Articolo 7 della Legge 27 dicembre 1975, n. 700
Articolo 6Articolo 8
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1 gennaio 1976
Art. 7.

Il diritto speciale sui generi agevolati previsto a favore dei comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo dalla legge 1° novembre 1973, n. 762 , e' soppresso.
A carico del fondo di cui al precedente articolo 5 vanno annualmente corrisposte ai comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo somme pari all'importo del diritto soppresso, nella misura riscossa nell'anno 1975, comunque per un importo non superiore al 5 per cento dei diritti di prelievo riscossi.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1976