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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 18/12/2025, n. 1384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1384 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI Comparto lavoro e previdenza
Nella causa iscritta al n RG 2321 2022 Il Giudice
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”; Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022; Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate dalle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento avente n. di RGL: 2321/2022
Il Sig. nato il 06/06/1977 a Roma, CF: , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Teresa Badolisani, giusta procura in atti;
Ricorrente
Contro , in persona del legale rappresentante p.t. con Controparte_1
l'avv. Francesca Iacoe;
-resistente-
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t. con l'avv. Giuseppe Minniti,
-resistente-
Conclusioni: per le parti, come in atti e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con ricorso depositato in data 06/07/2022 parte ricorrente adiva l'intestato
Tribunale e conveniva in giudizio l' e la Controparte_1
in persona dei Controparte_2
rispettivi legali rapp. p.t., per ivi sentire accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità della cartella di pagamento n. 94 2020 00184764 47000 notificata al ricorrente il 01.06.2022, avente ad oggetto il pagamento di contributi soggettivi oltre sanzioni ed interessi, di euro 2.700,08, e dichiarare l'estinzione dei pretesi diritti di credito vantati dalla Controparte_2
concernenti la cartella di pagamento di cui sopra per intervenuta
[...]
prescrizione quinquennale.
Il concessionario, nel costituirsi in giudizio chiedeva il rigetto del ricorso perché
infondato in fatto ed in diritto.
Si costituiva la e Controparte_2
chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. Istruita la causa, con apposito decreto è stata disposta la sostituzione a con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127
ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
Preliminarmente, si osserva che nelle more del presente giudizio, il ricorrente ha provveduto ad aderire alla Rottamazione quater, prevista dalla L. 197/2022
all'art. 1 commi 231 – 252, giusta modello di adesione – Doc. rif. AT – -
09490202302406986180 del 11.04.2023 – prot. W- 2023041104866445 –
depositato in atti, per tutti i carichi e per tutte le cartelle e gli avvisi di addebito presenti nel proprio cassetto fiscale, compresi quelli oggetto della presente impugnazione.
A tal fine, ha depositato il prospetto di comunicazione delle somme dovute a seguito dell'istanza di definizione agevolata, con il piano di rateizzo.
Il ricorrente ha concluso, pertanto, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Tanto premesso, questo Istruttore ritiene debba essere dichiarata l'estinzione del processo.
Risulta documentalmente dalle produzioni di parte, ed in particolare dal
“Documento di comunicazione delle somme dovute”, rif. AT –
09490202302406986180, riferito alla Dichiarazione di adesione del 11.04.2023 prot. W-2023041104866445, che il ricorrente nelle more di giudizio ha aderito alla definizione agevolata. Non risulta contestato il fatto nella “definizione agevolata” risultino compresi anche i crediti contributivi per cui è causa.
Orbene, per condivisa giurisprudenza di legittimità (cfr ordinanza n. 11540 del
2 maggio 2019), la presentazione del modello di istanza di rottamazione, accolta dall'Ente, comporta l'estinzione del giudizio, stante la rinuncia del contribuente ai giudizi pendenti insita nell'istanza di definizione agevolata.
Con ulteriore pronunciamento (cfr. ord. 22.12.2020 n. 29293), la Cassazione ha ritenuto che la semplice produzione in giudizio di tale richiesta di adesione sia elemento sufficiente per la dichiarazione di estinzione, non essendo necessario il pagamento integrale delle somme liquidate. Ha altresì chiarito che l'accettazione dell'istanza di rottamazione avviene quando il Riscossore
comunica gli importi del piano di dilazione, integrando tale comunicazione l'elemento dell'accettazione della stessa. La S.C. ha inoltre precisato che “In
tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n.
193 del 2016 (conv., con modif., dalla l. n. 225 del 2016), poiché la dichiarazione di adesione reca l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità
l'attestazione di ammissione alla procedura manifesta un'inequivoca rinuncia al ricorso onde va dichiarata l'estinzione del giudizio. (Dichiara estinto il processo,
COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 16/06/2015) (Cass. civ., Sez. VI - 5,
Ordinanza, 07/12/2017, n. 29394 (rv. 646974-01). Anche recentemente la suprema Corte ha ribadito che: “La procedura di definizione agevolata si perfeziona con l'accoglimento dell'istanza del contribuente corredata dall'impegno di rinuncia ai giudizi. Il pagamento delle somme dovute è un'appendice esecutiva della procedura definita e non costituisce un requisito indispensabile per l'estinzione del giudizio, la quale si realizza al momento del perfezionamento della procedura” (Cass. civ., Sez. V,
Ordinanza, 11/09/2024, n. 24428 (rv. 672232-01). Occorre aggiungere che l'estinzione non determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata ma modifica la situazione dedotta in giudizio secondo la nuova disciplina fiscale concordata (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 18/12/2024, n. 33193). In altri termini, i rapporti tra le parti sono ora regolati dalla normativa sulla definizione agevolata, non può essere dichiarata cessata la materia del contendere in quanto il debito non è stato completamente saldato, ed il presente giudizio deve essere dichiarato estinto.
Per tali motivi, stante la formale dichiarazione di adesione alla definizione agevolata o “rottamazione quater”, e l'avvenuta ammissione alla procedura con la comunicazione delle somme dovute, si dichiara l'estinzione del processo.
Le ragioni della decisione, costituite da un fatto sopravvenuto alla proposizione del ricorso, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Inoltre, una eventuale condanna alle spese contrasterebbe con l'obiettivo della definizione agevolata volta ad incentivare l'adesione alla procedura.
PQM
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così
provvede:
1) Dichiara estinto il giudizio;
2) Alla luce della materia trattata e considerato il contegno processuale delle parti compensa le spese e competenze di lite .
Provvedimento redatto con l'ausilio del funzionario AUPP Dott. Alessandro
Acri e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato”, in data 18/12/2025.
IL GIUDICE dott. Enrico Rizzo