Art. 2.
La presente legge entrera' in vigore nei modi e termini di cui all'art. 2 dell'Accordo anzidetto.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 aprile 1935 - Anno XIII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - DE VECCHI DI VAL CISMON.
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
La presente legge entrera' in vigore nei modi e termini di cui all'art. 2 dell'Accordo anzidetto.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 aprile 1935 - Anno XIII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - DE VECCHI DI VAL CISMON.
Visto, il Guardasigilli: Solmi.