Art. 7.
Il diritto speciale sui generi agevolati previsto a favore dei comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo dalla legge 1° novembre 1973, n. 762 , e' soppresso.
A carico del fondo di cui al precedente articolo 5 vanno annualmente corrisposte ai comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo somme pari all'importo del diritto soppresso, nella misura riscossa nell'anno 1975, comunque per un importo non superiore al 5 per cento dei diritti di prelievo riscossi.
Il diritto speciale sui generi agevolati previsto a favore dei comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo dalla legge 1° novembre 1973, n. 762 , e' soppresso.
A carico del fondo di cui al precedente articolo 5 vanno annualmente corrisposte ai comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo somme pari all'importo del diritto soppresso, nella misura riscossa nell'anno 1975, comunque per un importo non superiore al 5 per cento dei diritti di prelievo riscossi.