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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/07/2025, n. 3748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3748 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6538/2023 R.G., promossa
DA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. COPPOLETTA ANNA, giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
, nata a Catania il 21/04/1973, c.f. ; CP_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione giudiziale
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza dell'11/11/2024 sulle conclusioni precisate come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 25/05/2023 ha chiesto al Tribunale Parte_1 di pronunciare la separazione personale da con cui ha contratto CP_1 matrimonio a Catania il 19/06/1997. Il ricorrente ha esposto che dal matrimonio è nata la figlia (n. il 27/03/2000) oggi maggiorenne ed economicamente Persona_1 autosufficiente.
Alla prima udienza del 16/05/2024 è comparso solo il ricorrente, sicché non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi.
1 All'udienza dell'11/11/2024, tenutasi in modalità cartolare, parte ricorrente ha precisato le conclusioni insistendo nella volontà di separarsi e la causa è stata posta in decisione dinnanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della resistente CP_1 che, sebbene regolarmente citata, non ha curato di costituirsi in giudizio.
La domanda di separazione personale avanzata da merita Parte_1 accoglimento.
La separazione di fatto tra i coniugi, l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e impongono l'accoglimento della chiesta pronuncia di separazione.
Nessuna statuizione di carattere economico o personale va adottata, in difetto di domande sul punto e non essendovi prole minore o non autonoma sulla quale statuire.
In relazione alla natura della controversia, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. R.G. 6538/2023, disattesa ogni altra domanda: pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; CP_1 dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di
Catania per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000 nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997, atto n. 313, parte 2, serie A;
dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, l' 11.7.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott.ssa Lidia Greco
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6538/2023 R.G., promossa
DA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. COPPOLETTA ANNA, giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
, nata a Catania il 21/04/1973, c.f. ; CP_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione giudiziale
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza dell'11/11/2024 sulle conclusioni precisate come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 25/05/2023 ha chiesto al Tribunale Parte_1 di pronunciare la separazione personale da con cui ha contratto CP_1 matrimonio a Catania il 19/06/1997. Il ricorrente ha esposto che dal matrimonio è nata la figlia (n. il 27/03/2000) oggi maggiorenne ed economicamente Persona_1 autosufficiente.
Alla prima udienza del 16/05/2024 è comparso solo il ricorrente, sicché non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi.
1 All'udienza dell'11/11/2024, tenutasi in modalità cartolare, parte ricorrente ha precisato le conclusioni insistendo nella volontà di separarsi e la causa è stata posta in decisione dinnanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della resistente CP_1 che, sebbene regolarmente citata, non ha curato di costituirsi in giudizio.
La domanda di separazione personale avanzata da merita Parte_1 accoglimento.
La separazione di fatto tra i coniugi, l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e impongono l'accoglimento della chiesta pronuncia di separazione.
Nessuna statuizione di carattere economico o personale va adottata, in difetto di domande sul punto e non essendovi prole minore o non autonoma sulla quale statuire.
In relazione alla natura della controversia, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. R.G. 6538/2023, disattesa ogni altra domanda: pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; CP_1 dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di
Catania per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000 nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997, atto n. 313, parte 2, serie A;
dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, l' 11.7.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott.ssa Lidia Greco
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