TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/12/2025, n. 5051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5051 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
r.g. 2670/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2670/2025 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza dell'11.12.2025, avente per oggetto: Separazione Giudiziale
TRA
, nata l'[...] a [...], C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. ON Cascone
RICORRENTE
E
, nato ad [...] il [...], C.F.: CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Benincasa;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 25.07.2025 conveniva in giudizio , Parte_1 CP_1 premettendo di aver contratto con quest'ultimo matrimonio con rito concordatario in data 16.05.2018 nel comune di Vietri Sul Mare (Sa) e che dalla loro unione erano nati (03.09.2016) e Per_1
1 r.g. 2670/2025
ON (18.08.2017) e, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, chiedeva dichiararsi la separazione dal coniuge alle condizioni di cui al ricorso.
Con propria memoria in data 02.12.2025 anche il resistente, , si costituiva in giudizio, CP_1 contestando la ricostruzione dei fatti prospettata dalla ricorrente e chiedendo la pronuncia di separazione dal coniuge alle condizioni di cui alla memoria difensiva.
2. All'udienza dell'11.12.2025, inerente al presente giudizio di separazione, le parti manifestavano la loro volontà di ottenere la separazione alle seguenti condizioni: “Noi genitori ai fini della pronuncia della separazione abbiamo inteso così regolare l'esercizio della responsabilità genitoriale: I nostri tre figli sono affidati congiuntamente a noi genitori, con collocazione prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei tempi di permanenza presso i genitori nel rispetto dell'indirizzo comune concordato. Il papà potrà incontrare i minori quando lo vorrà senza alcuna limitazione. In caso di contrasto opererà la disciplina del diritto di visita di cui al n. 5 del ricorso introduttivo. Si dà atto che io ho lasciato l'abitazione condotta in locazione individuata come casa familiare Parte_1
e ora abito insieme ai figli in via Fondo Vignola, Brignano. Ai fini del mantenimento io CP_1 mi impegno a corrispondere mensilmente per i figli la somma di euro 600 (200 per ogni figlio)
[...] oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT entro il 5 di ogni mese. Le spese straordinarie verranno divise tra i genitori al 50% e l'assegno unico verrà percepito per intero da me Pt_1
Io rinuncio al mantenimento per me e dichiariamo di non aver null'altro a
[...] Parte_1 pretendere.”
Il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
3. Tanto premesso, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni della ricorrente e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Il Collegio, attese le conclusioni congiunte, ritiene di farle proprie, in quanto non contrarie a norme imperative e poste in un'ottica di un equo bilanciamento degli interessi delle parti e della prole.
2 r.g. 2670/2025
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso per separazione dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) dichiara la separazione personale di , nata l'[...] a [...], C.F. Parte_1
e , nato ad [...] il [...], C.F.: C.F._1 CP_1
alle condizioni di cui al verbale di udienza, riportate in motivazione;
C.F._2
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vietri Sul Mare (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (matrimonio registrato agli atti del suddetto comune, al n. 13 Parte
II, Serie A, anno 2018);
C) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio dell'11.12.2025.
Il Presidente Estensore
dott.ssa Ilaria Bianchi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2670/2025 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza dell'11.12.2025, avente per oggetto: Separazione Giudiziale
TRA
, nata l'[...] a [...], C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. ON Cascone
RICORRENTE
E
, nato ad [...] il [...], C.F.: CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Benincasa;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 25.07.2025 conveniva in giudizio , Parte_1 CP_1 premettendo di aver contratto con quest'ultimo matrimonio con rito concordatario in data 16.05.2018 nel comune di Vietri Sul Mare (Sa) e che dalla loro unione erano nati (03.09.2016) e Per_1
1 r.g. 2670/2025
ON (18.08.2017) e, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, chiedeva dichiararsi la separazione dal coniuge alle condizioni di cui al ricorso.
Con propria memoria in data 02.12.2025 anche il resistente, , si costituiva in giudizio, CP_1 contestando la ricostruzione dei fatti prospettata dalla ricorrente e chiedendo la pronuncia di separazione dal coniuge alle condizioni di cui alla memoria difensiva.
2. All'udienza dell'11.12.2025, inerente al presente giudizio di separazione, le parti manifestavano la loro volontà di ottenere la separazione alle seguenti condizioni: “Noi genitori ai fini della pronuncia della separazione abbiamo inteso così regolare l'esercizio della responsabilità genitoriale: I nostri tre figli sono affidati congiuntamente a noi genitori, con collocazione prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei tempi di permanenza presso i genitori nel rispetto dell'indirizzo comune concordato. Il papà potrà incontrare i minori quando lo vorrà senza alcuna limitazione. In caso di contrasto opererà la disciplina del diritto di visita di cui al n. 5 del ricorso introduttivo. Si dà atto che io ho lasciato l'abitazione condotta in locazione individuata come casa familiare Parte_1
e ora abito insieme ai figli in via Fondo Vignola, Brignano. Ai fini del mantenimento io CP_1 mi impegno a corrispondere mensilmente per i figli la somma di euro 600 (200 per ogni figlio)
[...] oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT entro il 5 di ogni mese. Le spese straordinarie verranno divise tra i genitori al 50% e l'assegno unico verrà percepito per intero da me Pt_1
Io rinuncio al mantenimento per me e dichiariamo di non aver null'altro a
[...] Parte_1 pretendere.”
Il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
3. Tanto premesso, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni della ricorrente e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Il Collegio, attese le conclusioni congiunte, ritiene di farle proprie, in quanto non contrarie a norme imperative e poste in un'ottica di un equo bilanciamento degli interessi delle parti e della prole.
2 r.g. 2670/2025
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso per separazione dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) dichiara la separazione personale di , nata l'[...] a [...], C.F. Parte_1
e , nato ad [...] il [...], C.F.: C.F._1 CP_1
alle condizioni di cui al verbale di udienza, riportate in motivazione;
C.F._2
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vietri Sul Mare (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (matrimonio registrato agli atti del suddetto comune, al n. 13 Parte
II, Serie A, anno 2018);
C) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio dell'11.12.2025.
Il Presidente Estensore
dott.ssa Ilaria Bianchi
3