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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 03/10/2025, n. 1677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1677 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI IB AL
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1416/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. GIOFRE' DEBORA Parte_1 ricorrente
E rappresentato e difeso dall'avv. GANDIZIO VALERIA CP_1 nonché
ADER in persona del legale rappresentante pro tempore
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18 luglio 2019, parte ricorrente impugnava degli estratti di ruolo rilasciati dall' in data 2 luglio 2019, dai Controparte_2 quali emergevano una serie di avvisi di addebito relativi a contributi previdenziali per gli anni dal 2010 al 2014.
Parte ricorrente eccepiva la prescrizione dei crediti, deducendo che gli avvisi di addebito non erano mai stati notificati e che, essendo decorso il termine quinquennale
1 previsto dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, i crediti dovevano ritenersi estinti.
L' si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso per carenza di interesse ad agire CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Avvisi di addebito con prova di notifica
Dall'istruttoria documentale sono emerse le cartoline di ritorno attestanti la regolare notifica dei seguenti avvisi di addebito:
• n. 43920120000360378000
• n. 43920120000146939000
• n. 43920130000299915000
• n. 43920130000777649000
• n. 43920130001086064000
• n. 43920140000584049000
• n. 43920140000890949000.
Per tali avvisi di addebito, risultando provata la regolare notifica, la parte ricorrente avrebbe dovuto impugnare gli atti impositivi nei termini di legge. Non potendo l'impugnazione essere proposta direttamente avverso l'estratto di ruolo (che ha natura meramente certificativa), deve dichiararsi la carenza di interesse ad agire.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione (ex multis Cass. civ., sez. un., n. 19704/2015;
Cass. civ., sez. VI, n. 4316/2020), l'estratto di ruolo può essere oggetto di impugnazione solo laddove manchi la notifica dell'atto presupposto, mentre in presenza di una regolare notifica l'interesse ad agire è escluso, essendo il contribuente onerato dell'impugnazione nei termini.
2. Avvisi di addebito senza prova di notifica: limiti dell'impugnazione dell'estratto di ruolo
In linea generale, la giurisprudenza ha ammesso che l'estratto di ruolo possa essere impugnato nei casi in cui l'atto impositivo presupposto non sia stato notificato, in quanto il contribuente ha avuto effettiva conoscenza del debito solo tramite l'estratto medesimo (Cass. civ. sez. un. n. 23397/2016; Cass. civ. sez. VI n. 2248/2018).
Tuttavia, con l'ordinanza n. 17606/2024, la Corte di Cassazione ha precisato che l'ammissibilità di tale impugnazione è subordinata alla dimostrazione, da parte del contribuente, di un interesse concreto, attuale ed effettivo — definito in concreto, non meramente potenziale — derivante dall'iscrizione a ruolo illegittima, in uno dei casi
2 tassativamente indicati dall'art. 12, comma 4-bis, del DPR 602/1973 (partecipazione a gare, riscossione di somme da soggetti pubblici, perdita di benefici amministrativi).
Ne consegue che, anche in assenza di notifica, l'impugnazione dell'estratto di ruolo non
è in astratto consentita, bensì solo se il contribuente dimostra che quel debito iscritto lo ha effettivamente leso nel modo previsto dalla norma.
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha allegato e non è in grado di dimostrare un tale pregiudizio concreto, né che questo permanga al momento della pronuncia.
Peraltro, gli estratti di ruolo sono stati ritirati nel 2019 e la conoscenza del debito è avvenuta allora;
non sono state dedotte circostanze che rendano attuale l'interesse (ad esempio esecutività sul patrimonio pubblico, partecipazione a gare, rapporti con la pubblica amministrazione).
Pertanto, per gli ulteriori avvisi di addebito indicati negli estratti di ruolo, che non risulta depositata prova della relativa notifica, la giurisprudenza di legittimità ritiene ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo, in quanto il contribuente ha avuto conoscenza del debito solo attraverso il rilascio dell'estratto medesimo (Cass. civ., sez. un., n. 23397/2016; Cass. civ., sez. VI, n. 2248/2018).
Poiché i crediti previdenziali sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, e poiché detti crediti si riferiscono agli anni 2012,
2013 e 2014, il termine prescrizionale era ampiamente decorso alla data del 2 luglio
2019, momento in cui la parte ricorrente ha avuto conoscenza della pretesa mediante il rilascio degli estratti di ruolo.
Non essendo stati allegati atti interruttivi della prescrizione, i crediti devono ritenersi estinti per intervenuta prescrizione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va:
• dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire con riferimento agli avvisi di addebito sopra elencati e risultati regolarmente notificati;
• accolto con riferimento agli ulteriori avvisi di addebito privi di prova di notifica, con conseguente declaratoria di prescrizione dei relativi crediti contributivi.
Stante la reciproca soccombenza si ritiene di dover compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara inammissibile per carenza di interesse ad agire il ricorso relativamente agli avvisi di addebito n. 43920120000360378000, n. 43920120000146939000; n.
3 43920130000299915000; n. 43920130000777649000; n. 43920130001086064000; n.
43920140000584049000 n. 43920140000890949000.
2. Accoglie il ricorso in relazione agli ulteriori avvisi di addebito indicati negli estratti di ruolo rilasciati in data 2 luglio 2019 e dichiara prescritto il relativo credito previdenziale;
3. Compensa integralmente le spese di lite, attesa la reciproca soccombenza.
Così deciso, 03/10/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
4
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1416/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. GIOFRE' DEBORA Parte_1 ricorrente
E rappresentato e difeso dall'avv. GANDIZIO VALERIA CP_1 nonché
ADER in persona del legale rappresentante pro tempore
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18 luglio 2019, parte ricorrente impugnava degli estratti di ruolo rilasciati dall' in data 2 luglio 2019, dai Controparte_2 quali emergevano una serie di avvisi di addebito relativi a contributi previdenziali per gli anni dal 2010 al 2014.
Parte ricorrente eccepiva la prescrizione dei crediti, deducendo che gli avvisi di addebito non erano mai stati notificati e che, essendo decorso il termine quinquennale
1 previsto dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, i crediti dovevano ritenersi estinti.
L' si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso per carenza di interesse ad agire CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Avvisi di addebito con prova di notifica
Dall'istruttoria documentale sono emerse le cartoline di ritorno attestanti la regolare notifica dei seguenti avvisi di addebito:
• n. 43920120000360378000
• n. 43920120000146939000
• n. 43920130000299915000
• n. 43920130000777649000
• n. 43920130001086064000
• n. 43920140000584049000
• n. 43920140000890949000.
Per tali avvisi di addebito, risultando provata la regolare notifica, la parte ricorrente avrebbe dovuto impugnare gli atti impositivi nei termini di legge. Non potendo l'impugnazione essere proposta direttamente avverso l'estratto di ruolo (che ha natura meramente certificativa), deve dichiararsi la carenza di interesse ad agire.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione (ex multis Cass. civ., sez. un., n. 19704/2015;
Cass. civ., sez. VI, n. 4316/2020), l'estratto di ruolo può essere oggetto di impugnazione solo laddove manchi la notifica dell'atto presupposto, mentre in presenza di una regolare notifica l'interesse ad agire è escluso, essendo il contribuente onerato dell'impugnazione nei termini.
2. Avvisi di addebito senza prova di notifica: limiti dell'impugnazione dell'estratto di ruolo
In linea generale, la giurisprudenza ha ammesso che l'estratto di ruolo possa essere impugnato nei casi in cui l'atto impositivo presupposto non sia stato notificato, in quanto il contribuente ha avuto effettiva conoscenza del debito solo tramite l'estratto medesimo (Cass. civ. sez. un. n. 23397/2016; Cass. civ. sez. VI n. 2248/2018).
Tuttavia, con l'ordinanza n. 17606/2024, la Corte di Cassazione ha precisato che l'ammissibilità di tale impugnazione è subordinata alla dimostrazione, da parte del contribuente, di un interesse concreto, attuale ed effettivo — definito in concreto, non meramente potenziale — derivante dall'iscrizione a ruolo illegittima, in uno dei casi
2 tassativamente indicati dall'art. 12, comma 4-bis, del DPR 602/1973 (partecipazione a gare, riscossione di somme da soggetti pubblici, perdita di benefici amministrativi).
Ne consegue che, anche in assenza di notifica, l'impugnazione dell'estratto di ruolo non
è in astratto consentita, bensì solo se il contribuente dimostra che quel debito iscritto lo ha effettivamente leso nel modo previsto dalla norma.
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha allegato e non è in grado di dimostrare un tale pregiudizio concreto, né che questo permanga al momento della pronuncia.
Peraltro, gli estratti di ruolo sono stati ritirati nel 2019 e la conoscenza del debito è avvenuta allora;
non sono state dedotte circostanze che rendano attuale l'interesse (ad esempio esecutività sul patrimonio pubblico, partecipazione a gare, rapporti con la pubblica amministrazione).
Pertanto, per gli ulteriori avvisi di addebito indicati negli estratti di ruolo, che non risulta depositata prova della relativa notifica, la giurisprudenza di legittimità ritiene ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo, in quanto il contribuente ha avuto conoscenza del debito solo attraverso il rilascio dell'estratto medesimo (Cass. civ., sez. un., n. 23397/2016; Cass. civ., sez. VI, n. 2248/2018).
Poiché i crediti previdenziali sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, e poiché detti crediti si riferiscono agli anni 2012,
2013 e 2014, il termine prescrizionale era ampiamente decorso alla data del 2 luglio
2019, momento in cui la parte ricorrente ha avuto conoscenza della pretesa mediante il rilascio degli estratti di ruolo.
Non essendo stati allegati atti interruttivi della prescrizione, i crediti devono ritenersi estinti per intervenuta prescrizione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va:
• dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire con riferimento agli avvisi di addebito sopra elencati e risultati regolarmente notificati;
• accolto con riferimento agli ulteriori avvisi di addebito privi di prova di notifica, con conseguente declaratoria di prescrizione dei relativi crediti contributivi.
Stante la reciproca soccombenza si ritiene di dover compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara inammissibile per carenza di interesse ad agire il ricorso relativamente agli avvisi di addebito n. 43920120000360378000, n. 43920120000146939000; n.
3 43920130000299915000; n. 43920130000777649000; n. 43920130001086064000; n.
43920140000584049000 n. 43920140000890949000.
2. Accoglie il ricorso in relazione agli ulteriori avvisi di addebito indicati negli estratti di ruolo rilasciati in data 2 luglio 2019 e dichiara prescritto il relativo credito previdenziale;
3. Compensa integralmente le spese di lite, attesa la reciproca soccombenza.
Così deciso, 03/10/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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