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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 03/11/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1148/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento per divorzio promosso da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. FASANARO MARIA TERESA
RICORRENTE
Contro
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. PELLEGRINI ELENA
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 28/10/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha – tra le altre cose - chiesto la pronuncia della cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, in data 01/08/2015, e trascritto presso il registro dello stato civile del comune di SE (Serie A, Parte II, atto n. 50, anno 2015). La parte resistente, nel costituirsi in giudizio, senza opporsi alla pronuncia di divorzio, ha avanzato a sua volta richieste alternative riguardo alle pronunce accessorie.
Nella prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore le parti hanno chiesto l'emissione della sentenza sullo status.
All'udienza del 28/10/2025, il giudice istruttore ha quindi trattenuto in decisione la causa sullo status, salva la successiva rimessione delle causa sul ruolo per l'istruzione e trattazione delle domande accessorie.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva.
Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987.
Ritenuto che debba disporsi la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza, per la trattazione delle questioni accessorie e valutare l'eventuale consensualizzazione del giudizio.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di SE (Serie A, Parte II, atto n. 50, anno 2015), contratto tra E , in data 01/08/2015; Parte_1 Controparte_1
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
RIMETTE
la causa sul ruolo del giudice istruttore come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.11.2025.
Il giudice relatore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
R.G. n. 1148/2025
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
rilevato che il Tribunale ha pronunciato in data odierna sentenza sullo status;
rilevato altresì che la causa deve essere rimessa in istruttoria per la trattazione delle questioni accessorie e per valutare l'eventuale consensualizzazione del giudizio;
P.Q.M.
1) RIMETTE la causa sul ruolo del giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio;
2) CONFERMA l'udienza del 17 dicembre 2025, ore 10.40, per verificare la consensualizzazione del giudizio.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 3/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento per divorzio promosso da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. FASANARO MARIA TERESA
RICORRENTE
Contro
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. PELLEGRINI ELENA
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 28/10/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha – tra le altre cose - chiesto la pronuncia della cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, in data 01/08/2015, e trascritto presso il registro dello stato civile del comune di SE (Serie A, Parte II, atto n. 50, anno 2015). La parte resistente, nel costituirsi in giudizio, senza opporsi alla pronuncia di divorzio, ha avanzato a sua volta richieste alternative riguardo alle pronunce accessorie.
Nella prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore le parti hanno chiesto l'emissione della sentenza sullo status.
All'udienza del 28/10/2025, il giudice istruttore ha quindi trattenuto in decisione la causa sullo status, salva la successiva rimessione delle causa sul ruolo per l'istruzione e trattazione delle domande accessorie.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva.
Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987.
Ritenuto che debba disporsi la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza, per la trattazione delle questioni accessorie e valutare l'eventuale consensualizzazione del giudizio.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di SE (Serie A, Parte II, atto n. 50, anno 2015), contratto tra E , in data 01/08/2015; Parte_1 Controparte_1
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
RIMETTE
la causa sul ruolo del giudice istruttore come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.11.2025.
Il giudice relatore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
R.G. n. 1148/2025
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
rilevato che il Tribunale ha pronunciato in data odierna sentenza sullo status;
rilevato altresì che la causa deve essere rimessa in istruttoria per la trattazione delle questioni accessorie e per valutare l'eventuale consensualizzazione del giudizio;
P.Q.M.
1) RIMETTE la causa sul ruolo del giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio;
2) CONFERMA l'udienza del 17 dicembre 2025, ore 10.40, per verificare la consensualizzazione del giudizio.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 3/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti