TAR
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00562/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 29/01/2026
N. 00290 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00562/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 562 del 2024, proposto dalla società -
OMISSIS- s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Valenza e Accursio Augello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Ministero dell'interno (Prefettura di Palermo) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
- la Camera di commercio, dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura di Palermo ed Enna, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento: N. 00562/2024 REG.RIC.
- dell'interdittiva antimafia n. -OMISSIS-del 23.2.2024;
- del verbale del Gruppo Interforze relativo alla seduta del 18.1.2024;
- della nota dell'intimata Prefettura n. -OMISSIS-del 29.12.2017;
- della nota dell'intimata Camera di commercio n. -OMISSIS-del 27.2.2024, di avvio della procedura di decadenza, nonché di ogni successivo provvedimento di decadenza e/o cancellazione inerente alla ricorrente società;
- dell'annotazione sulla visura camerale relativa alla società ricorrente con cui l'intimata Camera di Commercio ha apposto la seguente iscrizione: “la Prefettura di
Palermo con atto di protocollo -OMISSIS-del 23/02/2024, trasmette provvedimento antimafia interdittivo di prot. -OMISSIS-del 23/02/2024 ex artt. 84, 89 bis e 91 comma
7 bis del d.lgs 159/2011 e ss.mm.ii”;
- di tutti gli altri atti presupposti, connessi, e consequenziali anche citati nei predetti provvedimenti, ivi incluse segnalazioni, pareri, relazioni, corrispondenza ed eventuali atti istruttori.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimata amministrazione dell'interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. Fabrizio
OM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente società ha, in particolare, impugnato l'informativa interdittiva in epigrafe, resa sulla scorta di possibili infiltrazioni rispetto al soggetto ivi qualificato come suo "amministratore unico" (sig. US TO).
1.1. Parte ricorrente ha esposto in fatto quanto segue: N. 00562/2024 REG.RIC.
- di svolgere l'attività di rivendita di casalinghi e generi alimentari e di essere detenuta, per il 75%, dalla sig.ra -OMISSIS- (moglie del sig. -OMISSIS-), che è anche amministratrice unica della stessa e, per il restante 25%, dal sig. -OMISSIS- (fratello del sig. -OMISSIS-);
- che il sig. -OMISSIS- non deterrebbe alcuna carica sociale, né alcuna quota del capitale della società ricorrente.
1.2. Parte ricorrente ha chiesto di annullare, previa adozione di idonee misure cautelari, gli atti impugnati, sulla scorta di doglianze così rubricate:
- Insussistenza dei presupposti per l'adozione dell'interdittiva violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. 241/1990 - difetto di motivazione difetto di istruttoria, contraddittorietà e perplessità della motivazione violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 13 della CEDU violazione del principio del giusto processo e del diritto di difesa. Violazione dell'art. 24 Costituzione illogicità, arbitrio e ingiustizia manifesti;
- In subordine: il provvedimento impugnato non ha tenuto conto delle eventuali misure alternative rispetto alla interdittiva. Violazione e falsa applicazione dell'art.
94 bis dlgs 159/2011, relativo all'applicazione delle misure collaborative eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità violazione del principio di leale collaborazione difetto di istruttoria violazione dell'art. 97 Costituzione e del principio di leale amministrazione.
2. Si è costituita l'amministrazione dell'interno, con atto di mera forma.
3. L'istanza di misure cautelari monocratiche è stata respinta con decreto n. 192 del 26 aprile 2024, a mezzo del quale le intimate amministrazioni sono state altresì onerate di produrre copia autentica degli impugnati provvedimenti e degli atti su cui essi si sono fondati.
4. Il 13 maggio 2024 l'amministrazione dell'interno ha comunicato di aver adottato, in pari data, provvedimento n. -OMISSIS-, di ritiro in autotutela dell'impugnata informazione interdittiva. Detto ritiro in autotutela è stato motivato sulla scorta del N. 00562/2024 REG.RIC.
fatto che l'amministrazione dell'interno avrebbe appurato solo dal presente ricorso l'estraneità del sig. -OMISSIS- dalla compagine sociale dell'odierna ricorrente, intervenuta a valle di modifiche societarie realizzate in pendenza dell'istruttoria e asseritamente non comunicatele. Dunque, la resistente amministrazione ha ritenuto necessaria una nuova valutazione della ricorrente società alla luce del visto mutamento della situazione di fatto.
5. All'udienza camerale del 14.5.2024 parte ricorrente ha chiesto il rinvio al merito, in ragione del visto ritiro in autotutela. La causa è stata cancellata dal ruolo delle cautelari.
6. All'udienza pubblica indicata in epigrafe:
(i) parte ricorrente ha confermato l'intervenuto ritiro del provvedimento interdittivo;
(ii) la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La circostanza dell'intervenuto ritiro dell'atto impugnato, espressamente confermata da parte ricorrente in udienza, non può che determinare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
1.1. Va premesso che, per consolidata giurisprudenza (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez.
V, 9 maggio 2025, n. 3956 e la giurisprudenza ivi richiamata):
(i) la cessazione della materia del contendere opera quando si determina una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato;
(ii) per addivenire a una simile pronuncia è necessario che la situazione sopravvenuta,
a seguito dell'intervento dell'amministrazione, soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l'interesse legittimo esercitato;
(iii) di contro, la dichiarazione di improcedibilità della domanda per carenza di interesse presuppone il verificarsi di una situazione, di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere N. 00562/2024 REG.RIC.
certa e definitiva l'inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice.
1.2. Nel caso di specie, il provvedimento di ritiro in autotutela è stato – come si è visto
– adottato unicamente sulla base di modifiche alla compagine societaria della ricorrente intervenute in corso di istruttoria.
Con tale provvedimento è stato disposto il rinnovo dell'attività procedimentale.
Le parti non hanno reso alcuna notizia in merito all'esito di tale attività.
Premesso che la mancanza di notizie in merito a un positivo vaglio della nuova compagine societaria esclude che vi siano i visti presupposti per una pronuncia di cessazione della materia del contendere, il ritiro dell'impugnato provvedimento è tuttavia di per sé sufficiente a escludere ogni residua utilità di una pronuncia sul merito del presente ricorso, avuta altresì presente la mancata prospettazione di un interesse risarcitorio nei termini di cui all'art. 73, c.p.a.; prospettazione che potrebbe quantomeno giustificare una pronuncia di accertamento dell'eventuale illegittimità degli atti qui impugnati (Cons. St., Ad. pl., sent. n. 8/2022).
2. Stante quanto precede, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese possono trovare compensazione tra le parti costituite.
Non è luogo a provvedere sulle spese di lite con riguardo alla parte pubblica non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate tra le parti costituite.
Non è luogo a provvedere sulle spese di lite con riguardo alla parte pubblica non costituita. N. 00562/2024 REG.RIC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei soggetti menzionati.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO NE, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio OM, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio OM TO NE
IL SEGRETARIO N. 00562/2024 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 29/01/2026
N. 00290 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00562/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 562 del 2024, proposto dalla società -
OMISSIS- s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Valenza e Accursio Augello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Ministero dell'interno (Prefettura di Palermo) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
- la Camera di commercio, dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura di Palermo ed Enna, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento: N. 00562/2024 REG.RIC.
- dell'interdittiva antimafia n. -OMISSIS-del 23.2.2024;
- del verbale del Gruppo Interforze relativo alla seduta del 18.1.2024;
- della nota dell'intimata Prefettura n. -OMISSIS-del 29.12.2017;
- della nota dell'intimata Camera di commercio n. -OMISSIS-del 27.2.2024, di avvio della procedura di decadenza, nonché di ogni successivo provvedimento di decadenza e/o cancellazione inerente alla ricorrente società;
- dell'annotazione sulla visura camerale relativa alla società ricorrente con cui l'intimata Camera di Commercio ha apposto la seguente iscrizione: “la Prefettura di
Palermo con atto di protocollo -OMISSIS-del 23/02/2024, trasmette provvedimento antimafia interdittivo di prot. -OMISSIS-del 23/02/2024 ex artt. 84, 89 bis e 91 comma
7 bis del d.lgs 159/2011 e ss.mm.ii”;
- di tutti gli altri atti presupposti, connessi, e consequenziali anche citati nei predetti provvedimenti, ivi incluse segnalazioni, pareri, relazioni, corrispondenza ed eventuali atti istruttori.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimata amministrazione dell'interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. Fabrizio
OM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente società ha, in particolare, impugnato l'informativa interdittiva in epigrafe, resa sulla scorta di possibili infiltrazioni rispetto al soggetto ivi qualificato come suo "amministratore unico" (sig. US TO).
1.1. Parte ricorrente ha esposto in fatto quanto segue: N. 00562/2024 REG.RIC.
- di svolgere l'attività di rivendita di casalinghi e generi alimentari e di essere detenuta, per il 75%, dalla sig.ra -OMISSIS- (moglie del sig. -OMISSIS-), che è anche amministratrice unica della stessa e, per il restante 25%, dal sig. -OMISSIS- (fratello del sig. -OMISSIS-);
- che il sig. -OMISSIS- non deterrebbe alcuna carica sociale, né alcuna quota del capitale della società ricorrente.
1.2. Parte ricorrente ha chiesto di annullare, previa adozione di idonee misure cautelari, gli atti impugnati, sulla scorta di doglianze così rubricate:
- Insussistenza dei presupposti per l'adozione dell'interdittiva violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. 241/1990 - difetto di motivazione difetto di istruttoria, contraddittorietà e perplessità della motivazione violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 13 della CEDU violazione del principio del giusto processo e del diritto di difesa. Violazione dell'art. 24 Costituzione illogicità, arbitrio e ingiustizia manifesti;
- In subordine: il provvedimento impugnato non ha tenuto conto delle eventuali misure alternative rispetto alla interdittiva. Violazione e falsa applicazione dell'art.
94 bis dlgs 159/2011, relativo all'applicazione delle misure collaborative eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità violazione del principio di leale collaborazione difetto di istruttoria violazione dell'art. 97 Costituzione e del principio di leale amministrazione.
2. Si è costituita l'amministrazione dell'interno, con atto di mera forma.
3. L'istanza di misure cautelari monocratiche è stata respinta con decreto n. 192 del 26 aprile 2024, a mezzo del quale le intimate amministrazioni sono state altresì onerate di produrre copia autentica degli impugnati provvedimenti e degli atti su cui essi si sono fondati.
4. Il 13 maggio 2024 l'amministrazione dell'interno ha comunicato di aver adottato, in pari data, provvedimento n. -OMISSIS-, di ritiro in autotutela dell'impugnata informazione interdittiva. Detto ritiro in autotutela è stato motivato sulla scorta del N. 00562/2024 REG.RIC.
fatto che l'amministrazione dell'interno avrebbe appurato solo dal presente ricorso l'estraneità del sig. -OMISSIS- dalla compagine sociale dell'odierna ricorrente, intervenuta a valle di modifiche societarie realizzate in pendenza dell'istruttoria e asseritamente non comunicatele. Dunque, la resistente amministrazione ha ritenuto necessaria una nuova valutazione della ricorrente società alla luce del visto mutamento della situazione di fatto.
5. All'udienza camerale del 14.5.2024 parte ricorrente ha chiesto il rinvio al merito, in ragione del visto ritiro in autotutela. La causa è stata cancellata dal ruolo delle cautelari.
6. All'udienza pubblica indicata in epigrafe:
(i) parte ricorrente ha confermato l'intervenuto ritiro del provvedimento interdittivo;
(ii) la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La circostanza dell'intervenuto ritiro dell'atto impugnato, espressamente confermata da parte ricorrente in udienza, non può che determinare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
1.1. Va premesso che, per consolidata giurisprudenza (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez.
V, 9 maggio 2025, n. 3956 e la giurisprudenza ivi richiamata):
(i) la cessazione della materia del contendere opera quando si determina una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato;
(ii) per addivenire a una simile pronuncia è necessario che la situazione sopravvenuta,
a seguito dell'intervento dell'amministrazione, soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l'interesse legittimo esercitato;
(iii) di contro, la dichiarazione di improcedibilità della domanda per carenza di interesse presuppone il verificarsi di una situazione, di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere N. 00562/2024 REG.RIC.
certa e definitiva l'inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice.
1.2. Nel caso di specie, il provvedimento di ritiro in autotutela è stato – come si è visto
– adottato unicamente sulla base di modifiche alla compagine societaria della ricorrente intervenute in corso di istruttoria.
Con tale provvedimento è stato disposto il rinnovo dell'attività procedimentale.
Le parti non hanno reso alcuna notizia in merito all'esito di tale attività.
Premesso che la mancanza di notizie in merito a un positivo vaglio della nuova compagine societaria esclude che vi siano i visti presupposti per una pronuncia di cessazione della materia del contendere, il ritiro dell'impugnato provvedimento è tuttavia di per sé sufficiente a escludere ogni residua utilità di una pronuncia sul merito del presente ricorso, avuta altresì presente la mancata prospettazione di un interesse risarcitorio nei termini di cui all'art. 73, c.p.a.; prospettazione che potrebbe quantomeno giustificare una pronuncia di accertamento dell'eventuale illegittimità degli atti qui impugnati (Cons. St., Ad. pl., sent. n. 8/2022).
2. Stante quanto precede, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese possono trovare compensazione tra le parti costituite.
Non è luogo a provvedere sulle spese di lite con riguardo alla parte pubblica non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate tra le parti costituite.
Non è luogo a provvedere sulle spese di lite con riguardo alla parte pubblica non costituita. N. 00562/2024 REG.RIC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei soggetti menzionati.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO NE, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio OM, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio OM TO NE
IL SEGRETARIO N. 00562/2024 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.