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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/08/2025, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna Prima Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Rosario Lionello Rossino Presidente relatore dott. Luisa Poppi Consigliere
dott. Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale in grado d'appello iscritto al n. 1967/2024 R. G., promosso da
nato a [...] il [...] (CF ) ivi residente via Parte_1 C.F._1
di Mezzo 13, con il patrocinio dell'avv. Luca Iannaccone e dell'avv. Andrea Zauli.
- appellante -
Contro
nata a [...] il [...] (CF ) ivi Controparte_1 C.F._2
residente via Dario Campana 51 lett. A int. 16 con il patrocinio dell'avv. Monica Boccardi.
- appellata -
IN PUNTO A: appello contro la sentenza n. 1077/2024 del 7 novembre-2 dicembre
2024 del Tribunale di Rimini.
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal relatore dott. Rosario Lionello Rossino;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1-Su ricorso di , il Tribunale di Rimini, con la sentenza n. 1077/2024 Parte_1
del 7 novembre-2 dicembre 2024, dopo avere pronunciato, con precedente sentenza parziale n. 927/2021 del 30 settembre-19 ottobre 2021, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto dal predetto da il 19 Pt_1 Controparte_1
ottobre 2001, ha disposto che, con decorrenza dalla pronuncia, il ersasse alla Pt_1
a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e , CP_1 Per_1 Per_2
entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di 1.200,00 Euro, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre che il 70% delle spese straordinarie relative ai figli;
ha stabilito che versasse a , a titolo di Parte_1 Controparte_1
assegno divorzile, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di 100,00 Euro, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
ha condannato il l rimborso delle spese Pt_1
di lite, in favore della liquidandole in 3.809,00 Euro per compenso di CP_1
avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa
come per legge.
2- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , contestando la Parte_1
statuizione con la quale era stato riconosciuto assegno divorzile alla e il CP_1
regolamento delle spese di lite operato dal primo Giudice, sulla scorta dei seguenti due motivi:
a-errata/omessa valutazione di circostanze di fatto con riferimento alla ricostruzione della situazione economico- patrimoniale delle parti e alla stabile convivenza instaurata dalla con tale;
errata valutazione ai fini del CP_1 Persona_3
pag. 2/15 decidere di circostanze riferite dalla appellata e rimaste non dimostrate, quali la gestione della casa e dei figli da parte di quest'ultima; errata valutazione dei presupposti giustificativi per il riconoscimento dell'assegno divorzile;
b- erroneità del regolamento delle spese di lite operato dal Giudice di prime cure, quale conseguenza dell'accoglimento del primo motivo di impugnazione.
Si è costituita in giudizio e ha resistito all'impugnazione Controparte_1
invocandone il rigetto.
Il PROCURATORE GENERALE, debitamente notiziato del procedimento, non ha formulato conclusioni.
La causa, trattata con rito camerale, non essendo applicabili le disposizioni di cui agli artt. 473 bis.30 e ss. c. p. c., posto che il procedimento è stato introdotto in primo grado in data antecedente al 28 febbraio 2023 (vedi art. 35 comma 1 D.lgs.10 ottobre 2022
n.149), è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5 giugno 2025.
3 – Osserva preliminarmente la Corte che, nel giudizio di IO in appello, che si svolge secondo il rito camerale, ai sensi della L. 01 dicembre 1970, n. 898, art. 4,
comma 15, l'acquisizione dei mezzi di prova, e segnatamente dei documenti, è
ammissibile sino all'udienza di discussione in Camera di Consiglio, sempre che sulla produzione si possa considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio, che costituisce esigenza irrinunciabile anche nei procedimenti camerali (Cass. civ., sezione
I, n. 5876 del 13 aprile 2012 e n. 11319 del 27 maggio 2005; Cass. Civ. Sez.VI n.11784
del 8 giugno 2016).
pag. 3/15 Discende da tale principio di diritto che possono essere utilizzati tutti i documenti prodotti nel presente grado, essendosi instaurato sugli stessi un pieno e completo contraddittorio.
4- Rilevato che l'impugnazione del investe la statuizione della sentenza Pt_1
appellata con la quale è stato riconosciuto alla il diritto al conseguimento CP_1
di assegno divorzile, va ripercorso l'iter motivazione che ha condotto il Giudice di prime cure a tale riconoscimento.
Il Tribunale ha, in proposito, evidenziato:
-che, secondo una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte, ai fini del calcolo dell'assegno di IO di cui all'art. 5 della l. n. 898/70, occorreva tenere in considerazione “non il tenore di vita, ma diversi fattori, attraverso un criterio c.d.
che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni
economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge
richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla
durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto”
(Cass. Civ., S.U. n. 18287/2018);
-che le Sezioni Unite avevano, dunque, sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, dovesse essere riconosciuto l'invocato assegno divorzile,
il Giudice doveva procedere, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
qualora risultasse l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, doveva accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare,
pag. 4/15 se la sperequazione riscontrata fosse, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
doveva quantificare l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né
al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato” (in tal senso, Cass.
civ. Sez. I, Ord., n. 4224/2021);
-che, ancora, in merito al diritto dell'ex coniuge a percepire l'assegno divorzile in seguito all'instaurazione di una nuova famiglia di fatto, occorreva richiamare i principi espressi dalla recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
32198/2021, secondo cui “L'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile
convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un
assegno di IO o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo
ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di
assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la
perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno, in relazione alla sua componente
compensativa”;
-che, in particolare, secondo le Sezioni Unite, l'ex coniuge economicamente più debole
“se privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per
motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno di IO, in
funzione esclusivamente compensativa;
a tal fine il richiedente dovrà fornire la prova
del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad
pag. 5/15 occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto
fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge (…)”;
-che il ricorrente aveva dedotto l'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in capo alla a fronte dell'instaurazione di una CP_1
stabile convivenza con l'attuale compagno e dell'autosufficienza Persona_3
economica della ex moglie;
-che la resistente, per contro, aveva affermato che, durante il rapporto matrimoniale,
durato 15 anni, si era sempre occupata della gestione della casa e dei figli, domandando la modifica del proprio rapporto lavorativo (da tempo pieno a tempo parziale) con conseguente riduzione della retribuzione, al solo fine di provvedere alle esigenze dei figli e per consentire al marito di dedicarsi completamente alla propria attività
lavorativa;
-che la aveva chiesto, dunque, il riconoscimento di un assegno di IO CP_1
di € 100,00 mensili, in virtù del principio solidaristico post-coniugale;
-che, a fronte di tali domande, occorreva in primo luogo osservare che, sebbene la non avesse specificatamente contestato di aver instaurato una stabile CP_1
convivenza di fatto con il nuovo compagno, facendo applicazione dei citati orientamenti giurisprudenziali e alla luce della situazione delle parti accertata in precedenza,
meritavano di essere valorizzati sia la funzione perequativa dell'assegno, considerato lo squilibrio economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, sia il contributo fornito dalla alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio del CP_1
marito durante gli anni di convivenza matrimoniale;
pag. 6/15 -che appariva del tutto verosimile, infatti, che, durante gli anni di vita matrimoniale, il si fosse dedicato in via prevalente al proprio lavoro (diversamente, non Pt_1
avrebbe potuto svolgere attività sia da dipendente sia in libera professione) e avesse investito, anche grazie al sostegno della moglie, sulla propria carriera, mentre la resistente, in accordo con il marito, pur mantenendo una propria attività lavorativa, si fosse occupata in via prevalente dei figli e delle esigenze domestiche, anche scegliendo per alcuni periodi di lavorare a tempo parziale;
-che doveva, pertanto, considerarsi sussistente il diritto della a vedersi CP_1
riconosciuto l'assegno divorzile;
-che, con riferimento al quantum, doveva osservarsi che il ricorrente aveva una posizione economico-patrimoniale stabile e redditi più elevati della resistente;
-che, quanto alla doveva ritenersi che questa, pur essendosi dedicata per CP_1
anni alle esigenze domestiche, avesse piena capacità lavorativa e fosse ora più libera da impegni familiari, essendo i figli divenuti maggiorenni;
-che, alla luce di quanto sottolineato, poteva reputarsi equo prevedere a suo favore il versamento di un assegno divorzile di € 100,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo indici Istat.
5-Le censure rivolte da alla sentenza impugnata impongono di dare Parte_1
conto dell'orientamento della Suprema Corte in punto ad assegno divorzile e, dunque,
dei principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte
n.18287/2018.
Con la sentenza sopra citata, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato il principio secondo cui, ai sensi dell'art.5 comma 6 della Legge n.898 del 1970, dopo le pag. 7/15 modifiche introdotte dalla Legge n.n.74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di
IO , cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari tempo compensativa e perequativa, richiede l'accertamento della inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma citata, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico - patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. La Suprema
Corte ha, in particolare, sottolineato” ……..L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto,
essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma
anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita
familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per
una sola parte. Il superamento della distinzione tra criterio attributivo e criteri
determinativi dell'assegno di IO non determina, infine, un incremento
ingiustificato della discrezionalità del giudice di merito, perché tale superamento non
comporta la facoltà di fondare il riconoscimento del diritto soltanto su uno degli
indicatori contenuti nell'incipit dell'art. 5, comma 6, essendone necessaria una
valutazione integrata, incentrata sull'aspetto perequativo-compensativo, fondata sulla
comparazione effettiva delle condizioni economico-patrimoniali alla luce delle cause
che hanno determinato la situazione attuale di disparità. Inoltre è necessario procedere
ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori
pag. 8/15 sopraindicati sulla sperequazione determinatasi, ed, infine, la funzione equilibratrice
dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita
endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex
coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa
attuale. In conclusione, alla pluralità di modelli familiari consegue una molteplicità di
situazioni personali conseguenti allo scioglimento del vincolo. Il criterio individuato
proprio per la sua natura composita ha l'elasticità necessaria per adeguarsi alle
fattispecie concrete perché, a differenza di quelli che si sono in precedenza esaminati,
non ha quelle caratteristiche di generalità ed astrattezza variamente criticate in
dottrina………….”.
La Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato (vedi Cassazione civile sez. I -
21/02/2023, n. 5395) che, in tema di assegno divorzile, il giudice del merito ha la possibilità di riconoscere e di quantificare il contributo con il fine di consentire al coniuge più debole non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, anche tenendo conto delle aspettative sacrificate e delle possibilità di miglioramento economico ancora esistenti. L'assegno divorzile può certo essere funzionale a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio) al fine di contribuire ai bisogni della famiglia. È il caso in cui gli ex coniugi abbiano, di comune accordo, convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie realistiche prospettive professionali-reddituali agli impegni casalinghi, così da pag. 9/15 ritrovarsi, a matrimonio finito, in una condizione menomata da questa scelta e diversa da quella a cui tale coniuge avrebbe potuto ambire. Il che non significa che l'assegno non possa essere riconosciuto, a prescindere dalla concordata rinuncia a occasioni professionali, anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare, la quale
(salvo prova contraria) esprime una scelta comune, anche se tacita, compiuta nei fatti dai coniugi. Una simile definizione di ruoli all'interno della coppia necessita nella fase post coniugale che sia assicurato, in funzione perequativa, un adeguato riconoscimento del contributo (esclusivo o prevalente) fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge (anche sotto forma di risparmio), come espressamente prevede uno dei criteri pari ordinati previsti dall'art. 5, comma 6, L. 898/1970 (Cassazione civile sez.
I - 19/02/2024, n. 4328).
6-Ciò premesso in diritto, risulta infondato il primo motivo di gravame di Pt_1
.
[...]
Va portata l'attenzione su alcuni dati di fatto assolutamente certi, dai quali occorre prendere le mosse per la decisione della controversia.
E' certo, intanto, che svolga attualmente attività lavorativa Controparte_1
di assistente giudiziario e che, quindi, la stessa percepisca regolare stipendio mensile,
quale dipendente del . Controparte_2
Appare, di conseguenza, evidente che, nella specie, all'assegno divorzile non possa essere riconosciuta funzione assistenziale.
Risulta parimenti pacifico, perché non contestato, che percepisca Parte_1
consistenti redditi sia quale medico dipendente della e sia per Parte_2
pag. 10/15 attività di libero professionista in favore di due strutture sanitarie private
(POLIAMBULATORIO PHIYSIOMEDICA di FAENZA e CLINICA REGINA
SALUTIS di RIMINI). La documentazione in atti (vedi documento 9 della produzione effettuata in primo grado) attesta, poi, che , dopo la nascita Controparte_1
dei figli, ha, per considerevoli periodi tempo, chiesto la modifica del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Le circostanze predette, vale a dire lo svolgimento di una impegnativa e intensa attività
professionale da parte del non solo quale dipendente ma anche quale libero Pt_1
professionista, e lo svolgimento di attività lavorativa a tempo parziale da parte della durante la convivenza matrimoniale, lasciano senz'altro presumere, in CP_1
assenza di elementi di segno contrario, che i coniugi abbiano concordato, anche tacitamente, che delle esigenze domestiche e dei figli si occupasse in prevalenza la moglie.
Appare, dunque, senz'altro ravvisabile un pregiudizio economico a carico di
, per il ruolo preponderante dalla stessa assunto nella cura Controparte_1
dei due figli e della casa, che la ha condotta ad optare per un rapporto di lavoro a tempo parziale, a fronte del quale si riscontra lo svolgimento di una intensa attività
professionale di , cui ha fatto seguito la produzione di consistenti Parte_1
redditi.
Alla luce delle superiori considerazioni, risulta evidente che la abbia, nel CP_1
corso della vita matrimoniale (la convivenza si è protratta per 15 anni), rinunciato al maggior reddito che avrebbe potuto conseguire in forza di un contratto di lavoro ”a tempo pieno” e che la scelta (che deve ritenersi, anche tacitamente, condivisa dal pag. 11/15 marito) di lavorare a tempo parziale, per considerevoli periodi di tempo, non possa non avere conseguenze significative in ordine al suo trattamento pensionistico, provocando alla appellata un pregiudizio economico di un certo rilievo.
Palese è, d'altra, parte l'attuale sperequazione tra i redditi delle parti, anche a volere prendere per buoni i dati forniti dall'appellante nell'atto di impugnazione, vale a dire un reddito netto medio del di 63.447,00 Euro, per il triennio 2020-2022, e un Pt_1
reddito netto della di oltre 22.000,00 Euro, in relazione al medesimo arco CP_1
temporale.
7- Lo squilibrio tra i redditi delle parti, derivante anche dal fatto che il nel Pt_1
corso del matrimonio, ha potuto consolidare la propria posizione professionale (e,
quindi, la propria capacità di produrre reddito), grazie al ruolo assunto dalla moglie nella organizzazione familiare, e la durata della convivenza matrimoniale (15 anni), nel corso della quale la per un tempo consistente, ha percepito un reddito CP_1
ridotto, con conseguente versamento di una minore contribuzione previdenziale, che influirà significativamente sul suo trattamento pensionistico, induce a confermare la statuizione della sentenza impugnata, con la quale è stato fissato in 100,00 Euro mensili l'assegno divorzile.
A conclusione diversa non potrebbe giungersi neppure nell'ipotesi in cui si ritenesse provato che la abbia instaurato una stabile convivenza matrimoniale con CP_1
tale , in ragione della funzione compensativa assolta, nella Persona_3
specie, dall'assegno divorzile.
La Suprema Corte ha, in proposito, affermato (vedi Cassazione civile sez. un. - 05/11/2021, n.
32198) "L'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto,
pag. 12/15 giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di IO o alla
sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita
intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano,
ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno.
Qualora sia giudizialmente accertata l'instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un
terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche all'attualità di mezzi
adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al
riconoscimento di un assegno di IO a carico dell'ex coniuge, in funzione esclusivamente
compensativa. A tal fine, il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla
comunione familiare;
della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita
professionale in costanza di matrimonio;
dell'apporto alla realizzazione del patrimonio
familiare e personale dell'ex coniuge”.
8-L'appello di va, pertanto, rigettato, senza necessità di ulteriori Parte_1
attività istruttorie e senza che occorra esaminare il secondo motivo di gravame,
investente il regolamento delle spese di lite operato dal Giudice di prime cure, posto che l'appellante ha contestato tale regolamento, quale conseguenza del mancato riconoscimento in capo alla appellata del diritto al conseguimento di assegno divorzile,
che avrebbe escluso una sua prevalente soccombenza.
9- Le spese del grado devono seguire la soccombenza.
Giova ricordare che, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto pag. 13/15 di impugnazione, se l'appello è rigettato, e alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto. (Cassazione civile sez.
III - 17/05/2025, n. 1314).
Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore della controversia (compreso tra
5.200,01 e 26.000,00 Euro), può essere liquidato nella misura di 3.011,00 Euro
(1.134,00 Euro per la fase di studio, 921,00 Euro per la fase introduttiva, 956,00 Euro
per la fase decisionale).
A spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella Controparte_1
misura del 15% del compenso liquidato.
Il compenso di avvocato è stato liquidato in misura minima per la fase decisionale, in ragione della modesta attività difensiva di tale fase.
10- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto" (vedi Cass. Civ. Sez.
Un. n. 23535 del 20/09/2019; Cass. Civ. Sez. Un.4315 del 20 aprile 2020).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
I-Rigetta l'appello di;
Parte_1
II- Condanna il a rimborsare a le spese del grado, Pt_1 Controparte_1
liquidate in 3.011,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del
15% del compenso liquidato, iva e cpa come per legge;
III- Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza pag. 14/15 dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , dell'ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 5 giugno 2025
Il Presidente relatore
Rosario Lionello Rossino
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna Prima Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Rosario Lionello Rossino Presidente relatore dott. Luisa Poppi Consigliere
dott. Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale in grado d'appello iscritto al n. 1967/2024 R. G., promosso da
nato a [...] il [...] (CF ) ivi residente via Parte_1 C.F._1
di Mezzo 13, con il patrocinio dell'avv. Luca Iannaccone e dell'avv. Andrea Zauli.
- appellante -
Contro
nata a [...] il [...] (CF ) ivi Controparte_1 C.F._2
residente via Dario Campana 51 lett. A int. 16 con il patrocinio dell'avv. Monica Boccardi.
- appellata -
IN PUNTO A: appello contro la sentenza n. 1077/2024 del 7 novembre-2 dicembre
2024 del Tribunale di Rimini.
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal relatore dott. Rosario Lionello Rossino;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1-Su ricorso di , il Tribunale di Rimini, con la sentenza n. 1077/2024 Parte_1
del 7 novembre-2 dicembre 2024, dopo avere pronunciato, con precedente sentenza parziale n. 927/2021 del 30 settembre-19 ottobre 2021, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto dal predetto da il 19 Pt_1 Controparte_1
ottobre 2001, ha disposto che, con decorrenza dalla pronuncia, il ersasse alla Pt_1
a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e , CP_1 Per_1 Per_2
entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di 1.200,00 Euro, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre che il 70% delle spese straordinarie relative ai figli;
ha stabilito che versasse a , a titolo di Parte_1 Controparte_1
assegno divorzile, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di 100,00 Euro, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
ha condannato il l rimborso delle spese Pt_1
di lite, in favore della liquidandole in 3.809,00 Euro per compenso di CP_1
avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa
come per legge.
2- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , contestando la Parte_1
statuizione con la quale era stato riconosciuto assegno divorzile alla e il CP_1
regolamento delle spese di lite operato dal primo Giudice, sulla scorta dei seguenti due motivi:
a-errata/omessa valutazione di circostanze di fatto con riferimento alla ricostruzione della situazione economico- patrimoniale delle parti e alla stabile convivenza instaurata dalla con tale;
errata valutazione ai fini del CP_1 Persona_3
pag. 2/15 decidere di circostanze riferite dalla appellata e rimaste non dimostrate, quali la gestione della casa e dei figli da parte di quest'ultima; errata valutazione dei presupposti giustificativi per il riconoscimento dell'assegno divorzile;
b- erroneità del regolamento delle spese di lite operato dal Giudice di prime cure, quale conseguenza dell'accoglimento del primo motivo di impugnazione.
Si è costituita in giudizio e ha resistito all'impugnazione Controparte_1
invocandone il rigetto.
Il PROCURATORE GENERALE, debitamente notiziato del procedimento, non ha formulato conclusioni.
La causa, trattata con rito camerale, non essendo applicabili le disposizioni di cui agli artt. 473 bis.30 e ss. c. p. c., posto che il procedimento è stato introdotto in primo grado in data antecedente al 28 febbraio 2023 (vedi art. 35 comma 1 D.lgs.10 ottobre 2022
n.149), è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5 giugno 2025.
3 – Osserva preliminarmente la Corte che, nel giudizio di IO in appello, che si svolge secondo il rito camerale, ai sensi della L. 01 dicembre 1970, n. 898, art. 4,
comma 15, l'acquisizione dei mezzi di prova, e segnatamente dei documenti, è
ammissibile sino all'udienza di discussione in Camera di Consiglio, sempre che sulla produzione si possa considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio, che costituisce esigenza irrinunciabile anche nei procedimenti camerali (Cass. civ., sezione
I, n. 5876 del 13 aprile 2012 e n. 11319 del 27 maggio 2005; Cass. Civ. Sez.VI n.11784
del 8 giugno 2016).
pag. 3/15 Discende da tale principio di diritto che possono essere utilizzati tutti i documenti prodotti nel presente grado, essendosi instaurato sugli stessi un pieno e completo contraddittorio.
4- Rilevato che l'impugnazione del investe la statuizione della sentenza Pt_1
appellata con la quale è stato riconosciuto alla il diritto al conseguimento CP_1
di assegno divorzile, va ripercorso l'iter motivazione che ha condotto il Giudice di prime cure a tale riconoscimento.
Il Tribunale ha, in proposito, evidenziato:
-che, secondo una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte, ai fini del calcolo dell'assegno di IO di cui all'art. 5 della l. n. 898/70, occorreva tenere in considerazione “non il tenore di vita, ma diversi fattori, attraverso un criterio c.d.
economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge
richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla
durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto”
(Cass. Civ., S.U. n. 18287/2018);
-che le Sezioni Unite avevano, dunque, sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, dovesse essere riconosciuto l'invocato assegno divorzile,
il Giudice doveva procedere, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
qualora risultasse l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, doveva accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare,
pag. 4/15 se la sperequazione riscontrata fosse, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
doveva quantificare l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né
al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato” (in tal senso, Cass.
civ. Sez. I, Ord., n. 4224/2021);
-che, ancora, in merito al diritto dell'ex coniuge a percepire l'assegno divorzile in seguito all'instaurazione di una nuova famiglia di fatto, occorreva richiamare i principi espressi dalla recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
32198/2021, secondo cui “L'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile
convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un
assegno di IO o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo
ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di
assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la
perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno, in relazione alla sua componente
compensativa”;
-che, in particolare, secondo le Sezioni Unite, l'ex coniuge economicamente più debole
“se privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per
motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno di IO, in
funzione esclusivamente compensativa;
a tal fine il richiedente dovrà fornire la prova
del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad
pag. 5/15 occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto
fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge (…)”;
-che il ricorrente aveva dedotto l'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in capo alla a fronte dell'instaurazione di una CP_1
stabile convivenza con l'attuale compagno e dell'autosufficienza Persona_3
economica della ex moglie;
-che la resistente, per contro, aveva affermato che, durante il rapporto matrimoniale,
durato 15 anni, si era sempre occupata della gestione della casa e dei figli, domandando la modifica del proprio rapporto lavorativo (da tempo pieno a tempo parziale) con conseguente riduzione della retribuzione, al solo fine di provvedere alle esigenze dei figli e per consentire al marito di dedicarsi completamente alla propria attività
lavorativa;
-che la aveva chiesto, dunque, il riconoscimento di un assegno di IO CP_1
di € 100,00 mensili, in virtù del principio solidaristico post-coniugale;
-che, a fronte di tali domande, occorreva in primo luogo osservare che, sebbene la non avesse specificatamente contestato di aver instaurato una stabile CP_1
convivenza di fatto con il nuovo compagno, facendo applicazione dei citati orientamenti giurisprudenziali e alla luce della situazione delle parti accertata in precedenza,
meritavano di essere valorizzati sia la funzione perequativa dell'assegno, considerato lo squilibrio economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, sia il contributo fornito dalla alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio del CP_1
marito durante gli anni di convivenza matrimoniale;
pag. 6/15 -che appariva del tutto verosimile, infatti, che, durante gli anni di vita matrimoniale, il si fosse dedicato in via prevalente al proprio lavoro (diversamente, non Pt_1
avrebbe potuto svolgere attività sia da dipendente sia in libera professione) e avesse investito, anche grazie al sostegno della moglie, sulla propria carriera, mentre la resistente, in accordo con il marito, pur mantenendo una propria attività lavorativa, si fosse occupata in via prevalente dei figli e delle esigenze domestiche, anche scegliendo per alcuni periodi di lavorare a tempo parziale;
-che doveva, pertanto, considerarsi sussistente il diritto della a vedersi CP_1
riconosciuto l'assegno divorzile;
-che, con riferimento al quantum, doveva osservarsi che il ricorrente aveva una posizione economico-patrimoniale stabile e redditi più elevati della resistente;
-che, quanto alla doveva ritenersi che questa, pur essendosi dedicata per CP_1
anni alle esigenze domestiche, avesse piena capacità lavorativa e fosse ora più libera da impegni familiari, essendo i figli divenuti maggiorenni;
-che, alla luce di quanto sottolineato, poteva reputarsi equo prevedere a suo favore il versamento di un assegno divorzile di € 100,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo indici Istat.
5-Le censure rivolte da alla sentenza impugnata impongono di dare Parte_1
conto dell'orientamento della Suprema Corte in punto ad assegno divorzile e, dunque,
dei principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte
n.18287/2018.
Con la sentenza sopra citata, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato il principio secondo cui, ai sensi dell'art.5 comma 6 della Legge n.898 del 1970, dopo le pag. 7/15 modifiche introdotte dalla Legge n.n.74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di
IO , cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari tempo compensativa e perequativa, richiede l'accertamento della inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma citata, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico - patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. La Suprema
Corte ha, in particolare, sottolineato” ……..L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto,
essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma
anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita
familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per
una sola parte. Il superamento della distinzione tra criterio attributivo e criteri
determinativi dell'assegno di IO non determina, infine, un incremento
ingiustificato della discrezionalità del giudice di merito, perché tale superamento non
comporta la facoltà di fondare il riconoscimento del diritto soltanto su uno degli
indicatori contenuti nell'incipit dell'art. 5, comma 6, essendone necessaria una
valutazione integrata, incentrata sull'aspetto perequativo-compensativo, fondata sulla
comparazione effettiva delle condizioni economico-patrimoniali alla luce delle cause
che hanno determinato la situazione attuale di disparità. Inoltre è necessario procedere
ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori
pag. 8/15 sopraindicati sulla sperequazione determinatasi, ed, infine, la funzione equilibratrice
dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita
endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex
coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa
attuale. In conclusione, alla pluralità di modelli familiari consegue una molteplicità di
situazioni personali conseguenti allo scioglimento del vincolo. Il criterio individuato
proprio per la sua natura composita ha l'elasticità necessaria per adeguarsi alle
fattispecie concrete perché, a differenza di quelli che si sono in precedenza esaminati,
non ha quelle caratteristiche di generalità ed astrattezza variamente criticate in
dottrina………….”.
La Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato (vedi Cassazione civile sez. I -
21/02/2023, n. 5395) che, in tema di assegno divorzile, il giudice del merito ha la possibilità di riconoscere e di quantificare il contributo con il fine di consentire al coniuge più debole non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, anche tenendo conto delle aspettative sacrificate e delle possibilità di miglioramento economico ancora esistenti. L'assegno divorzile può certo essere funzionale a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio) al fine di contribuire ai bisogni della famiglia. È il caso in cui gli ex coniugi abbiano, di comune accordo, convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie realistiche prospettive professionali-reddituali agli impegni casalinghi, così da pag. 9/15 ritrovarsi, a matrimonio finito, in una condizione menomata da questa scelta e diversa da quella a cui tale coniuge avrebbe potuto ambire. Il che non significa che l'assegno non possa essere riconosciuto, a prescindere dalla concordata rinuncia a occasioni professionali, anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare, la quale
(salvo prova contraria) esprime una scelta comune, anche se tacita, compiuta nei fatti dai coniugi. Una simile definizione di ruoli all'interno della coppia necessita nella fase post coniugale che sia assicurato, in funzione perequativa, un adeguato riconoscimento del contributo (esclusivo o prevalente) fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge (anche sotto forma di risparmio), come espressamente prevede uno dei criteri pari ordinati previsti dall'art. 5, comma 6, L. 898/1970 (Cassazione civile sez.
I - 19/02/2024, n. 4328).
6-Ciò premesso in diritto, risulta infondato il primo motivo di gravame di Pt_1
.
[...]
Va portata l'attenzione su alcuni dati di fatto assolutamente certi, dai quali occorre prendere le mosse per la decisione della controversia.
E' certo, intanto, che svolga attualmente attività lavorativa Controparte_1
di assistente giudiziario e che, quindi, la stessa percepisca regolare stipendio mensile,
quale dipendente del . Controparte_2
Appare, di conseguenza, evidente che, nella specie, all'assegno divorzile non possa essere riconosciuta funzione assistenziale.
Risulta parimenti pacifico, perché non contestato, che percepisca Parte_1
consistenti redditi sia quale medico dipendente della e sia per Parte_2
pag. 10/15 attività di libero professionista in favore di due strutture sanitarie private
(POLIAMBULATORIO PHIYSIOMEDICA di FAENZA e CLINICA REGINA
SALUTIS di RIMINI). La documentazione in atti (vedi documento 9 della produzione effettuata in primo grado) attesta, poi, che , dopo la nascita Controparte_1
dei figli, ha, per considerevoli periodi tempo, chiesto la modifica del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Le circostanze predette, vale a dire lo svolgimento di una impegnativa e intensa attività
professionale da parte del non solo quale dipendente ma anche quale libero Pt_1
professionista, e lo svolgimento di attività lavorativa a tempo parziale da parte della durante la convivenza matrimoniale, lasciano senz'altro presumere, in CP_1
assenza di elementi di segno contrario, che i coniugi abbiano concordato, anche tacitamente, che delle esigenze domestiche e dei figli si occupasse in prevalenza la moglie.
Appare, dunque, senz'altro ravvisabile un pregiudizio economico a carico di
, per il ruolo preponderante dalla stessa assunto nella cura Controparte_1
dei due figli e della casa, che la ha condotta ad optare per un rapporto di lavoro a tempo parziale, a fronte del quale si riscontra lo svolgimento di una intensa attività
professionale di , cui ha fatto seguito la produzione di consistenti Parte_1
redditi.
Alla luce delle superiori considerazioni, risulta evidente che la abbia, nel CP_1
corso della vita matrimoniale (la convivenza si è protratta per 15 anni), rinunciato al maggior reddito che avrebbe potuto conseguire in forza di un contratto di lavoro ”a tempo pieno” e che la scelta (che deve ritenersi, anche tacitamente, condivisa dal pag. 11/15 marito) di lavorare a tempo parziale, per considerevoli periodi di tempo, non possa non avere conseguenze significative in ordine al suo trattamento pensionistico, provocando alla appellata un pregiudizio economico di un certo rilievo.
Palese è, d'altra, parte l'attuale sperequazione tra i redditi delle parti, anche a volere prendere per buoni i dati forniti dall'appellante nell'atto di impugnazione, vale a dire un reddito netto medio del di 63.447,00 Euro, per il triennio 2020-2022, e un Pt_1
reddito netto della di oltre 22.000,00 Euro, in relazione al medesimo arco CP_1
temporale.
7- Lo squilibrio tra i redditi delle parti, derivante anche dal fatto che il nel Pt_1
corso del matrimonio, ha potuto consolidare la propria posizione professionale (e,
quindi, la propria capacità di produrre reddito), grazie al ruolo assunto dalla moglie nella organizzazione familiare, e la durata della convivenza matrimoniale (15 anni), nel corso della quale la per un tempo consistente, ha percepito un reddito CP_1
ridotto, con conseguente versamento di una minore contribuzione previdenziale, che influirà significativamente sul suo trattamento pensionistico, induce a confermare la statuizione della sentenza impugnata, con la quale è stato fissato in 100,00 Euro mensili l'assegno divorzile.
A conclusione diversa non potrebbe giungersi neppure nell'ipotesi in cui si ritenesse provato che la abbia instaurato una stabile convivenza matrimoniale con CP_1
tale , in ragione della funzione compensativa assolta, nella Persona_3
specie, dall'assegno divorzile.
La Suprema Corte ha, in proposito, affermato (vedi Cassazione civile sez. un. - 05/11/2021, n.
32198) "L'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto,
pag. 12/15 giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di IO o alla
sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita
intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano,
ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno.
Qualora sia giudizialmente accertata l'instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un
terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche all'attualità di mezzi
adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al
riconoscimento di un assegno di IO a carico dell'ex coniuge, in funzione esclusivamente
compensativa. A tal fine, il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla
comunione familiare;
della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita
professionale in costanza di matrimonio;
dell'apporto alla realizzazione del patrimonio
familiare e personale dell'ex coniuge”.
8-L'appello di va, pertanto, rigettato, senza necessità di ulteriori Parte_1
attività istruttorie e senza che occorra esaminare il secondo motivo di gravame,
investente il regolamento delle spese di lite operato dal Giudice di prime cure, posto che l'appellante ha contestato tale regolamento, quale conseguenza del mancato riconoscimento in capo alla appellata del diritto al conseguimento di assegno divorzile,
che avrebbe escluso una sua prevalente soccombenza.
9- Le spese del grado devono seguire la soccombenza.
Giova ricordare che, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto pag. 13/15 di impugnazione, se l'appello è rigettato, e alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto. (Cassazione civile sez.
III - 17/05/2025, n. 1314).
Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore della controversia (compreso tra
5.200,01 e 26.000,00 Euro), può essere liquidato nella misura di 3.011,00 Euro
(1.134,00 Euro per la fase di studio, 921,00 Euro per la fase introduttiva, 956,00 Euro
per la fase decisionale).
A spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella Controparte_1
misura del 15% del compenso liquidato.
Il compenso di avvocato è stato liquidato in misura minima per la fase decisionale, in ragione della modesta attività difensiva di tale fase.
10- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto" (vedi Cass. Civ. Sez.
Un. n. 23535 del 20/09/2019; Cass. Civ. Sez. Un.4315 del 20 aprile 2020).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
I-Rigetta l'appello di;
Parte_1
II- Condanna il a rimborsare a le spese del grado, Pt_1 Controparte_1
liquidate in 3.011,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del
15% del compenso liquidato, iva e cpa come per legge;
III- Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza pag. 14/15 dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , dell'ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 5 giugno 2025
Il Presidente relatore
Rosario Lionello Rossino
pag. 15/15