per l'individuazione di idonei Centri presso cui entrambi i genitori avvieranno percorsi individuali di supporto psicologico e alla genitorialità, avendo cura di segnalare alla competente autorità giudiziaria minorile eventuali situazioni di pregiudizio ai danni dei minori;
4) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di MO (TA).
5) Dispone la trasmissione della presente sentenza al Servizio Sociale di
MO e al Servizio Sociale di Crispiano;
6) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
IL PRESIDENTE
AR SA
IL GIUDICE est.
NA NA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. AR CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa NA CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n.3722 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto:
Separazione giudiziale,
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. BRUNO Immacolata, come da Parte_1 mandato in atti,
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dagli avv. FICO Vito Controparte_1
Sebastiano, come da mandato in atti,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 30.09.2025 le parti chiedevano definirsi il procedimento mediante l'emanazione di un provvedimento conforme agli accordi raggiunti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/08/2024, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in MO (TA) in data 08/03/2018 con
[...]
, che dalla loro unione erano nati i figli il Controparte_1 Persona_1
04/08/2019, il 26/06/2023, chiedeva pronunziarsi la Persona_2 separazione personale dal marito con addebito a quest'ultimo, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile a causa delle inadempienze del coniuge agli obblighi nascenti dal matrimonio;
in particolare, la ricorrente lamentava che il coniuge facesse abuso di alcol, fosse dedito al gioco e fosse spesso aggressivo anche fisicamente nei confronti della moglie alla presenza dei figli;
in particolare riferiva di un episodio avvenuto in data 16.08.2024, alle ore 19,00 circa, in cui rincasava in evidente stato di alterazione psicofisica Persona_3
e, inveendo con fare minaccioso, colpiva la con uno schiaffo ferendola al Pt_1 labbro dinanzi al figlio primogenito di 5 anni, che veniva a sua volta Persona_1 colpito in viso dal cancello aperto violentemente dal padre;
chiedeva pertanto l'adozione di un ordine di protezione e di provvedimenti indifferibili, ai sensi del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 473bis.15 e 473bis.69 c.p.c.; adottati con decreto inaudita altera parte del 30.08.2024, misure di protezione in favore di madre e figli, con successiva ordinanza del 3.10.2024, veniva in via d'urgenza, ai sensi del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 473bis.15 e
473bis.69 c.p.c., disposta la collocazione dei minori unitamente alla madre al domicilio della nonna materna, veniva fatto divieto ad di Persona_3 avvicinarsi al domicilio della ricorrente e ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa e dai minori, venivano avviati incontri protetti padre – figli, veniva disposta la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di MO
e di Crispiano, ognuno per la parte di rispettiva competenza, in relazione al luogo di residenza dei coniugi, al fine di rendere con urgenza accurata inchiesta sociale sulla condizione esistenziale della prole e dei genitori, estesa ai soggetti con questi conviventi, con il coinvolgimento del SER.D. di Martina RA, in relazione al dedotto abuso di sostanze alcoliche da parte di . Persona_3
Costituitasi in data 9.12.2024, parte resistente non si opponeva alla domanda di separazione, contestando tutta quanto ex adverso dedotto e concluso, eccependo che la fine del matrimonio fosse dovuta all'insofferenza della ricorrente rispetto alle scelte abitative della coppia, all'indifferenza della stessa rispetto ai bisogni del coniuge, nonché alla trascuratezza della stessa nella cura dell'abitazione familiare, da cui la si allontanava spesso. Pt_1
Comparse personalmente le parti, con successiva ordinanza del 19.12.2025 il G.D. disponeva in via provvisoria l'affido esclusivo dei minori e Per_2 Persona_1 alla ricorrente , la prosecuzione degli incontri protetti padre-figli, Parte_1 lasciando impregiudicata la necessità di verificare a mezzo del Ser. D competente l'evoluzione del percorso avviato da . Persona_3
All'udienza del 28.04.2025 le parti congiuntamente chiedevano la trasformazione del giudizio alle condizioni di cui all'accordo depositato telematicamente in data
15.4.2025, con previsione dell'affido condiviso della prole ad entrambi i genitori, la disciplina degli incontri liberi padre – figli, la disciplina degli aspetti economici della separazione (con conferma della misura dell'assegno in favore della prole già previsto in via provvisoria dal Tribunale), infine con l'assunzione dell'impegno da parte di a completare il percorso presso il Serd e a frequentare Persona_3 unitamente a percorsi di sostegno e di mediazione eventualmente Parte_1 proposti dai Servizi coinvolti nell'interesse della prole. Le parti a verbale dichiaravano che non era intervenuta alcuna riconciliazione tra loro ma soltanto una distensione dei rapporti e un appianamento della conflittualità. Con ordinanza resa a verbale alla medesima udienza, il GD disponeva la comparizione personale delle parti ed il loro interrogatorio libero, al fine di verificare l'evoluzione delle dinamiche interne al nucleo familiare, disponendo al contempo che a cura del
S.E.R.D. di Martina RA e dei Servizi Sociali di MO venissero rese relazioni di aggiornamento.
All'udienza del 30.09.2025 le parti chiedevano congiuntamente pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui all'accordo già depositato telematicamente il
15.4.2025, che integravano a verbale mediante la previsione di un assegno mensile a titolo di mantenimento della prole pari ad € 450,00 complessivi (in ragione di €
225,00 per ciascun figlio), nonché della disponibilità da parte di , Parte_1 al pari dell'impegno già assunto da in seno al predetto accordo, Persona_3 all'avvio di percorsi di supporto presso le strutture territorialmente competenti.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La norma di cui all'art. 151 c.c., ove statuisce che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, ammette che il Giudice pronunzi la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiari a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Come è emerso dalle deduzioni difensive delle parti, il rapporto coniugale non appare più connotato dalla comunione materiale e spirituale, che caratterizza invece l'unità tra i coniugi nel rapporto coniugale, il quale, pertanto, risulta gravemente compromesso da una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare. Il distacco spirituale tra i coniugi si presenta grave e insuperabile, pertanto la prosecuzione della convivenza, oltre che inidonea ad attenuare la condizione di disaccordo fatta registrare dai coniugi, risulterebbe intollerabile.
Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica dell'accordo depositato telematicamente in data 15/04/2025, per come integrato a verbale all'udienza del
30/09/2025, con il quale i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici ed i loro rapporti relativi alla prole e le cui condizioni sono da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Nel corso dell'istruttoria, che ha fatto seguito all'emissione di un ordine di protezione nei confronti di , è chiaramente emersa una progressiva Persona_3 distensione dei rapporti tra i due coniugi, di pari passo con la positiva osservazione in spazio protetto degli incontri padre – figli e con la regolare sottoposizione di
[...]
presso il Ser.D. di Martina RA ad un trattamento della durata di sei Per_3 mesi finalizzato alla valutazione clinica e diagnostica della condizione del resistente per eventuale uso, abuso o dipendenza da sostanze alcoliche.
In particolare, il percorso al Ser.D., se pur risulta interrotto un mese prima rispetto alla sua naturale scadenza, ha fatto registrare un costante impegno di
[...]
al rispetto degli appuntamenti fissati dal Servizio Specialistico, Per_3 nonostante sin da subito la parte avesse rappresentato la difficoltà di conciliare detto impegno con il lavoro. L'osservazione svolta dal Servizio ha consentito sin dall'inizio di escludere la sussistenza di segni compatibili con la sindrome di astinenza da alcool, escludendo altresì la necessità di prescrizioni di terapie farmacologiche;
escluse pure alterazioni compatibili con un consumo cronico di sostanze alcoliche, venivano registrate solo due positività. Il Servizio Specialistico Per rilevava che aveva mostrato una discreta capacità di revisione critica del suo comportamento, mostrando disponibilità a riorganizzare i rapporti con la moglie e i figli;
concludeva il predetto Servizio, evidenziando la necessità che
[...]
affrontasse le criticità emerse in sede separativa con un percorso Per_3 specifico dedicato ai comportamenti maltrattanti.
Analogamente, a fronte pure di una paventata riconciliazione tra i coniugi (poi smentita nel prosieguo dell'istruttoria) sia il sia il SS di Parte_2
MO evidenziavano l'esigenza di avviare in favore di entrambi i genitori percorsi individuali di sostegno psicologico e alla genitorialità, tenuto conto della apparente scarsa consapevolezza nei coniugi della esigenza di affrontare e risolvere le importanti problematiche che hanno interessato il loro rapporto, anche nella fase separativa.
Da ultimo, il SS di MO con relazione del 12.9.2025, ha confermato la positiva evoluzione dei rapporti tra le due parti, la fiducia riposta dalla ricorrente nelle capacità genitoriali paterne, l'esistenza, tuttavia, di una confusione sentimentale e di una scarsa consapevolezza delle problematicità del rapporto tra i due coniugi, tanto da ritenere opportuno garantire un supporto psicologico in favore di posto che avrebbe manifestato scarsa Parte_1 Persona_3 motivazione e scarsa disponibilità sul piano temporale (per ragioni lavorative) all'avvio di analogo percorso.
Ferma la disciplina concordata dalle parti per la regolamentazione del regime di affido, collocamento, visita e mantenimento della prole, emerge la chiara necessità di garantire la prosecuzione di una attenta azione di monitoraggio della condizione esistenziale della prole, sul piano esistenziale e del loro rapporto con il genitore non collocatario, al contempo garantendo l'avvio di entrambi i genitori ad individuali percorsi di supporto psicologico e alla genitorialità, che entrambi hanno richiesto in sede di accordo.
Emerge, infatti, la necessità che la distensione dei rapporti fatta registrare delle parti diventi stabile e si strutturi un adeguato percorso di rielaborazione critica delle problematiche che hanno interessato la coppia, rispetto ad un approccio superficiale che entrambe hanno manifestato nel corso dell'osservazione, pur facendo registrare una buona relazione padre – figli e l'assenza di una condizione di abuso di sostanze alcoliche da parte di . Persona_3
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa n. 3722/2024 R.G. tra e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi , nata Parte_1
a GR (TA) il 25/10/1995, e Controparte_1
, nato in [...] il [...], uniti in matrimonio in
MO (TA) in data 08/03/2018 (trascritto con atto n. 1, p. 2, s. A, dell'anno 2018);
2) disciplina le condizioni della separazione dei coniugi e Parte_1
in conformità a quelle concordate e trasfuse Controparte_1 nell'accordo depositato in data 15 aprile 2025 ed integrato a verbale all'udienza del 30.09.2025, qui da intendersi trascritte e riportate.
3) Dispone la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale di MO (TA) e di Crispiano, ognuno per la parte di rispettiva competenza, per attività di monitoraggio e di sostegno della condizione esistenziale dell'intero nucleo familiare dei minori Persona_4
nato il [...] a [...] e
[...] Persona_5 nato il [...] a [...], mediante periodiche verifiche della condizione abitativa, scolastica e familiare dei minori, nonché dell'andamento dei rapporti padre – figli, infine per l'individuazione di idonei Centri presso cui entrambi i genitori avvieranno percorsi individuali di supporto psicologico e alla genitorialità, avendo cura di segnalare alla competente autorità giudiziaria minorile eventuali situazioni di pregiudizio ai danni dei minori;
4) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di MO (TA).
5) Dispone la trasmissione della presente sentenza al Servizio Sociale di
MO e al Servizio Sociale di Crispiano;
6) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
IL PRESIDENTE
AR SA
IL GIUDICE est.
NA NA