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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 348/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
LENOCI VALENTINO, Giudice monocratico in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2589/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420240027540085000 CONTRIBUTO 630
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2203/2025 depositato il 01/10/2025
Richieste delle parti:
per il ricorrente: si riporta agli atti;
per il resistente Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia: si riporta agli atti;
per il resistente Agenzia delle Entrate – Riscossione: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 28.6.2024, e depositato in segreteria il 19.7.2024, Ricorrente_1 conveniva in giudizio dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado il Consorzio di Bonifica Centro Sud
Puglia, nonché l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento n. 024-2024-0027540085-000, notificata in data 30.4.2024, con la quale era stato richiesto il pagamento della somma di € 133,88 (di cui € 128,00 per quota consortile, ed € 5,88 per diritti di notifica), quale quota consortile relativa all'anno 2023, per gli immobili di proprietà del predetto ricorrente.
Deduce, in particolare, l'illegittimità della cartella di pagamento in questione, sulla base dei seguenti motivi:
1) illegittimità del piano provvisorio di classifica ed illegittimità della cartella per mancata esecuzione dei lavori;
2) omessa motivazione del contributo preteso.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale, nel contestare il ricorso, concludeva chiedendone il rigetto, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese.
Si è costituito anche il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza di discussione del 29.9.2025 sono comparsi il procuratore del ricorrente ed il difensore del
Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, che hanno concluso come da verbale in atti.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il giudicante che il ricorso in esame sia fondato, e meriti pertanto accoglimento, per quanto di seguito si dirà.
Ed invero, esaminando – in ossequio al criterio della “ragione più liquida” – il primo motivo di ricorso, deve evidenziarsi che, secondo la più recente giurisprudenza del S.C., il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (Cass. 23 aprile 2020, n. 8079; Cass. 25.10.2024, n. 27734).
Nel caso di specie, il sig. Ricorrente_1 ha depositato la “relazione sullo stato di fatto” del canale Denominazione_1a redatta dai tecnici del Comune di Luogo_1 corredata da numerosissimi rilievi fotografici che documentano uno stato dei luoghi (occlusione dei canali e restringimento degli alvei per presenza di vegetazione) di sostanziale abbandono. Peraltro il rilievo da parte dei tecnici comunali è stato eseguito il
03/11/2023 ovvero nello stesso anno al quale si riferisce il tributo. Il richiamato documento, per la esauriente descrizione che contiene, per il corredo di rilievi fotografici e per la provenienza da un ente pubblico, del tutto estraneo al presente giudizio, deve essere ritenuto assolutamente attendibile e determinante.
Deve ritenersi, pertanto, che il ricorrente abbia provato la mancata esecuzione dei lavori, da parte del
Consorzio, nell'anno 2023, con riferimento alla zona di riferimento.
Consegue l'accoglimento del ricorso.
Il secondo motivo deve ritenersi assorbito.
Spese integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Spese compensate.
Bari, 29 settembre 2025.
Il Giudice Monocratico
(Dott. Valentino Lenoci)
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
LENOCI VALENTINO, Giudice monocratico in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2589/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420240027540085000 CONTRIBUTO 630
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2203/2025 depositato il 01/10/2025
Richieste delle parti:
per il ricorrente: si riporta agli atti;
per il resistente Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia: si riporta agli atti;
per il resistente Agenzia delle Entrate – Riscossione: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 28.6.2024, e depositato in segreteria il 19.7.2024, Ricorrente_1 conveniva in giudizio dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado il Consorzio di Bonifica Centro Sud
Puglia, nonché l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento n. 024-2024-0027540085-000, notificata in data 30.4.2024, con la quale era stato richiesto il pagamento della somma di € 133,88 (di cui € 128,00 per quota consortile, ed € 5,88 per diritti di notifica), quale quota consortile relativa all'anno 2023, per gli immobili di proprietà del predetto ricorrente.
Deduce, in particolare, l'illegittimità della cartella di pagamento in questione, sulla base dei seguenti motivi:
1) illegittimità del piano provvisorio di classifica ed illegittimità della cartella per mancata esecuzione dei lavori;
2) omessa motivazione del contributo preteso.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale, nel contestare il ricorso, concludeva chiedendone il rigetto, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese.
Si è costituito anche il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza di discussione del 29.9.2025 sono comparsi il procuratore del ricorrente ed il difensore del
Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, che hanno concluso come da verbale in atti.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il giudicante che il ricorso in esame sia fondato, e meriti pertanto accoglimento, per quanto di seguito si dirà.
Ed invero, esaminando – in ossequio al criterio della “ragione più liquida” – il primo motivo di ricorso, deve evidenziarsi che, secondo la più recente giurisprudenza del S.C., il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (Cass. 23 aprile 2020, n. 8079; Cass. 25.10.2024, n. 27734).
Nel caso di specie, il sig. Ricorrente_1 ha depositato la “relazione sullo stato di fatto” del canale Denominazione_1a redatta dai tecnici del Comune di Luogo_1 corredata da numerosissimi rilievi fotografici che documentano uno stato dei luoghi (occlusione dei canali e restringimento degli alvei per presenza di vegetazione) di sostanziale abbandono. Peraltro il rilievo da parte dei tecnici comunali è stato eseguito il
03/11/2023 ovvero nello stesso anno al quale si riferisce il tributo. Il richiamato documento, per la esauriente descrizione che contiene, per il corredo di rilievi fotografici e per la provenienza da un ente pubblico, del tutto estraneo al presente giudizio, deve essere ritenuto assolutamente attendibile e determinante.
Deve ritenersi, pertanto, che il ricorrente abbia provato la mancata esecuzione dei lavori, da parte del
Consorzio, nell'anno 2023, con riferimento alla zona di riferimento.
Consegue l'accoglimento del ricorso.
Il secondo motivo deve ritenersi assorbito.
Spese integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Spese compensate.
Bari, 29 settembre 2025.
Il Giudice Monocratico
(Dott. Valentino Lenoci)